Common use of Permessi Clause in Contracts

Permessi. 1. Il datore di lavoro su domanda degli interessati, accorderà permessi retribuiti per documentati motivi. 2. I permessi di cui al punto 1 competeranno nella misura massima di 16 ore all’anno. Essi non saranno monetizzabili, né cumulabili in caso di mancata fruizione. 3. Il datore di lavoro accorderà permessi retribuiti, nella misura massima di 16 ore all’anno, per visite mediche e terapie documentate. 4. Per i lavoratori a tempo parziale i permessi di cui ai commi 2 e 3 saranno riproporzionati in base alla durata della prestazione lavorativa ridotta. 5. Durante l’assenza per i permessi di cui ai commi 2 e 3 la retribuzione decorre normalmente. 6. A norma dell’art. 10 Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario. La predisposizione dei suddetti turni di lavoro potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto all’art. 28 e non dovrà comportare alcun onere diretto per il datore di lavoro. 7. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d’esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti, nonché di 3 giorni di permesso non retribuito in coincidenza e per la preparazione dell’esame stesso. 8. I lavoratori che fruiscano delle agevolazioni di cui al comma precedente sono tenuti a produrre la relativa documentazione.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi. 1. Il datore di lavoro L’agente su domanda degli interessati, accorderà permessi retribuiti per documentati motivi. 2. I permessi di cui al punto 1 competeranno nella misura massima di 16 ore all’anno. Essi non saranno monetizzabili, né cumulabili in caso di mancata fruizione. 3. Il datore di lavoro L’agente accorderà permessi retribuiti, nella misura massima di 16 ore all’anno, retribuiti per visite mediche e terapie documentatedo- cumentate. 4. Per i lavoratori a tempo parziale i permessi di cui ai commi 2 e 3 saranno riproporzionati in base alla durata della prestazione lavorativa ridotta. 5. Durante l’assenza per i permessi di cui ai commi 2 1 e 3 la retribuzione decorre normalmente. 65. A norma dell’art. 10 Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori studentistu- denti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione istru- zione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario. La predisposizione dei suddetti turni di lavoro potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto all’art. 28 29 e non dovrà comportare alcun onere diretto per il datore di lavoro. 76. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere sostene- re prove d’esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuitiretribui- ti, nonché di 3 giorni di permesso non retribuito in coincidenza e per la preparazione dell’esame stesso. 87. I lavoratori che fruiscano delle agevolazioni di cui al comma precedente sono tenuti a produrre la relativa documentazione.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi. 1Rappresenta un giustificato motivo la richiesta di permessi non retribuiti avanzata da lavoratori che abbiano familiari portatori di handicap, sempreché ne documentino la necessità. Inoltre tali permessi possono essere richiesti relativamente a: figli di età inferiore ai sei anni; minori di cui il lavoratore abbia assunto la tutela ex lege; figli in malattia di età compresa tra i tre e i dodici anni fino ad un massimo di 8 giorni comprensivi di quelli eventualmente riconosciuti dalla legislazione in materia e fatti salvi ulteriori giorni definiti dalla contrattazione aziendale. Il datore lavoratore titolare dei permessi mensili ex ▇▇▇▇▇ n. 104/1992 (art. 3) comunica per iscritto al dato- re di lavoro i periodi di fruizione degli stessi (di norma su domanda degli interessatibase mensile), accorderà con un preavviso di almeno 10 giorni, al fine di contemperare il diritto del lavoratore con le esigenze aziendali. La data comunicata dal lavoratore può essere modificata per comprovate e documentate ragioni. Sono fatti salvi accordi tre le parti di differimento della calendarizzazione dei permessi retribuiti programmati. Limiti quantitativi Il ricorso al contratto a tempo determinato e alla somministrazione a termine, complessiva- mente intesi, è consentito per documentati motivi. 2un numero medio di lavoratori, nel corso dell’anno solare, non superiore al 25%, rispetto al numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. I permessi Un ulteriore in- cremento su base media annua pari al 5% potrà essere utilizzato per l’assunzione con contratto a termine. Si conferma che per le suddette fattispecie contrattuali non può essere utilizzato in ogni singolo mese un numero di cui lavoratori superiore al punto 1 competeranno 30% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato. Viene concordato che un ulteriore incremento in ogni singolo mese nella misura massima del 5% può essere utilizzato per assumere con contratto a termine. Nell’ipotesi in cui l’applicazione delle predette percentuali dia un risultato inferiore a 5, è ammessa l’assunzione da parte delle aziende di 16 ore all’anno5 lavoratori tra contratto a tempo determinato e somministra- zione a termine (complessivamente intesi). Essi non saranno monetizzabili, né cumulabili Intervalli temporali Rispetto ai contratti a termine con durata fino a 6 mesi trova applicazione l’intervallo temporale di 5 giorni. L’assenza di intervalli è prevista in caso di mancata fruizionecontratti a termine conclusi per ragioni di carattere sostitutivo (ad es. maternità, ferie, malattia, ecc. 3. Il datore di lavoro accorderà permessi retribuiti, nella misura massima di 16 ore all’anno, per visite mediche e terapie documentate). 