Common use of Permessi retribuiti e non retribuiti Clause in Contracts

Permessi retribuiti e non retribuiti. Ai dipendenti, ad eccezione di quelli indicati al successivo quarto comma, membri di organi direttivi nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, devono essere concessi permessi retribuiti, non com- putabili nelle ferie, per l’espletamento della carica nel settore consortile. Ai dipendenti membri di organi direttivi provinciali, ad eccezione di quel- li indicati al 4° comma, sono concessi permessi sindacali retribuiti fino a 15 giorni lavorativi all’anno cumulabili per non più di tre giorni consecutivi. Il numero dei dipendenti, eletti o nominati membri di organi direttivi provinciali, che hanno diritto ai permessi sindacali di cui al precedente comma, in ogni singolo Consorzio, non può superare il numero di: • 1 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano fino a 25 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 2 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 26 a 50 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 3 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 5 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano oltre 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. te di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell’arco di 6 mesi per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a giorni 3 consecutivi, per i dirigenti nazionali. La concessione dei permessi di cui ai precedenti commi è subordina- ta alla tempestiva presentazione da parte degli interessati dell’avviso di convocazione delle Organizzazioni sindacali di appartenenza. L’avviso di convocazione di xxxxx deve essere presentato almeno due giorni prima del giorno di godimento del permesso. Nel caso in cui i permessi siano richiesti per più giorni consecutivi l’avviso di convocazio- ne deve essere presentato almeno tre giorni prima del giorno iniziale di godimento del permesso. I dirigenti delle R.S.A/R.S.U. hanno diritto a permessi retribuiti nei seguenti limiti: • nei Consorzi che occupano fino a 200 dipendenti i permessi retribuiti spetteranno nella misura complessiva di un’ora e un quarto all’anno per ciascun dipendente, qualunque sia il numero delle RSA costituite. Uguale numero di permessi verrà suddiviso tra i componenti la R.S.U., qualora essa sia costituita; • nei Consorzi che occupano oltre 200 dipendenti i permessi retribuiti spettano complessivamente ai dirigenti di ciascuna delle RSA desi- gnate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del pre- sente contratto, nella misura di 9 ore mensili ogni 300 dipendenti o fra- zione di 300 dipendenti. Ove sia costituita la R.S.U., il numero com- plessivo di permessi che sarebbe spettato ai dirigenti delle R.S.A., derivante dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui al precedente periodo del presente alinea, viene suddiviso tra i componenti la R.S.U.. Il dipendente che intende esercitare il diritto di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione scritta al Consorzio 24 ore prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti di cui all’8° comma hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natu- ra sindacale nella misura complessiva, per ciascuna delle R.S.A. desi- gnate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presen- te contratto o per la R.S.U., di dieci giorni l’anno. I dipendenti che intendano esercitare il diritto di cui al precedente comma devono darne comunicazione scritta al Consorzio tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali. Ai dipendenti che non rivestano gli incarichi sindacali di cui al presen- te articolo e che siano eletti delegati per la partecipazione ai congressi nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto vengono concessi permessi retribuiti per la partecipazione ai predetti congressi nazionali della durata massima corrispondente al numero dei giorni nei quali si svolgono i congressi medesimi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, consorzioleb.it, www.bonificacapitanata.it

Permessi retribuiti e non retribuiti. Ai dipendenti, ad eccezione di quelli indicati al successivo quarto comma, membri di organi direttivi nazionali delle Organizzazioni sindacali sinda- cali firmatarie del presente contratto, devono essere concessi permessi retribuiti, non com- putabili computabili nelle ferie, per l’espletamento della carica nel settore consortile. Ai dipendenti membri di organi direttivi provinciali, ad eccezione di quel- li quelli indicati al 4° comma, sono concessi permessi sindacali retribuiti fino a 15 12 giorni lavorativi all’anno cumulabili per non più di tre giorni consecutivi. Il numero dei dipendenti, eletti o nominati membri di organi direttivi provinciali, che hanno diritto ai permessi sindacali di cui al precedente comma, in ogni singolo Consorzio, non può superare il numero di: - 1 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano fino a 25 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; - 2 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 26 a 50 