Common use of Oggetto dell’assicurazione Clause in Contracts

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:

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Samples: Convenzione Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Dell’avvocato E Della Responsabilita’ Patrimoniale, Convenzione Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Dell’avvocato E Della Responsabilita’ Patrimoniale, Convenzione Per L’assicurazione Della Responsabilità Civile Professionale Dell’avvocato E Della Responsabilita’ Patrimoniale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terziviaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, compreso i clientiil corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili determinato ai sensi delle Condizioni Generali di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimalecontratto, che resta unico anche nel caso sia conseguenza di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, circostanze imprevedibili al momento della prestazione prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: - decesso, malattia o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l’Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. - danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; - guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza - impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale dalla quale deriva o di partecipazione ad un Dannoconcorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, l'Assicurato sia nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente iscritto all’alboregistrati) debbano essere sottoposti a un intervento chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale. In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e uno solo dei regolamenti compagni di viaggio alla condizione che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:anch’essi siano assicurati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Viaggi, Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si obbligano impegnano a tenere indenni gli Assicurati indenne l’ASSICURATO di ogni somma quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio delle professione descritta in polizza e che questi traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, purché tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano tenuti a pagare originate da un ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO o a rimborsare da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORE di cui l’ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa). A maggior precisazione s’intendono quali perdite pecuniarie: -Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso compresi i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività dell’attività professionale di avvocato, indicata nella Proposta così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti; -Danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, per Assicuratocompresi i clienti, oltre in relazione allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte svolgimento dell’attività professionale indicata nella Proposta così come disciplinata dalle vigenti leggi in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:materia,

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Professionale Miscellaneous, Contratto Di Responsabilità Civile Professionale, Contratto Di Responsabilità Civile Professionale Operatori Del Microcredito

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si obbligano impegnano a tenere indenni gli Assicurati indenne l’ASSICURATO di ogni somma quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio delle professione descritta in polizza e che questi traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO stesso per la prima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA, purché tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano tenuti a pagare originate da un ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO o a rimborsare da un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORE di cui l’ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa). A maggior precisazione s’intendono quali perdite pecuniarie: -Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso compresi i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività dell’attività professionale di avvocato, indicata nella Proposta così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti; -Danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, per Assicuratocompresi i clienti, oltre in relazione allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte svolgimento dell’attività professionale indicata nella Proposta così come disciplinata dalle vigenti leggi in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:materia.

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Professionale, Contratto Di Responsabilità Civile Professionale: Servizi Di Informatica

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, L'assicurazione è valida sia per il Contraente che prestata per la responsabilità civile dei singoli professionisti socie professionale, associati, nonché derivante all'Assicurato per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato perdite patrimoniali involontariamente cagionate e terzi in conseguenza di atti od omissioni colpose commessi da parte di uno о più Amministratori/Dipendenti di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell’ attività dichiarata in polizza. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’ Assicurato in conseguenze di atti od omissioni commessi da uno o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associatipiù Amministratori/Dipendenti, dei collaboratori e dei praticanti, quali о con i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratorifronte dell’ esperimento dell'azione diretta promossa dai terzi danneggiati qualora, praticantiin base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanosussista la responsabilità dell’assicurato stesso. Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato, sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrative dello Stato. Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge: - Il diritto dì rivalsa spettante alla Contraente stessa si sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U 3/1957 - Il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell’ Art. 1916 c.c. nei confronti dei soggetti responsabili L’assicurazione comprende inoltre: ✓ Le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori professionali dei propri Amministratori,/Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato. ✓ Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. ✓ Le somme anticipate dalla Società all’Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giudizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni gravanti sul bilancio dell’Assicurato come debito, con obbligo restitutorio nei confronti della Società nei limiti del danno erariale accertato in garanziasentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori. ✓ Per effetto di quanto sopra, é fatto obbligo all’Assicurato di notificare alla Società le azioni di rivalsa nei confronti dei Dipendenti/Amministratori, o le azioni di responsabilità instaurate dalla Corte dei Conti, su atti od omissioni dei Dipendenti per cui i sinistri sono stati denunciati e/o definiti e le sentenze di condanna per cui abbia titolo a titolo esemplificativo e non limitativorimborso. L’Assicurato si obbliga a restituire alla Società, le responsabilità relative a:nel termine di 90 giorni dalla data del passaggio in giudicato delle sentenze, gli importi anticipati, qualora siano recuperati dai Dipendenti/Amministratori in seguito alla sentenza che riconosca la loro responsabilità.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale Degli Enti Pubblici, Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale Degli Enti Pubblici

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terziviaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, compreso i clientiil corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili determinato ai sensi delle Condizioni Generali di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimalecontratto, che resta unico anche nel caso sia conseguenza di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, circostanze imprevedibili al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Dannoprenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: - decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o registro previsto dalla legge della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanoinfortunate. Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia - danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; - guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in garanziaTribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza - impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a titolo esemplificativo seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e non limitativogatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale. In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, le responsabilità relative a:la Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.

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Samples: www.liceotelesiocosenza.edu.it, www.avvenimenti.org

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terziviaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, compreso i clientiil corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili determinato ai sensi delle Condizioni Generali di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimalecontratto, che resta unico anche nel caso sia conseguenza di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, circostanze imprevedibili al momento della prestazione prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: - decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; - guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza - impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale dalla quale deriva o di partecipazione ad un Dannoconcorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, l'Assicurato sia nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e gatto regolarmente iscritto all’alboregistrato) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale. In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e uno solo dei regolamenti compagni di viaggio alla condizione che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:anch’essi siano assicurati.

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Samples: www.borsaviaggi.it, wwftravel.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a tenere indenni gli Assicurati corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso compresi i clientipasseggeri trasportati a qualsiasi titolo, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, dalla circolazione dei veicoli descritti in contratto. L'assicurazione copre anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei singoli professionisti sociveicoli in aree private e relativamente alle macchine agricole, associatiil rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli, nonché i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto. E’ inoltre assicurata la Responsabilità Civile dei conducenti e/o trasportati per i praticantidanni diretti dagli stessi involontariamente cagionati a terzi non trasportati in conseguenza della circolazione (compresa la sosta). La Società inoltre assicura, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticantisulla base delle Condizioni Aggiuntive, i quali si intendono pertanto rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studiotali condizioni. L’assicurazione vale altresì In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive". Quando il veicolo assicurato è un rimorchio, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio. Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle civile del veicolo trainante. La società assicura, altresì, in conformità alle norme della Legge 990/69 e del Regolamento e D.Lgs. 209/2005, i rischi della RC per i quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondereè obbligatoria l’Assicurazione, quali impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitali, interessi e spese, siano dovute a titolo esemplificativo collaboratoridi risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanoincluso acque private. Sono comprese in garanziacompresi i danni a cose ed animali di terzi. Sono assicurati anche i rischi di RC per i danni causati dalla partecipazione a manifestazioni sportive e storiche, a titolo esemplificativo regate veliche nonché relative prove ufficiali e non limitativo, le responsabilità relative a:alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara o di manifestazione.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca), Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca)

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Compagnia di assicurazione, assumerà a tenere indenni proprio carico, in luogo dei soggetti assicurati, gli Assicurati oneri, le spese e le competenze del legale liberamente scelto dalle persone assicurate, le spese giudiziarie e processuali, gli oneri dei periti di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terziparte e di quelli nominati dal Giudice, compreso i clientile spese di transazione, e soccombenza, per Xxxxx dovuti a negligenzafatti inerenti all’attività esercitata e/o connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni; dette spese sono riferite ai seguenti casi: ❑ La difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, imprudenza o imperiziacompresi quelli derivanti dalla circolazione stradale, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolopurché conseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. ❑ La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi conclusisi con proscioglimento o assoluzione con decisone passata in giudicato sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. La Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. ❑ L’esercizio di pretese di risarcimento danni e persone e/o a condizione checose per fatti illeciti di terzi. ❑ Resistere a pretese risarcimento per danni extracontrattuali cagionati a terzi ai sensi degli artt. 2392, al momento 2394 del X.X. xxx, xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 xxx X.X., xxxxxxxxx adempiuti gli obblighi della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato Società di Responsabilità Civile degli Assicurati. ❑ Recupero danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti terzi nello svolgimento delle attività istituzionali sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in fase stragiudiziale che lo disciplinanogiudiziale. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo compresi i danni subiti per eventi originati dalla circolazione stradale con mezzi dell’Ente e/o Società di appartenenza o di proprietà privata sempreché connessi con l’espletamento di servizi autorizzati dall’Ente e/o Società di appartenenza. ❑ La Società rimborsa inoltre le spese di difesa sostenute per vertenze di natura fiscale e non limitativo, amministrativa. Vengono escluse le responsabilità richieste di tutela relative a:alla giustizia sportiva.

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Samples: Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni,, Convenzione Multirischi Per L’assicurazione Infortuni,

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma che quanto questi siano tenuti sia tenuto a pagare o a rimborsare titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi norma di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futurilegge, per le attività perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per atti, omissioni o ritardi compiuti da essi svolte in qualità uno o più dei propri Dipendenti, di Associati dello Studio o Società tra professionisticui il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge, nell’esercizio delle loro mansioni e funzioni espletate nell’ambito dell’attività e dei compiti istituzionali del Contraente/Assicurato. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche copertura è altresì operante nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei conti nei confronti di corresponsabilità tra Assicuratiuno o più Dipendenti per danni erariali, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanticonti, sia per l'attività svolta come Studio Associato quindi rimasta a carico del Contraente/Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale certo, liquido ed esigibile e l’ammontare che la Corte dei conti abbia posto a personale carico di uno o più Dipendenti responsabili, restando inteso e convenuto tra le parti che la Società tra professionisti, è obbligata solo ed in quanto sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede stata accertata la sussistenza della Responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco uno o più Dipendenti con sentenza definitiva della Corte dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanoconti. Sono comprese in garanzianella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. Le garanzie di polizza s’intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualora ne ricorrano le responsabilità relative acondizioni previste dalla legge:

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Samples: Assicurazione, www.apespisa.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato, a sensi di legge, per l’esercizio di un’impresa legalmente costituita ed autorizzata alla: – intermediazione di servizi turistici – organizzazione di viaggi, con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medico infermieristici, sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico; – vendita e/o intermediazione di servizi turistici ad altri operatori. La Impresa si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma che quanto questi siano tenuti sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali, materiali e patrimoniali, nonché per danni da vacanza rovinata involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell’attività professionale indicata in polizza. L’assicurazione comprende la vendita e/o intermediazione di servizi non propriamente turistici, ma che sono comunque oggetto di attività dell’assicurato nel rispetto della vigente legislazione (a rimborsare titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi di studio, eventi sportivi, fiere e manifestazioni, congressi, biglietti per spettacoli e per manifestazioni sportive, ecc.) complementari e/o integrativi dei servizi turistici fornti dai consumatori. E’ compresa la responsabilità per i danni provocati dalle persone di cui l’Assicurato debba rispondere (anche del fatto doloso di queste ultime), inclusi gli accompagnatori ed i collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di dipendenti, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell’ambito delle loro mansioni per conto dell’Assicurato, a terzi, compreso i clientisecondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per Xxxxx dovuti a negligenzaogni effetto, imprudenza o imperiziaunico, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicuratidi piu’ assicurati. Nel caso che a seguito dell’inadempimento totale o parziale dei servizi relativi all’esecuzione del viaggio o soggiorno l’Assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine detti servizi, è valida al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, la Impresa autorizza l’Assicurato ad organizzare tali servizi, sempre che l’evento dannoso sia per il Contraente che per la imputabile a responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede dell’Assicurato coperta dalle condizioni di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolopolizza. La garanzia è operante comprende le maggiori spese incontrate a condizione chetale scopo, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco sempre che le stesse siano ragionevolmente necessarie ad evitare o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:contenere i danni.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Responsabilità Civile Professionale Per Agenzie Di Viaggio, Contratto Di Assicurazione Responsabilità Civile Professionale Per Agenzie Di Viaggio

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori Previo il pagamento del Premio indicato in polizza, preso atto di quanto sottoscritto nella Proposta firmata che unitamente ai documenti di dettaglio forma parte integrante della presente Polizza, l’Assicuratore ai termini, limiti e condizioni della presente Polizza si obbligano a tenere ob- bliga a: Tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che quanto questi siano tenuti a pagare a titolo di risarcimento per Danni Patrimoniali cagionati a terzi derivanti da inosservanza di doveri previsti dalla legge, dallo statuto o a rimborsare a terzida delibere assembleari nell’esercizio delle proprie funzioni commes- sa durante il Periodo di Assicurazione (o durante la Retroattività, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi quest’ultima se applicabi- le) e che traggano origine da Richieste di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che risarcimento avanzati per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa prima volta nei loro confronti e notificati all’Assicuratore durante il Periodo di Assicurazione (o durante il Perio- do di osservazione, quest’ultimo se applicabile). Tenere indenne la Contraente, per Danni Patrimoniali cagionati a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione cheterzi dagli Assicurati de- rivanti da inosservanza di doveri previsti dalla legge, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge dallo statuto o da regolamento delibere assemble- ari nell’esercizio delle proprie funzioni commessa durante il Periodo di Assicurazione (o durante la Retroattività, quest’ultima se applicabile) e svolga l'attività che traggano origine da Richieste di risarcimento avanzati per la prima volta nei loro confronti e notificati all’Assicuratore duran- te il Periodo di Assicurazione (o durante il Periodo di osservazione, quest’ultimo se appli- cabile), esclusivamente nel rispetto delle leggi caso e dei regolamenti fino alla misura dell’indennizzo che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:la Contraente abbia legalmente corrisposto agli Assicurati

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Samples: www.autovie.it, www.autovie.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Compagnia si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terziobbliga, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, nei limiti e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in Polizza, inclusi i pezzi di ricambio e gli accessori e/o optional, il cui valore deve essere compreso nel “valore assicurato” riportato nella scheda di adesione, stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi: - furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso - incendio, esplosione e scoppio e azione del fulmine. Sono compresi in garanzia gli apparecchi autoradio/CD/video (radio, lettori di compact disk, televisori, registratori e altre apparecchiature del genere) purché stabilmente fissati sul veicolo e a condizione che il valore degli stessi - se “non di serie” - sia sommato agli altri eventuali optional e trascritto nella casella “Valore assicurato Euro” prevista nella scheda di adesione. In caso di sinistro, la copertura è prestata con Forma di Assicurazione a Valore Totale. In deroga a quanto precedentemente stabilito: • nel caso in cui l’assicurato risieda nelle province di Bari, Brindisi, Barletta, Caserta, Foggia, Napoli e Taranto lo scoperto è sempre pari al 10% con minimo di € 1.000 • nel caso in cui l’assicurato risieda nelle province di Catania, Palermo, Reggio di Calabria, Roma, Salerno, Milano e Torino lo scoperto in caso di riacquisto di un veicolo nuovo di pari valore presso il Dealer Convenzionato o riparazione effettuata presso la Rete convenzionata è pari al 5 % con minimo di € 250 • Nel caso in cui in polizza risulti la presenza di antifurto satellitare ma al momento del sinistro l’assicurato non fornisca la documentazione attestante l’istallazione dell’apparecchiatura entro la decorrenza di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal completa funzionalità dello stesso al momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali sinistro, lo scoperto e il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento minimo specifici della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:provincia di appartenenza vengono raddoppiati.

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Samples: Polizza Altri Rischi Diversi (a.r.d.) Auto Documento Informativo Relativo Al Prodotto Assicurativo, Polizza Altri Rischi Diversi (a.r.d.) Auto Documento Informativo Relativo Al Prodotto Assicurativo

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, L'assicurazione è valida sia per il Contraente che prestata per la responsabilità civile dei singoli professionisti socie professionale, associati, nonché derivante all'Assicurato per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni colpose commessi da parte di uno о più Amministratori/Dipendenti di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell’attività dichiarata in polizza. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’ Assicurato in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associatipiù Amministratori/Dipendenti, dei collaboratori e dei praticanti, quali о con i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratorifronte dell’esperimento di un’azione promossa dai terzi danneggiati qualora, praticantiin base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanosussista la responsabilità dell’Assicurato stesso. Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato, sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrative dello Stato. Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge: - Il diritto dì rivalsa della Contraente ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U 3/1957 - Il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell’Art. 1916 c.c. nei confronti dei soggetti responsabili L’assicurazione comprende inoltre: ✓ Le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi anche a seguito di errori professionali dei propri Amministratori/Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato. ✓ Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. ✓ Le somme anticipate dalla Società all’Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giu- dizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni gravanti sul bilancio dell’Assicurato come debito, con obbligo restitutorio nei confronti della Società nei limiti del danno erariale accertato in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale, Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Amministrazione contraente di ogni somma che questi siano tenuti quanto questa sia tenuta a pagare o a rimborsare titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso i clientiin conseguenza di qualsiasi fatto, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza atto od omissione imputabile al contraente o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa graveall’assicurato, e dei quali siano civilmente responsabili derivante dall’esercizio delle attività e competenze istituzionalmente previste e consentite o delegate all’Amministrazione e all’assicurato dalla legge, regolamenti, atti amministrativi e dall’ordinamento in generale. S’intende pertanto espressamente compresa la responsabilità civile derivante all’Amministrazione contraente per atti, fatti, omissioni e/o ritardi imputabili agli Amministratori in rapporto di mandato, ai Dipendenti in rapporto di impiego ed al personale in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzato, del quale il Contraente si avvalga per l’espletamento dell’Attività descritta, e del cui operato l’Ente stesso debba rispondere ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale legge. Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di avvocatodecisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa dello Stato. L’assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materiasanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionistiInoltre, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicuratiazione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dipendenti o Amministratori dell’Amministrazione, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionistipresente assicurazione terrà indenne l’Amministrazione del pregiudizio economico sofferto qualora, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato seguito dell’esercizio del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico potere riduttivo da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali della Corte dei Conti, il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali danno erariale procurato all’Amministrazione non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e sia residuata una differenza a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:carico dell’Amministrazione contraente.

