Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva Clausole campione

Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. 1. Ai sensi dell'articolo 140, comma 5, del regolamento generale, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, come definito nel presente capitolato, a favore dell'appaltatore, con le seguenti modalità:
Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. 1. Il pagamento delle rate relative al corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, come definito nel presente capitolato, a favore dell’appaltatore, viene corrisposto in occasione degli stati di avanzamento lavori ed in proporzione agli stessi.
Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. 1. Ai sensi dell’articolo 169, comma 5, del Regolamento, la Stazione appaltante provvede al pagamento a favore dell’appaltatore del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori.
Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. La stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale per la sola progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla consegna degli elaborati, e comunque solo a seguito dell’ottenimento della validazione. Tale pagamento è subordinato alla procedura indicata all'articolo 59, comma 1-quater del d.lgs. 50/2016 e alla regolare validazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell’affidatario e, anche dopo la sua erogazione, resta subordinato al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia. Se la progettazione esecutiva è eseguita dallo staff tecnico dell’affidatario, di cui all’articolo 79, comma 7, del d.P.R. 207/2010 e s.m.i, il pagamento dei corrispettivi è effettuato a favore dell’appaltatore. Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell’appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell’esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato direttamente a favore dei progettisti, previa presentazione della fattura da parte di questi. Il pagamento di cui ai periodi precedenti è effettuato in ogni caso previa verifica della regolarità contributiva dell’affidatario e dei referenti della progettazione. La stazione appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. 1. Ai sensi dell’articolo 169, comma 8, del Regolamento generale, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità:
Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. 1. Ai sensi dell’articolo 169, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità: _ 50% all’atto di approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione appaltante; _ 30% alla consegna dei lavori; _ 20% alla fine dei lavori;
Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. 1. La Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità:
Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. (incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) 29 Articolo 27 Pagamento del corrispettivo per l’esecuzione dei lavori 29 Articolo 28 Conto finale e rata di saldo 29 Articolo 29 Lavori a corpo 29 Articolo 30 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 30 Articolo 31 Formazione di nuovi prezzi 30 Articolo 32 Norme di sicurezza generali 31 Articolo 33 Disposizioni sulla sicurezza e regolarità nel cantiere 31 Articolo 34 Obblighi e oneri dell’Appaltatore ai fini della sicurezza 31 Articolo 35 Obblighi ed oneri delle Imprese subappaltatrici, dei lavoratori autonomi, del Direttore di cantiere e dei lavoratori dipendenti 33 Articolo 36 Proposta di sospensione dei lavori, di allontanamento o di risoluzione del contratto in caso di gravi inosservanze sulla sicurezza e sospensione dei lavori per pericolo grave e immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza 33 Articolo 37 Ultimazione dei lavori 34 Articolo 38 Obblighi manutentori delle opere eseguite 34 Articolo 39 Presa in consegna dei lavori ultimati 34 Articolo 40 Certificato di regolare esecuzione 35 Articolo 41 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore 36 Articolo 42 Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore 39 Articolo 43 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 40 Articolo 44 Custodia del cantiere 40 Articolo 45 Cartello di cantiere 40 Articolo 46 Spese inerenti l’esecuzione dei lavori, imposte, tasse 40 Articolo 47 Elaborati del Progetto preliminare posto a base di gara 41 SEZIONE I – NORME COMUNI
Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. (incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione)‌ Il pagamento del corrispettivo previsto per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è subordinato all’avvenuta approvazione degli elaborati progettuali, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016.
Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva. Ai sensi dell’articolo 24 comma 8-bis del Codice, la Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva entro 30 (trenta) giorni dalla consegna dei lavori di cui all’articolo 13 del Capitolato Speciale d’Appalto, previa emissione della fattura da parte dell'Appaltatore. Il pagamento di cui sopra è subordinato alla regolare verifica e validazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell’Appaltatore. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.