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; - 3 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminatoindetermi- nato; - 5 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano oltre 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. te Agli operai con rapporto a tempo determinato che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, sono concessi permessi retri- buiti per l’espletamento dell’attività sindacale connessa alle cariche di cui sopra. I permessi di cui al precedente comma non possono superare il limite di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell’arco di 6 mesi per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a giorni 3 consecutivi, per i dirigenti nazionali. La concessione dei permessi di cui ai precedenti commi è subordina- ta alla tempestiva presentazione da parte degli interessati dell’avviso di convocazione delle Organizzazioni sindacali di appartenenza. L’avviso di convocazione di xxxxx deve essere presentato almeno due giorni prima del giorno di godimento del permesso. Nel caso in cui i permessi siano richiesti per più giorni consecutivi l’avviso di convocazio- ne deve essere presentato almeno tre giorni prima del giorno iniziale di godimento del permesso. I dirigenti delle R.S.A/R.S.U. hanno diritto a permessi retribuiti nei seguenti limiti: - nei Consorzi che occupano fino a 200 dipendenti i permessi retribuiti spetteranno nella misura complessiva di un’ora e un quarto all’anno per ciascun dipendente, qualunque sia il numero delle RSA costituite. Uguale numero di permessi verrà suddiviso tra i componenti la R.S.U., qualora essa sia costituita; - nei Consorzi che occupano oltre 200 dipendenti i permessi retribuiti spettano complessivamente ai dirigenti di ciascuna delle RSA desi- gnate designa- te dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del pre- sente presente contratto, nella misura di 9 ore mensili ogni 300 dipendenti o fra- zione frazione di 300 dipendenti. Ove sia costituita la R.S.U., il numero com- plessivo complessi- vo di permessi che sarebbe spettato ai dirigenti delle R.S.A., derivante dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui al precedente periodo del presente alinea, viene suddiviso tra i componenti la R.S.U.. Il dipendente che intende esercitare il diritto di cui ai precedenti commi com- mi deve darne comunicazione scritta al Consorzio 24 ore prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti di cui all’8° comma hanno diritto a permessi non retribuiti retribu- iti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natu- ra natura sindacale nella misura complessiva, per ciascuna delle R.S.A. desi- gnate designate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presen- te pre- sente contratto o per la R.S.U., di dieci giorni l’anno. I dipendenti che intendano esercitare il diritto di cui al precedente comma devono darne comunicazione scritta al Consorzio tre giorni prima pri- ma tramite le rappresentanze sindacali aziendali. Ai dipendenti che non rivestano gli incarichi sindacali di cui al presen- te articolo e che siano eletti delegati per la partecipazione ai congressi nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto vengono concessi permessi retribuiti per la partecipazione ai predetti congressi nazionali della durata massima corrispondente al numero dei giorni nei quali si svolgono i congressi medesimi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.anbi.it

Permessi retribuiti e non retribuiti. Ai dipendenti, ad eccezione di quelli indicati al successivo quarto comma, membri di organi direttivi nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, devono essere concessi permessi retribuiti, non com- putabili nelle ferie, per l’espletamento della carica nel settore consortile. Ai dipendenti membri di organi direttivi provinciali, ad eccezione di quel- li indicati al 4° comma, sono concessi permessi sindacali retribuiti fino a 15 giorni lavorativi all’anno cumulabili per non più di tre giorni consecutivi. Il numero dei dipendenti, eletti o nominati membri di organi direttivi provinciali, che hanno diritto ai permessi sindacali di cui al precedente comma, in ogni singolo Consorzio, non può superare il numero di: • 1 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano fino a 25 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 2 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 26 a 50 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 3 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 5 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano oltre 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. te di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell’arco di 6 mesi per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a giorni 3 consecutivi, per i dirigenti nazionali. La concessione dei permessi di cui ai precedenti commi è subordina- ta alla tempestiva presentazione da parte degli interessati dell’avviso di convocazione delle Organizzazioni sindacali di appartenenza. L’avviso di convocazione di xxxxx norma deve essere presentato