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Samples: Disciplinare Di Gara Aven, www.ausl.pr.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, L'assicurazione è valida sia per il Contraente che prestata per la responsabilità civile dei singoli professionisti socie professionale, associati, nonché derivante all'Assicurato per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni colpose commessi da parte di uno о più Amministratori/Dipendenti di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell’attività dichiarata in polizza. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’ Assicurato in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associatipiù Amministratori/Dipendenti, dei collaboratori e dei praticanti, quali о con i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratorifronte dell’esperimento di un’azione promossa dai terzi danneggiati qualora, praticantiin base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanosussista la responsabilità dell’Assicurato stesso. Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato, sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrative dello Stato. Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge: - Il diritto dì rivalsa della Contraente ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U 3/1957 - Il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell’ Art. 1916 c.c. nei confronti dei soggetti responsabili L’assicurazione comprende inoltre: ✓ Le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi anche a seguito di errori professionali dei propri Amministratori/Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato. ✓ Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. ✓ Le somme anticipate dalla Società all’Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giudizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni gravanti sul bilancio dell’Assicurato come debito, con obbligo restitutorio nei confronti della Società nei limiti del danno erariale accertato in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Rc Patrimoniale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati indenne il Contraente/Assicurato di ogni somma che quanto questi siano tenuti sia tenuto a pagare o a rimborsare titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi norma di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futurilegge, per le attività perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per atti, omissioni o ritardi compiuti da essi svolte in qualità uno o più dei propri Dipendenti, di Associati dello Studio o Società tra professionisticui il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge, nell’esercizio delle loro mansioni e funzioni espletate nell’ambito dell’attività e dei compiti istituzionali del Contraente/Assicurato. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche copertura è altresì operante nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei conti nei confronti di corresponsabilità tra Assicuratiuno o più Dipendenti per danni erariali, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanticonti, sia per l'attività svolta come Studio Associato quindi rimasta a carico del Contraente/Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale certo, liquido ed esigibile e l’ammontare che la Corte dei conti abbia posto a personale carico di uno o Società più Dipendenti responsabili, restando inteso e convenuto tra professionisti, le parti che l’Assicuratore è obbligato solo ed in quanto sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede stata accertata la sussistenza della Responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco uno o più Dipendenti con sentenza definitiva della Corte dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanoconti. Sono comprese in garanzianella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. Le garanzie di polizza s’intendono sempre operanti: resta salva la facoltà di esercitare, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualora ne ricorrano le responsabilità relative acondizioni previste dalla legge:

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Samples: Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori Verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di cui al presente contratto di Assicurazione, l’Assicuratore, fino a concorrenza del Massimale come definito all’articolo 3 e riportato nella Scheda di Copertura, presta l’assicurazione nella forma “claims made” come stabilito all’articolo 4 precedente, e si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma che questi siano tenuti sia tenuto a pagare o nel caso di: ▪ Azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria nei casi previsti dalla legge qualora l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza definitiva della Corte dei Conti. Si intendono comprese nella rivalsa anche le eventuali somme stabilite dalla sentenza definitiva della Corte dei Conti a rimborsare titolo di danno all’immagine dall’Azienda Sanitaria e della Pubblica Amministrazione in genere. ▪ Azione di surrogazione esperita dalla società di Assicurazione dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge a terzi, compreso i clienti, condizione che l’Assicurato sia dichiarato responsabile per Xxxxx dovuti colpa grave con sentenza definitiva della Corte dei Conti. L’assicurazione è riferita a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per tutte le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in mansioni medico-sanitarie demandate all’Assicurato nella sua qualità di Associati dello Studio o Società tra professionistilavoratore che esercita l’attività professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico nazionale alle dipendenze dell’Azienda Sanitaria indicata nella Scheda di Copertura, ivi compresa l’attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per L’assicurazione comprende la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché personale dell’Assicurato per i praticanti, danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici. Resta esclusa dalla presente assicurazione qualsiasi attività che l’Assicurato dovesse esercitare privatamente e che non sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede riconducibile ad un rapporto di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali lavoro diretto con il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:Servizio Sanitario Nazionale.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita’ Civile “Colpa Grave” Personale Delle Aziende Del Servizio Sanitario Nazionale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati Avvalendosi di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terziARAG per la gestione dei Sinistri, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanziala Società, alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del Massimale convenuto indicato nella Scheda di polizza Polizza, assicura la Tutela legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e fermo restando giudiziale. Tali oneri sono:  le spese per l’intervento del legale incaricato della gestione del Caso assicurativo, anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il Massimalecoinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;  le Indennità a carico dell’Assicurato spettanti all’Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabelle dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale Indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, che resta unico anche laddove elencate nelle prestazioni garantite ed in relazione all’ambito di operatività della presente Polizza: Risarcimento del danno derivante dalla Circolazione di Veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;  le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di corresponsabilità tra Assicuratisoccombenza per condanna dell’Assicurato, è valida sia o di Transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo art. “8.6.4. Gestione del Caso assicurativo”, comma 4;  le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo art. “8.6.4. Gestione del Caso assicurativo” comma 5;  le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);  le Spese di giustizia;  il Contraente che Contributo Unificato (D.L. n. 28 del 11.03.2002), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima;  le spese per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché registrazione degli atti giudiziari;  le spese per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì indagini per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba risponderericerca di prove a difesa;  le spese dell’arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie assicurate dalla Polizza;  le spese di domiciliazione necessarie, quali a titolo esemplificativo collaboratoriesclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta. È garantito l’intervento di un unico legale ai sensi dell’art. “8.6.2. Denuncia del Caso assicurativo e libera scelta del Legale”, praticanticomma 3, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:per ogni grado di giudizio.

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Samples: www.hdiassicurazioni.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società D.A.S. assume a proprio carico, nei limiti del massimale di € 10.000,00 per sinistro e illimitato per anno e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si obbligano renda necessaria, a tenere indenni gli Assicurati tutela dei diritti delle Persone Assicurate, conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese:  per l’intervento di ogni somma che questi siano tenuti un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;  per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;  di giustizia;  liquidate a pagare o favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;  di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;  di indagini per la ricerca di prove a rimborsare difesa, nei procedimenti penali;  per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a terziqualunque titolo, compreso i clienti, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;  per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti contributo unificato per le Responsabilità riconducibili allo stesso/aspese degli atti giudiziari, si intendono tutti se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura: le spese per l’assistenza di un interprete; le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento; l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro il limite del massimale indicato in polizza. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o quali la Società tra professionisticonteggerà gli interessi al tasso legale corrente. La garanziaSocietà non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, alle condizioni di polizza fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato dovessero presentarsi nel corso o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento alla fine della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:vertenza.

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Samples: bnl.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili A fronte del pagamento del premio dovuto alla Società ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocatodegli artt. 6, così come disciplinata dalle vigenti leggi 7 e 8 Sezione 2, la Società risarcirà l'Assicurato delle perdite pecuniarie dallo stesso sopportate per l'ammontare dei biglietti rimborsati agli Spettatori in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per Rappresentazione Cancellata a seguito di avverse condizioni atmosferiche durante il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede periodo di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con doloconvenuto. La garanzia è operante prestata a condizione chePrimo Rischio Assoluto è cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C.. In caso di annullamento dello spettacolo, la Società provvederà al risarcimento dell'ammontare globale dei biglietti rimborsati dall'assicurato, al momento netto di I.V.A. 10% e al netto della prestazione professionale franchigia o dello scoperto previsti dalla Tabella B. L'Assicurato userà la dovuta diligenza per fare tutto ciò che ragionevolmente è possibile per evitare o contenere i danni indennizzabili. La Cancellazione della Rappresentazione per avverse condizioni atmosferiche sarà deciso, ad insindacabile giudizio, dall'Assicurato il quale deriva un Dannofarà tutto quanto tecnicamente e/o organizzativamente possibile per evitare il realizzarsi dell'evento dannoso. E' comunque responsabilità ed obbligo dell'Assicurato: • garantire che siano fatti tutti i preparativi per l'inizio dello spettacolo, l'Assicurato come originariamente programmato, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche sempre che ciò sia regolarmente iscritto all’alboragionevolmente possibile; • non annullare mai lo spettacolo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanoin caso di maltempo, prima dell’orario di inizio previsto; • qualora le condizioni meteo non consentano il regolare svolgimento dello spettacolo, posticipare fino a 150 minuti l’orario di inizio della rappresentazione, prima di annunciare l’eventuale annullamento dello spettacolo. Sono comprese in garanzia• In caso di sospensione dello spettacolo dopo il suo inizio, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:verrà meno ogni diritto al rimborso del biglietto.

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Samples: www.arena.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società assume a proprio carico, nei limiti del Massimale pattuito e delle condizioni previste in Polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si obbligano rendano necessarie per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, conseguente a tenere indenni gli Assicurati un caso Assicurativo rientrante in garanzia. Vi rientrano le spese:  di ogni somma assistenza in sede stragiudiziale;  per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso Assicurativo;  per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;  di giustizia;  processuali nel procedimento penale (Art. 535 del Codice di Procedura Penale);  liquidate a favore di controparte in caso di xxxxxxxxxxx, con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;  conseguenti ad una Transazione autorizzata dalla D.A.S., comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da D.A.S.;  di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;  di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;  per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;  degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che questi siano tenuti rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a pagare uno o più arbitri;  per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a rimborsare a terziqualunque titolo, compreso i clienti, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;  per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti contributo unificato per le Responsabilità riconducibili allo stesso/aspese degli atti giudiziari, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte se non rimborsato dalla controparte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicuratisoccombenza di quest’ultima;  per l’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, è valida sia per il Contraente che per fino a due tentativi. Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante operante, la Società assicura:  le spese per l’assistenza di un interprete, entro il limite Massimo di 10 (dieci) ore lavorative;  le spese relative a condizione chetraduzioni di verbali o atti del procedimento, al momento entro il limite Massimo di € 1.000 (euromille);  l’anticipo della prestazione professionale dalla quale deriva un Dannocauzione, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albodisposta dall’Autorità competente, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:entro il limite Massimo di

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Samples: Convenzione Welcome Gentlemen Riders

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano L’assicurazione vale per gli infortuni che subiscano gli assicurati evidenziati nelle seguenti partite: Partita 1 - Della Giunta Comunale e dei Consiglieri del Contraente intendendosi per tali il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori, il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri nonché il Segretario. La garanzia copre gli infortuni subiti dai soggetti sopra indicati, durante lo svolgimento di qualsiasi incarico per conto del Contraente, compresi i rischi derivanti della circolazione stradale per la partecipazione a tenere indenni gli Assicurati riunioni, sopralluoghi e comunque nello svolgimento di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terziincarico inerente il mandato ricoperto, compreso i clientied incluso il rischio “in itinere“ per raggiungere la sede del Contraente, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associatiqualsiasi altra destinazione connessa all’espletamento delle proprie funzioni, nonché per i praticantisuccessivi rientri. Partita 2 - Dipendenti del Contraente assicurati ai sensi della normativa vigente intendendosi inclusi in tale denominazione anche i lavoratori parasubordinati di cui al D. Lgs. 38/2000 e s.m.e i., i Dirigenti Esterni o altre figure in capo all’Ente quando, per ragioni di servizio e/o di lavoro, si trovino a bordo di veicoli (motocicli, ciclomotori e cicli compresi), in qualità di conducenti . L’assicurazione vale anche mentre, in caso di fermata provocata da incidente – guasto – rottura – foratura ed altri eventi accidentali, il conducente si trovi a terra per eseguire le operazioni necessarie (anche di spinta a mano) a consentire al veicolo di riprendere la marcia o di spostarsi da una situazione di intralcio o di pericolo. Resta inteso che: ⮚ i veicoli possono essere sia di proprietà del Contraente, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionistidelle figure sopra nominate in qualità di Assicurati, sia per quella esercitata come singoli professionistidi terzi in genere (ivi compresi altri Enti Pubblici); ⮚ devono intendersi Assicurati nell’ambito della presente Partita 2 anche i soggetti non rientranti nella definizione sopra esposta quando, su autorizzazione del Contraente, si trovino a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato bordo di veicoli di proprietà, locazione e/o noleggio del Contraente stesso in qualità di conducenti; Si conviene che vengano parificati ai dipendenti del Contraente i dipendenti di Enti Terzi che, distaccati temporaneamente presso l’Ente Contraente, dipendano funzionalmente da quest’ultimo. La garanzia copre gli infortuni subiti dalle figure sopra indicate per ogni attività relativa alla qualifica e/o attività di “Portavalori”. ⮚ Operatori Volontari di Attività Socialmente Utili ⮚ Volontari in genere per attività lavorativa promossa dall’Ente o per volontariato in genere ⮚ Carabinieri in pensione ⮚ Nonni vigili ⮚ Partecipanti a stages formativi ⮚ Operatori volontari in servizi culturali ⮚ Pensionati in attività lavorativa ⮚ Adulti in marginalità sociale – Portatori di Handicap ⮚ Partecipanti alle attività di ludoteche (ragazzi e operatori) ⮚ Tirocini di inclusione sociale - Borse lavoro e tirocini in situazione di disabilità ⮚ Borse studio, Borse lavoro, Assegni di ricerca ⮚ Lavoratori in Mobilità (LSU-LPU) ⮚ Addetti alla manutenzione di giardini, pensionati o categorie protette addetti alla piccola manutenzione sia a supporto di dipendenti che non ⮚ Incaricati dall’Ente per prestazioni occasionali ⮚ Rapporti di collaborazione professionale ⮚ Volontari per tirocini ⮚ Volontari praticanti geometri ⮚ Stagisti per servizio di qualità ambiente. ⮚ Volontari in Servizio Civile Nazionale ⮚ Lavoratori di pubblica utilità a seguito di Convenzioni stipulate fra l’Ente e il Tribunale competente. La garanzia copre gli infortuni subiti dalle figure sopra indicate quando incaricati dall’Ente Contraente con appositi atti deliberativi, determinazioni dirigenziali, borse di studio e lavoro nonché in virtù di apposite convenzioni, durante lo svolgimento dell’attività svolta per conto e/o su organizzazione del Contraente anche presso terzi, compresa la conduzione di veicoli in genere (ciclomotori, motocicli e cicli compresi). Qualora l’Ente avesse necessità di assicurare soggetti non espressamente indicati in tale Partita, si conviene tra le Parti che essi saranno collocati in questa Partita. La garanzia copre gli infortuni delle persone identificate dal Contraente previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telefax , telegramma o PEC. La garanzia sarà valida per le persone identificate a decorrere dalle ore 24 del giorno specificato dal Contraente sempre che successivo alla comunicazione; in caso contrario, dalle ore 24 del giorno della comunicazione stessa. Nella comunicazione, oltre all’identificazione delle persone da assicurare dovrà essere precisato il periodo di copertura richiesto. Resta inteso che per il periodo di copertura specificato nella comunicazione del Contraente, la garanzia si intende prestata 24 ore al giorno. L’assicurazione copre ogni infortunio occorso alle persone che partecipano ad attività ricreative, sportive e del tempo libero organizzate dal Contraente. Relativamente a tutte le persone assicurate alle precedenti partite, si precisa che : • qualora la persona assicurata sia dipendente dell’Ente, la polizza opererà solo per le somme dovute al dipendente a titolo di equo indennizzo, • qualora la persona assicurata non sia dipendente dell’Ente, la polizza opererà per il danno subito dall’Assicurato e tale indennizzo costituirà parte di quanto eventualmente dovuto in sede di compilazione del Questionariodanno RC. Il Contraente è esonerato dall’obbligo Le garanzie sono prestate nei seguenti giorni e/o orari: • nelle ore pomeridiane o serali durante i periodi di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, apertura delle scuole • anche nelle ore mattutine durante i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo periodi di chiusura delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:scuole.

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Samples: www.comune.fano.pu.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori Verso pagamento del Premio convenuto e alle condizioni tutte di questo Certificato, gli Assi- curatori, fino a concorrenza del Massimale quale definito all’Art. 25 – Massimale di Assicura- zione e stabilito nella Scheda di Copertura, prestano l’Assicurazione nella forma “claims made” enunciata all’Art. 20 - Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva dell’ As- sicurazione (Claims Made) e si obbligano a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma che questi siano tenuti sia tenuto a pagare o nel caso di: ▪ Azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria qualora l’Assicurato sia dichiarato re- sponsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. Si intendono comprese nella rivalsa anche le eventuali somme stabilite dalla sentenza della Corte dei Conti a rimborsare titolo di Danno all’immagine dell’Ente e della Pubblica Amministrazione in genere. ▪ Azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazione dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge a terzicondizione che l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. L’ Assicurazione è riferita alle attività dichiarate dall’Assicurato nella Proposta di Contratto ed a quelle analoghe precedentemente svolte presso altre Strutture Sanitarie Pubbliche e dichiarate nella Scheda di Copertura, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili se ed in quanto compatibili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle delle leggi e regolamenti vigenti leggi in materiaal momento del fatto dannoso. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per L’Assicurazione è riferita a tutte le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in mansioni medico-sanitarie demandate all’Assicurato nella sua qualità di Associati dello Studio o Società tra professionistilavoratore che esercita l’attività professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico e prevalentemente alle dipendenze della Struttura Sanitaria Pubblica indicata nella Scheda di Copertura, ivi compresa l’attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per L’Assicurazione comprende la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché personale per i praticanti, danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici. Resta escluso dalla presente copertura qualsiasi attività che l’Assicurato dovesse esercitare privatamente e che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato incarico del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:Servizio Sani- tario Nazionale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile “Colpa Grave” Personale Delle Aziende Del Servizio Sanitario Nazionale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano obbligano, nei limiti dei massimali previsti nel Documento di Copertura e in polizza, a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma quanto, direttamente o in via di rivalsa, debba pagare allo Stato – all’Ente o Azienda Pubblica di appartenenza – alla Pubblica Amministrazione in genere e/o ad altri soggetti Pubblici o Privati, a seguito di atti o fatti od omissioni colposi a Lui imputabili, che questi siano tenuti hanno cagionato una perdita patrimoniale, connessi all’esercizio delle Sue funzioni o della carica ricoperta. Le garanzie previste si intendono operanti esclusivamente per il caso di colpa grave dell’Assicurato, comunque con l’esclusione del dolo, pertanto sono in garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti e/o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza di qualunque altro organo di giustizia civile o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati amministrativa dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello StudioStato. L’assicurazione vale altresì per la è estesa : ▪ alle perdite derivanti da responsabilità amministrativa, amministrativa-contabile, danno erariale. ▪ alla responsabilità derivante da fatto doloso all’Assicurato che svolge attività tecniche presso Enti e/o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondereAziende Pubbliche, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese ed in garanziaparticolare, a titolo esemplificativo e non limitativo, nell’esercizio di attività/funzioni di progettista, direttore dei lavori, collaudatore, validatore, responsabile di procedimento, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori, responsabile unico del procedimento (RUP) e di ogni altra figura professionale prevista ai sensi della Legge n. 109/1994 (Merloni), successive modificazioni e/o integrazioni e/o leggi sostitutive; ▪ alla responsabilità che possa derivare all’Assicurato per perdite patrimoniali causate a terzi nel legittimo esercizio dell’attività dilevata dei protesti, cambiali e assegni bancari, comprese le responsabilità relative a:perdite patrimoniali conseguenti ad errata notifica e/o errata individuazione della persona cui elevare il protesto e/o errato inserimento nel bollettino dei protesti medesimi. Sono, altresì, comprese in garanzia le perdite patrimoniali conseguenti a sensazioni di natura fiscale, multe ed ammende inflitte ai legittimi possessori delle cambiali e degli assegni bancari protestati per errori imputabili all’Assicurato stesso. La garanzia comprende le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purchè non derivanti da incendio, furto o rapina.

