Common use of Orario giornaliero Clause in Contracts

Orario giornaliero. L’impresa ha facoltà di fissare l’orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore e 30 minuti, salve le diverse previsioni di cui all’articolo che precede) in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori/lavoratrici, secondo i seguenti nastri orari, salvo quanto previsto in tema di orari di sportello: un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori/lavoratrici; un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall’impresa; articolazione dell’orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 2% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle imprese. Per le attività di cui all’art. 2 - sia che le medesime vengano espletate direttamente o tramite enti autonomi - il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ai lavoratori/lavoratrici compete l’indennità giornaliera di cui all’allegato n. 3 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ad eccezione dei casi di cui all’art. 103, comma 4 e 9, ai lavoratori/lavoratrici compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno diurno di cui all’allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Relativamente alle attività di intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumo, il predetto orario extra standard può applicarsi ad una quota non superiore al 30% di tutto il personale dipendente dall’impresa, ovvero del personale addetto alle medesime attività, qualora le stesse siano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in quest’ultimo caso i limiti generali. Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal comma 1, 2° alinea. Dai nastri orari e dalle percentuali di cui al presente articolo restano, inoltre, esclusi il personale necessario per l’operatività nei casi di cui all’art. 103, (salvo quanto previsto al relativo comma 3), nonché coloro che espletano le attività in turno di cui all’art. 102. Resta fermo che dall’applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa quella del 2% di cui al comma 1, terzo alinea) e di quella prevista per l’orario multiperiodale non può risultare “in flessibilità” più del 18% del personale dipendente dall’impresa. Nei casi in cui un gruppo bancario intenda presidiare, tramite una o più imprese dello stesso, specifici segmenti di mercato o di attività (quali banche specializzate in “canali” telefonici o telematici), le predette percentuali possono essere calcolate sul personale complessivo del gruppo medesimo ed il “risultato” utilizzato presso le predette imprese specializzate. In tal caso la procedura di confronto di cui all’art. 23 si svolgerà, per questo specifico aspetto, presso la capogruppo.

Appears in 2 contracts

Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Orario giornaliero. L’impresa L’azienda ha facoltà di fissare l’orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore e 30 minuti, salve le diverse previsioni di cui all’articolo che precede) in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori/lavoratrici, secondo i seguenti nastri orari, salvo quanto previsto in tema di orari di sportello: - un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori/lavoratrici; - un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall’impresadall’azienda ed al 10% delle succursali (le eventuali frazioni di quest’ultima percentuale eccedenti lo 0,5 vengono arrotondate all’unità superiore con un minimo di una succursale per le aziende che ne abbiano almeno 5); - articolazione dell’orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 2% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle impreseaziende. Per le attività di cui all’art. 2 - del presente contratto – sia che le medesime vengano espletate direttamente o tramite enti autonomi - il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ai lavoratori/lavoratrici compete l’indennità giornaliera di cui all’allegato all. n. 3 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ad eccezione dei casi di cui all’art. 103, comma 4 e 9, ai lavoratori/lavoratrici compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno diurno di cui all’allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Relativamente alle attività di intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumo, il predetto orario extra standard può applicarsi ad una quota non superiore al 30% di tutto il personale dipendente dall’impresa, ovvero del personale addetto alle medesime attività, qualora le stesse siano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in quest’ultimo caso i limiti generali. Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal comma 1, 2° alinea. Dai nastri orari e dalle percentuali di cui al presente articolo restano, inoltre, esclusi il personale necessario per l’operatività nei casi di cui all’art. 103, (salvo quanto previsto al relativo comma 3), nonché coloro che espletano le attività in turno di cui all’art. 102. Resta fermo che dall’applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa quella del 2% di cui al comma 1, terzo alinea) e di quella prevista per l’orario multiperiodale non può risultare “in flessibilità” più del 18% del personale dipendente dall’impresa. Nei casi in cui un gruppo bancario intenda presidiare, tramite una o più imprese dello stesso, specifici segmenti di mercato o di attività (quali banche specializzate in “canali” telefonici o telematici), le predette percentuali possono essere calcolate sul personale complessivo del gruppo medesimo ed il “risultato” utilizzato presso le predette imprese specializzate. In tal caso la procedura di confronto di cui all’art. 23 si svolgerà, per questo specifico aspetto, presso la capogruppo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Orario giornaliero. L’impresa L’azienda ha facoltà di fissare l’orario l'orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore e 30 minuti, salve le diverse previsioni di cui all’articolo che precede) in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori/lavoratrici, secondo i seguenti nastri orari, salvo quanto previsto in tema di orari di sportello: - un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 8.00(*) e le ore 17.15 per tutti i lavoratori/lavoratrici; - un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall’impresadall'azienda con un minimo di personale utilizzabile di 10 unità elevabile a 15 con accordo in sede aziendale; - articolazione dell’orario dell'orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 24% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, operative con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle impreseaziende. Per le attività di cui all’artche richiedono specifiche regolamentazioni (art. 2 - sia che le medesime vengano espletate direttamente o tramite enti autonomi - 3 del presente contratto), il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 18,15 ed entro le 19.15 19,15, (19.30 19,30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ) ai lavoratori/lavoratrici compete l’indennità giornaliera di cui all’allegato n. 3 L. 6.600 (€ 3,41) (L. 6.750 (€ 3,49) dal 1° gennaio 2002) per ciascun giorno in cui effettuano tale orarioorario (all. n. 3). Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 19,15, (19.30 19,30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ad eccezione dei casi di cui all’art. 103, comma 4 e 9, ) ai lavoratori/lavoratrici competecompete la riduzione di un’ora dell’orario settimanale, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità all’indennità di turno diurno di cui all’allegato L. 7.700 (all. n. 3€ 3,98) (L. 7.900 (€ 4,08) dal 1° gennaio 2002) per ciascun giorno in cui effettuano tale orarioorario (all. n. 3). Relativamente alle attività riguardanti gli ufficiali di intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumoriscossione con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle aziende, il predetto orario extra standard può applicarsi incrementarsi, nel caso sussistano effettive esigenze operative, fino ad una quota non superiore al 3050% di tutto il personale dipendente dall’impresa, ovvero del personale addetto alle medesime attività, qualora le stesse siano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in quest’ultimo caso i limiti generalialla predetta attività con un minimo utilizzabile di 10 unità. Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato NOTA A VERBALE (*) In relazione a quanto previsto dal comma 1, 1° alinea, il nastro orario standard può essere anticipato alle ore 7,30 per le aziende che già adottano tale inizio di orario. per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal comma 1° comma, 2° alineaalinea che precede. Dai nastri orari e dalle percentuali di cui al alla presente articolo norma restano, inoltre, esclusi il personale necessario per l’operatività nei casi di cui all’art. 103, (salvo quanto previsto al relativo comma 3), nonché coloro che espletano le attività in turno di cui all’art. 10296 che segue. Resta fermo che dall’applicazione dall'applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa quella del 24% di cui al comma 1l° comma, terzo alinea) e di quella prevista per l’orario l'orario multiperiodale non può risultare “in flessibilità” più del 18% del personale dipendente dall’impresa. Nei casi in cui un gruppo bancario intenda presidiare, tramite una o più imprese dello stesso, specifici segmenti di mercato o di attività (quali banche specializzate in “canali” telefonici o telematici), le predette percentuali possono essere calcolate sul personale complessivo del gruppo medesimo ed il “risultato” utilizzato presso le predette imprese specializzate. In tal caso la procedura di confronto di cui all’art. 23 si svolgerà, per questo specifico aspetto, presso la capogruppodall'azienda.

Appears in 1 contract

Samples: www.firstcisl.it

Orario giornaliero. L’impresa L'Azienda ha facoltà di fissare l’orario l'orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore e 30 minuti, salve le diverse previsioni di cui all’articolo che precede) in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori/lavoratrici, secondo i seguenti nastri orari, salvo quanto previsto in tema di orari di sportello: un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori/lavoratrici; un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13% %, con un minimo di 4 addetti, di tutto il personale dipendente dall’impresadall'Azienda; articolazione dell’orario dell'orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 2% %, con un minimo di 2 addetti di tutto il personale dipendente dalla Azienda, per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle impreseAziende. Per le attività che richiedono specifiche regolamentazioni di cui all’art. 2 - 3 – sia che le medesime vengano espletate direttamente o tramite enti autonomi - il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ai lavoratori/lavoratrici compete l’indennità giornaliera di cui all’allegato n. 3 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ad eccezione dei casi di cui all’art. 103, comma 4 e 9, ai lavoratori/lavoratrici compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno diurno di cui all’allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Relativamente alle attività di intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumo, il predetto orario extra standard può applicarsi ad una quota non superiore al 30% di tutto il personale dipendente dall’impresadall’Azienda, ovvero del personale addetto alle medesime attività, qualora le stesse siano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in quest’ultimo caso i limiti generali. Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal comma 1° comma, 2° alinea, del presente articolo. Dai nastri orari e dalle percentuali di cui al alla presente articolo norma restano, inoltre, esclusi il personale necessario per l’operatività nei casi escluse le succursali con orari speciali di cui all’art. 103122, (salvo quanto previsto al relativo comma 3)punti da 2 a 6, ed i relativi addetti, nonché coloro che espletano le attività in turno di cui all’art. 102121. Resta fermo che dall’applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa quella del 2% di cui al comma 1° comma, terzo alinea) e di quella prevista per l’orario multiperiodale non può risultare “in flessibilità” più del 18% del personale dipendente dall’impresadall’Azienda, fermo restando i numeri minimi di addetti sopra indicati. Nei casi in cui un gruppo bancario intenda presidiare, tramite una o più imprese dello stesso, specifici segmenti Nell’ambito del complessivo piano annuale di mercato o di attività (quali banche specializzate in “canali” telefonici o telematici), le predette percentuali possono essere calcolate sul personale complessivo del gruppo medesimo ed il “risultato” utilizzato presso le predette imprese specializzate. In tal caso la procedura di confronto gestione degli orari di cui all’art. 23 si svolgerà24, vanno accolte eventuali richieste di orario di lavoro flessibile (laddove le condizioni tecniche ed organizzative lo consentano), nel limite di 30 minuti, con priorità per questo specifico aspettoil personale interessato da gravi e continuativi disagi di carattere obiettivo dovuti a pendolarismo, presso la capogruppomenomazioni fisiche e/o a necessità familiari determinate da portatori di handicap e/o disabili.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Orario giornaliero. L’impresa ha facoltà di fissare l’orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore e 30 minuti, salve le diverse previsioni di cui all’articolo che precede) in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori/lavoratrici, secondo i seguenti nastri orari, salvo quanto previsto in tema di orari di sportello: un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori/lavoratrici; un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall’impresadall’impresa ed al 10% delle succursali (le eventuali frazioni di quest’ultima percentuale eccedenti lo 0,5 vengono arrotondate all’unità superiore con un minimo di una succursale per le imprese che ne abbiano almeno 5); articolazione dell’orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 2% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle imprese. Per le attività di cui all’art. 2 - sia che le medesime vengano espletate direttamente o tramite enti autonomi - il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ai lavoratori/lavoratrici compete l’indennità giornaliera di cui all’allegato n. 3 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ad eccezione dei casi di cui all’art. 103, comma 4 e 9, ai lavoratori/lavoratrici competecompete la riduzione di un’ora dell’orario settimanale, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità all’indennità di turno diurno di cui all’allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Relativamente alle attività di intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumo, il predetto orario extra standard può applicarsi ad una quota non superiore al 30% di tutto il personale dipendente dall’impresa, ovvero del personale addetto alle medesime attività, qualora le stesse siano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in quest’ultimo caso i limiti generali. Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal comma 1, 2° alinea. Dai nastri orari e dalle percentuali di cui al alla presente articolo norma restano, inoltre, esclusi il personale necessario per l’operatività nei casi escluse le succursali con orari speciali di cui all’art. 10397, (salvo quanto previsto al relativo comma 3)2, nn. da 2 a 6, ed i relativi addetti, nonché coloro che espletano le attività in turno di cui all’art. 10296. Resta fermo che dall’applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa quella del 2% di cui al comma 1, terzo alinea) e di quella prevista per l’orario multiperiodale non può risultare “in flessibilità” più del 18% del personale dipendente dall’impresa. Nei casi in cui un gruppo bancario intenda presidiare, tramite una o più imprese dello stesso, specifici segmenti di mercato o di attività (quali banche specializzate in in: “canali” telefonici o telematici, “canali” sportelli presso ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini), le predette percentuali possono essere calcolate sul personale complessivo e sulle succursali complessivi del gruppo medesimo ed il “risultato” utilizzato presso le predette imprese specializzate. In tal caso la procedura di confronto di cui all’art. 23 21 si svolgerà, per questo specifico aspetto, presso la capogruppo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali Dipendenti Dalle Imprese Creditizie, Finanziarie E Strumentali