almeno due giorni prima del giorno di godimento del permesso. Nel caso in cui i permessi siano richiesti per più giorni consecutivi l’avviso di convocazio- ne deve essere presentato almeno tre giorni prima del giorno iniziale di godimento del permesso. I dirigenti delle R.S.A/R.S.U. hanno diritto a permessi retribuiti nei seguenti limiti: • nei Consorzi che occupano fino a 200 dipendenti i permessi retribuiti spetteranno nella misura complessiva di un’ora e un quarto all’anno per ciascun dipendente, qualunque sia il numero delle RSA costituite. Uguale numero di permessi verrà suddiviso tra i componenti la R.S.U., qualora essa sia costituita; • nei Consorzi che occupano oltre 200 dipendenti i permessi retribuiti spettano complessivamente ai dirigenti di ciascuna delle RSA desi- gnate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del pre- sente contratto, nella misura di 9 ore mensili ogni 300 dipendenti o fra- zione di 300 dipendenti. Ove sia costituita la R.S.U., il numero com- plessivo di permessi che sarebbe spettato ai dirigenti delle R.S.A., derivante dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui al precedente periodo del presente alinea, viene suddiviso tra i componenti la R.S.U.. Il dipendente che intende esercitare il diritto di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione scritta al Consorzio 24 ore prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti di cui all’8° comma hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natu- ra sindacale nella misura complessiva, per ciascuna delle R.S.A. desi- gnate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presen- te contratto o per la R.S.U., di dieci giorni l’anno. I dipendenti che intendano esercitare il diritto di cui al precedente comma devono darne comunicazione scritta al Consorzio tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali. Ai dipendenti che non rivestano gli incarichi sindacali di cui al presen- te articolo e che siano eletti delegati per la partecipazione ai congressi nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto vengono concessi permessi retribuiti per la partecipazione ai predetti congressi nazionali della durata massima corrispondente al numero dei giorni nei quali si svolgono i congressi medesimi.

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Permessi retribuiti e non retribuiti. Ai dipendentiLe Parti convengono di rafforzare la procedura da adottare in caso di modifica dell’orario che riguardi un reparto o una parte collettiva dello stesso attraverso: a) la tempestiva comunicazione (almeno 1 settimana) sulla necessità di attivare la modifica di orario; b) una precisa informazione sui motivi produttivi e organizzativi che richiedono il ricorso alla modifica di orario e sui tempi di tale modifica; c) la definizione congiunta della modalità di applicazione del nuovo orario; d) la comunicazione alla RSU sulla necessità di interrompere e/o ridurre il ricorso alla nuova tipologia di orario. Benetton 2009 (Tessile-Abbigliamento) Sono introdotti “Long term leaves” (congedi per l’unità familiare per i lavoratori non comunitari), che consistono nella concessione di periodi continuativi di assenza dal lavoro fino ad eccezione un massimo di quelli indicati al successivo quarto comma50 giorni. Essi possono essere concessi ai lavoratori non comunitari che ne hanno fatto formale richiesta durante i periodi di minore in- tensità lavorativa, membri di organi direttivi nazionali individuati dalle direzioni delle unità produttive e comunicate alle Organizzazioni sindacali firmatarie nelle relative sessioni di calendario, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e produttive dell’azienda e, comunque, non possono determinare, nello stesso periodo, una concentrazione superiore all’1% di assenteismo specifico. Viene data priorità a quelle provenienti da lavoratori che non hanno ancora goduto del presente contrattocongedo in questione e, devono essere concessi comunque, in riferimento all’ordine cronologico di presentazione delle richieste medesime. Per la fruizione dei long term leaves i lavoratori interessati fanno uso, cumulativamente, della banca ore, delle ferie effettivamente maturate e non godute disponibili e dei permessi annui retribuiti per riduzioni di orario e in sosti- tuzione delle festività abolite eventualmente disponibili; laddove i lavoratori interessati non riescano a coprire i long term leaves facendo ricorso alla banca ore, ferie e permessi retribuiti, non com- putabili nelle feriepossono richiedere, per l’espletamento della carica nel settore consortile. Ai dipendenti membri nei primi sei anni di organi direttivi provincialianzianità di servizio a tempo indeterminato, ad eccezione di quel- li indicati al 4° comma, sono concessi permessi sindacali retribuiti fino a 15 giorni lavorativi all’anno cumulabili per e comunque non più di tre due volte nel corso di tale termine, un periodo di aspettativa non superiore ai quattro quinti della durata massima dei long term leaves, durante il quale non decorre retribuzione né si ha decorrenza dell’anzianità per nessun istituto. I lavoratori interessati devono effettuare formale richiesta alle direzioni delle unità produttive con un anticipo di almeno 90 giorni consecutividi calendario. Electrolux Italia 2007 Metalmeccanico Ore retribuite sono riconosciute per ogni assenza relativa a visita medica specialistica nel limite massimo di 3 ore più 1 ora per gli spostamenti. Il numero dei dipendentiannuo delle assenze per visite mediche specialistiche è contenuto nel limite massimo di 3. Non sono considerate visite specialistiche gli accertamenti diagnostici strumentali e di laboratorio, eletti le cure dentarie, le cure fisioterapiche, il tempo impiegato per la prenotazione. Defranceschi 2008 (Metalmeccanico) L’azienda riconosce, dietro presentazione di certificazione medica, 1 ora per svolgere visite mediche per sé o nominati membri di organi direttivi provinciali, che hanno diritto ai permessi sindacali di cui al precedente comma, in ogni singolo Consorzio, non può superare il numero di: • 1 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano fino a 25 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 2 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 26 a 50 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 3 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 5 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano oltre 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. te di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell’arco di 6 mesi per i dirigenti provinciali e figli. Miele 2011 (Commercio) Per facilitare l’inserimento dei figli all’asilo nido, è consentita la fruizione di 12 giorni lavorativi40 ore non retribuite, non superiori a giorni 3 consecutivi, per i dirigenti nazionalicon possibilità di ripartizione in più tranches. La concessione dei permessi Mandarina Duck 2009 (Tessile) In occasione della nascita di cui ai precedenti commi un figlio è subordina- ta alla tempestiva presentazione da parte degli interessati dell’avviso di convocazione delle Organizzazioni sindacali di appartenenza. L’avviso di convocazione di xxxxx deve essere presentato almeno due giorni prima del concesso al genitore 1 giorno di godimento del permessopermesso retribuito. Nel caso in cui i permessi siano richiesti per più giorni consecutivi l’avviso di convocazio- ne deve essere presentato almeno tre giorni prima del giorno iniziale di godimento del permesso. I dirigenti delle R.S.A/R.S.U. hanno diritto a permessi retribuiti nei seguenti limiti: • nei Consorzi che occupano fino a 200 dipendenti i permessi retribuiti spetteranno nella misura complessiva di un’ora e un quarto all’anno per ciascun dipendente, qualunque sia il numero delle RSA costituite. Uguale numero di permessi verrà suddiviso tra i componenti la R.S.U., qualora essa sia costituita; • nei Consorzi che occupano oltre 200 dipendenti i permessi retribuiti spettano complessivamente ai dirigenti di ciascuna delle RSA desi- gnate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del pre- sente contratto, nella misura di 9 ore mensili ogni 300 dipendenti o fra- zione di 300 dipendenti. Ove sia costituita la R.S.U., il numero com- plessivo di permessi che sarebbe spettato ai dirigenti delle R.S.A., derivante dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui al precedente periodo del presente alinea, viene suddiviso tra i componenti la R.S.U.. Mandarina Duck 2009 (Tessile) Il dipendente che intende esercitare il diritto di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione scritta al Consorzio 24 ore prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti di cui all’8° comma hanno diritto a permessi non retribuiti per malattia dei figli è consentito fino all’età di 12 anni, nel rispetto del limite delle 5 giornate all’anno attualmente previste dalla normativa e previa presentazione di certificato medico. Mandarina Duck 2009 (Tessile) Il personale maschile, in occasione della nascita di un figlio, potrà godere di un giorno di congedo retribuito che dovrà essere fruito entro 10 giorni dalla nascita. Adecco Italia 2007 (Commercio) In relazione a permessi per decessi e gravi infermità, qualora il decesso si verifichi in una regione diversa da quella del luogo di lavoro, il lavoratore avrà diritto a 5 giorni di congedo retribuito da utilizzarsi entro 7 giorni. Adecco Italia 2007 (Commercio) L’azienda riconosce una ulteriore aspettativa non retribuita successiva al congedo parentale e compresa da un minimo di 1 mese fino a un massimo di 6 mesi, non frazionabile, da richiedere con un mese di anticipo e da concludersi entro il 3° anno di età del figlio. Autogerma 2006 (Commercio) L’azienda, pur riservandosi la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni valutazione sull’ambito di natu- ra sindacale nella misura complessivaattività, riconosce un’aspettativa non retribuita per ciascuna delle R.S.A. desi- gnate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presen- te contratto o impegni sociali per la R.S.U.un periodo massimo di 3 mesi, eventualmente rinnovabile. L’azienda riconoscerà un massimo di dieci