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Samples: Polizza Responsabilita’ Civile Patrimoniale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, L'assicurazione è valida sia per il Contraente che prestata per la responsabilità civile dei singoli professionisti socie professionale, associati, nonché derivante all'Assicurato per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni colpose commessi da parte di uno о più Amministratori/Dipendenti di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell’ attività dichiarata in polizza. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’ Assicurato in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associatipiù Amministratori/Dipendenti, dei collaboratori e dei praticanti, quali о con i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratorifronte dell’ esperimento di un’azione promossa dai terzi danneggiati qualora, praticantiin base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanosussista la responsabilità dell’Assicurato stesso. Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato, sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrative dello Stato. Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge: - Il diritto dì rivalsa della Contraente ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U 3/1957, - Il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell’ Art. 1916 c.c. nei confronti dei soggetti responsabili. L’assicurazione comprende inoltre: - Le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi anche a seguito di errori professionali dei propri Amministratori/Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato. - Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. Le somme anticipate dalla Società all’Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giudizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni gravanti sul bilancio dell’Assicurato come debito, con obbligo restitutorio nei confronti della Società nei limiti del danno erariale accertato in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma che quanto questi siano tenuti sia tenuto a pagare o a rimborsare titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi norma di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futurilegge, per le attività perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per atti, omissioni o ritardi compiuti da essi svolte in qualità uno o più dei propri Dipendenti, indicati all’art. 2.2 “Categorie oggetto della garanzia”, di Associati dello Studio o Società tra professionisticui il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge, nell’esercizio delle loro mansioni e funzioni espletate nell’ambito dell’attività e dei compiti istituzionali del Contraente/Assicurato. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche copertura è altresì operante nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei conti nei confronti di corresponsabilità tra Assicuratiuno o più Dipendenti indicati all’art. 2.2 “Categorie oggetto della garanzia”, è valida sia per il Contraente che danni erariali, per la responsabilità civile effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanticonti, sia per l'attività svolta come Studio Associato quindi rimasta a carico del Contraente/Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale certo, liquido ed esigibile e l’ammontare che la Corte dei conti abbia posto a personale carico di uno o più Dipendenti responsabili indicati all’art. 2.2 “Categorie oggetto della garanzia”, restando inteso e convenuto tra le parti che la Società tra professionistiè obbligata solo ed in quanto sia stata accertata la sussistenza della Responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile di uno o più Dipendenti indicati all’ art.2.2 “Categorie oggetto della garanzia”, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco con sentenza definitiva della Corte dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanoconti. Sono comprese in garanzianella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. Le garanzie di polizza s’intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualora ne ricorrano le responsabilità relative a:condizioni previste dalla legge: La surrogazione della Società nei confronti dei dipendenti è limitata agli atti od omissioni commessi con dolo e/o colpa grave

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Samples: www.regione.sardegna.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati il corrispettivo di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzirecesso derivante dall’annullamento dei servizi L’Impresa indennizzerà, compreso i clientiin base alle condizioni della presente polizza, per Xxxxx dovuti a negligenzal’Assicurato ed un solo compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, imprudenza o imperiziaturistici, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili determinato ai sensi delle Condizioni Generali di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimalecontratto, che resta unico anche nel caso sia conseguenza di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, circostanze imprevedibili al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Dannoprenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: di gravità tale da indurre l’Assicurato - decesso, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albomalattia o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, elenco genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanziadel diretto superiore, a titolo esemplificativo non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. - danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e non limitativoindifferibile la sua presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; - guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, le responsabilità relative a:avvenute successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza - impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano essere sottoposti a un intervento chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale. In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Viaggi

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano Con la presente garanzia vengono erogate, in riferimento all’Abitazione assicurata, le Prestazioni che seguono: Quando intervenga una rottura, una otturazione od un guasto alle tubature fisse dell’impianto idraulico dell’Abitazione assicurata che provochi un allagamento o una mancanza di erogazione d’acqua all’Abitazione, e che conseguentemente sia necessario un pronto intervento, la Società, per il tramite della Centrale Operativa, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un idraulico per risolvere il problema. Resta a tenere indenni gli Assicurati carico della Società l’uscita dell’idraulico e la manodopera sino alla concorrenza del Massimale di ogni somma che questi siano tenuti € 200,00 per evento. Restano comunque a pagare o carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un idraulico, la Società provvederà a rimborsare a terzi, compreso i clientiall’Assicurato le spese sostenute, per Xxxxx dovuti l’uscita dell’artigiano e per la manodopera, sino al Massimale di € 250,00, dietro presentazione di regolare fattura. Quando l’Assicurato necessiti del pronto intervento di un fabbro in seguito a negligenzaFurto o tentato Furto con danneggiamento dei mezzi di chiusura dell’Abitazione assicurata, imprudenza oppure in caso di rottura delle chiavi di casa o imperiziadi mal funzionamento della serratura tale da non consentire l’ingresso nella propria abitazione, anche la Società, per l’ipotesi il tramite della Centrale Operativa, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un fabbro per risolvere il problema. Restano a carico della Società i costi relativi l’uscita del fabbro e la manodopera sino ad un massimo di colpa grave€ 200,00 per evento. estano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un fabbro, la Società provvederà a rimborsare all’Assicurato le spese sostenute, per l’uscita dell’artigiano, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi per la manodopera, sino al Massimale di legge nell’esercizio dell'attività professionale € 250,00, dietro presentazione di avvocatoregolare fattura. Quando intervenga un guasto all’impianto elettrico dell’Abitazione assicurata che blocchi l’erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente o che comporti pericolo di Incendio, e che conseguentemente sia uno Studio Associato o Società tra professionistinecessario un pronto intervento di Manutenzione straordinaria, la Società, per Assicuratoil tramite della Centrale Operativa, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, provvede ad inviare un elettricista per le Responsabilità riconducibili allo stesso/arisolvere il problema, si intendono tutti tenendone a carico i professionisti, passati, presenti costi relativi all’uscita dell’elettricista e futurila manodopera sino alla concorrenza del Massimale di € 200,00 per evento. Restano comunque a carico dell’Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire un elettricista, la Società provvederà a rimborsare all’Assicurato le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanziaspese sostenute, alle condizioni di polizza per l’uscita dell’artigiano e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti socimanodopera, associatisino al Massimale di € 250,00, nonché per dietro presentazione di regolare fattura. Restano comunque a carico dell’Assicurato i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i costi relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì al materiale necessario per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:riparazione.

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Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a tenere indenni gli Assicurati corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso compresi i clientipasseggeri trasportati, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L'assicurazione copre anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticantidanni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e relativamente alle macchine agricole, sia il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli. La garanzia vale anche per l'attività svolta come Studio Associato i veicoli o Società tra professionistinatanti non soggetti alla Legge ma inseriti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato volontà del Contraente in sede di compilazione del Questionarioed accettazione da parte della Società, nella presente polizza. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei sociLa Società inoltre assicura, degli associati, dei collaboratori e dei praticantisulla base delle Condizioni Aggiuntive, i quali si intendono pertanto rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studiotali condizioni. L’assicurazione vale altresì In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive". Non sono assicurati i rischi della responsabilità derivante per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile: - per i sinistri che avvenissero all’interno di depositi, quali autorimesse, officine; - quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a titolo esemplificativo collaboratoriterzi derivanti da mezzo in sosta se staccato dalla motrice, praticantiper i danni derivanti da manovra a mano nonché, dipendentisempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, sostituti processualiper quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione; - per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione cheincendio dei veicoli, al scariche elettriche, dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente; - per i danni causati ai trasportati nel momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Dannosalita o discesa del veicolo, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, ovvero mentre xxxxxxx a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso; - per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all’esterno dell’abitacolo per motivi di servizio.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita' Civile Derivante Dalla Circolazione Dei Veicoli a Motore (Rca)

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, L'assicurazione è valida sia per il Contraente che prestata per la responsabilità civile dei singoli professionisti socie professionale, associati, nonché derivante all'Assicurato per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni colpose commessi da parte di uno о più Amministratori/Dipendenti di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell’attività dichiarata in polizza. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’ Assicurato in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associatipiù Amministratori/Dipendenti, dei collaboratori e dei praticanti, quali о con i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratorifronte dell’esperimento di un’azione promossa dai terzi danneggiati qualora, praticantiin base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanosussista la responsabilità dell’Assicurato stesso. Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato, sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrative dello Stato. Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge: - Il diritto dì rivalsa della Contraente ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U 3/1957 - Il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell’Art. 1916 c.c. nei confronti dei soggetti responsabili L’assicurazione comprende inoltre: ✓ Le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi anche a seguito di errori professionali dei propri Amministratori/Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato. ✓ Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. ✓ Le somme anticipate dalla Società all’Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giudizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni gravanti sul bilancio dell’Assicurato come debito, con obbligo restitutorio nei confronti della Società nei limiti del danno erariale accertato in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori L’Assicuratore si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che questi siano tenuti lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniali, in forza della propria Responsabilità civile vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi esclusivamente per atti, fatti illeciti od omissioni compiuti dai Dipendenti o Amministratori del Contraente nell’esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali e di cui lo stesso Contraente/Assicurato debba rispondere a rimborsare norma di Legge. La copertura si intende estesa anche nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato le perdite patrimoniali derivanti da atti, fatti illeciti od omissioni colposi commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti o Amministratori e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dal Contraente/Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del / dei Dipendenti o Amministratori responsabili per colpa grave. La copertura è altresì operante nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più Dipendenti o Amministratori e, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico del Contraente/Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico di uno o più Dipendenti o Amministratori responsabili. Resta inteso e convenuto tra le parti che l’Assicuratore è obbligato solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità amministrativa e/o amministrativa-contabile di uno o più Dipendenti o Amministratori con sentenza definitiva della Corte dei Conti. L’assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi. La garanzia comprende inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, compreso i clientidistruzione o deterioramento di atti, per Xxxxx dovuti a negligenzadocumenti o titoli non al portatore, imprudenza purchè non derivanti da incendio, furto o imperiziarapina. Resta salva la facoltà della Società, anche per l’ipotesi in caso di dolo o colpa grave, e di rivalersi nei confronti dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:soggetti responsabili.

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Samples: Camera Di Commercio Di Napoli

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni L'assicurazione vale per gli Assicurati di ogni somma infortuni che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dichiarate dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello StudioContraente. L’assicurazione vale altresì per le garanzie di cui ai seguenti artt. 2, 3, 4, 5, 6, purché richiamate per le singole categorie di Assicurati. Si ritengono invece automaticamente prestate per tutti gli Assicurati le garanzie di cui ai restanti articoli delle presenti condizioni di assicurazione. E’ considerata “morte” anche lo stato di “coma irreversibile” conseguente ad infortunio. Sono compresi in garanzia anche: l'asfissia non di origine morbosa, soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi; gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze, anche aventi origine traumatica; contatto con acidi o corrosivi; le affezioni, alterazioni patologiche conseguenti a calci e/o morsi di animali, rettili, aracnidi, nonché ustioni, punture di insetti, contatto con piante e/o vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche), esclusa la responsabilità derivante malaria; l'annegamento; l'assideramento ed il congelamento; la folgorazione e scariche elettriche in genere, anche conseguenti ad azione del fulmine; i colpi di sole o di calore o di freddo ed altre conseguenze termiche ed atmosferiche; le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da fatto doloso sforzi muscolari aventi carattere traumatico; gli infortuni derivanti da aggressioni in genere, nonché quelli per legittima difesa o colposo delle persone delle quali il Contraente per dovere di solidarietà umana; gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, rapine, azioni di dirottamento o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante di pirateria a condizione cheche l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva; gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza; gli infortuni riportati durante il servizio militare, al momento la partecipazione a squadre antincendio e protezione civile; le lesioni sofferte in conseguenza di comportamenti colposi degli assicurati e del Contraente ai sensi dell’art. 1900 del C.C. fatto salvo il caso di dolo del Contraente, nonché in stato di malore od incoscienza o conseguenti a colpi di sonno o vertigini; gli infortuni subiti durante i viaggi aerei (rischio volo); gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi; gli infortuni derivanti dall'uso o guida di tutti i mezzi di trasporto, veicoli a motore e non, natanti, compresa la salita e la discesa dai predetti; gli infortuni causati da calamità e forze della prestazione professionale dalla quale deriva un Dannonatura compresi terremoto, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albomaremoto, elenco eruzione vulcanica, alluvioni, straripamenti, inondazioni, frane, allagamenti, neve, grandine, smottamenti, valanghe, slavine; gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche; gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o registro previsto dalla legge o natanti in genere; xxxxx xxxxxxxxxx da regolamento sforzo e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:strappi muscolari derivanti da sforzo; ernie traumatiche; la “morte presunta”.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Infortuni Cumulativa

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile dell’Assicurato per i Danni cagionati a tenere indenni gli Assicurati terzi in conseguenza di ogni somma che questi siano tenuti atti od omissioni di cui debba rispondere a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, norma di legge. L’assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato anche per l’ipotesi in conseguenza di colpa grave, e atti od omissioni commessi da soggetti dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, con i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese incluse nella garanzia le somme che l’Assicurato è tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile o amministrativa, ovvero per decisioni di organi arbitrali. L’Assicurazione terrà inoltre indenne l’Assicurato nei casi in garanziacui: - l’Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni commessi da uno o più dei Dipendenti/Amministratori definiti in polizza e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dall’Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti/Amministratori responsabili; - l’Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti/Amministratori definiti in polizza e, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell’Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti/Amministratori responsabili. L’Assicurazione comprende anche le Perdite Patrimoniali derivanti da o conseguenti a: - perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio; - multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere inflitte a terzi e alla Pubblica Amministrazione in genere, a titolo esemplificativo seguito di errore professionale da parte dell’Assicurato; - interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi; - attività connessa all’assunzione e gestione del personale, comprese le vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del CCNL; - violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento e alla protezione dei dati personali di terzi, sia comuni che sensibili; la garanzia copre i Danni cagionati in violazione del D.Lgs. 196/2003, del D.Lgs. 101/2018 di adeguamento al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e xx.xx. e ii. e comportanti un Danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 Codice Civile, e un Danno non limitativopatrimoniale ai sensi dell’art. 2059 Codice Civile. Il diritto di surrogazione degli Assicuratori nei confronti dei soggetti responsabili si intende limitato, le responsabilità relative a:nel caso dei Dipendenti/Amministratori definiti in polizza, agli atti od omissioni commessi con colpa grave o dolo, accertati con provvedimento definitivo dell’autorità competente.

