PREMESSO. che la legge n. 241 del 1990, agli articoli 11 e 15, ha introdotto lo strumento dell’accordo tra pubbliche am- ministrazioni; che la legge 662 del 1996, all’art. 2 , comma 203, ha definito le tipologia di accordi che possono essere stipu- lati per la realizzazione di interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati, nell’ambito dei quali rientra anche lo strumento della programmazione negoziata, come tale intendendosi la regolamenta- zione concordata tra soggetti pubblici competenti e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di in- terventi diversi riferiti ad un’unica finalità di sviluppo; che il D.Lgs n. 267 del 2000, all’art. 34, ha previsto l’utilizzo dell’istituto dell’accordo di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro completa realizza- zione, l’azione integrata e coordinata tra più Amministrazioni, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro annesso adempimento; Premesso, altresì che in data 12 maggio 2004 è stato sottoscritto, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un protocol- lo di intesa tra la stessa Presidenza, il M.A.P., il Ministero del lavoro, la Regione Campania, il Comune di Acer- ra, il Consorzio ASI di Napoli, Sviluppo Italia s.p.a., Montefibre s.p.a., N.G.P. s.p.a., Edison s.p.a., l’Osservatorio Chimico Nazionale, oltre alle rappresentanze sindacali, avente ad oggetto la tutela del patrimo- nio industriale ed occupazionale rappresentato dall’insediamento chimico nel Comune di Acerra, che per effet- to di mutati scenari economici del mercato internazionale, è attraversato da una crisi strutturale, tale da indirizzare l’azienda verso la realizzazione di un progetto di riconversione dell’impianto di polimerizzazione; che nel testo di questo accordo si precisa che per riconvertire l’impianto vengono stimati investimenti per circa 22 Meuro a carico di NGP s.p.a., titolare del processo industriale di riconversione; che a tale programma di investimento partecipano, ciascuno con un proprio apporto di capitali e per le pro- prie competenze, la Regione Campania, il M.A.P., Sviluppo Italia, la NGP s.p.a e Montefibre s.p.a.; che il protocollo in argomento prevede l’utilizzo dello strumento del contratto di programma per supporta- re il progetto di riconversione del sito industriale; che per accelerare i tempi di istruttoria e quindi di realizzazione del citato programma, si è ritenuto di ri- modulare l’intervento coordinato tra il MAP e la Regione Campania per l’erogazione del contributo per il tra- mite dello strumento dell’ Accordo di Programma, di cui agli artt. 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e per gli effetti dell’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; che all’uopo è stata predisposta dal Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per lo Svilup- po Produttivo e la Competitività, e trasmessa alla Regione Campania con nota prot. 35113 del 9 giugno 2005, una bozza di Accordo di Programma;
Appears in 1 contract
Sources: Accordo Di Programma
PREMESSO. che la legge n. 241 direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione dei Dipartimenti e degli Uffici delegati al Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione per l’anno 2013, del 19906 febbraio 2013, agli articoli 11 registrata alla Corte dei conti in data 8 marzo 2013, reg. 2 foglio 235, che tra gli obiettivi strategici prevede anche quello di incrementare studi e 15ricerche scientifiche nel campo della lotta alle dipendenze, ha introdotto lo strumento dell’accordo tra pubbliche am- ministrazioninell’ottica di acquisire dati ed informazioni scientifiche utili a predisporre piani e programmi a supporto delle politiche di settore; che la legge 662 il problema della diffusione e dell’uso nei Paesi sviluppati di nuove sostanze d’abuso (New Psychoactive Substances, N.P.S.) ricopre una rilevanza assoluta tra i comportamenti a rischio da monitorare nella collettività, in particolare giovanile; che negli ultimi cinque anni il Sistema di Allerta Precoce (National Early Warning System, N.E.W.S) e l’Osservatorio Europeo sulle Droghe e le Tossicodipendenze (O.E.D.T.) hanno evidenziato un