Common use of Oggetto e ambito di applicazione Clause in Contracts

Oggetto e ambito di applicazione. L’art. 1 dello schema di decreto, nel definire l’ambito di applicazione della nuova normativa, riprende il contenuto di alcune disposizioni contenute nelle direttive (artt. 1, 13 e 23 della direttiva 2014/24/UE, nonché 1 e 27 della direttiva 2014/23/UE). L’art. 1, comma 2, lett. d), dispone che il codice si applica anche ai “d) lavori, servizi e forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, fatto salvo quanto previsto all’articolo 192”. La qualificazione come soggetto tenuto al rispetto delle regole di scelta del contraente anche delle società appartenenti alla tipologia descritta (che non sono né organismi di diritto pubblico ne soggetti in house) non è imposta dal diritto europeo. La norma riprende il contenuto dell’art. 32, comma 1, lett. c), dell’abrogando d.lgs. n. 163 del 2016. Il mantenimento di tale disposizione potrebbe presentare problemi di compatibilità con il riordino delle società pubbliche in corso di definizione in attuazione della legge n. 124 del 2015, nel cui ambito tale tipologia societaria non sembra collocarsi in modo sistematicamente coerente. Si segnala, inoltre, che la norma in esame rinvia a disposizioni contenute nel d.lgs. n. 267 del 2000, che saranno “superate” dal nuovo testo unico sui servizi pubblici locali. Se si decidesse di mantenere il testo in esame, si segnala l’opportunità di riprodurre nel codice anche quanto previsto dal terzo comma del citato art. 32, il quale dispone che dette società “non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni: 1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;; 2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita”. E’ inoltre opportuno, alla luce dei vincoli comunitari, ribadire la previsione dell’obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato delle società miste (art. 1, comma 2 del (pre)vigente codice dei contratti pubblici), secondo quanto dispone pure l’art. 7, comma 5, dell’emanando d.lgs. sulle società pubbliche. L’art. 1, comma 7, prevede che: “Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, d’intesa con l’ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Resta ferma l’applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia”. La questione involge la tematica più generale del ruolo dell’ANAC. Nella specie, la formulazione “d’intesa” con l’ANAC è eccessivamente generica, non venendo chiarito se si tratta di un mero parere ovvero di un “accordo” vero e proprio. L’art. 1, comma 9, fa salve tutte le speciali disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici per le amministrazioni, gli organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile. E’ una limitazione non prevista né nel (pre)vigente codice, né nelle direttive. La legge delega, all’art. 1, comma 7, dispone, con previsione che non ha contenuto di principio di delega, ma è immediatamente precettiva, che “gli organi costituzionali stabiliscono nei propri ordinamenti modalità attuative dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge nell’ambito delle prerogative costituzionalmente riconosciute”. Quello di “organi costituzionali” è un ambito ben più ristretto di quello di “organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile”. Inoltre, gli organi costituzionali devono comunque adeguarsi ai principi e criteri direttivi della legge delega secondo il citato comma 7, e non rientrano tra le esclusioni prescritte dalle direttive comunitarie. Pertanto, il comma 9 dell’art. 1 del codice va espunto e sostituito, se del caso, con una salvezza di quanto disposto dall’art. 1, comma 7, legge n. 11/2016 (disposizione di per sé precettiva senza necessità di recepimento nel decreto delegato) formulata come segue: “E’ fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, della legge 28 gennaio 2016, n. 11”. In relazione al drafting dell’art. 1 si osserva: - al comma 2, sostituire le parole “Le disposizioni di cui al presente codice” con “Le disposizioni del presente codice”; - al comma 2, lett. a), n. 2, sopprimere la parola “amministrative”, perché le direttive comunitarie riguardano i lavori riguardanti edifici destinati a funzioni pubbliche tout court, non solo amministrative (ma anche giudiziarie o legislative);; - al comma 2, lett. f), primo periodo sostituire le parole “o altri titoli abilitativi” con “o un altro titolo abilitativo”, nonché sostituire le parole “dette opere” con le parole “le relative opere”; - al comma 5 sostituire la parola “norme” con “disposizioni”.