Orario giornaliero. L’impresa ha facoltà di fissare l’orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore e 30 minuti, salve le diverse previsioni di cui all’articolo che precede) in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori/lavoratrici, secondo i seguenti nastri orari, salvo quanto previsto in tema di orari di sportello: un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori/lavoratrici; un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall’impresadall’impresa ed al 10% delle succursali (le eventuali frazioni di quest’ultima percentuale eccedenti lo 0,5 vengono arrotondate all’unità superiore con un minimo di una succursale per le imprese che ne abbiano almeno 5); articolazione dell’orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 2% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle imprese. Per le attività di cui all’art. 2 - sia che le medesime vengano espletate direttamente o tramite enti autonomi - il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ai lavoratori/lavoratrici compete l’indennità giornaliera di cui all’allegato n. 3 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ad eccezione dei casi di cui all’art. 103, comma 4 e 9, ai lavoratori/lavoratrici competecompete la riduzione di un’ora dell’orario settimanale, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità all’indennità di turno diurno di cui all’allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Relativamente alle attività di intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumo, il predetto orario extra standard può applicarsi ad una quota non superiore al 30% di tutto il personale dipendente dall’impresa, ovvero del personale addetto alle medesime attività, qualora le stesse siano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in quest’ultimo caso i limiti generali. Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal comma 1, 2° alinea. Dai nastri orari e dalle percentuali di cui al alla presente articolo norma restano, inoltre, esclusi il personale necessario per l’operatività nei casi escluse le succursali con orari speciali di cui all’art. 10394, (salvo quanto previsto al relativo comma 3)2, nn. da 2 a 6, ed i relativi addetti, nonché coloro che espletano le attività in turno di cui all’art. 10293. Resta fermo che dall’applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa quella del 2% di cui al comma 1, terzo alinea) e di quella prevista per l’orario multiperiodale non può risultare “in flessibilità” più del 18% del personale dipendente dall’impresa. Nei casi in cui un gruppo bancario intenda presidiare, tramite una o più imprese dello stesso, specifici segmenti di mercato o di attività (quali banche specializzate in in: “canali” telefonici o telematici, “canali” sportelli presso ipermercati, centri commerciali, grandi magazzini), le predette percentuali possono essere calcolate sul personale complessivo e sulle succursali complessivi del gruppo medesimo ed il “risultato” utilizzato presso le predette imprese specializzate. In tal caso la procedura di confronto di cui all’art. 23 19 si svolgerà, per questo specifico aspetto, presso la capogruppo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali

Orario giornaliero. L’impresa L’azienda ha facoltà di fissare l’orario giornaliero di lavoro (di norma 7 ore e 30 minuti, salve le diverse previsioni di cui all’articolo che precede) in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori/lavoratrici, secondo i seguenti nastri orari, salvo quanto previsto in tema di orari di sportello: - un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori/lavoratrici; - un nastro orario extra standard compreso fra le ore 7.00 e le ore 19.15, per una quota non superiore al 13% di tutto il personale dipendente dall’impresadall'azienda ed al 10% delle succursali (le eventuali frazioni di quest'ultima percentuale eccedenti lo 0,5 vengono arrotondate all'unità superiore con un minimo di una succursale per le aziende che ne abbiano almeno 5); - articolazione dell’orario dell'orario anche oltre i predetti nastri entro il limite del 2% per attività per le quali sussistano effettive esigenze operative, con intese con gli organismi sindacali aziendali che non comportino oneri aggiuntivi a carico delle impreseaziende. Per le attività di cui all’art. 2 - del presente contratto – sia che le medesime vengano espletate direttamente o tramite enti autonomi - il nastro orario standard è compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.45 e quello extra standard è compreso fra le ore 7.00 e le 19.30. Nei casi in cui l’orario l'orario giornaliero termini oltre le ore 18.15 ed entro le 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ai lavoratori/lavoratrici compete l’indennità l'indennità giornaliera di cui all’allegato all. n. 3 per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Nei casi in cui l’orario giornaliero termini oltre le ore 19.15 (19.30 per le attività soggette a specifiche regolamentazioni), ad eccezione dei casi di cui all’art. 103, comma 4 e 9, ai lavoratori/lavoratrici compete, oltre all’orario settimanale di 36 ore, l’indennità di turno diurno di cui all’allegato (all. n. 3) per ciascun giorno in cui effettuano tale orario. Relativamente alle attività di intermediazione mobiliare, leasing, factoring e credito al consumo, il predetto orario extra standard può applicarsi ad una quota non superiore al 30% di tutto il personale dipendente dall’impresa, ovvero del personale addetto alle medesime attività, qualora le stesse siano espletate direttamente dalle banche, fermi restando in quest’ultimo caso i limiti generali. Per gli addetti ai centri servizi il nastro orario extra standard può essere adottato per un massimo del 30% del personale medesimo; detta percentuale è aggiuntiva rispetto a quella del 13% prevista dal comma 1, 2° alinea. Dai nastri orari e dalle percentuali di cui al presente articolo restano, inoltre, esclusi il personale necessario per l’operatività nei casi di cui all’art. 103, (salvo quanto previsto al relativo comma 3), nonché coloro che espletano le attività in turno di cui all’art. 102. Resta fermo che dall’applicazione del complesso delle predette percentuali (esclusa quella del 2% di cui al comma 1, terzo alinea) e di quella prevista per l’orario multiperiodale non può risultare “in flessibilità” più del 18% del personale dipendente dall’impresa. Nei casi in cui un gruppo bancario intenda presidiare, tramite una o più imprese dello stesso, specifici segmenti di mercato o di attività (quali banche specializzate in “canali” telefonici o telematici), le predette percentuali possono essere calcolate sul personale complessivo del gruppo medesimo ed il “risultato” utilizzato presso le predette imprese specializzate. In tal caso la procedura di confronto di cui all’art. 23 si svolgerà, per questo specifico aspetto, presso la capogruppo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri Direttivi E Per Il Personale Delle Aree Professionali