allarmante incremento della disponibilità delle N.P.S. sia nella distribuzione semiclandestina, sia nell’ambito dello e-commerce. In parallelo sono stati segnalati numerosi episodi di intossicazione acuta e di eventi avversi attribuiti all’assunzione di N.P.S., anche se in molti casi, a seguito di diagnosi meramente anamnestica, senza una dimostrazione oggettiva della presenza di questi composti nei campioni biologici; che in realtà questi dati, pur notoriamente parziali, rappresentano solo un elemento relativamente marginale della rilevanza del 1996fenomeno. Infatti, all’art. 2 sfuggono totalmente i sinistri stradali (ma anche del lavoro) che potrebbero essersi verificati sotto l’effetto di N.P.S. e che, comma 203ragionevolmente, ha definito le tipologia dovrebbero rappresentare numeri ben maggiori, tenendo anche conto che di accordi certo esiste un trend nella popolazione dei consumatori di droghe volto a shiftare dalle droghe tradizionali alle nuove droghe proprio perché queste ultime sfuggono ai controlli tossicologici, sulla strada e nell’ambiente di lavoro; che pertanto si riscontra l’urgente esigenza di investigare e comprendere gli effetti farmaco-tossicologici delle nuove droghe note con l’acronimo N.P.S., recentemente apparse nel mercato mondiale delle nuove sostanze “ricreative”, con potenziali effetti negativi sulla salute; che queste molecole, a causa della suddetta recente comparsa nel mercato, nonchè del rapido cambiamento della loro disponibilità in commercio, presentano problemi di inclusione nelle tabelle delle sostanze stupefacenti in molti Paesi e pertanto possono essere stipu- lati liberamente vendute nei cosiddetti “Smart Shops” o tramite internet e che per le medesime ragioni, è poco nota la loro tossicologia sia nell’animale da esperimento, sia nell’uomo; che le tecnologie analitiche per la determinazione di N.P.S. in preparazioni commerciali e in fluidi biologici risultano ancora inadeguate in quanto i comuni sistemi di screening mediante immunoassay non sono in grado di rivelare questi nuovi composti, mentre i metodi più sofisticati basati su GC-MS o HPLC-MS risentono dell’assenza di informazioni sulla farmacocinetica e sul metabolismo di tali sostanze, mancando di conseguenza di standard puri e di pattern di frammentazione; che pur generalmente assimilabili come meccanismo d’azione a composti psicoattivi noti, le N.P.S. sono poco o affatto conosciute dal punto di vista farmacologico. Per tale ragione, la disponibilità di una base di conoscenza farmaco-tossicologica non solo garantirebbe di riconoscere clinicamente le condizioni di intossicazione, ora dipendente meramente dall’intuito del medico e/o dalle dichiarazioni del paziente, ma anche di accertare gli effetti collaterali e, di particolare valore, la presenza di tali composti nei campioni biologici degli interessati, onde pervenire a una diagnosi oggettiva; che tali carenze di conoscenze potrebbero facilmente essere colmate dell’esecuzione di studi di farmaco-tossicologia controllati sull’animale, orientati alle N.P.S. più diffuse in un certo lasso cronologico, come proposto dal Progetto NS-Drugs, che tuttavia manca di una fase di analitica morfologica eseguita secondo i moderni standard della tossicologia farmaceutica; che manca inoltre di una sistematica valutazione analitica dei metaboliti di tali composti che possano essere utilizzati come marker biologici di consumo di N.P.S. nell’ipotesi di studiare l’ associazione tra assunzione di questi composti e incidentalità stradale; che il Dipartimento per le Politiche Antidroga intende promuovere e realizzare il “Progetto NPS-Tox - Studio di Tossicologia in Modello Animale sulle New Psychoactive Substances (N.P.S.) secondo procedure GLP nella prospettiva di allestimento metodi per la valutazione dell’incidentalità stradale associata a N.P.S.”; che l’obiettivo del progetto è quello di ▇▇▇▇▇▇▇▇ gli effetti tossicologici acuti, subacuti (ed eventualmente cronici) indotti dalle N.P.S. in un sistema sperimentale controllato, certificato (ove richiesto) secondo le normative GLP (Good Laboratory Practices), come richiesto per la registrazione farmaceutica e sviluppare in un contesto controllato modalità analitiche idonee a studiare i possibili effetti tossicologici di questi composti sui conducenti di autoveicoli; che pertanto l’Università di Verona è stato individuata quale Ente gestore per la realizzazione del sopracitato “Progetto NPS-Tox - Studio di interventi che coinvolgono una molteplicità Tossicologia in Modello Animale sulle New Psychoactive Substances (N.P.S.) secondo procedure GLP nella prospettiva di soggetti pubblici e privati, nell’ambito dei quali rientra anche lo strumento della programmazione negoziata, come tale intendendosi la regolamenta- zione concordata tra soggetti pubblici competenti e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di in- terventi diversi riferiti ad un’unica finalità di sviluppo; che il D.Lgs n. 267 del 2000, all’art. 34, ha previsto l’utilizzo dell’istituto dell’accordo di programma allestimento metodi per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro completa realizza- zione, l’azione integrata e coordinata tra più Amministrazioni, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro annesso adempimento; Premesso, altresì che valutazione dell’incidentalità stradale associata a N.P.S.” - (in data 12 maggio 2004 è stato sottoscritto, presso la Presidenza allegato come parte integrante del Consiglio dei Ministri, un protocol- lo di intesa tra la stessa Presidenza, il M.A.P., il Ministero del lavoro, la Regione Campania, il Comune di Acer- ra, il Consorzio ASI di Napoli, Sviluppo Italia s.p.a., Montefibre s.p.a., N.G.P. s.p.a., Edison s.p.a., l’Osservatorio Chimico Nazionale, oltre alle rappresentanze sindacali, avente ad oggetto la tutela del patrimo- nio industriale ed occupazionale rappresentato dall’insediamento chimico nel Comune di Acerra, che per effet- to di mutati scenari economici del mercato internazionale, è attraversato da una crisi strutturale, tale da indirizzare l’azienda verso la realizzazione di un progetto di riconversione dell’impianto di polimerizzazione; che nel testo di questo accordo si precisa che per riconvertire l’impianto vengono stimati investimenti per circa 22 Meuro a carico di NGP s.p.a., titolare del processo industriale di riconversione; che a tale programma di investimento partecipano, ciascuno con un proprio apporto di capitali e per le pro- prie competenze, la Regione Campania, il M.A.P., Sviluppo Italia, la NGP s.p.a e Montefibre s.p.a.; che il protocollo in argomento prevede l’utilizzo dello strumento del contratto di programma per supporta- re il progetto di riconversione del sito industriale; che per accelerare i tempi di istruttoria e quindi di realizzazione del citato programma, si è ritenuto di ri- modulare l’intervento coordinato tra il MAP e la Regione Campania per l’erogazione del contributo per il tra- mite dello strumento dell’ presente Accordo di Programma, di cui agli artt. 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e per gli effetti dell’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; che all’uopo è stata predisposta dal Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per lo Svilup- po Produttivo e la Competitività, e trasmessa alla Regione Campania con nota prot. 35113 del 9 giugno 2005, una bozza di Accordo di ProgrammaCollaborazione);
Appears in 1 contract
Sources: Collaboration Agreement
PREMESSO. che la legge n. 241 del 1990, agli articoli 11 e 15, ha introdotto lo strumento dell’accordo tra pubbliche am- ministrazioni; che la legge 662 del 1996, all’art. 2 , comma 203, ha definito le tipologia di accordi che possono essere stipu- lati per la realizzazione di interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati, nell’ambito dei quali rientra anche lo strumento della programmazione negoziata, come tale intendendosi la regolamenta- zione concordata tra soggetti pubblici competenti e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di in- terventi diversi riferiti ad un’unica finalità di sviluppo; che il D.Lgs n. 267 del 2000, all’art. 34, ha previsto l’utilizzo dell’istituto dell’accordo di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro completa realizza- zione, l’azione