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Samples: Capitolato Di Assicurazione Responsabilita’ Civile Patrimoniale Ente

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terziviaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, compreso i clientiil corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili determinato ai sensi delle Condizioni Generali di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimalecontratto, che resta unico anche nel caso sia conseguenza di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, circostanze imprevedibili al momento della prestazione prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: - decesso, malattia (compresa l’infezione da Covid 19) o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l’Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. - danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; - guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’Assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza - impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale dalla quale deriva o di partecipazione ad un Dannoconcorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, l'Assicurato sia nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente iscritto all’alboregistrati) debbano essere sottoposti a un intervento chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale. In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e uno solo dei regolamenti compagni di viaggio alla condizione che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:anch’essi siano assicurati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori Dietro pagamento del PREMIO convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa POLIZZA gli ASSICURATORI si obbligano impegnano a tenere indenni gli Assicurati indenne l’ASSICURATO di ogni somma che quanto questi siano tenuti sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzipagare, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano quale civilmente responsabili responsabile ai sensi di legge Legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi delle professione descritta in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che traggono origine da una RICHIESTA DI RISARCIMENTO fatta da TERZI all’ASSICURATO stesso per la responsabilità civile dei singoli professionisti sociprima volta e notificate agli ASSICURATORI durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA o durante il “MAGGIOR PERIODO PER LA NOTIFICA DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO” (se concesso), associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi purché tali RICHIESTE DI RISARCIMENTO siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico originate da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge ATTO ILLECITO commesso dall’ASSICURATO o da regolamento un membro del suo STAFF E/O COLLABORATORE di cui l’ASSICURATO stesso ne debba rispondere durante il PERIODO DI ASSICURAZIONE o di RETROATTIVITÀ (se concessa). Le attività coperte sono tutte quelle regolate dalla Legge n.56/89 e svolga l'attività nel rispetto delle leggi successive modifiche ed integrazioni che disciplinano l’esercizio della professione di Psicologo e dei regolamenti dalla recente Legge n.170 dell’11 luglio 2003 che lo disciplinanodisciplina l’attività di Dottore in Scienze psicologiche per gli iscritti alla sezione B dell’Albo degli Psicologi. Sono A maggior precisazione s’intendono comprese nella garanzia della presente POLIZZA: • Attività relative all’uso degli strumenti conoscitivi e di diagnosi; • Le attività di abilitazione e riabilitazione e di sostegno in garanziaambiti di organismi sociali e alle comunità; • Le attività di ambito; • Le attività relative alla psicoterapia previo conseguimento della laurea in psicologia e relativa formazione- addestramento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.162 in Scuole ed Istituti a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:tal fine riconosciuti;

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Professionale Psicologi E Dottori in Scienze Psicologiche

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, L'assicurazione è valida sia per il Contraente che prestata per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché e professionale derivante all'Assicurato per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni colpose commessi da parte di uno о più Amministratori/Dipendenti di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell’ attività dichiarata in polizza. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’ Assicurato in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associatipiù Amministratori/Dipendenti, dei collaboratori e dei praticanti, quali о con i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratorifronte dell’ esperimento di un’azione promossa dai terzi danneggiati qualora, praticantiin base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanosussista la responsabilità dell’Assicurato stesso. Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato, sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrative dello Stato. Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge: - Il diritto dì rivalsa della Contraente ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T.U. 3/1957 - Il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell’ Art. 1916 c.c. nei confronti dei soggetti responsabili.. L’assicurazione comprende inoltre: ✓ Le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi anche a seguito di errori professionali dei propri Amministratori/Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato. ✓ Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. ✓ Le somme anticipate dalla Società all’Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giudizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni gravanti sul bilancio dell’Assicurato come debito, con obbligo restitutorio nei confronti della Società nei limiti del danno erariale accertato in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori 2.1 - L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca: ⚫ mentre si obbligano a tenere indenni trova alla guida di autovetture, purché gli Assicurati infortuni siano conseguenti alla circolazione delle stesse; ⚫ mentre esegue le operazioni necessarie per la ripresa della marcia, in caso di ogni somma incidente o di guasto improvviso all’autovettura che questi siano tenuti a pagare stava guidando; ⚫ mentre sale o a rimborsare a terziscende dal posto di guida, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, oppure durante le azioni dirette al salvataggio dell’autovettura e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materiapasseggeri. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, L’assicurazione opera a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente l’Assicurato sia abilitato, in sede base alle disposizioni di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal Xxxxx vigenti al momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studiosinistro, alla guida dell’autovettura sulla quale ha subito l’infortunio, indipendentemente dalla causa che lo ha determinato. L’assicurazione vale altresì L'Impresa corrisponde l'indennizzo per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba risponderele sole conseguenze dirette, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con doloesclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. La garanzia è operante a condizione che, Se al momento della prestazione professionale dell'infortunio l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'art.2.3 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. L'Impresa presta l'assicurazione su dichiarazione dell'Assicurato di non essere affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S., epilessia o dalle seguenti infermità mentali: schizofrenie, forme maniaco depressive o stati paranoidi, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato medesimo. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dall'art. 8.1. L'insorgere di una o più di tali affezioni o malattie nel corso del contratto costituisce per l'Impresa aggravamento di rischio per il quale deriva un Dannoessa non avrebbe consentito a prestare l'assicurazione, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto indipendentemente dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanoconcreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato: l'assicurazione pertanto cessa al loro manifestarsi ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, sempre operanti: ⚫ le responsabilità relative a:Estensioni previste al successivo Capitolo 5; ⚫ le Esclusioni previste al successivo Capitolo 6; ⚫ le franchigie di cui al Capitolo 4.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Ramo Danni

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori In base alla presente Polizza la Società si obbligano obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a tenere indenni gli Assicurati corrispondere al Beneficiario un Indennizzo qualora si verifichi un Sinistro, per:  INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O DA MALATTIA – qualora l’Assicurato sia Lavoratore Autonomo – Cfr. Sezione A delle Condizioni Particolari;  PERDITA DI IMPIEGO INVOLONTARIA– qualora l’Assicurato sia Lavoratore Dipendente di ogni somma Ente Privato o Lavoratore Dipendente di Ente Pubblico – Cfr Sezione B delle Condizioni Particolari;  MALATTIA GRAVE –qualora l’Assicurato sia Non Lavoratore – Cfr. Sezione C delle Condizioni Particolari;  INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O DA MALATTIA ≥ 66% (*) - qualunque sia l’Attività Lavorativa dell’Assicurato -Cfr. Sezione D delle Condizioni Particolari; Pertanto, a seconda dello status occupazionale dell’Assicurato alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, le coperture Danni prestate a ciascun Assicurato sono le seguenti: (*) - Si intende colpito da Invalidità Totale Permanente l’Assicurato che questi siano tenuti a pagare seguito di infortunio o a rimborsare a terzidi malattia abbia perduto in modo presumibilmente totale e permanente la capacità lavorativa generica all'esercizio di un qualsiasi lavoro proficuo e remunerabile purché il grado di invalidità sia pari o superiore al 66%. All’Assicurato sono prestate le coperture che, compreso i clientialla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione, per Xxxxx dovuti a negligenzacorrispondono al suo effettivo status occupazionale, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materiabase alla tabella sopra riportata. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Ciascun Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/apertanto, paga solo il Premio relativo alle coperture a lui prestate in base al suo effettivo status occupazionale. In caso di cambiamento di status occupazionale dell’Assicurato stesso in corso di contratto, si intendono tutti i professionistiapplica quanto previsto al successivo Art. 12. A ciascun Assicurato, passatile predette garanzie sono offerte congiuntamente, presenti come parte di un unico pacchetto assicurativo, dove l’Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o da Malattia, la Perdita di Impiego, la Malattia Grave e futuril’Invalidità Totale Permanente da Infortunio o da Malattia sono garanzie appartenenti al ramo Danni, per le attività da essi svolte in qualità prestate dalla Compagnia BCC Assicurazioni S.p.A e disciplinate nel presente Fascicolo Informativo, mentre il Decesso è una garanzia di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanziaramo vita, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. prestata dalla compagnia BCC Vita S.p.A.. La garanzia Decesso è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:disciplinata nell’apposito separato Fascicolo Informativo Vita.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Credito

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori E' considerato Infortunio l'evento che sia dovuto a causa fortuita violenta ed esterna e che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca durante il viaggio assicurato a condizione che la garanzia sia stata richiamata nel frontespizio di polizza. Sono considerati infortuni ai sensi della presente polizza: - l'asfissia non di origine morbosa; - l'annegamento; - l'assideramento o il congelamento; - i colpi di sole o di calore, influenze termiche ed atmosferiche; - le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti; - le ernie addominali traumatiche, con l'intesa che: ➢ nel caso in cui l'ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà corrisposta un'indennità a titolo di indennità permanente non superiore al 10% della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente; ➢ qualora sorga una contestazione circa la natura e l'operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all'art.14 - ARBITRATO E VALUTAZIONE DA PARTE DI ESPERTI ; ➢ se l'infortunio determina ernia operabile, verrà corrisposta un'indennità per il caso di inabilità temporanea, sempreché sia previsto in polizza fino ad un periodo di giorni 30 successivi a quello dell'infortunio. - le punture di insetti (escluso la malaria), morsi di rettili e animali; - il contatto accidentale con corrosivi. Sono compresi in garanzia anche: - gli infortuni derivanti dalla guida di qualsiasi veicolo terrestre o natante a motore a condizione che l'Assicurato, se alla guida, sia abilitato in conformità alle disposizioni di legge in vigore. Nel caso il documento comprovante l'abilitazione sia scaduto da meno di tre mesi alla data dell'infortunio e sia stato rinnovato entro 30 (trenta) giorni da tale data la copertura si obbligano intende comunque operante. L'estensione è inoltre valida solo se l'Assicurato quando alla guida del veicolo non presenti un tasso alcolemico uguale o superiore a tenere indenni 1g/litro, ovvero non si trovi in uno stato di abuso di psicofarmaci o uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; - gli Assicurati infortuni subiti in stato di ogni somma improvviso malore o di incoscienza, purché non conseguenti a malattie croniche accertate che questi siano tenuti a pagare abbiano comportato infermità gravi e/o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenzapermanenti e le conseguenze del diabete; - gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o imperizianegligenza anche gravi; - gli infortuni derivanti da terremoti, anche per l’ipotesi inondazioni o eruzioni vulcaniche; - gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di colpa graveparticelle atomiche; - gli infortuni derivanti da operazioni chirurgiche, e dei quali siano civilmente responsabili accertamenti o cure mediche conseguenti ad infortunio ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:polizza.

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Samples: www.to.camcom.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano obbliga, alle condizioni previste dal presente contratto e nei limiti dei massimali di seguito fissati, a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma quanto egli debba pagare a terzi e/o alla Azienda di appartenenza e/o ad altra Pubblica Amministrazione a titolo di risarcimento (capitali, interessi, rivalutazione e spese) in dipendenza della responsabilità civile e/o professionale e/o patrimoniale conseguente a richieste scritte riferite a atti, fatti o omissioni gravemente colposi che questi siano tenuti abbiano causato morte, lesioni personali e/o danni materiali, connessa e/o derivante dall’esercizio delle attività e competenze svolte per conto / a pagare favore e/o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi con il consenso della Azienda di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materiaappartenenza. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, Si precisa che la copertura assicurativa è operante per le attività da essi e competenze come descritte nelle parti che precedono anche se svolte presso Enti e/o strutture sanitarie e/o ospedaliere diverse dalle Aziende / Enti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale di competenza, anche al di fuori dell’ambito regionale, purchè autorizzate dalla Azienda di appartenenza dell’Assicurato. Si precisa altresì che la copertura assicurativa rimane operante anche in qualità caso di Associati dello Studio o Società tra professionistitrasferimento dell’assicurato presso ogni altra struttura/Azienda appartenente al Sistema Sanitario Regionale Siciliano. La garanziacopertura assicurativa comprende inoltre le attività / interventi ovunque eseguiti per dovere di solidarietà umana o di emergenza sanitaria, alle condizioni anche al di polizza fuori della attività retribuita. Rientrano altresì in garanzia i danni, compresi – a parziale deroga di quanto sopra normato - i danni patrimoniali puri, cagionati a terzi e fermo restando il Massimalederivanti da una involontaria inosservanza o violazione del D. Lgs. 196/2003 in relazione al trattamento dei loro dati personali, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato comuni e/o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, sensibili. Questa estensione opera a condizione che il trattamento di tali dati personali sia strettamente strumentale allo svolgimento della attività istituzionale; non è invece operante per il trattamento di dati aventi finalità commerciali nonchè per le multe o ammende inflitte direttamente all’Assicurato o alla sua Azienda di appartenenza. Sono parificati ai danni da lesione o morte i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno danni cagionati alla persona che costoro non abbiano agito con dolodeterminato lesioni fisiche constatabili. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:assicurativa opera senza limiti territoriali.

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Samples: www.arnascivico.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato, a sensi di legge, per l’esercizio di un’impresa legalmente costituita ed autorizzata alla: intermediazione di servizi turistici organizzazione di viaggi, con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medico infermieristici, sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico; vendita e/o intermediazione di servizi turistici ad altri operatori. La Impresa si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma che quanto questi siano tenuti sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali, materiali e patrimoniali, nonché per danni da vacanza rovinata involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione allo svolgimento dell’attività professionale indicata in polizza. L’assicurazione comprende la vendita e/o intermediazione di servizi non propriamente turistici, ma che sono comunque oggetto di attività dell’assicurato nel rispetto della vigente legislazione (a rimborsare titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi di studio, eventi sportivi, fiere e manifestazioni, congressi, biglietti per spettacoli e per manifestazioni sportive, ecc.) complementari e/o integrativi dei servizi turistici fornti dai consumatori. E’ compresa la responsabilità per i danni provocati dalle persone di cui l’Assicurato debba rispondere (anche del fatto doloso di queste ultime), inclusi gli accompagnatori ed i collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di dipendenti, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell’ambito delle loro mansioni per conto dell’Assicurato, a terzi, compreso i clientisecondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per Xxxxx dovuti a negligenzaogni effetto, imprudenza o imperiziaunico, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicuratidi piu’ assicurati. Nel caso che a seguito dell’inadempimento totale o parziale dei servizi relativi all’esecuzione del viaggio o soggiorno l’Assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine detti servizi, è valida al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, la Impresa autorizza l’Assicurato ad organizzare tali servizi, sempre che l’evento dannoso sia per il Contraente che per la imputabile a responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede dell’Assicurato coperta dalle condizioni di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolopolizza. La garanzia è operante comprende le maggiori spese incontrate a condizione chetale scopo, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco sempre che le stesse siano ragionevolmente necessarie ad evitare o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:contenere i danni.

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Samples: www.tuseipietroviaggi.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società risponderà delle somme che l'Assicurato sarà tenuto a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzipagare, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano quale civilmente responsabili responsabile ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale a titolo di avvocatorisarcimento (capitale, così come disciplinata dalle vigenti leggi interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose, in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionistirelazione alla sua partecipazione al viaggio assicurato. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o denuncia del sinistro a Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato dovrà essere inviata entro 180 giorni dalla fine del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con doloperiodo assicurativo. La garanzia è operante prestata fino alla concorrenza massima complessiva, per evento, viaggio di lavoro assicurato e annualità assicurativa di € 5.000.000,00. Nessun risarcimento sarà dovuto per qualsiasi responsabilità derivante all'Assicurato da: - danni per morte e lesioni personali involontariamente cagionati e subiti da persone aventi con l'Assicurato o con il Contraente un contratto di lavoro dipendente, di consulenza o di tirocinio, quando tali eventi accadano in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni a condizione chefavore del Contraente o dell'Assicurato; - proprietà, possesso, occupazione da parte dell' Assicurato di terreni, fabbricati, o altri beni immobili, non in via provvisoria; - qualunque atto volontario, doloso o comunque illecito compiuto dall'Assicurato; - esercizio da parte dell'Assicurato della propria professione o attività lavorativa; - svolgimento di gare; - qualsiasi perdita di natura non pecuniaria; - qualsiasi danno causato da animali posseduti o custoditi dall'Assicurato o da persone di cui è legalmente responsabile; - perdita o deterioramento accidentale di beni appartenenti, affidati o dati in custodia o da controllare all'Assicurato, al momento Contraente, ad un qualsiasi loro dipendente, ad un qualsiasi membro delle famiglie della prestazione professionale dalla quale deriva Contraente, dell'Assicurato o di un Dannoloro dipendente, o ad un domestico del cui operato la Contraente, l'Assicurato o un loro dipendente debba rispondere; - danni provocati dagli o agli edifici di proprietà, affittati o occupati dall'Assicurato; - danni provocati dall'Assicurato a beni di proprietà o in affitto del Contraente o danni a persone dipendenti o collaboratori del Contraente; - danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di veicoli, imbarcazioni, o mezzi di trasporto in genere; - qualsiasi richiesta di risarcimento presentata in connessione con il fatto che l'Assicurato era in uno stato di infermità mentale, o sotto l'influenza di droghe (fatta eccezione per le sostanze medicinali prescritte da un medico autorizzato), di bevande alcoliche o di solventi inebrianti; - responsabilità per le quali sia regolarmente iscritto all’alboprevisto un risarcimento in base ad un qualsiasi altro contratto di assicurazione che copra l'Assicurato; - qualsiasi responsabilità derivante da un infortunio occorso ai suoi familiari diretti; - qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da malattie veneree, elenco malattie trasmesse sessualmente, AIDS o registro previsto dalla legge sindromi correlate; - responsabilità derivante all'Assicurato in forza di clausole o impegni previsti da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanziaqualunque contratto sottoscritto o accettato da questi o dal Contraente, a titolo esemplificativo e meno che tale responsabilità non limitativo, le responsabilità relative a:sussista in capo all'Assicurato indipendentemente dalla espressa previsione in tale contratto.

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Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni Il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Assicurati Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni somma che questi siano tenuti a pagare altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o a rimborsare a terzi, compreso alla ricreazione. Sono compresi in garanzia anche: ▪ l'asfissia non di origine morbosa; ▪ gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; ▪ l'annegamento; ▪ l'assideramento o il congelamento; ▪ i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenzacolpi di sole o di calore; ▪ gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; ▪ gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; ▪ gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte trasferimento effettuati in qualità di Associati dello Studio passeggero (non come pilota o Società tra professionisti. La garanziamembro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per compresi i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticantivoli charter, i quali voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Milita ri durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi ed i voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo ad eccezione di quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri; ▪ gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si intendono pertanto trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in copertura dal momento un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del conferimento dell’incarico Vaticano; ▪ gli infortuni causati da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso malessere o colposo delle persone delle quali il Contraente malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:alcolici.

