Common use of Permessi Clause in Contracts

Permessi. Per l’espletamento dei propri compiti la RSU può disporre di permessi retri- buiti per un monte ore annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’uni- tà produttiva. Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo incremento di 120 ore. Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art.23 della L.n.300 nonché quelli concessi per consue- tudine alla RSU sulla base di quanto previsto dall’art.22, parte comune, punto 3), secondo comma, del CCNL 23.06.1973. Il monte/anno di permessi viene ripartito come segue: – per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma del- l’art. 23 L. 300/1970; – la FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%. Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U.. La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsa- bile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. Le predette Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del pre- detto monte ore. I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’at- tività produttiva. Ai lavoratori eletti negli Organismi Statutari del fondo ARCO, verranno concessi dalle aziende permessi giornalieri non retribuiti per garantire la parteci- pazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comprovata dal lavorato- re alla Direzione aziendale, con almeno 3 gg. di preavviso.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi. Per l’espletamento l'espletamento dei propri compiti la RSU R.S.U. può disporre di permessi retri- buiti retribuiti per un monte ore annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’uni- tà l'unità produttiva. Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo incremento di 120 ore. Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA R.S.A. a norma dell’art.23 dell'art. 23 della L.n.300 L. n. 300 nonché quelli concessi per consue- tudine consuetudine alla RSU R.S.U. sulla base di quanto previsto dall’art.22dall'art. 22, parte Parte comune, punto 3), secondo comma, 2° comma del CCNL 23.06.1973c.c.n.l. 23 giugno 1973. Il monte/anno di permessi viene ripartito come segue: - per l’espletamento l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma del- l’artdell'art. 23 23, L. n. 300/1970; - la FENEAL - FENEAL-UIL, FILCA - FILCA-CISL e FILLEA - FILLEA-CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%. Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U.. R.S.U. La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsa- bile responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. Le predette Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del pre- detto predetto monte ore. I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore, dalla R.S.U. R.S.U., indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’at- tività dell'attività produttiva. Ai lavoratori lavoratori, eletti negli Organismi Statutari statutari del fondo Fondo ARCO, verranno concessi dalle aziende permessi giornalieri non retribuiti per garantire la parteci- pazione partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comprovata dal lavorato- re lavoratore alla Direzione aziendale, con almeno 3 gg. gg di preavviso.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi. Per l’espletamento dei propri compiti la RSU può disporre Il monte-ore-anno di permessi retri- buiti per un monte ore annuo di due è pari a n. 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’uni- tà produttival’unità produttiva alla data del 1° gennaio di ogni anno. Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte Alle due ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di si aggiungono ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo di incremento di n. 120 ore per ogni unità produttiva. Il suddetto monte ore, già previsto dall’art. Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art.23 della L.n.300 nonché quelli concessi per consue- tudine alla RSU sulla base di quanto previsto dall’art.22, parte comune, punto 3), secondo comma, 42 del CCNL 23.06.1973. Il monte/anno di permessi 5 febbraio 1991, viene ripartito come segue: per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. RSU disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. R.S.A., a norma del- l’artdell’art. 23 L. 300/1970Legge n.300/1970; la FENEAL - FeNEAL-UIL, FILCA - FILCA-CISL e FILLEA - FILLEA-CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. RSU, una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%. Del monte ore di cui sopraLa RSU, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U.. La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsa- bile responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. Le predette precitate Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà fruita di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. RSU e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del pre- detto predetto monte ore. I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore, dalla R.S.U. RSU indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’at- tività dell’attività produttiva. Ai lavoratori eletti negli Organismi Statutari del fondo ARCO, verranno concessi dalle aziende permessi giornalieri non retribuiti per garantire la parteci- pazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comprovata dal lavorato- re alla Direzione aziendale, con almeno 3 gg. di preavviso.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi. Per l’espletamento dei propri compiti la RSU può disporre di permessi retri- buiti per un monte ore annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’uni- tà produttiva. Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il Il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo incremento di 120 oregia` previsto dall'art. Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art.23 della L.n.300 nonché quelli concessi per consue- tudine alla RSU sulla base di quanto previsto dall’art.22, parte comune, punto 3), secondo comma, 3 Parte prima del CCNL 23.06.1973. Il monte/anno di permessi C.C.N.L. del 25/3/1991 viene ripartito come segue: - per l’espletamento l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà disporra` di un numero di ore pari a quelle spettanti quello spettante ai dirigenti delle R.S.A. a norma del- l’artdell'art. 23 L. Legge 300/1970; - la FENEAL - UILFeNEAL, la FILCA - CISL e FILLEA - CGILla FILLEA, titolari delle ore di permessi retribuiti permesso retribuito aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%. Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U.. La R.S.U. comunicherà comunichera` alla Direzione aziendale il nominativo del responsa- bile responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. Le predette Organizzazioni organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi aggiuntivi, rispetto a quelli di cui al già gia` citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà sara` di norma fruita fruito per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali alla Direzione aziendale la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del pre- detto predetto monte ore. I permessi debbono essere richiesti, richiesti per iscritto e con un preavviso almeno di 24 oreore dalla R.S.U., dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’at- tività dell'attivita` produttiva. Ai lavoratori eletti negli Organismi Statutari del fondo ARCO, verranno concessi dalle aziende permessi giornalieri non retribuiti per garantire la parteci- pazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comprovata dal lavorato- re alla Direzione aziendale, con almeno 3 gg. di preavviso.

