OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE Clausole campione

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE. Per quanto non stabilito nel presente capitolato e nel contratto d’appalto, si osservano tutte le Leggi, i Regolamenti e i Decreti Ministeriali vigenti per l’esecuzione di servizi analoghi.
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE. L’appalto è soggetto alla scrupolosa osservanza del citato Capitolato Generale (D.P.R. 145/2000) per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. per tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato Speciale.
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE. L’appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. 19 aprile 2000, n° 145, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente capitolato.
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite con il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n.145/2000 e, per quanto non previsto, con il Codice dei Contratti approvato con X.Xxx. n.50/2016. Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate, da leggi, regolamenti e circolari vigenti. ART. 5 -
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE. Per tutto quanto non è diversamente disposto nel presente at- to e dalle leggi vigenti, le parti convengono che l’affitto è stipulato sotto l’osservanza delle condizioni tutte stabilite dalla normativa vigente in materia di contratti agrari. Le parti, nel concordare espressamente di rilasciare, come rilasciano, ampia ed incondizionata garanzia liberatoria nei confronti delle Organizzazioni Professionali di categoria in- tervenute a prestare la rispettiva assistenza di legge, si danno reciprocamente atto e convengono che il presente accor- do è stipulato per una durata di quindici anni ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera e)della legge 203/1982. In particolare, pienamente a conoscenza del disposto dell’art.45 citato, reciprocamente riconoscono e dichiarano: clausola dello stesso;
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE. Art. 9 – Affidamento dell’appalto - durata Art. 10 – Documenti
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE. L’appalto è soggetto all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dalle norme di legge attualmente in vigore, in particolare in materia di lavoro e tutela dei lavoratori.
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale emanato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e pubblicato su G.U.R.I. 7 giugno 2000 n. 131. L'Impresa è soggetta alla piena e diretta osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla legge fondamentale sui Lavori Pubblici del 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F); ad esclusione degli articoli abrogati dall'art. 231 del regolamento; dalla L. n. 109/1994 come modificata ed integrata dalla L. n. 216 del 2 giugno 1995 e dalla successiva L. 415 del 18 novembre 1998; da Leggi e Regolamenti in materia:
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE. Per quanto non stabilito nel presente Capitolato e nel contratto d’appalto, si osservano tutte le Leggi, i Regolamenti e Decreti Ministeriali vigenti per l’esecuzione dei servizi eseguiti per conto del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nella vigente normativa in materia di Contratti pubblici, in tutto ciò che non sia in opposizione con le condizioni espresse nel presente Capitolato. I lavori di cui al presente CSA costituiscono attività di pubblico interesse e, pertanto, ai sensi dell’art. 1 D.P.R. 915/1982, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore, per le quali dovrà essere comunque garantito un servizio minimo essenziale, a tutela della salute e della sicurezza degli utenti, ai sensi della Legge 12 giugno 1990, n. 146. In caso di abbandono o sospensione dei lavori da parte dell’appaltatore, o in caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal presente CSA, il Comune potrà sostituire direttamente, o tramite altra Azienda, la ditta appaltatrice per l’esecuzione d’ufficio dei lavori, fatta salva l’azione di rivalsa nei confronti di quest’ultimo in relazione alle spese sostenute dal Comune.