giorni l’anno. I dipendenti che intendano esercitare il diritto 16 ore annue di cui al precedente comma devono darne comunicazione scritta al Consorzio tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali. Ai dipendenti che non rivestano gli incarichi sindacali di cui al presen- te articolo e che siano eletti delegati per la partecipazione ai congressi nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto vengono concessi permessi retribuiti per i servizi di pubblica emergenza (Croce Bianca-Rossa-Verde) prestati dal Collaboratore. Autogerma 2006 (Commercio) Fonte: AFI-IPL caso in cui tali patologie riguardino coniuge, figli o genitori, ovvero in cui vi sia necessità di assistere un convivente invalido al 100%, un figlio di età inferiore ai 13 anni, o un fi- glio portatore di handicap. Anche in questo caso, i contratti aziendali possono ampliare il novero di coloro che hanno diritto a tale trasformazione, includendo tra i presupposti an- che la partecipazione ai predetti congressi nazionali nascita di un figlio, nonché possono vincolare l’azienda a valutare positivamente le domande di trasformazione pervenute entro una certa percentuale rispetto al totale degli occupati nell’impresa58. Una politica sindacale che tenda a favorire la diffusione del lavoro a orario ridotto e il buon funzionamento del mercato introaziendale del tempo di lavoro implica però che le previsioni dei contratti collettivi lascino il maggiore spazio possibile alla negoziazione individuale e si astengano dal regolare rigidamente il part-time. In tale ambito lo spazio d’intervento del sindacato dovrebbe essere quello di negoziare con gli im- prenditori l’adattamento dell’orario alle esigenze dei singoli lavoratori, ottenendo sul piano della durata massima corrispondente al numero contrattazione collettiva ciò che il singolo non è in grado di ottenere con la contrat- tazione individuale, e negoziando contemporaneamente anche le modifiche organizzative e gli interventi formativi che permettono all’azienda di sopperire alla riduzione di orario dei giorni nei quali si svolgono i congressi medesimidipendenti già in forza (Xxxxxx 2004).

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Samples: afi-ipl.org

Permessi retribuiti e non retribuiti. Ai dipendenti, ad eccezione di quelli indicati al successivo quarto comma, membri di organi direttivi nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, devono essere concessi permessi retribuiti, non com- putabili computabili nelle ferie, per l’espletamento l'espletamento della carica nel settore consortile. Ai dipendenti membri di organi direttivi provinciali, ad eccezione di quel- li quelli indicati al 43° comma, sono concessi permessi sindacali retribuiti fino a 15 giorni lavorativi all’anno all'anno cumulabili per non più di tre giorni consecutivi. Il numero dei dipendentiAgli operai con rapporto a tempo determinato che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, eletti o nominati membri sono concessi permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività sindacale connessa alle cariche di organi direttivi provinciali, che hanno diritto ai cui sopra. I permessi sindacali di cui al precedente comma, in ogni singolo Consorzio, comma non può possono superare il numero di: • 1 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano fino a 25 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 2 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 26 a 50 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 3 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 5 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano oltre 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. te limite di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell’arco nell'arco di 6 mesi per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a giorni 3 consecutivi, per i dirigenti nazionali. La concessione dei permessi di cui ai precedenti commi è subordina- ta subordinata alla tempestiva presentazione da parte degli interessati dell’avviso dell'avviso di convocazione delle Organizzazioni sindacali di appartenenza. L’avviso L'avviso di convocazione di xxxxx deve essere presentato almeno due giorni prima del giorno di godimento del permesso. Nel caso in cui i permessi siano richiesti per più giorni consecutivi l’avviso l'avviso di convocazio- ne convocazione deve essere presentato almeno tre giorni prima del giorno iniziale di godimento del permesso. I dirigenti delle R.S.A/R.S.U. Rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto a permessi retribuiti nei seguenti limiti: - nei Consorzi che occupano fino a 200 dipendenti i permessi retribuiti spetteranno nella misura complessiva di un’ora un'ora e un quarto all’anno all'anno per ciascun dipendente, qualunque sia il numero delle RSA R.S.A. costituite. Uguale numero di permessi verrà suddiviso tra i componenti la R.S.U., qualora essa sia costituita; - nei Consorzi che occupano oltre 200 dipendenti i permessi retribuiti spettano complessivamente ai dirigenti di ciascuna delle RSA desi- gnate