integrata e coordinata tra più Amministrazioni, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro annesso adempimento; Premesso, altresì che in data 12 maggio 2004 è stato sottoscritto20 dicembre 2004, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un protocol- lo di intesa tra la stessa Presidenza, il M.A.P., il Ministero del lavoro, la Regione Campania, il Comune di Acer- ra, il Consorzio ASI di Napoli, Sviluppo Italia s.p.a., Montefibre s.p.a., N.G.P. s.p.a., Edison s.p.a., l’Osservatorio Chimico Nazionale, oltre alle rappresentanze sindacali, avente ad oggetto la tutela del patrimo- nio industriale ed occupazionale rappresentato dall’insediamento chimico nel Comune di Acerra, che per effet- to di mutati scenari economici del mercato internazionale, è attraversato da una crisi strutturale, tale da indirizzare l’azienda verso la realizzazione di un progetto di riconversione dell’impianto di polimerizzazione; che nel testo di questo accordo si precisa che per riconvertire l’impianto vengono stimati investimenti per circa 22 Meuro a carico di NGP s.p.a., titolare del processo industriale di riconversione; che a tale programma di investimento partecipano, ciascuno con un proprio apporto di capitali e per le pro- prie competenze, la Regione Campania, il M.A.P., Sviluppo Italia, la NGP s.p.a e Montefibre s.p.a.; che il protocollo in argomento prevede l’utilizzo dello strumento del contratto di programma per supporta- re il progetto di riconversione del sito industriale; che per accelerare i tempi di istruttoria e quindi di realizzazione del citato programma, si è ritenuto di ri- modulare l’intervento coordinato tra il MAP e la Regione Campania per l’erogazione del contributo per il tra- mite dello strumento dell’ Accordo attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma, di cui agli artt. 11 approvata in data 16/02/2000, è stato sottoscritto tra Governo e 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e per gli effetti dell’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; che all’uopo è stata predisposta dal Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per lo Svilup- po Produttivo e la Competitività, e trasmessa alla Regione Campania l’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Regione Campania che si pone come obiettivo la concretizza- zione ed il potenziamento di alcune delle linee strategiche previste dal Piano regionale, mediante la diffusione dell’Information & Communication Technology nei settori della pubblica amministrazione, dell’educazione pubblica e dei sistemi produttivi; * che in data 5 agosto 2005 è stato sottoscritto tra Governo e Regione l’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Regione Campania - Atto Integrativo I -; * che il suddetto Atto integrativo, nel riaffermare la piena validità di quanto stabilito nel precedente Accordo, alla luce del suo stato di attuazione ed in considerazione delle esigenze emerse, persegue obiettivi analoghi e complementari con nota protquelli dell’Accordo stesso ed è costituito da n. 13 interventi finalizzati al miglio- ramento dei servizi relativi alle linee d’azione descritte nell’art. 35113 del 9 giugno 20053 dello stesso Atto integrativo; * che il costo complessivo dell’APQ in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Regione Campania - Atto Integrativo I ammonta ad euro 119.317.826,00 e l’attuazione dello stesso è garantita dalle ri- sorse finanziarie, una bozza il cui quadro di Accordo copertura, distinto per fonti di Programma;finanziamento, è così rappresentato: Fonti finanziarie Importo (euro) Importo complessivo (euro)
Appears in 1 contract
Sources: Accordo Di Programma Quadro
