Custodia del cantiere Clausole campione

Custodia del cantiere. 1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Custodia del cantiere. 1. È a carico e a cura dell’appaltatore la guardiana e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all’Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante.
Custodia del cantiere. E’ a carico e cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.
Custodia del cantiere. 1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell’amministrazione committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte dell’amministrazione committente.
Custodia del cantiere. 1. E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell’Ente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte dell’Ente.
Custodia del cantiere. Ai sensi dell’art. 52 del Cap. Gen. n. 145/00, è a carico e a cura dell’appaltatore la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Ciò anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da 51,65 euro a 516,46 euro.
Custodia del cantiere. Il subappaltatore/cottimista, fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese e i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell’opera stessa.
Custodia del cantiere. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. L’appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento dell’installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo al Committente
Custodia del cantiere. È a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante. Ai sensi dell’articolo 22 della L 646/1982, l’eventuale custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.