R.S.A. designate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del pre- sente presente contratto, nella misura di 9 ore mensili ogni 300 dipendenti o fra- zione frazione di 300 dipendenti. Ove sia costituita la R.S.U., il numero com- plessivo di permessi che sarebbe spettato ai dirigenti delle R.S.A., derivante dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui al precedente periodo del presente alinea, viene suddiviso tra i componenti la R.S.U.. Il dipendente che intende esercitare il diritto di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione scritta al Consorzio 24 ore prima tramite le rappresentanze Rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti di cui all’8al 7° comma hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natu- ra natura sindacale nella misura complessiva, per ciascuna delle R.S.A. desi- gnate designate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presen- te contratto o per la R.S.U.presente contratto, di dieci giorni l’annol'anno. I dipendenti che intendano esercitare il diritto di cui al precedente comma devono darne comunicazione scritta al Consorzio tre giorni prima tramite le rappresentanze Rappresentanze sindacali aziendali. Ai dipendenti che non rivestano gli incarichi sindacali di cui al presen- te presente articolo e che siano eletti delegati per la partecipazione ai congressi nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto vengono concessi permessi retribuiti per la partecipazione ai predetti congressi nazionali della durata massima corrispondente al numero dei giorni nei quali si svolgono i congressi medesimi. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali, nonchè i dipendenti chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. I periodi di aspettativa di cui al precedente comma, secondo quanto previsto dall'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione predetta o che ne comportino comunque l'esonero. Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma non si applicano qualora a favore dei dipendenti siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi retribuiti e non retribuiti. Ai dipendenti, ad eccezione di quelli indicati al successivo quarto comma, membri di organi direttivi nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, devono essere concessi permessi retribuitiretri- buiti, non com- putabili computabili nelle ferie, per l’espletamento della carica nel settore set- tore consortile. Ai dipendenti membri di organi direttivi provinciali, ad eccezione di quel- li quelli indicati al 4° comma, sono concessi permessi sindacali retribuiti fino a 15 giorni lavorativi all’anno cumulabili per non più di tre giorni consecutivicon- secutivi. Il numero dei dipendenti, eletti o nominati membri di organi direttivi provinciali, che hanno diritto ai permessi sindacali di cui al precedente comma, in ogni singolo Consorzio, non può superare il numero di: • 1 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano fino a 25 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 2 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 26 a 50 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 3 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 5 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano oltre 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Agli operai con rapporto a tempo determinato che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, sono concessi permessi retri- buiti per l’espletamento dell’attività sindacale connessa alle cariche di cui sopra. I permessi di cui al precedente comma non possono superare il limi- te di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell’arco di 6 mesi per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a giorni 3 consecutivi, per i dirigenti nazionali. La concessione dei permessi di cui ai precedenti commi è subordina- ta alla tempestiva presentazione da parte degli interessati dell’avviso di convocazione delle Organizzazioni sindacali di appartenenza. L’avviso di convocazione di xxxxx deve essere presentato almeno due giorni prima del giorno di godimento del permesso. Nel caso in cui i permessi siano richiesti per più giorni consecutivi l’avviso di convocazio- ne deve essere presentato almeno tre giorni prima del giorno iniziale di godimento del permesso. I dirigenti delle R.S.A/R.S.U. hanno diritto a permessi retribuiti nei seguenti limiti: - nei Consorzi che occupano fino a 200 dipendenti i permessi retribuiti spetteranno nella misura complessiva di un’ora e un quarto all’anno per ciascun dipendente, qualunque sia il numero delle RSA costituite. Uguale numero di permessi verrà suddiviso tra i componenti la R.S.U., qualora essa sia costituita; - nei Consorzi che occupano oltre 200 dipendenti i permessi retribuiti spettano complessivamente ai dirigenti di ciascuna delle RSA desi- gnate designa- te dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del pre- sente presente contratto, nella misura di 9 ore mensili ogni 300 dipendenti o fra- zione frazione di 300 dipendenti. Ove sia costituita la R.S.U., il numero com- plessivo complessivo di permessi che sarebbe spettato ai dirigenti delle R.S.A., derivante dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui al precedente periodo del presente alinea, viene suddiviso tra i componenti la R.S.U.. Il dipendente che intende esercitare il diritto di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione scritta al Consorzio 24 ore prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti di cui all’8° comma hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natu- ra sindacale nella misura complessiva, per ciascuna delle R.S.A. desi- gnate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presen- te contratto o per la R.S.U., di dieci giorni l’anno. I dipendenti che intendano esercitare il diritto di cui al precedente comma devono darne comunicazione scritta al Consorzio tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali. Ai dipendenti che non rivestano gli incarichi sindacali di cui al presen- te articolo e che siano eletti delegati per la partecipazione ai congressi nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto vengono concessi permessi retribuiti per la partecipazione ai predetti congressi nazionali della durata massima corrispondente al numero dei giorni nei quali si svolgono i congressi medesimi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi retribuiti e non retribuiti. Ai dipendenti, ad eccezione di quelli indicati al successivo quarto 4o comma, membri di organi direttivi nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, devono essere concessi permessi retribuiti, non com- putabili computabili nelle ferie, per l’espletamento della carica nel settore consortile. Ai dipendenti membri di organi direttivi provinciali, ad eccezione di quel- li quelli indicati al 4o comma, sono concessi permessi sindacali retribuiti fino a 15 giorni lavorativi all’anno cumulabili per non più di tre giorni consecutivi. Il numero dei dipendenti, eletti o nominati membri di organi direttivi provinciali, che hanno diritto ai permessi sindacali di cui al precedente comma, in ogni singolo Consorzio, non può superare il numero di: • 1 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano fino a 25 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 2 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 26 a 50 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 3 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 5 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano oltre 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. te Agli operai con rapporto a tempo determinato che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, sono concessi permessi retribuiti per l’espletamento dell’attività sindacale connessa alle cariche di cui sopra. I permessi di cui al precedente comma non possono superare li limite di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell’arco di 6 mesi per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a giorni 3 consecutivi, per i dirigenti nazionali. La concessione dei permessi di cui ai precedenti commi è subordina- ta subordinata alla tempestiva presentazione da parte degli interessati dell’avviso di convocazione delle Organizzazioni sindacali di appartenenza. L’avviso di convocazione di xxxxx deve essere presentato almeno due giorni prima del giorno di godimento del permesso. Nel caso in cui i permessi siano richiesti per più giorni consecutivi l’avviso di convocazio- ne convocazione deve essere presentato almeno tre giorni prima del giorno iniziale di godimento del permesso. I dirigenti delle R.S.A/R.S.U. hanno diritto a permessi retribuiti nei seguenti limiti: - nei Consorzi che occupano fino a 200 dipendenti i permessi retribuiti spetteranno nella misura complessiva di un’ora e un quarto all’anno per ciascun dipendente, qualunque sia il numero delle RSA costituite. Uguale numero di permessi verrà suddiviso tra i componenti la R.S.U., qualora essa sia costituita; - nei Consorzi che occupano oltre 200 dipendenti i permessi retribuiti spettano complessivamente ai dirigenti di ciascuna delle RSA desi- gnate designate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del pre- sente presente contratto, nella misura di 9 ore mensili ogni 300 dipendenti o fra- zione frazione di 300 dipendenti. Ove sia costituita la R.S.U., il numero com- plessivo complessivo di permessi che sarebbe spettato ai dirigenti delle R.S.A., derivante dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui al precedente periodo del presente alinea, viene suddiviso tra i componenti la R.S.U.. Il dipendente che intende esercitare il diritto di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione scritta al Consorzio 24 ore prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti di cui all’8° comma hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natu- ra natura sindacale nella misura complessiva, per ciascuna delle R.S.A. desi- gnate designate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presen- te presente contratto o per la R.S.U., di dieci giorni l’anno. I dipendenti che intendano esercitare il diritto di cui al precedente comma devono darne comunicazione scritta al Consorzio tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali. Ai dipendenti che non rivestano gli incarichi sindacali di cui al presen- te presente articolo e che siano eletti delegati per la partecipazione ai congressi nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto vengono concessi permessi retribuiti per la partecipazione ai predetti congressi nazionali della durata massima corrispondente al numero dei giorni nei quali si svolgono i congressi medesimi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Dai Consorzi Di Bonifica E Di Miglioramento Fondiario