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Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori In base alla presente Polizza la Società si obbligano obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi, a tenere indenni corrispondere al Beneficiario un Indennizzo qualora si verifichi un Sinistro, per:  INABILITA’ TOTALE TEMPORANEA DA INFORTUNIO O DA MALATTIA – qualora l’Assicurato sia Lavoratore Autonomo – Cfr. Sezione A delle Condizioni Particolari;  PERDITA DI IMPIEGO – qualora l’Assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato o di Ente Pubblico – Cfr. Sezione B delle Condizioni Particolari;  MALATTIA GRAVE – qualora l’Assicurato sia Lavoratore di Impresa Familiare, Non Lavoratore, Key Man se Aderente Persona Giuridica – Cfr.Sezione C delle Condizioni Particolari;  INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE DA INFORTUNIO O DA MALATTIA ≥ 60% (*) – per tutti gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, - Cfr. Sezione D delle Condizioni Particolari;  DECESSO DA INFORTUNIO – per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materiatutti gli Assicurati – Cfr. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionistiSezione E delle Condizioni Particolari. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionistiPertanto, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato seconda dello Status occupazionale dell’Assicurato alla data di sottoscrizione del Contraente in sede Modulo di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativoAdesione, le responsabilità relative a:coperture prestate sono le seguenti: qualora l’Assicurato sia Lavoratore Autonomo qualora l’Assicurato sia Lavoratore Dipendente di Ente Privato o di Ente Pubblico. qualora l’Assicurato sia Non Lavoratore, Lavoratore Dipendente di Impresa familiare o Key Man se Aderente Persona Giuridica.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Collettiva in Caso Di Infortunio,

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori L’Impresa - entro i Limiti di Indennizzo e previa applicazione delle Franchigie e/o Scoperti indicati nella Scheda di polizza e ferme le esclusioni agli articoli Esclusioni del paragrafo Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale – Professioni Economico – Giuridiche nonché nel paragrafo Garanzie Aggiuntive - si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati indenne l'Assicurato di ogni somma che quanto questi siano tenuti sia tenuto a pagare o pagare, quale civilmente responsabile a rimborsare sensi di legge a titolo di risarcimento, per danni patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei e futuri involontariamente cagionati a terzi, compreso compresi i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, nello svolgimento dell’attività professionale di avvocato così come previsto dal D.M. 22 settembre 2016. L’assicurazione vale anche per l’ipotesi di colpa gravei danni derivanti dalla conduzione dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti. In espressa deroga a quanto disposto dall’articolo 1917 del Codice Civile, e dei l’Assicurazione ha per oggetto i soli comportamenti colposi per i quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocatoi terzi, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisticompresi i clienti dell’Assicurato, abbiano presentato, per Assicuratola prima volta all’Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità una richiesta di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando risarcimento durante il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionistiPeriodo assicurativo, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati il comportamento colposo si sia verificato durante il Periodo assicurativo o nel fatturato periodo antecedente l'inizio del Contraente Periodo assicurativo oggetto della presente Polizza. Qualora il comportamento colposo si protragga nel tempo attraverso più atti successivi, si considera il momento in sede di compilazione del Questionariocui è stata posta in essere la prima azione colposa. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione La garanzia vale altresì per le richieste di risarcimento pervenute per la responsabilità derivante da fatto doloso prima volta all’Assicurato entro 60 giorni dalla cessazione del contratto e sempreché il comportamento colposo si sia verificato durante il Periodo assicurativo o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:periodo ad esso antecedente.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Contro I Danni

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori L’Assicurazione è prestata per i dipendenti della Contraente e altre categorie indicate al precedente art. 1 per le quali sussista un obbligo di legge o contrattuale alla copertura da parte della Contraente ( per queste ultime, se non diversamente disciplinato, si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clientiintenderà applicabile, per Xxxxx dovuti analogia, la normativa prevista per i dipendenti) per danni da questi subiti in seguito ad Infortunio intendendosi per tale l’evento dovuto a negligenzacausa violenta fortuita ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente accertabili e che abbia per conseguenza la morte, una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea. L’assicurazione viene stipulata dal Contraente per conto altrui. Art 3 – Estensione di garanzia Si intendono assicurati per gli infortuni derivanti da:  Uso, guida e trasporto su veicoli;  Stato di ubriachezza, purchè non alla guida di veicoli;  Aggressione, violenze, tumulti popolari, atti vandalici o terroristici quando abbiano movente politico, economico sociale e sindacale a condizione che l’Assicurato non ne sia promotore o partecipante attivo;  Partecipazione a seguito di mobilitazione o per adesione volontaria al servizio di protezione civile;  Rotture tendinee sottocutanee;  Stato di malore, vertigini, incoscienza, influenze termiche o atmosferiche, colpi di sole o calore;  Imperizia, imprudenza o imperizianegligenza anche grave;  Stato di guerra, anche per l’ipotesi di colpa gravedichiarata o non, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocatoche sorprenda l’Assicurato mentre si trovi all’estero o in un paese che, così come disciplinata dalle vigenti leggi fino al momento del suo ingresso, risultava essere in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionistipace, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte una durata massima di 14 giorni dall’inizio delle ostilità.  Partecipazione in qualità di Associati dello Studio passeggero a viaggi su aeromobili o Società tra professionisti. La garanziaelicotteri in servizio pubblico e/o di pubblico interesse (militari, alle condizioni protezione civile e/o assimilati) di polizza linee regolari, o a voli charter e fermo restando il Massimalestraordinari effettuati sempre come passeggeri su aeromobili eserciti da società di traffico aereo regolarmente abilitate, che resta unico quand’anche si verificassero eventi delittuosi, comunque motivati, quali ad esempio attentati, atti di pirateria, di sabotaggio o dirottamenti; in quest’ultima evenienza la garanzia si intende operante anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per rimpatrio o il trasferimento dal luogo ove l’assicurato fosse stato dirottato alla destinazione originariamente indicata sul biglietto.  Annegamento e asfissia non patogena  Gli infortuni conseguenti a colpi di sonno  La folgorazione da scariche elettriche in genere;  Gli avvelenamenti provocati da ingestione e assorbimento di cibo e di altre sostanze tossiche o patogene;  Le affezioni conseguenti a morsi di animali e punture d’insetti e non;  L’assideramento, il congelamento, la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticantifolgorazione, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso colpi di sole o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito di calore;  Il contatto con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativoi corrosivi;  Le ernie traumatiche, le responsabilità relative a:lesioni (eccezion fatta per gli infarti) causate da sforzi muscolari.

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Samples: www.aslroma6.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, gli Assicurati del corrispettivo di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi recesso (comprovato da adeguata documentazione fiscale) derivante dall’annullamento dei servizi tecnico professionali connessi alla celebrazione del matrimonio ed esaustivamente elencati qui di colpa grave, seguito:  operatori fotografici e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività video ed attività professionale di avvocatointrattenimento artistico;  locazione della struttura o, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materiacomunque, del luogo prescelto per la celebrazione del matrimonio;  ristoratori, società di catering;  realizzatori torta nuziale;  confezionatori abiti da cerimonia;  realizzatori di bomboniere e partecipazioni;  gioielliere per gli anelli nuziali;  fioristi;  noleggiatori di autoveicoli o altro mezzo di trasporto per gli sposi;  servizio professionale di consulenza prestato agli Assicurati relativamente alle fasi organizzative del matrimonio (c.d. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità wedding planner) L’annullamento dei servizi tecnico professionali di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimalecui sopra, che resta unico anche nel caso sia conseguenza di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, circostanze imprevedibili al momento della prestazione professionale dalla quale deriva stipula della polizza, dovrà essere determinato da uno dei seguenti motivi che determinano altresì l’annullamento del matrimonio:  decesso, malattia o infortunio di un DannoAssicurato o di entrambi, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albodei genitori, elenco fratelli, sorelle, figli, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta di un Assicurato o registro previsto dalla legge o di entrambi, di gravità tale da regolamento indurre gli Assicurati a desistere dal procedere alla celebrazione del matrimonio nei termini e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanziamodi già stabiliti al momento della stipula della presente polizza, a titolo esemplificativo causa delle loro condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate.  danni materiali all'abitazione, allo studio od all'Impresa degli Assicurati o di uno dei due o dei loro familiari che ne rendano indispensabile e non limitativoindifferibile la loro presenza;  impossibilità degli Assicurati ovvero di uno dei due ovvero dell’officiante a raggiungere il luogo fissato per la celebrazione del matrimonio a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità;  danni alla struttura prescelta per la celebrazione del matrimonio (es: Chiesa o Municipio) di gravità tale da impedirne totalmente la fruibilità. 3 di 17 Resta inteso che l’Impresa provvederà all’indennizzo nei termini di cui sopra anche nell’ipotesi di mancata celebrazione per motivi diversi da quelli stabiliti nell’elenco precedente, le responsabilità relative a:dipendenti anche dalla volontà dei due Assicurati o di uno dei due. In tal caso l’Impresa provvederà all’indennizzo applicando uno scoperto pari al 50% della somma indennizzabile a termine di polizza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale pattuito e delle condizioni previste in polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si obbligano renda necessaria a tenere indenni tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante nell’ambito dell’assicurazione di cui al successivo Art.2. L’assicurazione, pertanto, è prestata per le spese, le competenze e gli Assicurati onorari dei professionisti liberamente scelti dall’assicurato:  per l’intervento di ogni somma un Legale incaricato della gestione del sinistro;  per l’intervento di un Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e di un Consulente Tecnico di Parte (CTP);  conseguenti ad una transazione preventivamente autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state preventivamente autorizzate dalla Società;  liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza, con esclusione di ciò che questi siano tenuti deriva da vincoli di solidarietà;  per la redazione di denunce, querele e istanze all’Autorità Giudiziaria;  per le indagini finalizzate alla ricerca di prove a pagare difesa, nei procedimenti penali;  per gli arbitrati rituali e/o a rimborsare a terziirrituali, compreso i clientil’arbitrato e azioni legali nei confronti di Compagnie di assicurazione (escluso Nobis S.p.A.), atte a riconoscere il diritto dell’assicurato al risarcimento e/o alla quantificazione dello stesso, per Xxxxx dovuti un valore di lite non inferiore a negligenzaeuro 1.000,00;  per l’indennità, imprudenza o imperiziaposta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;  per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza, anche le spese di giustizia nel processo penale (art. 535 c.p.p.). La Società non assume a proprio carico il pagamento delle multe o delle ammende e – fatta eccezione per l’ipotesi di colpa grave, il contributo unificato e l’IVA esposta nelle fatture dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi professionisti incaricati nei casi in materia. Qualora cui il Contraente sia uno Studio Associato non possa portarla in detrazione – degli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento alla fine della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:vertenza.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, L'assicurazione è valida sia per il Contraente che prestata per la responsabilità civile dei singoli professionisti socie professionale, associati, nonché derivante all'Assicurato per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni colpose commessi da parte di uno о più Amministratori/Dipendenti di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell’ attività dichiarata in polizza. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’ Assicurato in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associatipiù Amministratori/Dipendenti, dei collaboratori e dei praticanti, quali о con i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratorifronte dell’ esperimento di un’azione promossa dai terzi danneggiati qualora, praticantiin base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanosussista la responsabilità dell’Assicurato stesso. Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato, sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrative dello Stato. Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge: - Il diritto dì rivalsa della Contraente ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U 3/1957 - Il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell’ Art. 1916 c.c. nei confronti dei soggetti responsabili L’assicurazione comprende inoltre: ✓ Le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi anche a seguito di errori professionali dei propri Amministratori/Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato. ✓ Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. ✓ Le somme anticipate dalla Società all’Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giudizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni gravanti sul bilancio dell’Assicurato come debito, con obbligo restitutorio nei confronti della Società nei limiti del danno erariale accertato in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.

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Samples: www.ags.vr.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori L’assicurazione si obbligano articola in responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso prestatori di lavoro. La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati indenne l'Assicurato di ogni somma che quanto questi siano tenuti sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzipagare, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano quale civilmente responsabili responsabile ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale legge, a titolo di avvocatorisarcimento (capitali, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionistiinteressi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per Assicuratolesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per comprese tutte le Responsabilità riconducibili allo stesso/aoperazioni di attività inerenti, si intendono tutti i professionistiaccessorie e complementari, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionistinessuna esclusa né eccettuata. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico L'assicurazione vale anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere. Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante il Contraente o l’Assicurato debba risponderequale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali. Limitatamente alle sole lesioni corporali, quali a titolo esemplificativo collaboratorinon sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa operando nei loro confronti l'assicurazione di cui alla seguente Sez. 2 (RCO). La garanzia RCT si estende altresì ai prestatori d'opera o di servizi, ai prestatori d’opera intellettuale, ai consulenti, ai collaboratori, sia incaricati mediante contratto diretto sia tramite contratto con imprese e agenzie di lavoro interinale e ai lavoratori parasubordinati; tali soggetti sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a meno che costoro abbiano agito con doloterzi e/o a dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa e/o surroga esperite dall'INPDAP e/o dall'INAIL. La garanzia è operante valida in quanto gli emolumenti e fatturazioni versati dall'Assicurato in favore di tali soggetti vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme a condizione chemercedi e stipendi versati al personale dell'Assicurato, al momento qualora quest'ultimo sia il parametro assunto per il suddetto calcolo. Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi per tutti i danni subiti quali cittadini in occasione della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto fruizione delle leggi prestazioni e dei regolamenti che lo disciplinanoservizi erogati dall'Assicurato. Sono comprese in garanziaLa Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, a titolo esemplificativo interessi e non limitativo, le responsabilità relative aspese) quale civilmente responsabile :

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori L’assicurazione si obbligano articola in responsabilità civile verso terzi e responsabilità civile verso prestatori di lavoro. Sez. 1 - Responsabilità civile verso terzi (RCT) La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati indenne l'Assicurato di ogni somma che quanto questi siano tenuti sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzipagare, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano quale civilmente responsabili responsabile ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale legge, a titolo di avvocatorisarcimento (capitali, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionistiinteressi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per Assicuratolesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per comprese tutte le Responsabilità riconducibili allo stesso/aoperazioni di attività inerenti, si intendono tutti i professionistiaccessorie e complementari, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionistinessuna esclusa né eccettuata. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico L'assicurazione vale anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere. Sez. 1.1 - Novero dei terzi Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante il Contraente o l’Assicurato debba risponderequale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali. Limitatamente alle sole lesioni corporali, quali a titolo esemplificativo collaboratorinon sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa operando nei loro confronti l'assicurazione di cui alla seguente Sez. 2 (RCO). La garanzia RCT si estende altresì ai prestatori d'opera o di servizi, ai prestatori d’opera intellettuale, ai consulenti, ai collaboratori, sia incaricati mediante contratto diretto sia tramite contratto con imprese e agenzie di lavoro interinale e ai lavoratori parasubordinati; tali soggetti sono quindi equiparati ai dipendenti dell'Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a meno che costoro abbiano agito con doloterzi e/o a dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa e/o surroga esperite dall'INPDAP e/o dall'INAIL. La garanzia è operante valida in quanto gli emolumenti e fatturazioni versati dall'Assicurato in favore di tali soggetti vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme a condizione chemercedi e stipendi versati al personale dell'Assicurato, al momento qualora quest'ultimo sia il parametro assunto per il suddetto calcolo. Si precisa comunque che detti dipendenti e il legale rappresentante sono considerati terzi per tutti i danni subiti quali cittadini in occasione della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto fruizione delle leggi prestazioni e dei regolamenti che lo disciplinanoservizi erogati dall'Assicurato. Sono comprese in garanziaSez. 2 - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, a titolo esemplificativo interessi e non limitativo, le responsabilità relative aspese) quale civilmente responsabile :

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma che quanto questi siano tenuti sia tenuto a pagare o a rimborsare titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi norma di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futurilegge, per le attività perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi per atti, omissioni o ritardi compiuti da essi svolte in qualità uno o più dei propri Dipendenti, indicati all’art. 2.2 “Categorie oggetto della garanzia”, di Associati dello Studio o Società tra professionisticui il Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge, nell’esercizio delle loro mansioni e funzioni espletate nell’ambito dell’attività e dei compiti istituzionali del Contraente/Assicurato. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche copertura è altresì operante nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei conti nei confronti di corresponsabilità tra Assicuratiuno o più Dipendenti indicati all’art. 2.2 “Categorie oggetto della garanzia”, è valida sia per il Contraente che danni erariali, per la responsabilità civile effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanticonti, sia per l'attività svolta come Studio Associato quindi rimasta a carico del Contraente/Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale certo, liquido ed esigibile e l’ammontare che la Corte dei conti abbia posto a personale carico di uno o più Dipendenti responsabili indicati all’art. 2.2 “Categorie oggetto della garanzia”, restando inteso e convenuto tra le parti che la Società tra professionistiè obbligata solo ed in quanto sia stata accertata la sussistenza della Responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile di uno o più Dipendenti indicati all’ art.2.2 “Categorie oggetto della garanzia”, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco con sentenza definitiva della Corte dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanoconti. Sono comprese in garanzianella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato. Le garanzie di polizza s’intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, a titolo esemplificativo e non limitativo, qualora ne ricorrano le responsabilità relative acondizioni previste dalla legge:

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Samples: stella.regione.lazio.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia e opera per tutte le ubicazioni elencate nell’allegato CSSOM. Per spese s’intendono:  le spese per intervento di un legale;  le spese peritali;  le spese di giustizia nel processo penale;  le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato; in caso di esito favorevole le spese liquidate giudizialmente e transattivamente in favore dell’Assicurato stesso saranno di esclusiva pertinenza della Società che le ha sostenute, anche in via di surroga di cui all’Art. 1916 del Codice Civile. La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell’ambito dell’attività commerciale indicata in polizza e si obbligano riferisce ai seguenti casi:  controversie per danni cagionati ad altri soggetti per fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a tenere indenni gli Assicurati norma di ogni somma legge;  controversie per danni subiti dall’Assicurato in conseguenza di fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;  difesa penale del titolare dell’impresa, degli addetti iscritti a libro paga e matricola e dei familiari del titolare stesso che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clientiprestano la loro collaborazione nell'impresa, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza reato colposo o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, contravvenzione;  controversie relative alla locazione e alla proprietà dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi locali ove l’Assicurato esercita la propria attività nei casi in materia. Qualora il cui l’Assicurato/Contraente sia uno Studio Associato convenuto in giudizio;  controversie relative all’inosservanza involontaria delle norme di cui al D.Lgs. n. 626 del 19.9.1994 “Attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”. Sono ammesse a rimborso le spese legali sostenute per la formulazione dell’istanza di ammissione al pagamento per adempimenti nei termini. Mentre nel caso in cui l’Assicurato scelga di fare opposizione il rimborso delle spese legali è dovuto in caso di sentenza più favorevole rispetto alla sanzione originariamente comminata;  controversie relative all’inosservanza delle norme di cui al D.Lgs. n.155 del 26/5/97 “Attuazione delle Direttive CEE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari”. Sono ammesse a rimborso le spese sostenute dall’Assicurato nel caso in cui questi scelga di fare opposizione e la sentenza risulti più favorevole rispetto alla sanzione originariamente comminata;  le altre controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuridi controparte, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente valore di lite non sia inferiore a Euro 1.000,00;  spese relative all’impugnazione avverso le sanzioni amministrative per violazioni e/o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con doloinosservanza delle norme di cui al D.Lgs. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e n. 196 del 30.6.2003 “Codice in materia di protezione dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:dati personali” (ex Legge 675/96).

