Common use of PREMESSO Clause in Contracts

PREMESSO. l’art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2010 la competenza dell’Istituto ai fini dell’accertamento definitivo dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità; l’art. 38, comma 1, lettera b, punto 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, introducendo l’art. 445-bis del c.p.c., ha reso obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie addotte a sostegno della pretesa fatta valere nei giudizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché nelle controversie relative alle pensioni di inabilità e all’assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222; il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, ed il successivo Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, relativi agli accertamenti medico-legali richiesti dalle autorità scolastiche per i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 nei confronti del proprio personale; il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che all’art. 25, comma 6-bis, che introduce semplificazioni in materia di accertamento sanitario di revisione; l’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, con il quale sono state introdotte modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 riguardo alle modalità di gestione della domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva; il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione l’art. 18, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, in virtù del quale può essere demandato all’Istituto da parte delle Regioni l’affidamento delle funzioni relative al primo accertamento dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, e della relativa rivedibilità, di competenza delle Aziende sanitarie locali; l’art. 1, commi 458, 459 e 460, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale, al fine di assicurare all’INPS il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile, di cui all’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale, prevede la stipula tra l’INPS e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, di convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali ad un numero di medici non superiore a 820 unità all'anno; l’art. 29 ter del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 120 dell’11 settembre 2020, in materia di Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap; l’Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro della Salute, approvato con decreto ministeriale del 12 febbraio 2021 disciplina la stipula della predetta convenzione tra l’INPS e le ▇▇.▇▇. di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale per il conferimento di incarichi ai medici finalizzati ad assicurare all’INPS il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile, di cui all’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all’Istituto; il Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo al decreto ministeriale del 12 febbraio 2021, di <<adozione dell'Atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria per il conferimento di incarichi ai medici per il presidio INPS di funzioni relative all’invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale (GU SO n.134 del 7 giugno 2021)>>;

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Sources: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

PREMESSO. l’artche l'Agenzia nell'attuazione degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro dalla disciplina sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.lgs. 20 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla sicurezza del decreto legge 1° luglio 2009lavoro in sostituzione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 626/1994), n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente; • che ha stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2010 la competenza dell’Istituto normativa vigente obbliga di avvalersi di un medico definito "competente" in possesso dei titoli di cui agli art. 2 e 38 del D.lgs.81/2008; • che ai fini dell’accertamento definitivo dei requisiti sanitari di invalidità civiledell’affidamento dell’incarico è stato individuato, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità; l’artai sensi dell’art. 3836, comma 12, lettera ba) del D. Lgs. 50/2016, punto 1il metodo dell’affidamento diretto con applicazione del criterio del prezzo più basso, da corrispondersi semestralmente in rate posticipate a presentazione di regolare titolo fiscale; • che il Direttore Generale, ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ Maria Samaritani, nominato con Decreto del decreto legge 6 Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2015 ed in carica fino al 2 luglio 20112018, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, introducendo l’art. 445-bis del c.p.c., all'uopo ha reso obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie addotte a sostegno della pretesa fatta valere nei giudizi in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché nelle controversie relative alle pensioni di inabilità e all’assegno di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222; il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, ed il successivo Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, relativi agli accertamenti medico-legali richiesti dalle autorità scolastiche per i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 nei confronti del proprio personale; il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che all’art. 25, comma 6-bis, che introduce semplificazioni in materia di accertamento sanitario di revisione; l’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66proceduto, con il quale sono state introdotte modifiche alla legge 5 febbraio 1992le lettere di invito (ns. prot. n.11612, n. 104 riguardo alle modalità n.11616, n.11618, n.11620 del 20 giugno 2018) - con scadenza giorno 26 giugno 2018 - ad un’analisi di gestione della domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva; il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme mercato per la promozione dell'inclusione l’artdesignazione del medico competente ai sensi dell’art. 18, comma 22, 1 lettera del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; • che al termine della suddetta procedura, come convertito dalla Legge 15 luglio 2011, esplicitato nella Determina del Direttore generale n. 111, in virtù del quale può essere demandato all’Istituto da parte delle Regioni l’affidamento delle funzioni relative al primo accertamento dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, e della relativa rivedibilità, di competenza delle Aziende sanitarie locali; l’art. 1, commi 458, 459 e 460, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale, al fine di assicurare all’INPS il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile, di cui all’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale, prevede la stipula tra l’INPS e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, di convenzioni per 237/2018 è stato disposto il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali ad un numero di medici non superiore a 820 unità all'annodell’incarico al Dr. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇; l’art• VISTA la comunicazione del 28 giugno 2018, prot. 29 ter AgID n. 12101 del decreto-legge n. 76 del 16 2 luglio 2020, convertito2018, con modificazioni, in legge n. 120 dell’11 settembre 2020, in materia di Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap; l’Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro della Salute, approvato con decreto ministeriale ha comunicato la cessazione dell’incarico del 12 febbraio 2021 disciplina la stipula della predetta convenzione tra l’INPS e le ▇▇.▇▇. di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale per ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇; • VISTO il conferimento di incarichi ai medici finalizzati ad assicurare all’INPS il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile, di cui all’art. 130 decreto del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all’Istituto; il Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo al decreto ministeriale del 12 febbraio 2021, di <<adozione dell'Atto di indirizzo Ministro per la stipula delle convenzioni tra l'INPS pubblica amministrazione del 13 luglio 2018, con il quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha conferito l’incarico di Direttore generale reggente dell’AgID al ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, a decorrere dalla data del citato decreto e le organizzazioni sindacali fino al giorno antecedente alla data di categoria per il conferimento di incarichi ai medici per il presidio INPS di funzioni relative all’invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale (GU SO n.134 insediamento del 7 giugno 2021)>>;nuovo Direttore generale; • VISTA la determinazione n.278/2018 con la quale si è deliberato di:

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Sources: Contratto Di Incarico Di Medico Competente

PREMESSO. l’art che l' art. 20 15 della Legge 241/90, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  che con separato atto è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del decreto legge 1° luglio 2009contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere di completamento dell’aviorimessa per la manutenzione di veicoli ATLANTIC presso l’Aeroporto di Sigonella (Catania);  che l'esecuzione dei lavori è ricadente nei territorio della provincia di Catania, sicché l'autorità competente in materia di sicurezza è da individuare nel Prefetto di Catania;  che l'intervento in parola è disciplinato dalle disposizioni recate dal Decreto Legislativo n. 78163 in data 12 aprile 2006 e successive integrazioni e modifiche nonché, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, n. 102dal D.P.R. 170/2005;  che l'art. 93 del D.Lgs. 159/2011 consente ai Prefetti, che ha stabilito a decorrere dal 1° gennaio 2010 la competenza dell’Istituto ai fini dell’accertamento definitivo dell'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri interessati all'esecuzione di lavori pubblici avvalendosi, a tal fine, dei requisiti sanitari gruppi interforze di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità; l’art. 38cui all'articolo 5, comma 1, lettera b, punto 13, del decreto legge 6 luglio 2011del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003;  che il subappalto è regolato dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/06 e pertanto, n. 98l'Ente appaltante, convertito dalla legge 15 luglio 2011previa acquisizione della certificazione antimafia, n. 111, che, introducendo l’art. 445-bis del c.p.c.rilascerà l'autorizzazione al subappalto;  che anche il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza sulle Opere (C.C.A.S.G.O.) di cui al D.M. 14 marzo 2003, ha reso obbligatorio l’accertamento tecnico preventivo delle condizioni sanitarie addotte disposto che i controlli effettuati con le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 possono essere estesi sia ai subappalti sottosoglia, soggetti all'autorizzazione dell'Ente appaltante, sia a sostegno della pretesa fatta valere nei giudizi in materia di invalidità civiletutti gli altri sub-contratti, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilitàdiretti ed indiretti, nonché nelle controversie relative alle pensioni ad ogni altra attività anche propedeutica alla fase di inabilità realizzazione dell'opera - avente ad oggetto servizi e all’assegno lavori;  che in linea con la Direttiva Linee Guida Grandi Opere del Comitato di invalidità Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere del giugno 2005 ha chiarito che l'esercizio della facoltà rescissoria o della facoltà di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222; il decreto legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, ed il successivo Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165, relativi agli revoca del sub-contratto può ben essere stimolato dal Prefetto nel caso che d'iniziativa abbia ritenuto di procedere ad accertamenti medico-legali richiesti dalle autorità scolastiche per i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 nei confronti del proprio personale; il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che all’art. 25, comma 6-bis, che introduce semplificazioni in materia più approfonditi anche all'esito di accertamento sanitario di revisione; l’art. 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, con il quale sono state introdotte modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 riguardo alle modalità di gestione della domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva; il decreto legislativo 7 agosto 2019, n. 96, Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione l’art. 18, comma 22, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, in virtù del quale può essere demandato all’Istituto da parte delle Regioni l’affidamento delle funzioni relative al primo accertamento dei requisiti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, e della relativa rivedibilità, di competenza delle Aziende sanitarie locali; l’art. 1, commi 458, 459 e 460, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale, al fine di assicurare all’INPS il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile, di cui all’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale, prevede la stipula tra l’INPS e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in ambito nazionale, di convenzioni per il conferimento di incarichi di 35 ore settimanali ad un numero di medici non superiore a 820 unità all'anno; l’art. 29 ter del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 120 dell’11 settembre 2020, in materia di Semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell'handicap; l’Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Ministro della Salute, approvato con decreto ministeriale del 12 febbraio 2021 disciplina la stipula della predetta convenzione tra l’INPS e le ▇▇.▇▇. di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale per il conferimento di incarichi accessi ispettivi ai medici finalizzati ad assicurare all’INPS il presidio delle funzioni relative all’invalidità civile, di cui all’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico legali in materia previdenziale e assistenziale affidate all’Istituto; il Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativo al decreto ministeriale del 12 febbraio 2021, di <<adozione dell'Atto di indirizzo per la stipula delle convenzioni tra l'INPS e le organizzazioni sindacali di categoria per il conferimento di incarichi ai medici per il presidio INPS di funzioni relative all’invalidità civile e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale (GU SO n.134 del 7 giugno 2021)>>cantieri;

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Sources: Protocollo d'Intesa