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Sources: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)

Permessi. Per l’espletamento dei propri compiti la RSU può disporre di permessi retri- buiti per un monte ore annuo di due ore per ogni dipendente In deroga all'Art. 39, quarto comma del C.C.N.L. in forza presso l’uni- tà produttiva. Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo incremento di 120 ore. Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art.23 della L.n.300 nonché quelli concessi per consue- tudine alla RSU sulla base di quanto previsto dall’art.22, parte comune, punto 3), secondo comma, del CCNL 23.06.1973. Il monte/anno di permessi viene ripartito come segue: – per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma del- l’art. 23 L. 300/1970; – la FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%. Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U.. La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsa- bile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. Le predette Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del pre- detto monte ore. I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’at- tività produttiva. Ai lavoratori eletti negli Organismi Statutari del fondo ARCOvigore, verranno concessi dalle aziende permessi giornalieri non retribuiti per garantire la parteci- pazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comprovata dal lavorato- re alla Direzione aziendale, con almeno riconosciuti 5 gg. lavorativi di permesso retribuito. Verranno riconosciuti 3 gg. di preavvisopermesso retribuito per la nascita dei figli ed in caso di adozione. Saranno concessi permessi non retribuiti per malattia dei figli fino al compimento del 14° anno di età. Ai dipendenti con incarichi presso gli Organi Collegiali Scolastici e Prescolastici vengono riconosciute 50 ore annuali di permesso retribuito, purché documentate, per la partecipazione a riunioni e/o assemblee. La Società, in relazione a quei permessi brevi a cui fanno riferimento gli artt. 39 e segg. del C.C.N.L. 17/09/2007, intende a titolo esemplificativo definire meglio la casistica nella quale riconoscerà permessi retribuiti ai propri dipendenti: A ) chiamata in giudizio in qualità di teste purché documentabile; B ) atti pubblici nei quali sia richiesta la presenza fisica del dipendente; C ) effettuazione di visite mediche, visite specialistiche, analisi, cure terapeutiche, cure dentarie. Fermo il concetto che il “permesso breve” non deve essere superiore di norma a quattro ore e non deve essere sistematico si precisa che: “la concessione di permessi retribuiti per visite mediche è subordinata alla presentazione di relativa documentazione, che indichi, oltre al nome del dipendente, la data e l’ora di effettuazione della visita o prestazione”. Nota a verbale relativa al punto C Qualora si verificassero casi particolari per la concessione di permessi brevi di cui all’art. 10 punto C, le Parti si incontreranno per valutarli reciprocamente.

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Sources: Contratto Integrativo Aziendale