Permessi retribuiti e non retribuiti. Ai dipendenti, ad eccezione di quelli indicati al successivo quarto comma, membri di organi direttivi nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, devono essere concessi permessi retribuiti, non com- putabili computabili nelle ferie, per l’espletamento della carica nel settore consortile. Ai dipendenti membri di organi direttivi provinciali, ad eccezione di quel- li quelli indicati al 4° comma, sono concessi permessi sindacali retribuiti fino a 15 giorni lavorativi all’anno cumulabili per non più di tre giorni consecutivi. Il numero dei dipendenti, eletti o nominati membri di organi direttivi provinciali, che hanno diritto ai permessi sindacali di cui al precedente comma, in ogni singolo Consorzio, non può superare il numero di: • 1 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano fino a 25 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 2 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 26 a 50 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 3 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; • 5 per ciascuna Organizzazione sindacale, nei Consorzi che occupano oltre 100 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. te Agli operai con rapporto a tempo determinato che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, sono concessi permessi retribuiti per l’espletamento dell’attività sindacale connessa alle cariche di cui sopra. I permessi di cui al precedente comma non possono superare il limite di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell’arco di 6 mesi per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a giorni 3 consecutivi, per i dirigenti nazionali. La concessione dei permessi di cui ai precedenti commi è subordina- ta subordinata alla tempestiva presentazione da parte degli interessati dell’avviso di convocazione delle Organizzazioni sindacali di appartenenza. L’avviso di convocazione di xxxxx deve essere presentato almeno due giorni prima del giorno di godimento del permesso. Nel caso in cui i permessi siano richiesti per più giorni consecutivi l’avviso di convocazio- ne convocazione deve essere presentato almeno tre giorni prima del giorno iniziale di godimento del permesso. I dirigenti delle R.S.A/R.S.U. hanno diritto a permessi retribuiti nei seguenti limiti: - nei Consorzi che occupano fino a 200 dipendenti i permessi retribuiti spetteranno nella misura complessiva di un’ora e un quarto all’anno per ciascun dipendente, qualunque sia il numero delle RSA costituite. Uguale numero di permessi verrà suddiviso tra i componenti la R.S.U., qualora essa sia costituita; - nei Consorzi che occupano oltre 200 dipendenti i permessi retribuiti spettano complessivamente ai dirigenti di ciascuna delle RSA desi- gnate designate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del pre- sente presente contratto, nella misura di 9 ore mensili ogni 300 dipendenti o fra- zione frazione di 300 dipendenti. Ove sia costituita la R.S.U., il numero com- plessivo complessivo di permessi che sarebbe spettato ai dirigenti delle R.S.A., derivante dall’applicazione dei criteri di calcolo di cui al precedente periodo del presente alinea, viene suddiviso tra i componenti la R.S.U.. Il dipendente che intende esercitare il diritto di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione scritta al Consorzio 24 ore prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali. I dirigenti di cui all’8° comma hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natu- ra natura sindacale nella misura complessiva, per ciascuna delle R.S.A. desi- gnate designate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presen- te presente contratto o per la R.S.U., di dieci giorni l’anno. I dipendenti che intendano esercitare il diritto di cui al precedente comma devono darne comunicazione scritta al Consorzio tre giorni prima tramite le rappresentanze sindacali aziendali. Ai dipendenti che non rivestano gli incarichi sindacali di cui al presen- te presente articolo e che siano eletti delegati per la partecipazione ai congressi nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto vengono concessi permessi retribuiti per la partecipazione ai predetti congressi nazionali della durata massima corrispondente al numero dei giorni nei quali si svolgono i congressi medesimi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Dei Consorzi Di Bonifica E Di Miglioramento Fondiario Stipulato in Data 25.03.2010