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Oggetto e ambito di applicazione. L’artLa presente Carta del Servizio è elaborata ai sensi della normativa vigente. 1 dello schema di decretoI principali riferimento normativi sono quelli dettati dalle seguenti norme: • Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, nel definire l’ambito di applicazione della nuova normativa27 gennaio 1994, riprende il contenuto di alcune disposizioni contenute nelle direttive ”principi sull’erogazione dei servizi pubblici” (arttc.d. 1, 13 e 23 della direttiva 2014/24/UE, nonché 1 e 27 della direttiva 2014/23/UECiampi). L’artLa direttiva Ciampi, ha fissato i principi cui deve essere progressivamente uniformata l'erogazione dei servizi pubblici, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne nel rispetto delle caratteristiche di efficienza e imparzialità cui l'erogazione deve uniformarsi. 1Il rispetto di detti principi deve essere assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio dei loro poteri di direzione, comma 2controllo e vigilanza. • □D.P.C.M. del 19/05/1995, lettrecante gli schemi generali ai quali fare riferimento nella redazione delle “Carte di Servizi Pubblici”. d), dispone che il codice si applica anche ai “d) lavori, servizi e forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000• L. 24/12/2007, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, fatto salvo quanto previsto all’articolo 192”244 (finanziaria 2008) art. 2 comma 461. La qualificazione come soggetto tenuto finanziaria 2008 ha stabilito che, al rispetto delle regole fine di scelta del contraente anche delle società appartenenti alla tipologia descritta (che non sono né organismi di diritto pubblico ne soggetti in house) non è imposta dal diritto europeo. La norma riprende il contenuto dell’art. 32, comma 1, lett. c), dell’abrogando d.lgs. n. 163 del 2016. Il mantenimento di tale disposizione potrebbe presentare problemi di compatibilità con il riordino delle società pubbliche in corso di definizione in attuazione della legge n. 124 del 2015, nel cui ambito tale tipologia societaria non sembra collocarsi in modo sistematicamente coerente. Si segnala, inoltre, che la norma in esame rinvia a disposizioni contenute nel d.lgs. n. 267 del 2000, che saranno “superate” dal nuovo testo unico sui tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali. Se si decidesse locali e di mantenere il testo garantire la qualità, l’universalità e l’economicità delle relative prestazioni, in esame, si segnala l’opportunità sede di riprodurre nel codice anche quanto previsto dal terzo comma del citato art. 32, il quale dispone che dette società “non stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenute tenuti ad applicare le disposizioni seguenti disposizioni: previsione dell’obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie. La presente Carta del presente codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione Servizio individua il livello minimo degli standard di qualità e quantità del servizio per erogato dalla società TRAINA SRL. Gli obblighi costituiscono articolazione e integrazione delle corrispondenti obbligazioni già contenute nel contratto di servizio tra il Gestore e i quali Comuni. Tutte le condizioni più favorevoli nei confronti degli Utenti contenute nella Carta si intendono sostitutive di quelle riportate nel contratto di servizio. La Carta verrà resa disponibile a tutti gli Utenti che ne facciano richiesta. La stessa sarà altresì disponibile sul sito internet del Gestore. Nella Carta del Servizio sono state specificamente costituitechiariti i diritti fondamentali e i principi che ispirano la prestazione dei servizi agli Utenti, se ricorrono le seguenti condizioni: 1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto riconoscendo i diritti di procedure di evidenza pubblica;; 2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita”. E’ inoltre opportuno, alla luce dei vincoli comunitari, ribadire la previsione dell’obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato delle società miste (art. 1, comma 2 del (pre)vigente codice dei contratti pubblici), secondo quanto dispone pure l’art. 7, comma 5, dell’emanando d.lgs. sulle società pubbliche. L’art. 1, comma 7, prevede che: “Il Ministro degli affari esteri partecipazione ed informazione e della cooperazione internazionale adotta, d’intesa con l’ANAC, direttive generali per disciplinare fissando le procedure di scelta reclamo da parte di questi ultimi. In essa, oltre ai principali standard del contraente servizio, sono riportate le finalità e l’esecuzione le modalità organizzative di erogazione del contratto da svolgersi all’esteroservizio. I parametri ivi previsti, tenuto conto resi noti al pubblico, diventano quindi un preciso obbligo non soltanto verso l’Ente concedente, ma anche nei confronti dei principi fondamentali destinatari immediati del presente codice e delle procedure applicate dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parteservizio. Resta ferma l’applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia”. La questione involge la tematica più generale del ruolo dell’ANAC. Nella specieOltre ai predetti riferimenti normativi, la formulazione “d’intesa” con l’ANAC è eccessivamente generica, non venendo chiarito se si tratta di un mero parere ovvero di un “accordo” vero e proprio. L’art. 1, comma 9, fa salve tutte Carta dei Servizi predisposta dalla società TRAINA SRL trova le speciali disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici per le amministrazioni, gli organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile. E’ una limitazione non prevista né sue radici anche nel (pre)vigente codice, né nelle direttive. La legge delega, all’art. 1, comma 7, dispone, con previsione che non ha contenuto di principio di delega, ma è immediatamente precettivaSGQ ISO 9001:2008 adottato, che “gli organi costituzionali stabiliscono nei propri ordinamenti modalità attuative dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge nell’ambito delle prerogative costituzionalmente riconosciute”. Quello rappresenta la conferma dell’intenzione di “organi costituzionali” è un ambito ben più ristretto di quello di “organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile”. Inoltrefornire servizi nel senso del miglioramento continuo degli stessi, gli organi costituzionali devono comunque adeguarsi ai principi e criteri direttivi della legge delega secondo il citato comma 7, e non rientrano tra le esclusioni prescritte dalle direttive comunitarie. Pertanto, il comma 9 dell’art. 1 del codice va espunto e sostituito, se del caso, con una salvezza di quanto disposto dall’art. 1, comma 7, legge n. 11/2016 (disposizione di così come espresso nella Politica per sé precettiva senza necessità di recepimento nel decreto delegato) formulata come segue: “E’ fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, della legge 28 gennaio 2016, n. 11”. In relazione al drafting dell’art. 1 si osserva: - al comma 2, sostituire le parole “Le disposizioni di cui al presente codice” con “Le disposizioni del presente codice”; - al comma 2, lett. a), n. 2, sopprimere la parola “amministrative”, perché le direttive comunitarie riguardano i lavori riguardanti edifici destinati a funzioni pubbliche tout court, non solo amministrative (ma anche giudiziarie o legislative);; - al comma 2, lett. f), primo periodo sostituire le parole “o altri titoli abilitativi” con “o un altro titolo abilitativo”, nonché sostituire le parole “dette opere” con le parole “le relative opere”; - al comma 5 sostituire la parola “norme” con “disposizioni”Qualità.

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Oggetto e ambito di applicazione. L’art. 1 dello schema di decreto, nel definire l’ambito di applicazione della nuova normativa, riprende il contenuto di alcune disposizioni contenute nelle direttive (artt. 1, 13 e 23 della direttiva 2014/24/UE, nonché 1 e 27 della direttiva 2014/23/UE). L’art. 1, comma 2, lett. d), dispone che il codice si applica anche ai “d) lavori, servizi e forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, fatto salvo quanto previsto all’articolo 192”. La qualificazione come soggetto tenuto al rispetto delle regole di scelta del contraente anche delle società appartenenti alla tipologia descritta (che non sono né organismi di diritto pubblico ne soggetti in house) non è imposta dal diritto europeo. La norma riprende il contenuto dell’art. 32, comma 1, lett. c), dell’abrogando d.lgs. n. 163 del 2016. Il mantenimento di tale disposizione potrebbe presentare problemi di compatibilità con il riordino delle società pubbliche in corso di definizione in attuazione della legge n. 124 del 2015, nel cui ambito tale tipologia societaria non sembra collocarsi in modo sistematicamente coerente. Si segnala, inoltre, che la norma in esame rinvia a disposizioni contenute nel d.lgs. n. 267 del 2000, che saranno “superate” dal nuovo testo unico sui servizi pubblici locali. Se si decidesse di mantenere il testo in esame, si segnala l’opportunità di riprodurre nel codice anche quanto previsto dal terzo comma del citato art. 32, il quale dispone che dette società “non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni: 1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;; pubblica; 2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita”. E’ inoltre opportuno, alla luce dei vincoli comunitari, ribadire la previsione dell’obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato delle società miste (art. 1, comma 2 del (pre)vigente codice dei contratti pubblici), secondo quanto dispone pure l’art. 7, comma 5, dell’emanando d.lgs. sulle società pubbliche. L’art. 1, comma 7, prevede che: “Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, d’intesa con l’ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Resta ferma l’applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia”. La questione involge la tematica più generale del ruolo dell’ANAC. Nella specie, la formulazione “d’intesa” con l’ANAC è eccessivamente generica, non venendo chiarito se si tratta di un mero parere ovvero di un “accordo” vero e proprio. L’art. 1, comma 9, fa salve tutte le speciali disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici per le amministrazioni, gli organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile. E’ una limitazione non prevista né nel (pre)vigente codice, né nelle direttive. La legge delega, all’art. 1, comma 7, dispone, con previsione che non ha contenuto di principio di delega, ma è immediatamente precettiva, che “gli organi costituzionali stabiliscono nei propri ordinamenti modalità attuative dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge nell’ambito delle prerogative costituzionalmente riconosciute”. Quello di “organi costituzionali” è un ambito ben più ristretto di quello di “organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile”. Inoltre, gli organi costituzionali devono comunque adeguarsi ai principi e criteri direttivi della legge delega secondo il citato comma 7, e non rientrano tra le esclusioni prescritte dalle direttive comunitarie. Pertanto, il comma 9 dell’art. 1 del codice va espunto e sostituito, se del caso, con una salvezza di quanto disposto dall’art. 1, comma 7, legge n. 11/2016 (disposizione di per sé precettiva senza necessità di recepimento nel decreto delegato) formulata come segue: “E’ fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, della legge 28 gennaio 2016, n. 11”. In relazione al drafting dell’art. 1 si osserva: - al comma 2, sostituire le parole “Le disposizioni di cui al presente codice” con “Le disposizioni del presente codice”; - al comma 2, lett. a), n. 2, sopprimere la parola “amministrative”, perché le direttive comunitarie riguardano i lavori riguardanti edifici destinati a funzioni pubbliche tout court, non solo amministrative (ma anche giudiziarie o legislative);; legislative); - al comma 2, lett. f), primo periodo sostituire le parole “o altri titoli abilitativi” con “o un altro titolo abilitativo”, nonché sostituire le parole “dette opere” con le parole “le relative opere”; - al comma 5 sostituire la parola “norme” con “disposizioni”.

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Oggetto e ambito di applicazione. L’art. 1 dello schema di decreto, nel definire l’ambito di applicazione della nuova normativa, riprende il contenuto di alcune disposizioni contenute nelle direttive (artt. 1, 13 e 23 della direttiva 2014/24/UE, nonché 1 e 27 della direttiva 2014/23/UE). L’art. 1, comma 2, lett. d), dispone che il codice si applica anche ai “d) lavori, servizi e forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, fatto salvo quanto previsto all’articolo 192”. La qualificazione come soggetto tenuto al rispetto delle regole di scelta del contraente anche delle società appartenenti alla tipologia descritta (che non sono né organismi di diritto pubblico ne soggetti in house) non è imposta dal diritto europeo. La norma riprende il contenuto dell’art. 32, comma 1, lett. c), dell’abrogando d.lgs. n. 163 del 2016. Il mantenimento di tale disposizione potrebbe presentare problemi di compatibilità con il riordino delle società pubbliche in corso di definizione in attuazione della legge n. 124 del 2015, nel cui ambito tale tipologia societaria non sembra collocarsi in modo sistematicamente coerente. Si segnala, inoltre, che la norma in esame rinvia a disposizioni contenute nel d.lgs. n. 267 del 2000, che saranno “superate” dal nuovo testo unico sui servizi pubblici locali. Se si decidesse di mantenere il testo in esame, si segnala l’opportunità di riprodurre nel codice anche quanto previsto dal terzo comma del citato art. 32, il quale dispone che dette società “non sono tenute ad applicare le disposizioni del presente codice limitatamente alla realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite, se ricorrono le seguenti condizioni: 1) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;; 2) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal presente codice in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita”. E’ inoltre opportuno, alla luce dei vincoli comunitari, ribadire la previsione dell’obbligo di indire una procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio privato delle società miste (art. 1, comma 2 del (pre)vigente codice dei contratti pubblici), secondo quanto dispone pure l’art. 7, comma 5, dell’emanando d.lgs. sulle società pubbliche. L’art. 1, comma 7, prevede che: “Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, d’intesa con l’ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi all’estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall’Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte. Resta ferma l’applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia”. La questione involge la tematica più generale del ruolo dell’ANAC. Nella specie, la formulazione “d’intesa” con l’ANAC è eccessivamente generica, non venendo chiarito se si tratta di un mero parere ovvero di un “accordo” vero e proprio. L’art. 1, comma 9, fa salve tutte le speciali disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici per le amministrazioni, gli organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile. E’ una limitazione non prevista né nel (pre)vigente codice, né nelle direttive. La legge delega, all’art. 1, comma 7, dispone, con previsione che non ha contenuto di principio di delega, ma è immediatamente precettiva, che “gli organi costituzionali stabiliscono nei propri ordinamenti modalità attuative dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge nell’ambito delle prerogative costituzionalmente riconosciute”. Quello di “organi costituzionali” è un ambito ben più ristretto di quello di “organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile”. Inoltre, gli organi costituzionali devono comunque adeguarsi ai principi e criteri direttivi della legge delega secondo il citato comma 7, e non rientrano tra le esclusioni prescritte dalle direttive comunitarie. Pertanto, il comma 9 dell’art. 1 del codice va espunto e sostituito, se del caso, con una salvezza di quanto disposto dall’art. 1, comma 7, legge n. 11/2016 (disposizione di per sé precettiva senza necessità di recepimento nel decreto delegato) formulata come segue: “E(’ fatto salvo quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, della legge 28 gennaio 2016, n. 11”. In relazione al drafting dell’art. 1 si osserva: - al comma 2, sostituire le parole “Le disposizioni di cui al presente codice” con “Le disposizioni del presente codice”; - al comma 2, lett. a), n. 2, sopprimere la parola “amministrative”, perché le direttive comunitarie riguardano i lavori riguardanti edifici destinati a funzioni pubbliche tout court, non solo amministrative (ma anche giudiziarie o legislative);; - al comma 2, lett. f), primo periodo sostituire le parole “o altri titoli abilitativi” con “o un altro titolo abilitativo”, nonché sostituire le parole “dette opere” con le parole “le relative opere”; - al comma 5 sostituire la parola “norme” con “disposizioni”.

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