4. Per i lavoratori a tempo parziale i permessi di cui ai commi 2 e 3 saranno riproporzionati in base alla durata della prestazione lavorativa ridotta. 5. Durante l’assenza per i permessi di cui ai commi 2 e 3 la retribuzione decorre normalmente. 6. A norma dell’art. 10 Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario. La predisposizione dei suddetti turni di lavoro potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto all’art. 28 e non dovrà comportare alcun onere diretto per il datore di lavoro. 7. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d’esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti, nonché di 3 giorni di permesso non retribuito in coincidenza e per la preparazione dell’esame stesso. 8. I lavoratori che fruiscano delle agevolazioni di cui al comma precedente sono tenuti a produrre la relativa documentazione.

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Sources: Rinnovo CCNL

Permessi. 1. Il datore di lavoro L’agente su domanda degli interessati, accorderà permessi retribuiti per documentati motivi. 2. I permessi di cui al punto 1 competeranno nella misura massima di 16 ore all’anno. Essi non saranno monetizzabili, né cumulabili in caso di mancata fruizione. 3. Il datore di lavoro L’agente accorderà permessi retribuiti, nella misura massima di 16 ore all’anno, retribuiti per visite mediche e terapie documentate. 4. Per i lavoratori a tempo parziale i permessi di cui ai commi 2 e 3 saranno riproporzionati in base alla durata della prestazione lavorativa ridotta. 5. Durante l’assenza per i permessi di cui ai commi 2 1 e 3 la retribuzione decorre normalmente. 65. A norma dell’art. 10 dell’art.10 Legge 20 maggio 1970, n. 300n.300, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola scuole di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario. La predisposizione dei suddetti turni di lavoro potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto all’art. 28 all’art.29 e non dovrà comportare alcun onere diretto per il datore di lavoro. 76. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d’esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti, nonché di 3 giorni di permesso non retribuito in coincidenza e per la preparazione dell’esame stesso. 87. I lavoratori che fruiscano delle agevolazioni di cui al comma precedente sono tenuti a produrre la relativa documentazione.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi. 1. Il datore di lavoro su domanda degli interessati, accorderà permessi retribuiti per documentati motivi. 2. Il datore di lavoro accorderà permessi retribuiti, ulteriori rispetto a quelli indicati al punto precedente, per visite mediche e terapie documentate. 3. I permessi di cui al punto 1 competeranno nella misura massima di 16 ore all’anno. Essi non saranno monetizzabili, né cumulabili in caso di mancata fruizione. 3. Il datore di lavoro accorderà permessi retribuiti, nella misura massima di 16 ore all’anno, per visite mediche e terapie documentate. 4. Per i lavoratori a tempo parziale i permessi di cui ai commi 2 e 3 saranno riproporzionati in base alla durata della prestazione lavorativa ridotta. 5. Durante l’assenza per i permessi di cui ai commi 1 e 2 e 3 la retribuzione decorre normalmente. 65. A norma dell’art. 10 Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario. La predisposizione dei suddetti turni di lavoro potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto all’art. 28 25 e non dovrà comportare alcun onere diretto per il datore di lavoro. 76. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d’esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti, nonché di 3 giorni di permesso non retribuito in coincidenza e per la preparazione dell’esame stesso. 87. I lavoratori che fruiscano delle agevolazioni di cui al comma precedente sono tenuti a produrre la relativa documentazione.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi. 1. Il datore di lavoro L’agente su domanda degli interessati, accorderà permessi retribuiti per documentati motivi. 2. L’agente accorderà permessi retribuiti, ulteriori rispetto a quelli indicati al punto precedente, per visite mediche e terapie documentate. 3. I permessi di cui al punto 1 competeranno nella misura massima di 16 ore all’anno. Essi non saranno monetizzabili, né cumulabili in caso di mancata fruizione. 