Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio Clausole campione

Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ,se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto. I premi devono essere pagati all’agenzia di riferimento oppure alla Società. Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità: • in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00; • tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico; • per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (*); • con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario, espressamente in tale qualità; • con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario ,espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità; • per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*) dell’intermediario; • per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, salvo il buon fine degli addebiti stessi, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive; • fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta. In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l’Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell’annualità. In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alla Società; • altre modalità offerte dal servizio bancario e postale. Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall’ufficio posta...
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è stata assegnata la Polizza oppure alla sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C. Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:
Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno indicato in polizza se in quel momento il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo al giorno del pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto. Qualora il contratto ne sostituisca, senza soluzione di continuità, altro in corso con Generali Italia S.p.A. per il medesimo rischio, la garanzia nei suddetti 15 giorni di carenza opererà alle condizioni previste nel contratto sostituito. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Generali Italia s.p.A.. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di Generali Italia S.p.A. al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. (*) si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell’art. 117 “Separazione patrimoniale” del D.Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell’articolo 54 “Obbligo di separazione patrimoniale” del Regolamento ISVAP 5/2006, che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi. (**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.

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  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

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