Permessi. Per l’espletamento dei propri compiti la RSU può disporre Il monte ore anno di permessi retri- buiti per un monte ore annuo di due è pari a 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’uni- tà produttival'unità produttiva alla data del 1° gennaio di ogni anno. Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte Alle 2 ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di si aggiungono ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo di incremento di 120 ore. Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art.23 della L.n.300 nonché quelli concessi ore per consue- tudine alla RSU sulla base di quanto previsto dall’art.22, parte comune, punto 3), secondo comma, del CCNL 23.06.1973ogni unità produttiva. Il monte/anno di permessi suddetto monte ore, già previsto dall'art. 42 del c.c.n.l. 5 febbraio 1991, viene ripartito come segue: - per l’espletamento l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. R.S.A., a norma del- l’artdell'art. 23 23, L. n. 300/1970; - la FENEAL - FENEAL-UIL, FILCA - FILCA-CISL e FILLEA - FILLEA-CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%. Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U.. La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsa- bile responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. Le predette precitate Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà fruita di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del pre- detto predetto monte ore. I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’at- tività dell'attività produttiva. Ai lavoratori eletti negli Organismi Statutari del fondo ARCO, verranno concessi dalle aziende permessi giornalieri non retribuiti per garantire la parteci- pazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comprovata dal lavorato- re alla Direzione aziendale, con almeno 3 gg. di preavviso.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi. Per l’espletamento E DISTACCHI SINDACALI Sono illegittimi gli artt. 2, comma 4, e 3, comma 10, del D.P.C.M. n. 770/1994 in quanto operano una ripartizione dei propri compiti distacchi fra i soggetti sindacali, riservando, aprioristicamente, una quota del 10% alle confederazioni e stabilendo che una quota - pari anch’essa al 10% - dei permessi sia da attribuire in parti uguali a tutte le organizzazioni maggiormente rappresentative ed il rimanente in proporzione alla rappresentatività. Tale previsione, infatti, si pone in contrasto con l’art. 54, comma 3, del D.Lgs. n. 29/93 il quale prevede che la RSU ripartizione delle aspettative (ed anche dei permessi, ancorché non espressamente menzionati,) tra confederazioni e organizzazioni sindacali aventi titolo debba avvenire “sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate”. L’abrogazione delle norme particolari di settore in materia di aspettative e permessi sindacali costituisce un effetto ineludibile della nuova disciplina omogenea introdotta dal D.P.C.M. n. 770/ 1994, attraverso la fissazione del tetto massimo di usufruibilità e la introduzione dei nuovi ed uniformi criteri di ripartizione per quote. L’attuale meccanismo di distribuzione dei distacchi di cui al D.P.C.M. n. 770/1994 prevede la ripartizione dei distacchi in stretta relazione con il grado di rappresentatività di ciascun sindacato all’interno del comparto, che è quello determinato dalla quota di iscritti rispetto al totale del personale del comparto stesso. Una diversa ripartizione effettuata in relazione all’esponenzialità degli interessi professionali uniformi, aventi un’autonoma e differenziata rilevanza nel comparto non può disporre di permessi retri- buiti per un monte ore annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’uni- tà produttiva. Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo incremento di 120 ore. Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art.23 della L.n.300 nonché quelli concessi per consue- tudine alla RSU essere adottata sulla base della normativa vigente senza che ciò alteri la proporzionalità della rappresentatività di ciascun sindacato; tuttavia può essere prevista in sede di regolamentazione della materia tramite contrattazione collettiva ove siano introdotte riserve minime di distacchi in favore dei sindacati aventi una specifica tipologia professionale. arannewsletter La necessità che le organizzazioni sindacali, anche se non maggiormente rappresentative sul piano nazionale, partecipino alla contrattazione decentrata in quanto previsto dall’art.22maggiormente rappresentative in sede aziendale - al cui fine è sufficiente una rappresentatività superiore al 5% - comporta la possibilità dell’ammissione di tale organizzazione, da parte comunedel giudice, punto 3)in via cautelare, secondo commaalle trattative aziendali e, del CCNL 23.06.1973. Il monte/anno conseguentemente, la necessità di permessi viene ripartito come segue: – per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma del- l’art. 23 L. 300/1970; – la FENEAL - UILincluderla, FILCA - CISL e FILLEA - CGILsempre in via interinale, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%. Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U.. La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsa- bile per la gestione amministrativa nella ripartizione provvisoria del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. Le predette Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi sindacali retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli relativi al periodo di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del pre- detto monte ore. I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’at- tività produttiva. Ai lavoratori eletti negli Organismi Statutari del fondo ARCO, verranno concessi dalle aziende permessi giornalieri non retribuiti per garantire la parteci- pazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comprovata dal lavorato- re alla Direzione aziendale, con almeno 3 gg. di preavvisosvolgimento della trattativa.