PREMESSO. Che con determinazione n. del si approvava l’indizione di una procedura aperta per l’appalto per la fornitura di gas naturale alle utenze di competenza del Comune di Spilimbergo per il periodo biennale dalla data di stipula del contratto. Sarà facoltà del Comune chiedere una proroga tecnica per le operazioni di rinnovazione della procedura di gara per il tempo massimo di 6 mesi. Sarà inoltre facoltà del Comune valutare la convenienza economica di un rinnovo per ulteriori due anni alle stesse condizioni contrattuali previste nel presente disciplinare e nel relativo capitolato d’appalto alla luce della normativa e delle posizioni giurisprudenziali future considerato che recentemente è stata pubblicata una sentenza favorevole all’istituto qualora espresso ovvero programmato negli atti di gara (Consiglio Stato, Sez. III, Sentenza 5 luglio 2013, n. 3580) Che, con determinazione del Responsabile del Servizio n. del , preso atto dei verbali di gara, il servizio è stato aggiudicato definitivamente all’Appaltatore , con sede a in via n. , per l’importo di € , più I.V.A. % e quindi per complessivi € , come da offerta economica e nel contempo si impegnava la legge relativa spesa; Vista l’informazione antimafia della Prefettura di del , ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 241 575 del 1990, agli articoli 11 31.05.1965 e 15, ha introdotto lo strumento dell’accordo tra pubbliche am- ministrazioni; che la legge 662 del 1996, di cui all’art. 2 , comma 203, ha definito le tipologia di accordi che possono essere stipu- lati per la realizzazione di interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati, nell’ambito dei quali rientra anche lo strumento della programmazione negoziata, come tale intendendosi la regolamenta- zione concordata tra soggetti pubblici competenti e la parte o le parti pubbliche o private per l’attuazione di in- terventi diversi riferiti ad un’unica finalità di sviluppo; che il 4 del D.Lgs 08.08.1994 n. 267 del 2000, all’art. 34, ha previsto l’utilizzo dell’istituto dell’accordo di programma per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro completa realizza- zione, l’azione integrata e coordinata tra più Amministrazioni, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro annesso adempimento; Premesso, altresì che in data 12 maggio 2004 490;-- Che è stato sottoscrittoacquisito il DURC n. dal quale si evince la regolarità contributiva della Ditta stessa.-- I predetti Comparenti mi chiedono di ricevere il seguente:-- con il quale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministriprevia ratifica e conferma della narrativa che precede, un protocol- lo di intesa tra la stessa Presidenza, il M.A.P., il Ministero del lavoro, la Regione Campania, il Comune di Acer- ra, il Consorzio ASI di Napoli, Sviluppo Italia s.p.a., Montefibre s.p.a., N.G.P. s.p.a., Edison s.p.a., l’Osservatorio Chimico Nazionale, oltre alle rappresentanze sindacali, avente ad oggetto la tutela del patrimo- nio industriale ed occupazionale rappresentato dall’insediamento chimico nel Comune di Acerra, che per effet- to di mutati scenari economici del mercato internazionale, è attraversato da una crisi strutturale, tale da indirizzare l’azienda verso la realizzazione di un progetto di riconversione dell’impianto di polimerizzazione; che nel testo di questo accordo si precisa che per riconvertire l’impianto vengono stimati investimenti per circa 22 Meuro a carico di NGP s.p.a., titolare del processo industriale di riconversione; che a tale programma di investimento partecipano, ciascuno con un proprio apporto di capitali convengono e per le pro- prie competenze, la Regione Campania, il M.A.P., Sviluppo Italia, la NGP s.p.a e Montefibre s.p.a.; che il protocollo in argomento prevede l’utilizzo dello strumento del contratto di programma per supporta- re il progetto di riconversione del sito industriale; che per accelerare i tempi di istruttoria e quindi di realizzazione del citato programma, si è ritenuto di ri- modulare l’intervento coordinato tra il MAP e la Regione Campania per l’erogazione del contributo per il tra- mite dello strumento dell’ Accordo di Programma, di cui agli artt. 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e per gli effetti dell’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; che all’uopo è stata predisposta dal Ministero delle Attività Produttive, Direzione Generale per lo Svilup- po Produttivo e la Competitività, e trasmessa alla Regione Campania con nota prot. 35113 del 9 giugno 2005, una bozza di Accordo di Programma;stipulano quanto segue:--
Appears in 1 contract
Sources: Gas Supply Agreement