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Copertura Dei Rischi Degli Esercizi Commerciali

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società rimborsa, nei limiti previsti alla Tabella dei capitali assicurati qui di seguito indicata, il pro-rata del soggiorno non usufruito a tenere indenni gli Assicurati decorrere dalla data di ogni somma che questi siano tenuti rientro a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionistidomicilio, a condizione seguito dell’interruzione del soggiorno prenotato che sia conseguenza di circostanze involontarie ed i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, mprevedibili al momento della prestazione sottoscrizione della polizza, determinate da: Eventi assicurati Malattia, infortunio o decesso dell’Assicurato, di un suo familiare, del contitolare dell’attività di impresa o dell’unico Compagno di Viaggio Licenziamento, cassa integrazione o mobilità, nuova assunzione dell’Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell’unico Compagno di Viaggio Nomina o convocazione dell’Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell’unico Compagno di Viaggio a Giurato, Testimone o Giudice Popolare avanti al Tribunale, notificate successivamente all’emissione della polizza Danni materiali all’abitazione dell’Assicurato o dell’unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza dell’Interessato Variazione delle date di esami universitari, concorsi pubblici, esami di abilitazione professionale dalla quale deriva un Dannodell’Assicurato o del familiare in viaggio o dell’unico compagno di viaggio. ‘ Malattia o intervento chirurgico salvavita del proprio animale domestico (esclusivamente cane o gatto) regolarmente registrato da parte dell’Assicurato o dell’unico compagno di viaggio. - la Garanzia Interruzione del Viaggio decorre dal giorno successivo alla data di partenza o comunque dall’utilizzo del primo servizio, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:termina il giorno del

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Samples: www.care4uhotel.com

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assume a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma proprio carico l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali che questi siano tenuti a pagare l’Assicurato o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato con le quali debba rispondere, quali sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria, per l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi connessi all’attività dell’Istituto Scolastico Assicurato. In tale ultimo caso, qualora esista valida polizza di responsabilità civile, la garanzia viene prestata dalla presente polizza per le spese rimaste a carico dell’Assicurato ex Art. 1917 Codice Civile. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel programma di studi o siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti. A titolo esemplificativo collaboratoripuramente esemplificativo, praticantila garanzia vale anche durante: - Ie ore di educazione fisica in palestra, dipendenti, sostituti processuali, in piscina e sui campi sportivi in genere; - le attività ginnico sportive extracurricolari; - i viaggi di istruzione e le gite scolastiche all’estero; - ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico ricreativo o sportivo senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento limitazioni di orari compreso il pernottamento o soggiorni continuativi; - le attività di ricreazione all’interno ed all’esterno della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativoscuola, le responsabilità relative a:visite guidate ai musei, aziende, laboratori (purché tali visite non comportino esperimenti e prove pratiche dirette); - le attività culturali in genere; - le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola nonché le assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola purché siano osservate le disposizioni della C.M. n°312 - XI Cap. del

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Samples: www.icmarconibattipaglia.edu.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano quanto fossero personalmente tenuti a pagare o a rimborsare a terzipagare, compreso quali civilmente responsabili, ai sensi di legge, di perdite patrimoniali derivanti esclusivamente da responsabilità amministrativa ed amministrativa-contabile, in tutti i clienticasi in cui, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza fatti determinati da negligenze o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, gli Assicurati abbiano compiuto omissioni e/o inadempimenti di qualsiasi natura, non conformemente alle norme sancite da leggi e dei quali siano civilmente responsabili regolamenti e alla normativa contenuta nelle istruzioni e disposizioni ai sensi vari servizi gestiti dall’Amministrazione dell’Arma/Corpo di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocatoappartenenza, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materiada cui derivi un danno a terzi. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionistiL’Assicurazione vale, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futurialtresì, per le attività da essi svolte somme che, in qualità conseguenza delle citate responsabilità, siano poste a carico dell’Assicurato alla definizione del giudizio promosso dalla Pubblica Amministrazione, dopo il risarcimento a terzi - a norma delle vigenti disposizioni - per l’esercizio del diritto di Associati dello Studio o Società tra professionistirivalsa ad essa spettante. La garanziagaranzia comprende inoltre i danni conseguenti a perdita, alle condizioni distruzione, e deterioramento di polizza atti e documenti, purché non derivanti da furto, rapina ed incendio. La copertura assicurativa riguarda anche l’attività svolta dagli Assicurati all’Estero sempreché i danni si verifichino durante l’espletamento dell’attività lavorativa e nell’esercizio delle proprie funzioni. L’Assicurazione è prestata, inoltre, per le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per fatti colposi connessi a responsabilità di tipo amministrativo e amministrativo-contabile regolarmente accertata dagli organi di controllo. La garanzia assicurativa è valida esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell’Assicurato fermo restando che in caso di responsabilità solidale con gli altri soggetti, la Società interverrà per la sola quota di responsabilità ascrivibile all’Assicurato escluso comunque ogni obbligo solidale. Non sono considerati “terzi” il coniuge, i figli, i genitori degli Assicurati ed ogni altro parente affine con loro convivente. La Società può assumere fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso limite di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato un quarto del Contraente in sede Massimale di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolocui sopra. La garanzia è operante a condizione cheprestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale o Consiglio di Stato, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno. La Società non riconoscerà spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo approvati e non limitativo, le responsabilità relative a:rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

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Samples: Assicurazione Per La Copertura Dei Rischi Infortuni Per Il Caso Di Morte Ed Invalidità Permanente, Responsabilità Amministrativa/ Contabile, Diaria Da Ricovero

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori Verso pagamento del premio convenuto e alle condizioni tutte di questa Polizza, La Società, presta l’Assicurazione fino a concorrenza del Massimale quale definito all’articolo 2 e stabilito nel Certificato e nella Scheda di Copertura, nella forma “claims made” enunciata all’Articolo 1 e si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma che questi siano tenuti sia tenuto legalmente a pagare in qualità di civilmente responsabile in conseguenza di danni causati a terzi inclusi i pazienti nel caso di: ▪ azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazioni dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla legge e/o a rimborsare a terzidal CCNL, compreso i clienti▪ azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria in conseguenza di danni erariali nei casi previsti dalla legge, per Xxxxx dovuti a negligenza▪ ulteriori danni, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi inclusi nella rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili cui l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionistilegge, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato conseguenza diretta di un danno indennizzabile ai sensi della presente assicurazione ed entro un limite del Contraente in sede di compilazione 10% del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco danno indennizzato, Tutto quanto sopra riportato a condizione che per tali danni egli sia stato dichiarato responsabile, totalmente o parzialmente, per colpa grave con sentenza della Corte dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico Conti o comunque da parte dello Studiodell’Autorità Giudiziaria competente a pronunciarsi in ordine alle sopra indicate richieste di risarcimento. L’assicurazione vale altresì si intende estesa alla responsabilità civile dell’Assicurato per danni cagionati a terzi in occasione di interventi eseguiti per dovere di solidarietà od emergenza sanitaria anche al di fuori dell’attività retribuita, in tale ipotesi la responsabilità derivante da fatto doloso copertura si intende estesa ai danni cagionati con colpa lieve con un sottolimite per sinistro di € 1.000.000. Resta escluso dalla presente copertura qualsiasi attività che l’assicurato dovesse esercitare privatamente e che non si a riconducibile ad un rapporto diretto o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, per incarico dell’Azienda Sanitaria ad esclusione di quanto previsto al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:quinto capoverso di cui sopra.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato, a sensi di legge, per l’esercizio di un’impresa legalmente costituita ed autorizzata alla: - vendita di pacchetti , di servizi turistici, di servizi turistici collegati; - combinazione di pacchetti, con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medico – infermieristici, sociali, ricreativi, sportivi a livello dilettantistico; - vendita di pacchetti, servizi turistici, servizi turistici collegati ad altri organizzatori, venditori, professionisti. L’Impresa si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma che quanto questi siano tenuti sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali, materiali e patrimoniali, nonché per danni da vacanza rovinata involontariamente cagionati ai viaggiatori nello svolgimento dell’attività professionale indicata nella scheda di polizza. L’assicurazione comprende la vendita e/o intermediazione di servizi non propriamente turistici, ma che sono comunque oggetto di attività dell’Assicurato nel rispetto della vigente legislazione (a rimborsare titolo esemplificativo e non esaustivo: corsi di studio, eventi sportivi, fiere e manifestazioni, congressi, biglietti per spettacoli e per manifestazioni sportive, ecc.) complementari e/o integrativi dei servizi turistici forniti ai viaggiatori. È compresa la responsabilità per i danni provocati dalle persone di cui l’Assicurato debba rispondere (anche del fatto doloso di queste ultime), inclusi gli accompagnatori ed i collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di dipendenti, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell’ambito delle loro mansioni per conto dell’Assicurato, a terzi, compreso i clientisecondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti. Il massimale pattuito per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per Xxxxx dovuti a negligenzaogni effetto, imprudenza o imperiziaunico, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. In caso di inadempimento totale e parziale dei servizi relativi all’esecuzione del viaggio o del soggiorno, qualora l’Assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine detti servizi al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, l’Impresa autorizza l’Assicurato a organizzare tali servizi, sempreché il fatto dannoso sia imputabile a responsabilità dell’Assicurato e riconducibile alle presenti Condizioni di Assicurazione. La garanzia comprende le maggiori spese incontrate a tale scopo, intendendo per tali la differenza tra Assicurati, è valida sia la somma erogata per l’organizzazione supplettiva dei servizi e la somma originariamente versata al Fornitore per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, servizio non adempiuto. Dette maggiori spese risulteranno comprese in copertura a condizione che le stesse siano ragionevolmente necessarie ad evitare o contenere i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede danni, proporzionate all’evento e non differibili. L’Assicurato s’impegna a mettere a disposizione dell’Impresa gli importi eventualmente recuperati dai Fornitori di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali Servizi fino a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, concorrenza della somma erogata dall’Impresa al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:liquidazione del sinistro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assume a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma proprio carico l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali che questi siano tenuti a pagare l’Assicurato o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato con le quali debba rispondere, quali sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria, per l’esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi connessi all’attività dell’Istituto Scolastico Assicurato. In tale ultimo caso, qualora esista valida polizza di responsabilità civile, la garanzia viene prestata dalla presente polizza per le spese rimaste a carico dell’Assicurato ex Art. 1917 Codice Civile. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel programma di studi o siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti. A titolo esemplificativo collaboratoripuramente esemplificativo, praticantila garanzia vale anche durante: Ie ore di educazione fisica in palestra, dipendenti, sostituti processuali, in piscina e sui campi sportivi in genere; le attività ginnico sportive extracurricolari o in ambito di progetti i viaggi di istruzione e le gite scolastiche all’estero; ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico ricreativo o sportivo senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento limitazioni di orari compreso il pernottamento o soggiorni continuativi; le attività di ricreazione all’interno ed all’esterno della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativoscuola, le responsabilità relative a:visite guidate ai musei, aziende, laboratori (purché tali visite non comportino esperimenti e prove pratiche dirette); le attività culturali in genere; le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola nonché le assemblee che abbiano luogo in locali esterni alla scuola purché siano osservate le disposizioni della C.M. n°312 - XI Cap. del

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Samples: Assicurazione Danni Al Veicolo Del Revisore Dei Conti

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che questi siano tenuti lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniale, in forza della propria Responsabi- lità civile, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi fatto illecito od atto illegittimo imputabile al Contraente/Assicurato e compiuto o adottato da uno o più Dipen- denti o Amministratori del Contraente/Assicurato nell’esercizio delle loro mansioni o funzioni istitu- zionali in nome o per conto del Contraente/Assicurato, come determinate dalla vigente normativa. La garanzia comprende inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a rimborsare smarrimento, distruzione o de- terioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o ra- xxxx. Sono comprese nella garanzia le somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a terzipagare per ef- fetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato, compreso i clientinonché le perdite patrimoniali che il Contraente/Assicurato sia tenuto a risarcire per tutte le attività stabilite e/o consentite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell’Ente contraente. L’assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali che il Contraente/Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, per Xxxxx dovuti sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a negligenza, imprudenza terzi o imperizia, anche per l’ipotesi al Contra- ente/Assicurato stesso. In caso di dolo o di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili resta salvo il diritto di surrogazione della Società, ai sensi dell’art. 1916 Codice Civile, nei confronti dei soggetti responsabili. Resta comunque inteso e convenuto tra le parti che la Società terrà indenne l’Ente di legge nell’esercizio dell'attività professionale quanto que- sto sia tenuto a pagare in favore di avvocatoterzi danneggiati esclusa la quota di responsabilità imputabile in via diretta ed esclusiva ai propri Amministratori e Dipendenti che avessero agito con colpa grave accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti. Inoltre, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicuratiazione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dipendenti o Amministratori dell’Ente, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionistipresente assicurazione terrà indenne l’Ente del pregiudi- zio economico sofferto qualora, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato seguito dell’esercizio del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico potere riduttivo da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali differenza sia sta- ta posta a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:carico dell’Ente stesso.

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Samples: www.unipi.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terziLa Impresa indennizzerà, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, base alle condizioni del presente contratto, l’Assicurato ed un compagno di polizza e fermo restando il Massimaleviaggio, che resta unico anche del corrispettivo di recesso (cioè alla penale prevista dal contratto di viaggio, nel caso di corresponsabilità tra Assicuraticancellazione dello stesso), calcolato alla data in cui si è valida sia per manifestato l’evento, ovvero il Contraente verificarsi delle circostanze che per la responsabilità civile dei singoli professionisti socihanno determinato l’impossibilità ad intraprendere il viaggio. L’eventuale maggior corrispettivo di recesso, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente addebitato dal Tour Operator in sede conseguenza di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico un ritardo da parte dello Studiodell’Assicurato nel segnalare l’annullamento del viaggio al Tour Operator resterà a carico dell’Assicurato. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo L’ annullamento, determinato ai sensi delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondereCondizioni Generali del regolamento di viaggio, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, deve essere conseguenza di circostanze imprevedibili al momento della prestazione professionale dalla prenotazione dei servizi o del viaggio determinate da: - decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, del loro coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, Socio contitolare della Ditta dell'Assicurato, di gravità tale da indurre l'Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. - danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato o di un suo famigliare che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; - convocazione della Pubblica Autorità dell’Assicurato o di un suo famigliare; - impossibilità di usufruire delle ferie qualora l’Assicurato, in cerca di occupazione, ottenga un’assunzione o se il medesimo venga licenziato; - In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola Persona quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:“Compagno di viaggio”.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Ramo Danni

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati indenne l'Assicurato di ogni somma che quanto questi siano tenuti sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzipagare, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano quale civilmente responsabili responsabile ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale legge, nell'esercizio delle sue funzioni di avvocatoPERSONALE SCOLASTICO NON DOCENTE (A.T.A.) per i Danni involontariamente cagionati a Terzi, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materiacompresi gli alunni, gli insegnanti e l'altro personale non docente (A.T.A.). Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionistiLimitatamente all'esercizio delle funzioni di PERSONALE SCOLASTICO NON DOCENTE AMMINISTRATIVO, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti la garanzia vale anche per le Responsabilità riconducibili allo stesso/aPerdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi - compresa l'istituzione scolastica di appartenenza e la Pubblica Amministrazione in genere - derivanti da violazioni di obblighi di servizio regolarmente accertate dagli organi di controllo. L'assicurazione è operante, si intendono tutti i professionistinei limiti degli orari stabiliti dalle Autorità scolastiche, passati, presenti e futuri, per relativamente a tutte le attività da essi svolte scolastiche ed extra scolastiche, compreso il servizio di vigilanza durante la refezione, gli intervalli fra le lezioni e l'attività di ricreazione all'interno della scuola, la permanenza degli allievi nella scuola prima e dopo le lezioni, le lezioni di educazione fisica e le attività sportive scolastiche ed extra scolastiche praticate in qualità di Associati dello Studio rappresentanza della scuola o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associatiIstituto, nonché i viaggi e le visite di istruzione. L'assicurazione vale anche per: - l'azione di rivalsa esercitata nei confronti dell'Assicurato da parte della Pubblica Amministrazione a norma delle vigenti disposizioni di legge; - le Perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire alla Pubblica Amministrazione per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato fatto colposo proprio connesso a responsabilità amministrative o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisticontabili, a condizione che i relativi compensi le stesse siano stati dichiarati nel fatturato state accertate e quantificate dal giudice competente; - il servizio svolto all'esterno della scuola purché tale servizio venga effettuato su preciso mandato del Contraente in sede di compilazione Dirigente scolastico o del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:Responsabile Amministrativo scolastico;

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischio Per Attivita' Varie

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terziviaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, compreso i clientiil corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili determinato ai sensi delle Condizioni Generali di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimalecontratto, che resta unico anche nel caso sia conseguenza di corresponsabilità tra Assicuraticircostanze imprevedibili al momento della prenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: - decesso, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, malattia (compresa l’infezione da Covid 19 a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato quest’ultima determini la necessità di un ricovero ospedaliero e che l’Assicurato comprovi l’effettuazione dell’intero ciclo vaccinale oppure la sussistenza di documentate ragioni sanitarie che impediscano la somministrazione dei vaccini) o infortunio dell’Assicurato o del Contraente Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l’Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o della necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. - danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; - guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’Assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in sede Tribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza - impossibilità di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico usufruire da parte dello Studiodell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, il cane o il gatto di proprietà di quest’ultimo (regolarmente registrati) debbano essere sottoposti a un intervento chirurgico improrogabile salvavita per infortunio o malattia dell’animale. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondereIn caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:anch’essi siano assicurati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assume a tenere indenni gli Assicurati proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di ogni somma garanzia pattuito, le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, comprese quelle liquidate dal Giudice a favore della controparte in caso di xxxxxxxxxxx, che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocatodovessero essere sostenute dagli Assicurati, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materiaindividuati nell'Allegato, a tutela dei loro interessi a seguito di atti e fatti involontari commessi nel periodo di efficacia dell'assicurazione relativi alla funzione da loro esercitata per conto del Contraente. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti L'assicurazione vale anche per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità richieste di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che risarcimento presentate per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionistiprima volta all'Assicurato od al Contraente nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che i relativi compensi tali richieste siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente conseguenti a comportamenti colposi posti in sede essere non oltre due anni prima della data di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori effetto dell'assicurazione e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolonon siano state ancora presentate né all'Assicurato né al Contraente. La garanzia vale purché non vi sia conflitto di interessi con l'Azienda. Tale copertura viene prestata secondo le modalità previste dal Dlgs 209/05. Si precisa che, fatte salve le esclusioni riportate al successivo punto 2.5, la garanzia è operante in relazione a condizione cheprocedimenti di responsabilità civile, penale e contrattuale, anche se conseguente a fatti costituenti reato, compreso il patteggiamento. Sono inclusi anche i procedimenti di fronte al difensore civico e alle stanze arbitrali. La garanzia vale anche per i comportamneti colposi posti in essere non oltre due anni primma dell’inizio della garanzia.Agli effetti di quanto disposto dagli art.1892-1893 del c.c.,il contraente dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né d essere a conoscenza di alcun eemento che possa far supporre il sorgere di obblighi di risarcimento per fatti a lui imputabile gia al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato stipulazione del contratto. La garanzia postuma cessa nel caso che il rischio sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti assicurato presso altra compagnia con polizza che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:offra garanzie similari.