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Sources: Contract 2002/2005

Permessi. Per l’espletamento Ai sensi ed agli effetti dell'accordo interconfederale del 10 gennaio 2014 tra Confindustria e CGIL, CISL e UIL, ai lavoratori assunti dopo la data del 7 marzo 2015 ai sensi del decreto-legge n. 23/2015 che saranno eletti nelle R.S.U., sarà riconosciuta la titolarità dei propri compiti la RSU può disporre diritti, permessi, libertà sindacali e tutele, per effetto delle disposizioni della legge n. 300/1970, Statuto dei lavoratori. Il monte ore anno di permessi retri- buiti per un monte ore annuo di due è pari a 2 ore per ogni dipendente in forza presso l’uni- tà produttival'unità produttiva alla data del 1° gennaio di ogni anno. Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte Alle due ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di si aggiungono ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo di incremento di 120 ore. Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art.23 della L.n.300 nonché quelli concessi ore per consue- tudine alla RSU sulla base di quanto previsto dall’art.22, parte comune, punto 3), secondo comma, del CCNL 23.06.1973ogni unità produttiva. Il monte/anno di permessi suddetto monte ore, già previsto dall'art. 42 del c.c.n.l. 5 febbraio 1991, viene ripartito come segue: - per l’espletamento l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. R.S.A., a norma del- l’artdell'art. 23 L. 23, legge n. 300/1970; - la FENEAL - FENEAL-UIL, FILCA - FILCA-CISL e FILLEA - FILLEA-CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. R.S.U., una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%. Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle La R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U.. La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsa- bile responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. Le predette precitate Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà fruita di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del pre- detto predetto monte ore. I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’at- tività dell'attività produttiva. Ai lavoratori eletti negli Organismi Statutari del fondo ARCO, verranno concessi dalle aziende permessi giornalieri non retribuiti per garantire la parteci- pazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comprovata dal lavorato- re alla Direzione aziendale, con almeno 3 gg. di preavviso.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi. Per l’espletamento l'espletamento dei propri compiti la RSU può disporre di permessi retri- buiti retribuiti per un monte ore annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’uni- tà l'unità produttiva. Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo incremento di 120 ore. Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art.23 dell'art.23 della L.n.300 nonché quelli concessi per consue- tudine consuetudine alla RSU sulla base di quanto previsto dall’art.22dall'art.22, parte comune, punto 3), secondo comma, del CCNL 23.06.1973. Il monte/anno di permessi viene ripartito come segue: - per l’espletamento l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma del- l’artdell'art. 23 L. 300/1970; - la FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%. Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U.. La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsa- bile responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. Le predette Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del pre- detto predetto monte ore. I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’at- tività dell'attività produttiva. Ai lavoratori eletti negli Organismi Statutari del fondo ARCO, verranno concessi dalle aziende permessi giornalieri non retribuiti per garantire la parteci- pazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comprovata dal lavorato- re alla Direzione aziendale, con almeno 3 gg. di preavviso.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Permessi. Per l’espletamento dei propri compiti la RSU 1. Al lavoratore che ne faccia domanda l’azienda può disporre accordare, compatibilmente con le esigenze di servizio e sempre che ne ricorrano giustificati motivi, permessi retri- buiti per un monte ore annuo di due ore per ogni dipendente breve durata, utili ai fini del passaggio al parametro retributivo superiore nell’ambito dello stesso livello professionale. 2. Su richiesta scritta del lavoratore saranno concessi permessi giornalieri retribuiti, non computabili nelle ferie annuali, nelle seguenti misure: a) tre giorni all'anno in forza presso l’uni- tà produttiva. Nelle unità produttive che occupano più caso di 100 dipendenti, il monte ore annuo decesso o di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo incremento di 120 ore. Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art.23 della L.n.300 nonché quelli concessi per consue- tudine alla RSU sulla base di quanto previsto dall’art.22, parte comune, punto 3), secondo comma, documentata grave infermità del CCNL 23.06.1973. Il monte/anno di permessi viene ripartito come segue: – per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà coniuge o di un numero parente entro il secondo grado o del convivente, ai sensi e secondo le modalità dell'art. 4, comma 1, della Legge 8.3.2000, n. 53 e del relativo Regolamento attuativo stabilito dal D.P.C.M. 21.7.2000, n.278; b) quindici giorni consecutivi di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma del- l’artcalendario in occasione del matrimonio del lavoratore non in prova. 23 L. 300/1970; – In tal caso la FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto richiesta dovrà essere presentata dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%. Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U.. La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsa- bile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. Le predette Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del pre- detto monte ore. I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e lavoratore con un preavviso di almeno 15 giorni dall’inizio del permesso e documentata formalmente al rientro dal periodo di 24 oreassenza. 3. Per i lavoratori inquadrati nel profilo professionale di Tecnico Specializzato Sanitario del livello professionale D – Tecnici Specializzati di cui all’art. 21 (Classificazione professionale) del presente CCNL, dalla R.S.U. indicando il nominativo che svolgano l’attività di tecnico di radiologia medica, le aziende concederanno in ciascun anno in aggiunta al normale periodo di ferie, in coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge per la specifica tutela di questi lavoratori, un periodo di permesso di 15 giorni continuativi non monetizzabili e da fruire nel corso di ciascun anno di competenza, retribuito con lo stesso trattamento economico previsto per le ferie. ad eccezione di quanto specificato o integrato dai punti seguenti. 31.1 Al punto 1, del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo sopracitato Articolo le parole “livello professionale” sono sostituite da non pregiudicare il buon andamento dell’at- tività produttiva. Ai lavoratori eletti negli Organismi Statutari del fondo ARCO, verranno concessi dalle aziende permessi giornalieri non retribuiti per garantire la parteci- pazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comprovata dal lavorato- re alla Direzione aziendale, con almeno 3 gg. di preavviso“profilo professionale”.