3. Il datore di lavoro accorderà permessi retribuiti, nella misura massima di 16 ore all’anno, per visite mediche e terapie documentate. 4. Per i lavoratori a tempo parziale i permessi di cui ai commi 2 e 3 saranno riproporzionati in base alla durata della prestazione lavorativa ridotta. 5. Durante l’assenza per i permessi di cui ai commi 1 e 2 e 3 la retribuzione decorre normalmente. 65. A norma dell’art. 10 Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario. La predisposizione dei suddetti turni di lavoro potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto all’art. 28 25 e non dovrà comportare alcun onere diretto per il datore di lavoro. 76. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d’esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti, nonché di 3 giorni di permesso non retribuito in coincidenza e per la preparazione dell’esame stesso. 87. I lavoratori che fruiscano delle agevolazioni di cui al comma precedente sono tenuti a produrre la relativa documentazione.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi. 1. Il datore di lavoro L’agente su domanda degli interessati, accorderà permessi retribuiti per documentati motivi. 2. I permessi di cui al punto 1 competeranno nella misura massima di 16 ore all’anno. Essi non saranno monetizzabili, né cumulabili in caso di mancata fruizione. 3. Il datore di lavoro L’agente accorderà permessi retribuiti, nella misura massima di 16 ore all’anno, retribuiti per visite mediche e terapie documentate. 4. Per i lavoratori a tempo parziale i permessi di cui ai commi 2 e 3 saranno riproporzionati in base alla durata della prestazione lavorativa ridotta. 5. Durante l’assenza per i permessi di cui ai commi 2 1 e 3 la retribuzione decorre normalmente. 65. A norma dell’art. 10 Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario. La predisposizione dei suddetti turni di lavoro potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto all’art. 28 29 e non dovrà comportare alcun onere diretto per il datore di lavoro. 76. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d’esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti, nonché di 3 giorni di permesso non retribuito in coincidenza e per la preparazione dell’esame stesso. 87. I lavoratori che fruiscano delle agevolazioni di cui al comma precedente sono tenuti a produrre la relativa documentazione.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi. 1. Il datore 8.1 L’Appaltatore dovrà richiedere, ottenere, rinnovare e mantenere in corso di lavoro su domanda degli interessativalidità per l’intera durata del Contratto, accorderà permessi retribuiti a propria cura, spese e responsabilità, tutti i Permessi che si rendano necessari per documentati motivila realizzazione dell’Opera in conformità alla Legge Applicabile. 28.2 L’Appaltatore provvederà ad erigere le protezioni previste dalla Legge Applicabile, impegnandosi a tal fine a concordare in buona fede con il Committente - in cordinamento con il CSE e il Direttore dei Lavori - le caratteristiche delle predette protezioni. I permessi di cui al punto 1 competeranno nella misura massima di 16 ore all’anno. Essi non Tutti gli oneri relativi alle sopra citate attività saranno monetizzabilia carico dell’Appaltatore, né cumulabili in caso di mancata fruizioneinclusi gli eventuali rimborsi e/o risarcimenti per danni arrecati a terzi a seguito dei lavori svolti. 3. Il datore 8.3 In relazione ai Permessi di lavoro accorderà Costruzione e agli altri permessi retribuitie/o certificati che - in forza della Legge Applicabile - fossero di competenza del Committente, nella misura massima l’Appaltatore avrà comunque l’obbligo di 16 ore all’annopredisporre tutti i documenti, per visite mediche e terapie documentate. 4. Per ivi compresi i lavoratori a tempo parziale i permessi di cui ai commi 2 e 3 saranno riproporzionati in base alla durata della prestazione lavorativa ridotta. 5. Durante l’assenza per i permessi di cui ai commi 2 e 3 la retribuzione decorre normalmente. 6. A norma dell’art. 10 Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondariadocumenti progettuali necessari o richiesti, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, hanno diritto a turni assistere il Committente nelle pratiche volte all’ottenimento di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario. La predisposizione dei suddetti turni di lavoro potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto all’art. 28 e non dovrà comportare alcun onere diretto per il datore di lavorotali Permessi fino al loro favorevole ottenimento. 7. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d’esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti, nonché di 3 giorni di permesso non retribuito in coincidenza e per la preparazione dell’esame stesso. 8. I lavoratori che fruiscano delle agevolazioni di cui al comma precedente sono tenuti a produrre la relativa documentazione.

