Permessi. 1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di vi- site mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro. I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate: – lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 15, comma 2; – lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue. Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato. 2. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti. 3. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti en- tro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi. 4. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per l’ adempimento degli obblighi di legge. 5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giu- stificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti. 6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi. 1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione l'effettuazione di vi- site visite mediche documentate, per le incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno e per le pratiche di ricongiungimento familiare, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario l'orario di lavoro. I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate: – - lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 1514, comma 2; – - lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue. Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario dell'orario di lavoro prestato.
2. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti.
3. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti en- tro entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
4. Al lavoratore padre spettano 2 le giornate di permesso retribuito e di congedo facoltativo in caso di nascita di un figlio, anche per l’ adempimento degli obblighi di leggenella misura prevista dalla normativa vigente.
5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giu- stificati giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità l'indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggiodell'alloggio.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi. 1Il lavoratore può usufruire, per giustificati motivi personali o familiari, di permessi. La durata di detti permessi non può superare le 30 ore complessive nell'arco dell'anno. Il lavoratore è tenuto a recuperare le ore non lavorate. In caso contrario, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di vi- site mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro. I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate: – lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 15, comma 2; – lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue. Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.
2. I lavoratori potrannolavoratori, inoltre, fruire hanno diritto ai seguenti permessi: - per matrimonio, un congedo straordinario retribuito di permessi 15 giorni consecutivi di calendario non retribuiti su accordo tra le parti.
3. Il lavoratore colpito computabili come ▇▇▇▇▇, da comprovata disgrazia a familiari usufruire entro 30 giorni dalla data del matrimonio comprovato mediante regolare documentazione; - per decesso di parenti (genitore, coniuge, figli, fratelli) o affini entro il 2º grado o persone comunque conviventi con il lavoratore, 3 giorni di permesso retribuito; - per particolari motivi personali o parenti en- tro il 2° grado ha diritto a familiari, debitamente documentati, compreso la nascita di figli, 3 giorni di permesso retribuito; - in caso di donazione di sangue, un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
4per l'intera giornata lavorativa ai sensi della legge n. 584/1967 e della legge n. 107/1990. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlioIl dipendente ha, anche per l’ adempimento degli obblighi altresì, diritto, ove ricorrano le condizioni, ad altri permessi previsti da specifiche disposizioni di legge.
5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giu- stificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi. 1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione l'effettuazione di vi- site visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario l'orario di lavoro. I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate: – - lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 15, comma 2; – - lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue. Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario dell'orario di lavoro prestato.
2. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti.
3. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti en- tro entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
4. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per l’ adempimento degli obblighi di legge.
5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giu- stificati giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità l'indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggiodell'alloggio.
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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Permessi. 1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione l'effettuazione di vi- site visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario l'orario di lavoro. I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate: – - lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’artall'art. 15, comma 2; – - lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue. Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario dell'orario di lavoro prestato.
2. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti.
3. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti en- tro entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
4. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per l’ ' adempimento degli obblighi di legge.
5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giu- stificati giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità l'indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggiodell'alloggio.
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Sources: Collaborazione Domestica
Permessi. 1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione di vi- site visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario di lavoro. I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate: – lavoratori -lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 15, comma 2; – lavoratori -lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue. Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato.
2. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti.
3. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti en- tro entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
4. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per l’ adempimento degli obblighi di legge.
5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giu- stificati giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.
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Permessi. 1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l’effettuazione l'effettuazione di vi- site visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l’orario l'orario di lavoro. I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate: – - lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’artall'art. 15, comma 2; – - lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue. Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell’orario dell'orario di lavoro prestato.
2. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti.
3. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti en- tro entro il 2° 2º grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
4. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per l’ adempimento l'adempimento degli obblighi di legge.
5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giu- stificati giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l’indennità l'indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggiodell'alloggio.
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