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Samples: www.amtab.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assume a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma proprio carico l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali che questi siano tenuti a pagare l’Assicurato o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato con le quali debba rispondere, quali sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria, per l’esercizio di pretese al risarcimento dann i a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi connessi all’attività dell’Istituto Scolastico Assicurato. In tale ultimo caso, qualora esista valida polizza di responsabilità civile, la garanzia vi ene prestata dalla presente polizza per le spese rimaste a carico dell’Assicurato ex Art. 1917 Codice Civile. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificati nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e interscolastiche, purché tali attività rientrino nel programma di studi o siano state regolarmente deliberate e messe in atto dagli organismi scolastici competenti. A titolo esemplificativo collaboratoripuramente esemplificativo, praticantila garanzia vale anche durante: - Ie ore di educazione fisica in palestra, dipendentiin piscina e sui campi sportivi in genere; - le attività ginnico sportive extracurricolari; - i viaggi di istruzione e le gite scolastiche all’estero; - ogni permanenza fuori dalla scuola a scopo didattico ricreativo o sportivo senza limitazioni di orari compreso il pernottamento o soggiorni continuativi; - le attività di ricreazione all’interno ed all’esterno della scuola, sostituti processualile visite guidate ai musei, senza rivalsa nei loro confronti a meno aziende, laboratori (purché x xxx visite non comportino esperimenti e prove pratiche dirette); - le attività culturali in genere; - le assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all’interno della scuola nonché le assemblee che costoro abbiano agito con dololuogo in locali esterni alla scuola purché siano osservate le disposizioni de lla C.M. n°312 - XI Cap. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanodel 27.12.1 979 in fatto di vigilanza. Sono comprese assicurate le seguenti spese: - per l’intervento di un legale; - peritali; - di giustizia nel processo penale; - del legale di controparte, in garanziacaso di transazione autorizzata dalla Società, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:o que lle di soccombenza in caso di condanna dell’Assicurato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori L’Impresa, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 2.4 - Rischi esclusi, si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati indenne l'Assicurato di ogni somma che quanto questi siano tenuti sia tenuto a pagare pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per: - danni, conseguenti a morte, lesioni personali o danneggiamenti a rimborsare cose, involontariamente (intendendosi per tali anche le ipotesi di colpa grave) cagionati a terzi, compreso compresi i clienti, nell'esercizio dell'attività di psicologo o psicoterapeuta, nonché di dottore in tecniche psicologiche; - perdite patrimoniali, intendendosi per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili tali l’esclusivo pregiudizio economico risarcibile ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale (anche per le ipotesi di avvocatocolpa grave) che non sia conseguenza di morte o danno alla persona o di danneggiamenti a cose, così come disciplinata dalle vigenti leggi cagionati a terzi, compresi i clienti. In espressa deroga a quanto disposto dall’art. 1917 del codice civile, l’Assicurazione ha per oggetto i soli comportamenti colposi per i quali i terzi, compresi i clienti dell’Assicurato, abbiano presentato, per la prima volta all’Assicurato, una richiesta di risarcimento durante il periodo assicurativo indipendentemente dalla data in materiacui è stato commesso il fatto colposo che ha originato la richiesta di risarcimento e sempreché la denuncia del Sinistro da parte dell’Assicurato sia avvenuta nei termini previsti dall’Art 4.1 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/acomportamento colposo si protragga nel tempo attraverso più atti successivi, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte considera il momento in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisticui è stata posta in essere la prima azione colposa. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative aNon sono considerati terzi:

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Samples: cassamutuapsicologi.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati Con la presente polizza viene assicurato tutto quanto costituisce il patrimonio delle Terme di ogni somma Merano S.p.A. salvo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che questi siano tenuti a pagare tale assegnazione risultasse dubbia o a rimborsare a terzicontroversa, compreso i clientila cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Macchinari". Ciò premesso la Società, in corrispettivo del versamento del premio convenuto e anticipato e per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, la durata del presente contratto alle condizioni tutte e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi nei limiti stabiliti in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/apolizza, si intendono obbliga a risarcire all'Assicurato tutti i professionistidanni materiali e diretti causati alle cose assicurate anche di proprietà di terzi da qualsiasi evento, passatiqualunque ne sia la causa, presenti e futuri, per le attività da essi svolte salvo quanto in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionistiappresso escluso. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a A titolo esemplificativo e non limitativoesaustivo si assicurano i fabbricati, le responsabilità relative a:strutture, le opere e gli impianti, le opere di presa, nonché la condotta forzata che porta l’acqua termale dalla fonte sul Monte San Vigilio allo stabilimento di Merano, i macchinari, le vasche, i laghetti, la piazza delle Terme, i parchi, i giardini, l’autorimessa, gli uffici, i servizi, variamente costruiti e realizzati, disposti su una vasta area nel centro cittadino, nei quali e con i quali l'Assicurato svolge le proprie attività. Si fa presente che sulla piazza delle Terme e su parte del parco Terme grava la servitù di passaggio a piedi per uso pubblico a favore del Comune di Merano. Quanto premesso è adibito principalmente a stabilimento termale con tutte le attività collegate, complementari, collaterali, sussidiarie ed accessorie connesse. I processi di lavorazione, l’impiego di forza motrice, la detenzione e/o l’impiego di sostanze infiammabili, di sostanze pericolose e di merci speciali, la preparazione ed il trattamento di materie prime, di semilavorati e di prodotti finiti, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i depositi e tutti i servizi ausiliari ed accessori, sono quelli che la tecnica inerente all’attività svolta insegna o consiglia di usare e che l’Assicurato ritiene di adottare; l’assicurazione si intende perciò operante per il ciclo completo; è escluso solo l’impiego di energia nucleare, ma è tuttavia compreso l’utilizzo di apparecchi e di materiali radianti o ionizzanti o altri.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati L’Impresa indennizzerà, in base alle condizioni della presente polizza, l’Assicurato ed un solo compagno di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terziviaggio purché assicurato ed iscritto allo stesso viaggio, compreso i clientiil corrispettivo di recesso derivante dall’annullamento dei servizi turistici, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili determinato ai sensi delle Condizioni Generali di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimalecontratto, che resta unico anche nel caso sia conseguenza di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, circostanze imprevedibili al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Dannoprenotazione del viaggio o dei servizi turistici determinate da: - decesso, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albomalattia o infortunio dell’Assicurato o del Compagno di viaggio del loro coniuge/convivente more uxorio, elenco genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Socio contitolare della Ditta dell’Assicurato o registro previsto dalla legge del diretto superiore, di gravità tale da indurre l’Assicurato a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanodella necessità di prestare assistenza alle persone sopra citate malate o infortunate. Si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia - danni materiali all’abitazione, allo studio od all’impresa dell’Assicurato o dei suoi familiari che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità; - guasto o incidente al mezzo di trasporto utilizzato dall’assicurato che gli impedisca di raggiungere il luogo di partenza del viaggio; - citazione in garanziaTribunale o convocazione a Giudice Popolare dell’Assicurato, avvenute successivamente alla prenotazione; - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all’espatrio, quando sia comprovata l’impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza - impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a titolo esemplificativo seguito di nuova assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea; - impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale o di partecipazione ad un concorso pubblico; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in cui, nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cane e non limitativogatto regolarmente registrato) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale. In caso di sinistro che coinvolga più Assicurati iscritti allo stesso viaggio, le responsabilità relative a:l’Impresa rimborserà tutti i familiari aventi diritto e uno solo dei compagni di viaggio alla condizione che anch’essi siano assicurati.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi in Viaggio

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni L'assicurazione, nei termini qui di seguito indicati e con i limiti previsti nelle clausole successive, vale per gli Assicurati infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento dell'attività sportiva organizzata sotto l'egida della Federazione Italiana Vela, ivi compresi gli allenamenti e le azioni preliminari e finali di ogni somma che questi siano tenuti a pagare gara od allenamento ufficiale, le competizioni e/o a rimborsare a terzigare, compreso i clientiraduni, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza i ritiri e/o imperizia, anche per l’ipotesi stages di colpa grave, preparazione e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi l'attività agonistica nazionale ed internazionale ovvero nell'espletamento delle attività proprie della qualifica di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato tecnico o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionistidirigente rivestita nell'ambito della Federazione. La garanzia, copertura è inoltre estesa alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanziaaltre attività fisiche quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, nuoto, atletica, purché rientranti nel programma di allenamento, potenziamento e/o recupero necessari all'attività sportiva. Inoltre le responsabilità relative a:garanzie saranno operanti contro i rischi di infortuni nello svolgimento di qualsiasi attività rientrante negli scopi della Contraente, dei Suoi Organi Centrali e periferici e delle Associazioni/Società affiliate, e più precisamente in occasione di riunioni, incarichi, missioni e relativi trasferimenti purché tali circostanze siano documentate attraverso verbali, corrispondenza certa con data, atti di repertorio del Contraente e/o delle Associazioni/Società affiliate. Le garanzie si intendono estese al rischio in itinere a condizione che alla guida del veicolo vi sia persona abilitata ed in regola con tutte le disposizioni vigenti al momento del sinistro. L’assicurazione opera per tutti i tesserati anche in occasione di trasferimenti, e quindi il rischio in itinere, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggeri, conducenti anche di veicoli di proprietà o in forma individuale o a noleggio anche con autista dell’impresa, verso e da luogo di svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi, inclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque inosservanza delle norme che regolano il trasferimento. L’assicurazione opera a condizione che l’infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il luogo deputato all’attività di cui ai precedenti commi, ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione al termine dell’attività stessa.

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Samples: Convenzione Assicurativa Per L’assicurazione Infortuni a Favore Dei Tesserati Della Federazione Italiana Vela

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, L'assicurazione è valida sia per il Contraente che prestata per la responsabilità civile dei singoli professionisti socie professionale, associati, nonché derivante all'Assicurato per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni colpose commessi da parte di uno о più Amministratori/Dipendenti di cui l'Ente Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge nell'esercizio dell’attività dichiarata in polizza. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’ Assicurato in conseguenza di atti od omissioni commessi da uno o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associatipiù Amministratori/Dipendenti, dei collaboratori e dei praticanti, quali о con i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratorifronte dell’esperimento di un’azione promossa dai terzi danneggiati qualora, praticantiin base alle norme ed ai principi vigenti dell’ordinamento giuridico, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanosussista la responsabilità dell’Assicurato stesso. Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato, sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrative dello Stato. Le garanzie di polizza s'intendono operanti fatta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge: - Il diritto di rivalsa della Contraente ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U 3/1957 - Il diritto di surrogazione spettante alla Società ai sensi dell’Art. 1916 c.c. nei confronti dei soggetti responsabili. L’assicurazione comprende inoltre: ✓ Le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi anche a seguito di errori professionali dei propri Amministratori/Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato. ✓ Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. ✓ Le somme anticipate dalla Società all’Assicurato devono considerarsi, fino alla definizione degli eventuali giudizi di responsabilità o rivalsa e, comunque, fino alla prescrizione delle azioni esperibili, mere anticipazioni gravanti sul bilancio dell’Assicurato come debito, con obbligo restitutorio nei confronti della Società nei limiti del danno erariale accertato in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:sentenza che dovrà essere pagato dai Dipendenti/Amministratori.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Patrimoniale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori L'assicurazione è prestata per la copertura della RESPONSABILITA’ CIVILE e professionale per PERDITE PATRIMONIALI cagionate a TERZI derivanti da RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA ed AMMINISTRATIVA - CONTABILE, in conseguenza di atti, fatti, omissioni, ritardi commessi con colpa grave nell’esercizio delle proprie funzioni, compresa l’attività di gestione di valori e di beni appartenenti alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari. Sono comprese le somme che gli ASSICURATI sono tenuti a corrispondere a seguito di decisioni di qualsiasi organo di giustizia. La Società si obbligano obbliga nei limiti dei massimali di garanzia, a tenere indenni gli Assicurati indenne l'ASSICURATO di ogni somma che questi siano tenuti quanto, direttamente od in via di rivalsa, debba pagare all’ENTE presso il quale presta servizio, e/o ad altri soggetti TERZI pubblici o privati, a pagare seguito di atti o fatti, ritardi od omissioni commessi con colpa grave a rimborsare a terzilui imputabili e connessi all'esercizio delle funzioni e/o della carica ricoperte presso l'ENTE in cui presta servizio, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, La garanzia assicurativa si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, riferisce alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida responsabilità sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticantidanni di cui l'ASSICURATO debba rispondere in modo esclusivo, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionistiquelli di cui sia solidamente responsabile, sia per quella esercitata come singoli professionistilimitatamente, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede tale ultimo caso, alla quota di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolosua diretta pertinenza. La garanzia è operante comprende inoltre: Le PERDITE PATRIMONIALI conseguenti a condizione chesmarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Dannoportatore purché non derivanti da incendio, l'Assicurato furto o rapina; Le PERDITE PATRIMONIALI che l’ASSICURATO sia regolarmente iscritto all’albotenuto a risarcire per multe e/o ammende, elenco sanzioni amministrative e/o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese pecuniarie inflitte a TERZI, all’ENTE di appartenenza ed alla PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in garanzia, genere a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:seguito di propri errori.

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Patrimoniale Degli Amministratori, Funzionari E Dipendenti Pubblici

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, il rischio della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a tenere indenni gli Assicurati corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, compreso compresi i clientipasseggeri trasportati, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, dalla circolazione del veicolo descritto in contratto. L'assicurazione copre anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticantidanni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e relativamente alle macchine agricole, sia per l'attività svolta come Studio Associato o il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi agricoli. La Società tra professionistiinoltre assicura, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticantisulla base delle Condizioni Aggiuntive, i quali si intendono pertanto rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studiotali condizioni. L’assicurazione vale altresì In questo caso i massimali indicati nel frontespizio sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive". Non sono assicurati i rischi della responsabilità derivante per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere. L’assicurazione copre anche la responsabilità civile: - per i sinistri che avvenissero all’interno di depositi, quali autorimesse, officine; - quando la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con numero di telaio, per i danni a titolo esemplificativo collaboratoriterzi derivanti da mezzo in sosta se staccato dalla motrice, praticantiper i danni derivanti da manovra a mano nonché, dipendentisempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, sostituti processualiper quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione; - per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione cheincendio dei veicoli, al scariche elettriche, dipendenti da corto circuito o dispersione di corrente; - per i danni causati ai trasportati nel momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Dannosalita o discesa del veicolo, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, ovvero mentre xxxxxxx a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:portiere aperte sugli scalini di accesso al veicolo stesso; - per i danni subiti dai dipendenti del Contraente caricati all’esterno dell’abitacolo per motivi di servizio.

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Samples: www.izsvenezie.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati ai termini, limiti, condizioni ed esclusioni di ogni somma questo Certificato convengono di pagare per conto: a) delle Persone Assicurate le Perdite che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività traggano origine da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che Reclami avanzati per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa prima volta nei loro confronti e notificati agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione o durante il Maggior Termine per la Notifica dei Reclami, quest’ultimo se applicabile, causate da un Atto Dannoso dalle stesse commesso, singolarmente o collegialmente, durante il Periodo di Assicurazione (o durante la Retroattività, quest’ultima se applicabile), ad eccezione di, e fino all’importo per il quale la Società abbia tenuto indenne le Persone Assicurate in base a meno quanto previsto al successivo comma b); b) della Società le Perdite che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione chetraggano origine da Reclami avanzati contro le Persone Assicurate per la prima volta e notificati agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione o durante il Maggior Termine per la Notifica dei Reclami, al momento della prestazione professionale dalla (quest’ultimo se applicabile) causate da un Atto Dannoso dalle stesse commesso, singolarmente o collegialmente durante il Periodo di Assicurazione (o durante la Retroattività, quest’ultima se applicabile), allorquando e fino all’importo per il quale deriva un Danno- in virtù di leggi, l'Assicurato regolamenti, in base allo Statuto Sociale o altre convenzioni indennitarie alla Società sia regolarmente iscritto all’albo, elenco richiesto o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, consentito di tenere indenni le responsabilità relative a:Persone Assicurate.

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Samples: Polizza D&o

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori Amissima Assicurazioni indennizza, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono deducendo la franchigia o lo scoperto con relativo minimo eventualmente pattuiti, indicati nella scheda di polizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di incendio con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine; inoltre: - Amissima Assicurazioni rimborsa fino ad un massimo di Euro 200,00 per evento, le spese documentate sostenute dall’Assicurato per il recupero del veicolo incendiato dal giorno del ritrovamento a quello dell’avvenuta comunicazione del ritrovamento stesso; - Amissima Assicurazioni indennizza anche i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a causa di incendio conseguente ad atti vandalici, terrorismo, sabotaggio e in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse. In caso di sinistro Amissima Assicurazioni corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di contratto con applicazione della franchigia o scoperto con relativo minimo, secondo quanto previsto in polizza. Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, si obbligano a tenere indenni gli Assicurati applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terziEuro 150,00; - Amissima Assicurazioni indennizza, compreso i clientifino alla concorrenza di Euro 200,00 per anno assicurativo, l’Assicurato per danni da fenomeno elettrico. Non sono indennizzabili le spese per le lampade, per Xxxxx dovuti altre fonti di luce e per la batteria; - Amissima Assicurazioni rimborsa, sino alla concorrenza di Euro 16.000,00 per sinistro indennizzabile a negligenzatermini di polizza, imprudenza le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale in muratura (box, garage) in conseguenza esclusiva di incendio o imperizia, anche per l’ipotesi scoppio del veicolo assicurato. Tale locale adibito a rimessa dovrà risultare di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi proprietà dell’Assicurato o da lui tenuto in materiaregolare locazione. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel In caso di corresponsabilità tra Assicuratisinistro Amissima Assicurazioni rimborsa l’importo liquidato a termini di polizza, è valida sia per il Contraente sotto deduzione della franchigia di Euro 500,00 che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, rimane a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:carico dell’Assicurato.