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Sources: Contratto Aziendale

Permessi. Per l’espletamento líespletamento dei propri compiti la RSU può puÚ disporre di permessi retri- buiti retribuiti per un monte ore annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’uni- tà líunit‡ produttiva. Nelle unità unit‡ produttive che occupano più pi˘ di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo incremento di 120 ore. Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art.23 dellíart. 23 della L.n.300 nonché Legge n. 300 nonchÈ quelli concessi per consue- tudine consuetudine alla RSU sulla base di quanto previsto dall’art.22dallíart. 22, parte comune, punto 3), secondo comma, del CCNL 23.06.197323/6/1973. Il monte/anno di permessi viene ripartito come segue: - per l’espletamento líespletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà disporr‡ di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma del- l’artdellíart. 23 L. Legge 300/1970; - la FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%. Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U.. La R.S.U. comunicherà comunicher‡ alla Direzione aziendale il nominativo del responsa- bile responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. Le predette Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già gi‡ citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà sar‡ di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del pre- detto predetto monte ore. I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’at- tività dellíattivit‡ produttiva. Ai lavoratori eletti negli Organismi Statutari del fondo ARCO, verranno concessi dalle aziende permessi giornalieri non retribuiti per garantire la parteci- pazione partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà dovr‡ essere comprovata dal lavorato- re lavoratore alla Direzione aziendale, con almeno 3 gg. di preavviso.

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Sources: CCNL (Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro)

Permessi. Per l’espletamento 1. L’Appaltatore dovrà produrre con congruo preavviso, ed in ogni caso in un tempo non inferiore a 30 giorni dalla data prevista per l’inizio del servizio, tutta la documentazione necessaria per l’ottenimento dei propri compiti la RSU può disporre di permessi retri- buiti per un monte ore annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’uni- tà produttiva. Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo incremento di 120 ore. Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art.23 della L.n.300 nonché quelli concessi per consue- tudine alla RSU sulla base di quanto previsto dall’art.22, parte comune, punto 3Tesserino d’Ingresso Aeroportuale (T.I.A.), secondo commadocumento identificativo da possedere ed esibire all’interno del sedime aeroportuale, per il rilascio dei permessi di accesso degli autoveicoli e dei mezzi operativi che intende utilizzare all’interno dell’Aeroporto ed assume a proprio carico l’alea del mancato e/o ritardato conseguimento dei suddetti permessi e le relative conseguenze e responsabilità incluse quelle previste per il ritardo e/o il mancato espletamento dei servizi oggetto dell’appalto. 2. Il personale dell’Appaltatore, all’atto della consegna delle aree, deve essere già in possesso del tesserino d’ingresso così come ogni autoveicolo e/o mezzo dovrà essere in possesso del relativo permesso di ingresso/circolazione. 3. Per il conseguimento del T.I.A. è assolutamente necessaria la frequentazione dei corsi di Security. Al conseguimento dell’attestato di partecipazione ai corsi l’Appaltatore potrà richiedere il T.I.A. direttamente al competente “Ufficio Pass”. 4. Tutto il personale che l’Appaltatore destinerà alla guida degli autoveicoli e mezzi che dovranno accedere all’interno dell’area doganale (air side) deve obbligatoriamente essere in possesso della patente aeroportuale (A.D.C.), per ottenere la quale è obbligatorio frequentare un apposito corso con esame finale: il rilascio della patente è vincolato al superamento dell’esame finale. 5. Il personale dedicato all’ingresso in area doganale (air side) di ogni tipologia di materiale dovrà frequentare il corso di “fornitore conosciuto”. 6. Tutti i costi per il conseguimento del T.I.A, della patente aeroportuale, del CCNL 23.06.1973fornitore conosciuto, inclusi i corsi relativi, e dei permessi di accesso degli autoveicoli e mezzi sono a carico dell’Appaltatore e sono remunerati e compensati all’interno degli oneri per la sicurezza. 7. Il monte/anno Eventuali costi aggiuntivi al costo unitario di permessi viene ripartito come segue: – per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma del- l’art. 23 L. 300/1970; – la FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%. Del monte ore ogni singola voce di cui soprasopra (corsi, potranno essere ammessi costo tesserini, ecc.) conseguenti a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle R.S.U.normativa emessa da ENAC e/o a disposizioni emanate da SAB, ma chiamati ad affiancare le R.S.U.. La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsa- bile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. Le predette Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto rimarranno a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del pre- detto monte ore. I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’at- tività produttiva. Ai lavoratori eletti negli Organismi Statutari del fondo ARCO, verranno concessi dalle aziende permessi giornalieri non retribuiti per garantire la parteci- pazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comprovata dal lavorato- re alla Direzione aziendale, con almeno 3 gg. di preavvisocarico dell’Appaltatore.

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Sources: Appalto Misto Di Servizi Di Manutenzione

Permessi. Per l’espletamento In deroga all'Art. 39, quarto comma del C.C.N.L. in vigore, a tutti i dipendenti verranno riconosciuti 5 gg. lavorativi di permesso retribuito; Verranno riconosciuti a tutti i dipendenti 4 giorni di permesso retribuito per la nascita dei figli anche in caso di adozione. Saranno concessi permessi non retribuiti per malattia dei figli fino al compimento del 14° anno di età. In caso di assenze non retribuite per malattia dei figli, fino al compimento del 14° anno di età, che superino i 15 giorni continuativi, comprovati da idonea certificazione medica, le società riconosceranno la retribuzione pari a 3 giorni lavorativi. Tale facoltà è esercitabile una sola volta all’anno indipendentemente dal numero di figli. Ai dipendenti con incarichi presso gli Organi Collegiali Scolastici e Prescolastici vengono riconosciute 50 ore annuali di permesso retribuito, purché documentate, per la partecipazione a riunioni e/o assemblee. Le Società, in relazione a quei permessi brevi a cui fanno riferimento gli artt. 39 e segg. del C.C.N.L. 22/02/2017, intende a titolo esemplificativo definire meglio la casistica nella quale riconoscerà permessi retribuiti ai propri compiti dipendenti: A) Chiamata in giudizio in qualità di teste purché documentabile (atto di intimazione a teste); B) Atti pubblici nei quali sia richiesta la RSU può disporre presenza fisica del dipendente (certificato rilasciato da pubblico ufficiale); C) Effettuazione di permessi retri- buiti per un monte visite mediche, visite specialistiche, analisi, cure terapeutiche, cure dentarie (dichiarazione medica). Fermo il concetto che il “permesso breve” non deve essere superiore di norma a quattro ore annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’uni- tà produttiva. Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo e non deve essere sistematico si precisa che: “la concessione di permessi retribuiti per visite mediche è subordinata alla presentazione di relativa documentazione, che indichi, oltre al nome del dipendente, la data e il tempo di permanenza nella struttura dove viene aumentato effettuata la visita o prestazione”. In casi eccezionali, supportati da idonea documentazione, l’impresa ed il dipendente si incontreranno per valutare modalità di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo incremento di 120 ore. Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art.23 della L.n.300 nonché quelli concessi per consue- tudine alla RSU sulla base di quanto previsto dall’art.22, parte comune, punto 3), secondo comma, del CCNL 23.06.1973. Il monte/anno utilizzo di permessi viene ripartito come segue: – per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma del- l’artpiù estese. D) in deroga al 1° comma dell’Art. 23 L. 300/1970; – la FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%. Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U.. La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsa- bile per la gestione amministrativa 39 C.C.N.L. è possibile usufruire del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. Le predette Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto in un’unica soluzione o a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del pre- detto monte ore. I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’at- tività produttiva. Ai lavoratori eletti negli Organismi Statutari del fondo ARCO, verranno concessi dalle aziende permessi giornalieri non retribuiti per garantire la parteci- pazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comprovata dal lavorato- re alla Direzione aziendalemezze giornate, con almeno 3 gg. di preavvisoesclusione del venerdì anche per i dipendenti non identificati dallo stesso, ad esclusione dei funzionari – 7° livello.

