Common use of PREMESSO Clause in Contracts

PREMESSO. che l'Agenzia nell'attuazione degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro dalla disciplina sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla sicurezza del lavoro in sostituzione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 626/1994), ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente; • che la normativa vigente obbliga di avvalersi di un medico definito "competente" in possesso dei titoli di cui agli art. 2 e 38 del D.lgs.81/2008; • che ai fini dell’affidamento dell’incarico è stato individuato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il metodo dell’affidamento diretto con applicazione del criterio del prezzo più basso, da corrispondersi semestralmente in rate posticipate a presentazione di regolare titolo fiscale; • che il Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Maria Samaritani, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2015 ed in carica fino al 2 luglio 2018, all'uopo ha proceduto, con le lettere di invito (ns. prot. n.11612, n.11616, n.11618, n.11620 del 20 giugno 2018) - con scadenza giorno 26 giugno 2018 - ad un’analisi di mercato per la designazione del medico competente ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.; • che al termine della suddetta procedura, come esplicitato nella Determina del Direttore generale n. 237/2018 è stato disposto il conferimento dell’incarico al Dr. Xxxxxxx Xxxxxx; • VISTA la comunicazione del 28 giugno 2018, prot. AgID n. 12101 del 2 luglio 2018, con la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha comunicato la cessazione dell’incarico del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx; • VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 13 luglio 2018, con il quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha conferito l’incarico di Direttore generale reggente dell’AgID al xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, a decorrere dalla data del citato decreto e fino al giorno antecedente alla data di insediamento del nuovo Direttore generale; • VISTA la determinazione n.278/2018 con la quale si è deliberato di:

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Samples: Contratto Relativo Ad Incarico Di Medico Competente Ai Sensi Della Normativa Vigente

PREMESSO. che l'Agenzia nell'attuazione degli adempimenti posti l' art. 15 della Legge 241/90, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;  che con separato atto è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del contratto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione delle opere di completamento dell’aviorimessa per la manutenzione di veicoli ATLANTIC presso l’Aeroporto di Sigonella (Catania);  che l'esecuzione dei lavori è ricadente nei territorio della provincia di Catania, sicché l'autorità competente in materia di sicurezza è da individuare nel Prefetto di Catania;  che l'intervento in parola è disciplinato dalle disposizioni recate dal Decreto Legislativo n. 163 in data 12 aprile 2006 e successive integrazioni e modifiche nonché, per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, dal D.P.R. 170/2005;  che l'art. 93 del D.Lgs. 159/2011 consente ai Prefetti, ai fini dell'espletamento delle funzioni volte a carico prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, di disporre accessi ed accertamenti nei cantieri interessati all'esecuzione di lavori pubblici avvalendosi, a tal fine, dei gruppi interforze di cui all'articolo 5, comma 3, del datore decreto del Ministro dell'Interno 14 marzo 2003;  che il subappalto è regolato dall'articolo 118 del D.Lgs. n. 163/06 e pertanto, l'Ente appaltante, previa acquisizione della certificazione antimafia, rilascerà l'autorizzazione al subappalto;  che anche il Comitato di lavoro dalla disciplina sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, Coordinamento per l'Alta Sorveglianza sulle Opere (C.C.A.S.G.O.) di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla sicurezza del lavoro in sostituzione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 626/1994)D.M. 14 marzo 2003, ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente; • disposto che la normativa vigente obbliga di avvalersi di un medico definito "competente" in possesso dei titoli di cui agli art. 2 e 38 del D.lgs.81/2008; • che ai fini dell’affidamento dell’incarico è stato individuato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, il metodo dell’affidamento diretto con applicazione del criterio del prezzo più basso, da corrispondersi semestralmente in rate posticipate a presentazione di regolare titolo fiscale; • che il Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Maria Samaritani, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2015 ed in carica fino al 2 luglio 2018, all'uopo ha proceduto, i controlli effettuati con le lettere modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs. 159/2011 possono essere estesi sia ai subappalti sottosoglia, soggetti all'autorizzazione dell'Ente appaltante, sia a tutti gli altri sub-contratti, diretti ed indiretti, nonché ad ogni altra attività anche propedeutica alla fase di invito (ns. prot. n.11612, n.11616, n.11618, n.11620 del 20 giugno 2018) realizzazione dell'opera - con scadenza giorno 26 giugno 2018 - avente ad un’analisi di mercato per la designazione del medico competente ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera del D.lgs. 81/2008 oggetto servizi e s.m.i.lavori; che al termine della suddetta procedura, come esplicitato nella Determina del Direttore generale n. 237/2018 è stato disposto il conferimento dell’incarico al Dr. Xxxxxxx Xxxxxx; • VISTA la comunicazione del 28 giugno 2018, prot. AgID n. 12101 del 2 luglio 2018, in linea con la quale il Ministro Direttiva Linee Guida Grandi Opere del Comitato di Coordinamento per la Pubblica Amministrazione l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere del giugno 2005 ha comunicato la cessazione dell’incarico chiarito che l'esercizio della facoltà rescissoria o della facoltà di revoca del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx; • VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 13 luglio 2018, con il quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha conferito l’incarico sub-contratto può ben essere stimolato dal Prefetto nel caso che d'iniziativa abbia ritenuto di Direttore generale reggente dell’AgID al xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, a decorrere dalla data del citato decreto e fino al giorno antecedente alla data procedere ad accertamenti più approfonditi anche all'esito di insediamento del nuovo Direttore generale; • VISTA la determinazione n.278/2018 con la quale si è deliberato di:accessi ispettivi ai cantieri;

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Samples: ssaistorico.interno.gov.it

PREMESSO. che l'Agenzia nell'attuazione degli adempimenti posti a carico Con deliberazione n. 56/2021/QMIG del datore 13 aprile 2021, la Sezione regionale di lavoro dalla disciplina sulla sicurezza e controllo per l’Xxxxxx-Romagna sospendeva la salute dei lavoratori, pronuncia in relazione al quesito posto dal Comune di cui al D.lgsFerrara (FE) relativamente agli incentivi tecnici disciplinati dall’art. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla sicurezza del lavoro in sostituzione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 626/1994), ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendente; • che la normativa vigente obbliga di avvalersi di un medico definito "competente" in possesso dei titoli di cui agli art. 2 e 38 del D.lgs.81/2008; • che ai fini dell’affidamento dell’incarico è stato individuato, ai sensi dell’art. 36113, comma 2, lettera a) del D. Lgsd.lgs. 50/2016n. 50 del 2016 (Codice dei contratti). In particolare, il metodo dell’affidamento diretto con applicazione l’Ente chiedeva se fosse legittimo procedere alla liquidazione degli incentivi in oggetto per i contratti di rendimento energetico di cui al d.lgs. n. 102 del criterio del prezzo più basso2014. L’Ente rappresentava la difficoltà di individuare correttamente la categoria giuridica nella quale ricomprendere la fattispecie negoziale in esame, da corrispondersi semestralmente in rate posticipate a presentazione ossia se la stessa fosse qualificabile come contratto di regolare titolo fiscale; • che il Direttore Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Maria Samaritani, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2015 ed in carica fino al 2 luglio 2018, all'uopo ha procedutoappalto o come concessione, con le lettere conseguenti ricadute in termini di invito applicazione della normativa relativa agli incentivi tecnici prevista dall’art. 113 del Codice dei contratti. Difatti, qualora il contratto di rendimento energetico fosse riconducibile allo schema giuridico della concessione, la corresponsione degli incentivi tecnici sarebbe esclusa sulla base dell’interpretazione adottata dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2019/QMIG, seguita dalla giurisprudenza di alcune Sezioni regionali di controllo. La Sezione remittente, richiamata integralmente, nelle premesse in fatto, la richiesta di parere e valutati positivamente i profili di ammissibilità soggettiva ed oggettiva, ha ricostruito il quadro normativo di riferimento e la giurisprudenza intervenuta sul tema degli incentivi tecnici, individuando i punti essenziali e fornendo una propria prospettazione del quadro normativo ed interpretativo. In particolare, la Sezione regionale ha affermato come il contratto di rendimento energetico ovvero di prestazione energetica (nso Energy Performance Contract, d’ora in avanti anche EPC) possa in concreto essere attuato sia nella forma dell’appalto di servizi che nella forma della concessione, in virtù del soggetto su cui grava il rischio dell’operazione di efficientamento: contratto di appalto se il rischio rimane in capo all’Amministrazione pubblica; contratto di concessione se grava sul fornitore, costituito di regola da una società di servizi energetici. prot. n.11612La Sezione remittente, n.11616nel richiamare, n.11618poi, n.11620 la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 15/2019/QMIG del 20 25 giugno 20182019, ha evidenziato come, a seguito di tale pronunciamento, si siano registrati orientamenti parzialmente differenti in sede consultiva, per quanto attiene alla possibilità di incentivare le funzioni tecniche svolte in relazione a contratti di partenariato pubblico-privato (d’ora in avanti PPP) - con scadenza giorno 26 giugno 2018 - ad un’analisi In senso negativo si è espressa la Sezione regionale di mercato controllo per la designazione Lombardia, che ha esteso le conclusioni della deliberazione n. 15/2019 cit. anche ai contratti di PPP, disponendo che il principio enunciato dalla Sezione delle autonomie, che esclude l’applicazione degli incentivi alle concessioni, «trovi completa e totale applicazione non solo nell’ipotesi di concessione, ma anche nel caso in cui la questione attenga ad altre forme contrattuali come, per l’appunto, nel caso di forme di “PPP”» (deliberazioni n. 211/2019/PAR del medico competente 18 luglio 2019, n. 429/2019/PAR del 21 novembre 2019 e n. 110/2020/PAR del 10 settembre 2020). Di contro, la Sezione regionale di controllo per il Veneto, con deliberazione n. 20/2020/PAR del 22 gennaio 2020, non ha escluso a priori che fattispecie rientranti nella nozione di PPP, possano risultare in astratto incentivabili, qualora non ricorrano le condizioni che escludono la possibilità di incentivare le funzioni tecniche in relazione alle concessioni. La Sezione remittente, nel condividere il percorso argomentativo della Sezione Veneta, valorizza, quale discrimen ai fini dell’applicazione dell’art. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 ai contratti non disciplinati nella Parte seconda del Codice, la presenza o meno nel bilancio dell’Amministrazione dello specifico stanziamento di spesa a cui parametrare la misura del fondo incentivante (la cui mancanza determinerebbe oneri aleatori in capo all’Amministrazione pubblica). Secondo la Sezione Xxxxxx-Romagna sarebbe determinante l’argomento, contenuto nella citata deliberazione della Sezione delle autonomie, in base al quale, mancando uno specifico stanziamento non riconducibile ai capitoli dei singoli lavori, servizi e forniture, per l’incentivazione delle funzioni tecniche, nelle fattispecie in esame, «si dovrebbe far ricorso ad uno stanziamento di spesa specifico, che, come si è detto, non è previsto per legge e che appare, quindi, di dubbia legittimità. Senza contare che la copertura, essendo legata alla riscossione dei canoni concessori, resta gravata da un margine di aleatorietà». In altri termini, secondo la Sezione remittente, la circostanza che appare dirimente nella ricostruzione dell’Organo nomofilattico sembra riguardare la previa iscrizione nel bilancio previsionale dell’ente di un apposito stanziamento che consenta, per sua quota parte, di dare copertura alla spesa per incentivi. Qualora invece nel bilancio dell’ente non vi fossero risorse assegnate, anche laddove queste, in ipotesi, fossero previste a carico della controparte contrattuale, ciò comporterebbe quell’aleatorietà della entrata, che finanzia gli incentivi, che non assicurerebbe la tenuta del bilancio. Per la Sezione remittente, quindi, la conclusione a cui giunge la Sezione delle autonomie non è quella di escludere in radice la possibilità di incentivare prestazioni professionali tecniche sottese a contratti diversi dall’appalto. Pertanto, conclude la Sezione remittente, qualora il contratto da realizzarsi preveda costi per l’Amministrazione, a valere su specifici stanziamenti di bilancio, le amministrazioni aggiudicatrici potranno destinare l’apposito fondo che finanzia le funzioni tecniche. A rafforzare le proprie conclusioni, la Sezione remittente richiama le osservazioni rese dall’ANAC con atto di segnalazione n. 1 del 9 marzo 2021, laddove auspica l’opportunità di integrare la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche al fine di estenderne l’applicazione ai contratti di concessioni e di PPP. Secondo l’Authority le attività oggetto di incentivazione, ai sensi dell’art. 18dell’articolo 113, comma 1 lettera 2, del D.lgsCodice dei contratti, interessano anche i contratti di concessione e di PPP e, pertanto, non appare giustificabile l’orientamento inteso a riconoscere l’incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti interni dell’amministrazione aggiudicatrice con riferimento ai soli contratti di appalto, escludendo, in radice, sia i contratti di concessione che quelli di PPP, tanto più che i contratti di cui alla Parte III e alla Parte IV del Codice, per la loro particolare natura, possono richiedere un impegno tecnico-professionale dei dipendenti delle stazioni appaltanti non inferiore a quello richiesto per i contratti di appalto. 81/2008 e s.m.i.; • che Pertanto, al termine dell’ esposto percorso argomentativo, la Sezione regionale di controllo della suddetta proceduraCorte dei conti per l’Xxxxxx-Romagna ha deciso di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle autonomie, come esplicitato nella Determina del Direttore generale la seguente questione di massima avente carattere di interesse generale: «se il contratto di rendimento energetico, disciplinato dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 237/2018 è stato disposto il conferimento dell’incarico al Dr. Xxxxxxx Xxxxxx; • VISTA la comunicazione del 28 giugno 2018102, protai fini di applicabilità della disciplina di cui all’art. AgID 113 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 12101 del 2 luglio 201850, sia qualificabile quale appalto, concessione o PPP e se tale qualificazione implichi l’incentivabilità o Il Presidente della Corte dei conti, con ordinanza n. 11 del 4 maggio 2021, ha deferito alla Sezione delle autonomie l’esame e la quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha comunicato la cessazione dell’incarico del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx; • VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 13 luglio 2018, con il quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha conferito l’incarico pronuncia in ordine alla prospettata questione di Direttore generale reggente dell’AgID al xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, a decorrere dalla data del citato decreto e fino al giorno antecedente alla data di insediamento del nuovo Direttore generale; • VISTA la determinazione n.278/2018 con la quale si è deliberato di:massima.

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PREMESSO. che l'Agenzia nell'attuazione degli adempimenti posti a carico del datore l’Ente contraente è incluso nella tabella A annessa alla Legge n. 720/1984 ed è pertanto sottoposto al regime di lavoro dalla disciplina sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, “Tesoreria unica” di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Testo unico sulla sicurezza alla medesima legge ed ai decreti del lavoro in sostituzione delle disposizioni contenute nel D.lgs. 626/1994), ha l'obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il personale dipendenteMinistro del Tesoro 26 luglio 1985 e 22 novembre 1985; • che la normativa vigente obbliga il regime di avvalersi di un medico definito "competente" in possesso dei titoli Tesoreria unica “mista” di cui agli art. 2 e 38 del D.lgs.81/2008; • che ai fini dell’affidamento dell’incarico è stato individuato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) all’articolo 7 del D. Lgs. 50/2016n.279/1997, il metodo dell’affidamento diretto ai sensi di quanto disposto dall’art. 35 del D.L. n. 1 del 24.01.2012, convertito nella legge n. 27 del 24.03.2012 e successive modifiche (in ultimo art. 1, comma 395 della Legge n. 190/2014 – Legge di stabilità 2015), risulta sospeso dal 24.01.2012 al 31.12.2017, e con applicazione del criterio del prezzo più bassoLegge di stabilità 2018 fino al 31.12.2021, da corrispondersi semestralmente in rate posticipate a presentazione e nello stesso periodo agli enti ed organismi pubblici si applicano le disposizioni di regolare titolo fiscalecui all’art. 1 della legge 29.01.1984, n. 720 e le relative norme amministrative di attuazione; • che se tale disposizione venisse prorogata il Direttore GeneraleTesoriere, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Maria Samaritaninon avendo la materiale detenzione delle giacenze di cassa dell’Ente, nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 2015 ed in carica fino al 2 luglio 2018deve effettuare, all'uopo ha procedutonella qualità di organo di esecuzione, con le lettere operazioni di invito (ns. prot. n.11612, n.11616, n.11618, n.11620 del 20 giugno 2018) - con scadenza giorno 26 giugno 2018 - ad un’analisi incasso e di mercato per pagamento disposte dall’Ente medesimo a valere sulle contabilità speciali aperte presso la designazione del medico competente ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato; • che al termine della suddetta procedurale disponibilità dell’Ente, come esplicitato nella Determina in base alla natura delle entrate, affluiscono sia sulla contabilità speciale infruttifera accesa presso la competente sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, sia sul conto di Tesoreria; • che con provvedimento presidenzile n. ……… del Direttore generale n. 237/2018 è stato disposto il conferimento dell’incarico al Dr. Xxxxxxx Xxxxxxapprovato lo schema di convenzione; • VISTA la comunicazione che con determinazione dirigenziale n. ………del 28 giugno 2018, prot. AgID n. 12101 del 2 luglio 2018, con la quale è stato aggiudicato il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha comunicato la cessazione dell’incarico del xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx; • VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 13 luglio 2018, con il quale il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha conferito l’incarico servizio di Direttore generale reggente dell’AgID al xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, tesoreria dell’Ente a decorrere dalla data del citato decreto e fino al giorno antecedente alla data di insediamento del nuovo Direttore generale; • VISTA la determinazione n.278/2018 con la quale si è deliberato di:;

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