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Samples: www.amissima.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori Verso pagamento del Premio convenuto e alle condizioni tutte di questa Polizza, gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale quale definito all’Art. 25 – Massimale di Assicurazione e stabilito nella Scheda di Copertura, prestano l’Assicurazione nella forma “claims made” enunciata all’Art. 20 - Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva dell’ Assicurazione (Claims Made) e si obbligano a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma che questi siano tenuti sia tenuto a pagare o nel caso di: • Azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria qualora l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. Si intendono comprese nella rivalsa anche le eventuali somme stabilite dalla sentenza della Corte dei Conti a rimborsare titolo di Danno all’immagine dell’Ente e della Pubblica Amministrazione in genere. • Azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazione dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge a terzicondizione che l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. L’ Assicurazione è riferita alle attività dichiarate dall’Assicurato nella Proposta di Contratto ed a quelle analoghe precedentemente svolte presso altre Strutture Sanitarie Pubbliche e dichiarate nella Scheda di Copertura, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili se ed in quanto compatibili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle delle leggi e regolamenti vigenti leggi in materiaal momento del fatto dannoso. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per L’Assicurazione è riferita a tutte le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in mansioni medico-sanitarie demandate all’Assicurato nella sua qualità di Associati dello Studio o Società tra professionistilavoratore che esercita l’attività professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico e prevalentemente alle dipendenze della Struttura Sanitaria Pubblica indicata nella Scheda di Copertura, ivi compresa l’attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per L’Assicurazione comprende la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché personale per i praticanti, danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici. Resta escluso dalla presente copertura qualsiasi attività che l’Assicurato dovesse esercitare privatamente e che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato incarico del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:Servizio Sanitario Nazionale.

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Samples: Assicurazione Per La Responsabilità Patrimoniale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori Con il presente contratto la Società si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato in relazione alle garanzie indicate nel Modulo di ogni somma che questi siano tenuti Adesione secondo le seguenti combinazioni per i danni determinati dagli eventi previsti nei pacchetti sotto elencati. Le combinazioni di garanzia sono le seguenti: PACCHETTI GARANZIE SETTORE PACCHETTO 1 Modulo BASE Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio SETTORE A PACCHETTO 2 Modulo INTERMEDIO Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio + Eventi naturali e Eventi sociopolitici SETTORE A SETTORE B PACCHETTO 3 Modulo AVANZATO Opzione A Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio + Responsabilità Civile Fabbricato SETTORE A SETTORE C PACCHETTO 4 (*) Modulo AVANZATO Opzione B Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio + Responsabilità Civile Vita Privata SETTORE A SETTORE D PACCHETTO 5 (*) Modulo GLOBALE Incendio Fabbricato, esplosione, scoppio + Eventi naturali e Eventi sociopolitici + Responsabilità Civile Vita Privata SETTORE A SETTORE B SETTORE D (*) Le garanzie prestate di cui ai pacchetti 4 e 5 non possono essere prestate a pagare favore di persone giuridiche. La Copertura Assicurativa è prestata in relazione ai fabbricati o porzioni di fabbricati, e relative pertinenze, adibiti, per almeno ¾ della superficie complessiva a rimborsare civile abitazione, uffici e/o studi professionali, sui quali esista un’ipoteca a terzi, compreso i favore della Banca Contraente della Convenzione a garanzia del contratto di mutuo stipulato con l’Assicurato. La presente convenzione è stipulata dal Contraente in favore dei propri clienti, intendendosi per Xxxxx dovuti a negligenzatali le persone fisiche o giuridiche, imprudenza residenti e/o imperizia, anche per l’ipotesi domiciliate in Italia che hanno sottoscritto il Modulo di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:Adesione alla presente assicurazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Del Patrimonio

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori Verso pagamento del Premio convenuto e alle condizioni tutte di questo Certificato, gli Assicuratori, fino a concorrenza del Massimale quale definito all’Art. 25 – Massimale di Assicurazione e stabilito nella Scheda di Copertura, prestano l’Assicurazione nella forma “claims made” enunciata all’Art. 20 - Forma dell’Assicurazione e periodo di efficacia retroattiva dell’Assicurazione (Claims Made) e si obbligano a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma che questi siano tenuti sia tenuto a pagare o nel caso di: ▪ Azione di rivalsa esperita dall’Azienda Sanitaria qualora l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. Si intendono comprese nella rivalsa anche le eventuali somme stabilite dalla sentenza della Corte dei Conti a rimborsare titolo di Danno all’immagine dell’Ente e della Pubblica Amministrazione in genere. ▪ Azione di surrogazione esperita dalla Società di Assicurazione dell’Azienda Sanitaria nei casi ed entro i limiti previsti dalla Legge a terzicondizione che l’Assicurato sia dichiarato responsabile per colpa grave con sentenza della Corte dei Conti. L’ Assicurazione è riferita alle attività dichiarate dall’Assicurato nella Proposta di Contratto ed a quelle analoghe precedentemente svolte presso altre Strutture Sanitarie Pubbliche e dichiarate nella Scheda di Copertura, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili se ed in quanto compatibili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle delle leggi e regolamenti vigenti leggi in materiaal momento del fatto dannoso. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per L’Assicurazione è riferita a tutte le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in mansioni medico-sanitarie demandate all’Assicurato nella sua qualità di Associati dello Studio o Società tra professionistilavoratore che esercita l’attività professionale nell’ambito del sistema sanitario pubblico e prevalentemente alle dipendenze della Struttura Sanitaria Pubblica indicata nella Scheda di Copertura, ivi compresa l’attività professionale intramoenia esercitata in conformità alle norme e ai regolamenti vigenti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per L’Assicurazione comprende la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché personale per i praticanti, danni derivanti da interventi di primo soccorso per motivi deontologici. Resta escluso dalla presente copertura qualsiasi attività che l’Assicurato dovesse esercitare privatamente e che non sia riconducibile ad un rapporto diretto o per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato incarico del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:Servizio Sanitario Nazionale.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Della Responsabilità Civile “Colpa Grave” Personale Delle Aziende Del Servizio Sanitario Nazionale

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano Con riferimento alle garanzie prestate a tenere indenni seguito di Infortunio, il Programma Assicurativo, nei limiti ed alle condizioni di polizza, opera per gli Assicurati Infortuni occorsi all'Assicurato nello svolgimento delle attività professionali e di ogni somma che questi siano tenuti a pagare altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o a rimborsare a terzi, compreso alla ricreazione. ▪ l'asfissia non di origine morbosa; ▪ gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; ▪ l'annegamento; ▪ l'assideramento o il congelamento; ▪ i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenzacolpi di sole o di calore; ▪ gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi; ▪ gli infortuni derivanti da tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva; ▪ gli infortuni che l’Assicurato subisca durante viaggi aerei turistici o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte trasferimento effettuati in qualità di Associati dello Studio passeggero (non come pilota o Società tra professionisti. La garanziamembro dell’equipaggio) su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per compresi i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticantivoli charter, i quali voli straordinari gestiti da società di traffico aereo regolare e i voli su aeromobili di autorità Civili e Militari durante servizio regolare di traffico civile; sono comunque esclusi i viaggi ed i voli aerei effettuati con qualsiasi mezzo aereo ad eccezione di quelli autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri; ▪ gli infortuni subiti durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si intendono pertanto trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in copertura dal momento un paese fino ad allora in pace; sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del conferimento dell’incarico Vaticano; ▪ gli infortuni causati da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso malessere o colposo delle persone delle quali il Contraente malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati dall’uso di stupefacenti, allucinogeni o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:alcolici.

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Samples: www.metlife.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano L’assicurazione è prestata per la Responsabilità Civile derivante all’Assicurato, a tenere indenni gli Assicurati sensi di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terzi, compreso i clientilegge, per Xxxxx dovuti l’esercizio di un’impresa legalmente costituita ed autorizzata alla: - vendita di pacchetti , di servizi turistici, di servizi turistici collegati; - combinazione di pacchetti, con eventuale prestazione in proprio di servizi di cucina, medico – infermieristici, sociali, ricreativi, sportivi a negligenzalivello dilettantistico; - vendita di pacchetti, imprudenza o imperiziaservizi turistici, anche per l’ipotesi di colpa graveservizi turistici collegati ad altri organizzatori, e dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocatovenditori, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanziaImpresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, alle condizioni interessi e spese) per danni corporali, materiali e patrimoniali, nonché per danni da vacanza rovinata involontariamente cagionati ai viaggiatori nello svolgimento dell’attività professionale indicata nella scheda di polizza polizza. L’assicurazione comprende la vendita e/o intermediazione di servizi non propriamente turistici, ma che sono comunque oggetto di attività dell’Assicurato nel rispetto della vigente legislazione ( a titolo esemplificativo e fermo restando non esaustivo: corsi di studio, eventi sportivi, fiere e manifestazioni, congressi, biglietti per spettacoli e per manifestazioni sportive, ecc.) complementari e/o integrativi dei servizi turistici forniti ai viaggiatori. È compresa la responsabilità per i danni provocati dalle persone di cui l’Assicurato debba rispondere (anche del fatto doloso di queste ultime), inclusi gli accompagnatori ed i collaboratori nello svolgimento delle loro mansioni. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta di dipendenti, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell’ambito delle loro mansioni per conto dell’Assicurato, a secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di Responsabilità Civile già esistenti e operanti. Il massimale pattuito per il Massimaledanno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, che resta unico per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati. In caso di inadempimento totale e parziale dei servizi relativi all’esecuzione del viaggio o del soggiorno, qualora l’Assicurato si trovasse nella necessità di portare a termine detti servizi al fine di rispettare gli obblighi contrattuali, l’Impresa autorizza l’Assicurato a organizzare tali servizi, sempreché il fatto dannoso sia imputabile a responsabilità dell’Assicurato e riconducibile alle presenti Condizioni di Assicurazione. La garanzia comprende le maggiori spese incontrate a tale scopo, intendendo per tali la differenza tra Assicurati, è valida sia la somma erogata per l’organizzazione supplettiva dei servizi e la somma originariamente versata al Fornitore per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, servizio non adempiuto. Dette maggiori spese risulteranno comprese in copertura a condizione che le stesse siano ragionevolmente necessarie ad evitare o contenere i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede danni, proporzionate all’evento e non differibili. L’Assicurato s’impegna a mettere a disposizione dell’Impresa gli importi eventualmente recuperati dai Fornitori di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali Servizi fino a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, concorrenza della somma erogata dall’Impresa al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:liquidazione del sinistro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori L’Assicuratore si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati di ogni somma indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che questi siano tenuti lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniali, in forza della propria Responsabilità civile vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per un Atto illecito compiuto da uno o più Dipendenti o Amministratori del Contraente nell’esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali in nome o per conto del Contraente, come determinate dalla vigente normativa. La copertura è altresì operante nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più Dipendenti o Amministratori, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, e sia rimasta a rimborsare carico del Contraente/Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico di uno o più Dipendenti o Amministratori responsabili. Resta inteso e convenuto tra le parti che l’Assicuratore è obbligato solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile di uno o più Dipendenti o Amministratori con sentenza definitiva della Corte dei Conti. Sono incluse nella garanzia le somme che il Contraente/Assicurato è tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile e amministrativa, ovvero per decisioni di organi arbitrali. L’Assicurazione comprende anche le Perdite patrimoniali derivanti da o conseguenti a: - interruzione o sospensione di attività di terzi – - interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato; - attività connessa all’assunzione e gestione del personale – Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno per ogni singolo anno assicurativo nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'Assicurato); - perdita, distruzione o deterioramento di atti o titoli non al portatore purché non derivanti da furto, rapina o incendio; - violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali di terzi, compreso sia comuni che sensibili; la garanzia copre i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperiziaDanni cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003 e xx.xx. e comportanti un Danno patrimoniale, anche per l’ipotesi ai sensi dell’art. 2050 c.c. e un Danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c.. Qualora sussista la responsabilità dell’Assicurato nei confronti di terzi e sia stato accertato, con provvedimento definitivo dell’autorità competente, il dolo o la colpa grave, e gli Assicuratori si riservano la facoltà di rivalersi nei confronti dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materiasoggetti responsabili. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti I soggetti assicurati sono i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative aseguenti:

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Samples: servizi2.inps.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenni gli Assicurati La Società indennizzerà, in base alle condizioni del presente contratto, l’Assicurato ed un compagno di ogni somma che questi siano tenuti a pagare o a rimborsare a terziviaggio, compreso i clientidel corrispettivo di recesso per annullamento del viaggio, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave, e dei quali siano civilmente responsabili determinato ai sensi delle Condizioni Generali del regolamento di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionisti. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimaleviaggio, che resta unico anche nel caso sia conseguenza di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionisti, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico da parte dello Studio. L’assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, circostanze imprevedibili al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Dannoprenotazione del viaggio determinate da: - decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato o del Compagno di viaggio, del loro coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati, Soci o contitolare della Ditta dell'Assicurato o del diretto superiore, di gravità tale da indurre l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco a non intraprendere il viaggio a causa delle sue condizioni di salute o registro previsto dalla legge della necessità di prestare assistenza alle persone sopracitate malate o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinanoinfortunate. Per gli Assicurati ed i loro familiari si intendono incluse in garanzia le malattie preesistenti. Sono altresì comprese le patologie della gravidanza purché insorte successivamente alla data di decorrenza della garanzia; - danni materiali all'abitazione, allo studio od all'impresa dell'Assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza; - impossibilità dell’Assicurato a raggiungere il luogo di partenza a seguito di gravi calamità naturali dichiarate dalle competenti Autorità. - furto dei documenti dell’Assicurato necessari all'espatrio quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento. - impossibilità di usufruire da parte dell’Assicurato delle ferie già pianificate a seguito di assunzione o licenziamento da parte del datore di lavoro; - impossibilità di raggiungere la destinazione prescelta a seguito di dirottamento causato da atti di pirateria aerea. - impossibilità ad intraprendere il viaggio a seguito della variazione della data: della sessione di esami scolastici o di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, di partecipazione ad un concorso pubblico, del matrimonio; - impossibilità ad intraprendere il viaggio nel caso in garanziacui, a titolo esemplificativo nei 7 giorni precedenti la partenza dell’Assicurato stesso, si verifichi lo smarrimento od il furto del proprio animale (cani e non limitativo, le responsabilità relative a:gatti) o un intervento chirurgico salvavita per infortunio o malattia subito dall’animale regolarmente registrato. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo precostituito di partecipanti l’Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola Persona quale “Compagno di viaggio”.

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Samples: www.pianetagaia.it

Oggetto dell’assicurazione. Gli Assicuratori La Società si obbligano obbliga a tenere indenni gli Assicurati indenne l’Assicurato di ogni somma che quanto questi siano tenuti sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l’Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell’attività e derivante da atti o omissioni commessi da parte di uno o più dipendenti o di persone fisiche di cui esso si avvale, nell’esercizio dei propri compiti istituzionali e/o nell’erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari. L’assicurazione comprende: 🗁📬 le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a rimborsare risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a terzi, compreso i clienti, per Xxxxx dovuti a negligenza, imprudenza o imperiziaseguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, ai Dipendenti in rapporto di impiego ed ai Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati; 🗎📬 le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina. 🗏📬 Le perdite patrimoniali conseguenti ad interruzione o sospensione di totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi 🗐📬 Le perdite patrimoniali derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale 🗄📬 l’azione diretta della Corte dei Conti per l’ipotesi di colpa grave, e danni erariali nei confronti dei quali siano civilmente responsabili ai sensi di legge nell’esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia. Qualora il Contraente sia uno Studio Associato o Società tra professionisti, per Assicurato, oltre allo Studio Associato o Società tra professionisti per le Responsabilità riconducibili allo stesso/a, si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati dello Studio o Società tra professionistiDipendenti ed Amministratori dell’Assicurato. La garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il Massimale, che resta unico anche nel caso di corresponsabilità tra Assicurati, è valida sia per il Contraente che per la responsabilità civile dei singoli professionisti soci, associati, nonché per i praticanti, sia per l'attività svolta come Studio Associato o Società tra professionisti, sia per quella esercitata come singoli professionistipresente Assicurazione terrà pertanto indenne l’Assicurato stesso dal pregiudizio economico sofferto qualora, a condizione che i relativi compensi siano stati dichiarati nel fatturato seguito dell’esercizio del Contraente in sede di compilazione del Questionario. Il Contraente è esonerato dall’obbligo di comunicare agli Assicuratori in corso d’anno eventuali variazioni all’elenco dei soci, degli associati, dei collaboratori e dei praticanti, i quali si intendono pertanto in copertura dal momento del conferimento dell’incarico potere riduttivo da parte dello Studiodella Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell’Assicurato. L’assicurazione L’Assicurazione vale altresì anche per la responsabilità derivante al Contraente da fatto doloso o colposo delle di persone delle quali il Contraente o l’Assicurato debba rispondere, quali a titolo esemplificativo collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali, senza rivalsa nei loro confronti a meno che costoro abbiano agito con dolo. La garanzia è operante a condizione che, al momento della prestazione professionale dalla quale deriva un Danno, l'Assicurato sia regolarmente iscritto all’albo, elenco o registro previsto dalla legge o da regolamento e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano. Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le responsabilità relative a:.

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Samples: Polizza Di Assicurazione