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Sources: Contratto Integrativo Aziendale

Permessi. Per l’espletamento l'espletamento dei propri compiti la RSU R.S.U. può disporre di permessi retri- buiti retribuiti per un monte ore annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’uni- tà l'unità produttiva. Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo incremento di 120 ore. Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA R.S.A. a norma dell’art.23 dell'art. 23 della L.n.300 L. n. 300 nonché quelli concessi per consue- tudine consuetudine alla RSU R.S.U. sulla base di quanto previsto dall’art.22dall'art. 22, parte comune, punto 3), secondo comma, del CCNL 23.06.1973C.C.N.L. 23.6.1973. Il monte/anno di permessi viene ripartito come segue: - per l’espletamento l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma del- l’artdell'art. 23 L. n. 300/1970; - la FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%. Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U.. La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsa- bile responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. Le predette Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del pre- detto predetto monte ore. I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’at- tività dell'attività produttiva. Ai lavoratori eletti negli Organismi Statutari del fondo ARCO, verranno concessi dalle aziende permessi giornalieri non retribuiti per garantire la parteci- pazione partecipazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comprovata dal lavorato- re lavoratore alla Direzione aziendale, con almeno 3 gg. di preavviso.

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Sources: CCNL Legno, Sughero, Mobile, Arredamento E Boschivi Forestali

Permessi. Per l’espletamento dei propri compiti la RSU può disporre di permessi retri- buiti per un monte ore annuo di due ore per ogni dipendente In deroga all'Art. 39, quarto comma del C.C.N.L. in forza presso l’uni- tà produttiva. Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo di permessi retribuiti viene aumentato di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo incremento di 120 ore. Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art.23 della L.n.300 nonché quelli concessi per consue- tudine alla RSU sulla base di quanto previsto dall’art.22, parte comune, punto 3), secondo comma, del CCNL 23.06.1973. Il monte/anno di permessi viene ripartito come segue: – per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma del- l’art. 23 L. 300/1970; – la FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%. Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U.. La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsa- bile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. Le predette Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del pre- detto monte ore. I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’at- tività produttiva. Ai lavoratori eletti negli Organismi Statutari del fondo ARCOvigore, verranno concessi dalle aziende permessi giornalieri non retribuiti per garantire la parteci- pazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comprovata dal lavorato- re alla Direzione aziendale, con almeno riconosciuti 5 gg. lavorativi di permesso retribuito. Verranno riconosciuti 3 gg. di preavvisopermesso retribuito per la nascita dei figli ed in caso di adozione. Saranno concessi permessi non retribuiti per malattia dei figli fino al compimento del 14° anno di età. Ai dipendenti con incarichi presso gli Organi Collegiali Scolastici e Prescolastici vengono riconosciute 50 ore annuali di permesso retribuito, purché documentate, per la partecipazione a riunioni e/o assemblee. La Società, in relazione a quei permessi brevi a cui fanno riferimento gli artt. 39 e segg. del C.C.N.L. 17/09/2007, intende, a titolo esemplificativo, definire meglio la casistica nella quale riconoscerà permessi retribuiti ai propri dipendenti: A ) chiamata in giudizio in qualità di teste purché documentabile; B ) atti pubblici nei quali sia richiesta la presenza fisica del dipendente; C ) effettuazione di visite mediche, visite specialistiche, analisi, cure terapeutiche, cure dentarie. Fermo il concetto che il “permesso breve” non deve essere superiore di norma a quattro ore e non deve essere sistematico si precisa che: “la concessione di permessi retribuiti per visite mediche è subordinata alla presentazione di relativa documentazione, che indichi, oltre al nome del dipendente, la data e l’ora di effettuazione della visita o prestazione”. Nota a verbale relativa al punto C Qualora si verificassero casi particolari per la concessione di permessi brevi di cui all’art. 10 punto C, le Parti si incontreranno per valutarli reciprocamente.

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Sources: Contratto Integrativo Aziendale

Permessi. Per l’espletamento In deroga all'Art. 39, quarto comma del C.C.N.L. in vigore, a tutti i dipendenti verranno riconosciuti 5 gg. lavorativi di permesso retribuito; Verranno riconosciuti a tutti i dipendenti 4 giorni di permesso retribuito per la nascita dei figli anche in caso di adozione. Saranno concessi permessi non retribuiti per malattia dei figli fino al compimento del 14° anno di età. In caso di assenze non retribuite per malattia dei figli, fino al compimento del 14° anno di età, che superino i 15 giorni continuativi, comprovati da idonea certificazione medica, le società riconosceranno la retribuzione pari a 3 giorni lavorativi. Tale facoltà è esercitabile una sola volta all’anno indipendentemente dal numero di figli. Ai dipendenti con incarichi presso gli Organi Collegiali Scolastici e Prescolastici vengono riconosciute 50 ore annuali di permesso retribuito, purché documentate, per la partecipazione a riunioni e/o assemblee. Le Società, in relazione a quei permessi brevi a cui fanno riferimento gli artt. 39 e segg. del C.C.N.L. 22/02/2017, intende a titolo esemplificativo definire meglio la casistica nella quale riconoscerà permessi retribuiti ai propri compiti dipendenti: A) Chiamata in giudizio in qualità di teste purché documentabile (atto di intimazione a teste); B) Atti pubblici nei quali sia richiesta la RSU può disporre presenza fisica del dipendente (certificato rilasciato da pubblico ufficiale); C) Effettuazione di permessi retri- buiti per un monte visite mediche, visite specialistiche, analisi, cure terapeutiche, cure dentarie (dichiarazione medica). Fermo il concetto che il “permesso breve” non deve essere superiore di norma a quattro ore annuo di due ore per ogni dipendente in forza presso l’uni- tà produttiva. Nelle unità produttive che occupano più di 100 dipendenti, il monte ore annuo e non deve essere sistematico si precisa che: “la concessione di permessi retribuiti per visite mediche è subordinata alla presentazione di relativa documentazione, che indichi, oltre al nome del dipendente, la data e il tempo di permanenza nella struttura dove viene aumentato effettuata la visita o prestazione”. Nota a verbale relativa al punto C In casi eccezionali, supportati da idonea documentazione, l’impresa ed il dipendente si incontreranno per valutare modalità di ulteriori 15 minuti per ogni dipendente con un massimo incremento di 120 ore. Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell’art.23 della L.n.300 nonché quelli concessi per consue- tudine alla RSU sulla base di quanto previsto dall’art.22, parte comune, punto 3), secondo comma, del CCNL 23.06.1973. Il monte/anno utilizzo di permessi viene ripartito come segue: – per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. disporrà di un numero di ore pari a quelle spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma del- l’artpiù estese. D) in deroga al 1° comma dell’Art. 23 L. 300/1970; – la FENEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL, titolari delle ore di permessi retribuiti aggiuntive rispetto a quanto previsto dal citato art. 23, trasferiscono alla R.S.U. una quota dei predetti permessi aggiuntivi pari al 70%. Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche i lavoratori non facenti parte delle R.S.U., ma chiamati ad affiancare le R.S.U.. La R.S.U. comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsa- bile per la gestione amministrativa 39 C.C.N.L. è possibile usufruire del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito. Le predette Organizzazioni sindacali ripartiranno al loro interno la quota dei permessi retribuiti aggiuntivi rispetto in un’unica soluzione o a quelli di cui al già citato art. 23, pari al residuo 30%, che sarà di norma fruita per il tramite dei rispettivi componenti la R.S.U. e comunicheranno alle Direzioni aziendali la regolamentazione da essa definita ed il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del pre- detto monte ore. I permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso almeno di 24 ore, dalla R.S.U. indicando il nominativo del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’at- tività produttiva. Ai lavoratori eletti negli Organismi Statutari del fondo ARCO, verranno concessi dalle aziende permessi giornalieri non retribuiti per garantire la parteci- pazione alle riunioni, la cui convocazione dovrà essere comprovata dal lavorato- re alla Direzione aziendalemezze giornate, con almeno 3 gg. di preavvisoesclusione del venerdì anche per i dipendenti non identificati dallo stesso, ad esclusione dei funzionari – 7° livello.

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Sources: Contratto Integrativo Aziendale