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Sources: Contract for Works

Permessi. 1. Il datore di lavoro L’agente su domanda degli interessati, accorderà permessi retribuiti per documentati motivi. 2. I permessi di cui al punto 1 competeranno nella misura massima di 16 ore all’anno. Essi non saranno monetizzabili, né cumulabili in caso di mancata fruizione. 3. Il datore di lavoro L’agente accorderà permessi retribuiti, nella misura massima di 16 ore all’anno, retribuiti per visite mediche e terapie documentatedo- cumentate. 4. Per i lavoratori a tempo parziale i permessi di cui ai commi 2 e 3 saranno riproporzionati in base alla durata della prestazione lavorativa ridotta. 5. Durante l’assenza per i permessi di cui ai commi 2 1 e 3 la retribuzione decorre normalmente. 65. A norma dell’art. 10 Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori studentistu- denti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione istruzio- ne primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate pa- reggiate o legalmente riconosciute, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario. La predisposizione dei suddetti turni di lavoro potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto previ- sto all’art. 28 29 e non dovrà comportare alcun onere diretto per il datore di lavoro. 76. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere sostene- re prove d’esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuitiretribui- ti, nonché di 3 giorni di permesso non retribuito in coincidenza e per la preparazione dell’esame stesso. 87. I lavoratori che fruiscano delle agevolazioni di cui al comma precedente sono tenuti a produrre la relativa documentazione.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi. 1. Il datore di lavoro L’agente su domanda degli interessati, accorderà permessi retribuiti per documentati documen- tati motivi. 2. I permessi di cui al punto 1 competeranno nella misura massima di 16 ore all’anno. Essi non saranno monetizzabili, né cumulabili in caso di mancata fruizione. 3. Il datore di lavoro L’agente accorderà permessi retribuiti, nella misura massima di 16 ore all’anno, retribuiti per visite mediche e terapie documentate. 4. Per i lavoratori a tempo parziale i permessi di cui ai commi 2 e 3 saranno riproporzionati in base alla durata della prestazione lavorativa ridotta. 5. Durante l’assenza per i permessi di cui ai commi 2 1 e 3 la retribuzione decorre normalmente. 65. A norma dell’art. 10 Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, hanno han- no diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario. La predisposizione dei suddetti turni di lavoro potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto all’art. 28 29 e non dovrà comportare alcun onere diretto per il datore di lavoro. 76. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d’esamed’esa- me, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti, nonché di 3 giorni di permesso per- messo non retribuito in coincidenza e per la preparazione dell’esame stesso. 87. I lavoratori che fruiscano delle agevolazioni di cui al comma precedente sono tenuti a produrre la relativa documentazione.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi. 1. Il datore di lavoro L’agente su domanda degli interessati, accorderà permessi retribuiti per documentati motivi. 2. L’agente accorderà permessi retribuiti, ulteriori rispetto a quelli indicati al punto precedente, per visite mediche e terapie documentate. 3. I permessi di cui al punto 1 competeranno nella misura massima di 16 ore all’anno. Essi non saranno monetizzabili, né cumulabili in caso di mancata fruizione. 3. Il datore di lavoro accorderà permessi retribuiti, nella misura massima di 16 ore all’anno, per visite mediche e terapie documentate. 4. Per i lavoratori a tempo parziale i permessi di cui ai commi 2 e 3 saranno riproporzionati in base alla durata della prestazione lavorativa ridotta. 5. Durante l’assenza per i permessi di cui ai commi 1 e 2 e 3 la retribuzione decorre normalmente. 65. A norma dell’art. 10 Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuola di istruzione primaria, secondaria, e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario. La predisposizione dei suddetti turni di lavoro potrà avvenire anche in deroga a quanto previsto all’art. 28 29 e non dovrà comportare alcun onere diretto per il datore di lavoro. 76. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d’esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti, nonché di 3 giorni di permesso non retribuito in coincidenza e per la preparazione dell’esame stesso. 87. I lavoratori che fruiscano delle agevolazioni di cui al comma precedente sono tenuti a produrre la relativa documentazione.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro