PREAMBLE Clausole campione

PREAMBLE. This document sets forth the terms of reference for the partners of the intelligent manufacturing systems (IMS) scheme for international cooperation in research and development in intelligent manufacturing systems. These terms of reference are not intended to create obligations under international or domestic law.
PREAMBLE. The Parties to the present Agreement: • Recognizing the right of all children to grow up in a family environment, in an atmosphere of love and understanding, for a full and harmonious development of their personality, as established in the 1989 Convention on the Rights of the Child; • Considering the previous collaborations between the Parties, aimed at implementing cooperative projects and activities, for a new culture of reception that can guarantee to every child the right to grow up within a family, with the priority line of action being the reduction of the time spent in welfare structures; • In view of the successful cooperation between the KWS and SRAI in the implementation of activities supporting single mothers and their children, and given the willingness to continue this collaboration with a view to exchanging good practices and information on the respective network of services targeted at families and children; • Having regard to Regional Law No 7/2018, whose Article 12 provides for the continuation of SRAI activities as from 1 January 2019 under the responsibility of the Piedmont Region - Directorate for Social Cohesion – as of 1 July 2023 called Directorate for Welfare - Sector for Family, Children and Youth Policies, support to situations of social fragility - Regional Service for Intercountry Adoptions. Agree on the following:
PREAMBLE. The Parties to the present Agreement: • Recognizing the right of all children to grow up in a family environment, in an atmosphere of love and understanding, for a full and harmonious development of their personality, as established in the 1989 Convention on the Rights of the Child; • Considering the previous collaborations between the Parties, aimed at implementing cooperative projects and activities, for a new culture of reception that can guarantee to every child the right to grow up within a family, with the priority line of action being the reduction of the time spent in welfare structures; • In view of the successful cooperation between the KWS and SRAI in the implementation of activities supporting single mothers and their children, and given the willingness to continue this collaboration with a view to exchanging good practices and information on the respective network of services targeted at families and children; • Having regard to Regional Law No 7/2018, whose Article 12 provides for the continuation of SRAI activities as from 1 January 2019 under the responsibility of the Piedmont Region - Directorate for Social Cohesion – Sector for Family, Children and Youth Policies, support to situations of social fragility – Regional Service for Intercountry Adoptions, as of 1 January 2020 called Directorate for Health and Welfare - Sector for Family, Children and Youth Policies, support to situations of social fragility - Regional Service for Intercountry Adoptions. Agree on the following:
PREAMBLE. Gripen Framework Agreement
PREAMBLE. GENERAL CONDITION OF SALES
PREAMBLE. The Deutsche Telekom AG - as a supplier for products of communication technologies and services - and the Deutsche Postgewerkschaft are pursuing the aim to create a spatial flexibilisation of organization of work within the framework of alternating teleworking due to the company's as well as to the employees' requirements. By means of these regulations, defined in the wage agreement, a suitable basis for testing alternating telework at the Deutsche Telekom AG is given. How far the employees' requirements and value concepts are covered by this, and whether they will be a contribution to costumers' orientation, increasing productivity and conservation, will be proved by pilot projects. The establishment of and the activity at alternating teleworking places generally bases on voluntary participation. In this regard, in principle tasks are considered to be suitbale that can be autonomously and independently fulfilled, that have concrete, measurable results and allow a regular business though limited contact to the office. The daily commuting between home and office will be reduced by the transfer to alternating teleworking places. Thus, the employees' amount of time and costs can be reduced. In consequence the employees get various possibilities to coordinate their professional and individual life style and moreover to plan and archieve their tasks autonomously. In this respect the results of the pilot project will lead to some more detailled information, too. Because of the independent performance of alternating telework, the formulation of special requirements of the participants is necessary.
PREAMBLE. STANDARD CONTRACTUAL CLAUSES
PREAMBLE. For more than a quarter of a century the European Union and the European University Institute in Florence (EUI) have been partners in the management of the historical archives of the European Union. This mutually beneficial cooperation is based on a contract of 17 December 1984 between the European Communities, represented by the European Commission, and the EUI, which provides for the deposit of the EU archives at the EUI where they are made available to the public. This cooperation was confirmed by the joint declaration of 27 September 2004 on the occasion of the 20th anniversary of the deposit of the historical archives at the EUI, by the Presidents of the European Commission and the European University Institute. The purpose of the deposit of the EU historical archives at the EUI is to provide access to the EU archives from a single location, to promote their consultation and to stimulate research into the history of European integration and the European institutions. The depositing institutions, represented by the Commission, wish to establish a relationship of lasting cooperation with the EUI based on shared common objectives and a clear definition of the role and responsibilities of each of the parties with respect to the historical archives of the EU institutions. The general objectives which the depositing institutions share with the European University Institute with regard to the historical archives of the European Union and which justify the establishment of a partnership are the following: - to ensure the fullest and most effective public access to the historical archives of the European Union; - to bring the historical archives of the EU institutions together at a single location where they can be made available for public consultation; - to give a new impetus to the preservation and dissemination of the heritage of the EU institutions by adding value to, and promoting public consultation of, these archives; - to promote the parallel acquisition, by the EUI, of private archives as a complement to the institutional archives in order to achieve the greatest possible intelligibility and comprehension of the history of the construction of Europe; - to obtain lasting synergies in the work of the EU institutions and the EUI that will lead to a more efficient management of the historical archives of the EU and to their increased accessibility, notably by a better division of work reflecting their mutual responsibilities for opening these to the publ...

Related to PREAMBLE

  • Definitions For the purposes of these Terms and Conditions, the following general definitions will apply:

  • Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

  • Definizione Per molestie sessuali si intendono comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, ovvero altri comportamenti ed espressioni basati sul sesso, che offendano la dignità degli uomini e delle donne nel luogo di lavoro. Assumono rilevanza particolarmente grave le molestie sessuali che esplicitamente o implicitamente siano accompagnate da minacce o ricatti da parte del datore di lavoro o dei superiori gerarchici in relazione alla costituzione, allo svolgimento, ai percorsi di carriera ed alla estinzione del rapporto di lavoro.

  • Durata e recesso Ciascun deposito vincolato ha la durata stabilita dal Cliente al momento della costituzione del vincolo. Successivamente alla scadenza del vincolo il Contratto di deposito delle somme non soggette a vincolo resterà in vigore fino a quando una delle parti non eserciti il diritto di recesso. In fase di accensione del rapporto il Cliente classificato come Consumatore può esercitare il diritto di recesso, senza penali, nel termine di 14 (quattordici) giorni (c.d. diritto di ripensamento) decorrenti dalla data di conclusione del Contratto. Nel caso di esercizio del c.d. diritto di ripensamento il recesso ha, in ogni caso, effetto dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. Il diritto di ripensamento dovrà essere esercitato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tale ipotesi, la Banca provvede a restituire le somme depositate senza corresponsione di interessi. Fatto salvo quanto precede, il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura. Il recesso dovrà essere esercitato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite l’apposita procedura disponibile nell’area personale del sito Internet. L’esercizio del diritto di recesso ha effetto dalla data di scadenza dei vincoli eventualmente pendenti ovvero, in assenza di vincoli, dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione. La Banca rende disponibili le somme sul Conto Predefinito entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui ha effetto l'esercizio del diritto di recesso, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo. La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, salvo in caso di giustificato motivo in cui il recesso ha invece effetto immediato. Nel caso in cui sul Conto Deposito fossero presenti somme vincolate, il recesso ha effetto dalla data di scadenza dei vincoli. In caso di recesso, da chiunque esercitato, la Banca è in ogni caso tenuta ad eseguire gli ordini impartiti anteriormente o già in corso di esecuzione al momento del recesso, e a rimborsare al Cliente le spese – eventualmente fatturate periodicamente e da questi corrisposte in via anticipata – in misura proporzionale al periodo di tempo successivo al recesso.

  • Durata dell’affidamento Il presente affidamento ha durata dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2023 e il servizio dovrà essere svolto nel corrispondente periodo.

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Cauzione definitiva Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

  • Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

  • Indennità di funzione A decorrere dalla data di attribuzione della categoria di Quadro, l’azienda corrisponderà mensilmente ai lavoratori interessati un'indennità di funzione pari a € 50,00 (cinquanta/00 uro) lordi per ciascuna mensilità. Per ciò che attiene al secondo livello, le parti firmatarie del presente accordo si impegneranno a perseguire l’obiettivo di caratterizzarlo per i seguenti aspetti: - valutazione delle prestazioni in relazione al conseguimento di obiettivi prefissati, concordati e correlati alle funzioni assegnate; - verifica periodica delle potenzialità professionali per una migliore utilizzazione; - definizione e revisione periodica di bilanci di carriera; - verifica periodica di qualità, quantità e tempestività dei flussi informativi; - modalità d’esercizio della formazione continua; - incentivazione della mobilità professionale e di carriera.

  • Durata del contratto e recesso Il contratto avrà la durata di 9 (nove ) anni, a decorrere dalla Data di accettazione” di tutte le forniture e, quindi, di inizio dei servizi, per l’intero sistema. Resta salvo ogni diverso accordo tra la AUSL di Pescara e il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione dei servizi. Nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara, la ASL facente parte potrà prorogare la durata del presente appalto (iniziale o rinnovata), agli stessi patti, prezzi e condizioni, a suo insindacabile giudizio, per garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di sei mesi, mediante comunicazione scritta all’Appaltatore entro la scadenza del termine. La ASL potrà avviare, ricorrendone i presupposti, l’esecuzione d’urgenza, nelle more della sottoscrizione del contratto e con conseguente e corrispondente riduzione del valore e della durata contrattuale. E’ escluso ogni tacito rinnovo. La fornitura potrebbe essere interrotta qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa aggiudicata da CONSIP spa. La ASL ha, altresì, diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R, nei seguenti casi: • giusta causa; • mutamenti di carattere normativo o organizzativo, sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente capitolato, - quali, a titolo meramente esemplificativo, in caso di soppressione del Servizio o nell’ipotesi di sopravvenuti indirizzi della programmazione sanitaria Regionale - ivi inclusi quelli derivanti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 13/03/2007 ,avente ad oggetto la ratifica dell'accordo con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale è stato approvato il "Piano di rientro" dal disavanzo sanitario ed individuato gli interventi per il raggiungimento dell'equilibrio economico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 - in contrasto con la continuazione del rapporto contrattuale. La ditta dovrà comunque, se richiesto dall’A.S.L., proseguire il servizio la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell’ASL medesima, provocare danno alla stessa, ovvero ai pazienti assistiti, sino alla data di efficacia della risoluzione, stabilita dalla ASL committente. In caso di recesso la ditta ha diritto al pagamento del servizio effettuato, purché eseguito correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 C.C.. Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione della Ditta appaltatrice o l’amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passato in giudicato, per delitti contro la Pubblica Ciascuna Azienda sanitaria facente parte dell’Unione d’acquisto, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’ASL ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applicano anche in tale ipotesi di recesso il secondo e il terzo comma del presente articolo. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l’ASL sarà tenuta a rivalersi sulla garanzia fideiussoria versata, a titolo di penale. Ad essa verrà addebitata inoltre la maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danni, mediante trattenuta sull’importo dovutole per i servizi già effettuati.