Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro, Zurigo
Swiss Life SA, General-Guisan-Quai 40, Xxxxxxx xxxxxxx, 0000 Xxxxxx
Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro, Zurigo
(fondazione)
Regolamento di previdenza
Swiss Life Business Invest
Entrata in vigore: 1° gennaio 2022
Indice
A Disposizioni generali | 3 | |
Art. 1 | Scopo, basi contrattuali e regolamento di previdenza | |
Art. 2 | Protezione dei dati | |
Art. 3 | Allestimento della previdenza a favore del personale; informazione delle persone assicurate | |
Art. 4 | Ammissione alla previdenza a favore del personale | |
Art. 5 | Protezione previdenziale | |
Art. 6 | Obblighi d’informazione, di comunicazione e di collaborazione | |
B Concetti e applicazioni | 5 | |
Art. 7 | Età | |
Art. 8 | Figli aventi diritto alla rendita | |
Art. 9 | Divorzio | |
Art. 10 | Unione domestica registrata | |
Art. 11 | Cessione e costituzione in pegno, promozione della proprietà d'abitazioni | |
Art. 12 | Attività a tempo parziale | |
Art. 13 | Pensionamento | |
Art. 14 | Continuazione facoltativa dell’assicurazione dopo il compimento dei 58 anni | |
Art. 15 | Definizione di salario | |
Art. 16 | Salario assicurato | |
C Prestazioni assicurate | 9 | |
Art. 17 | Avere di vecchiaia | |
Art. 18 | Rendita di vecchiaia | |
Art. 19 | Rendita per figli di pensionati | |
Art. 20 | Invalidità | |
Art. 21 | Rendita d’invalidità | |
Art. 22 | Rendita per figli d’invalidi | |
Art. 23 | Esonero dal pagamento dei contributi | |
Art. 24 | Rendita per coniugi | |
Art. 25 | Rendita per conviventi | |
Art. 26 | Rendita per orfani | |
Art. 27 | Capitale di decesso | |
D Finanziamento | 13 | |
Art. 28 | Contributi | |
Art. 29 | Acquisto | |
Art. 30 | Copertura insufficiente / Risanamento | |
E Versamento di prestazioni | 15 | |
Art. 31 | Uscita dalla previdenza a favore del personale e prestazione di libero passaggio | |
Art. 32 | Impiego della prestazione di libero passaggio | |
Art. 33 | Prolungamento della copertura assicurativa e mantenimento del diritto alle prestazioni | |
Art. 34 | Modalità di pagamento | |
Art. 35 | Forma delle prestazioni esigibili | |
Art. 36 | Adeguamento delle prestazioni all’evoluzione dei prezzi (indennità di rincaro) | |
F Rapporto con terzi | 17 | |
Art. 37 | Coordinamento con l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare | |
Art. 38 | Coordinamento con altre assicurazioni | |
Art. 39 | Responsabilità di terzi | |
G Disposizioni finali | 19 | |
Art. 40 | Modifiche | |
Art. 41 | Entrata in vigore | |
Appendice | 20 | |
I | Promozione della proprietà d’abitazioni | |
II | Modalità e finanziamento pensionamento anticipato | |
III | Modalità e finanziamento rendita transitoria AVS | |
IV | Glossario / Abbreviazioni |
A. Disposizioni generali
Art. 1 Scopo, basi contrattuali e regolamento di previdenza
1 - Scopo
Scopo di questa previdenza a favore del personale è l’attuazione di misure con cui le persone assicurate e i relativi superstiti vengono tutelati contro i rischi vecchiaia, decesso e invalidità.
La Fondazione collettiva Swiss Life per il 2° pilastro (fondazione), iscritta nel registro della previdenza profes- sionale, garantisce le prestazioni risultanti secondo la LPP, di cui adempie le disposizioni.
La fondazione è affiliata al fondo nazionale di garanzia che tutela, nei limiti stabiliti dalla legge, le prestazioni di istituzioni di previdenza e collettivi di assicurati divenuti insolvibili.
2 - Basi contrattuali
Il rapporto tra il datore di lavoro e la fondazione è regolato in un contratto di adesione. La fondazione gestisce un’opera di previdenza propria per ogni datore di lavoro affiliato.
3 - Regolamento di previdenza
Il regolamento di previdenza regola il rapporto fra la fondazione e le persone assicurate o aventi diritto.
Tipo e ammontare delle prestazioni di previdenza nonché il loro finanziamento sono regolati nel piano di previdenza, che viene stabilito dalla commissione amministrativa nell’ambito dei piani di previdenza offerti ed è parte integrante del regolamento di previdenza.
Il regolamento di previdenza viene emanato dal consiglio di fondazione. Fa stato la versione originale in lingua tedesca.
Art. 2 Protezione dei dati
Il datore di lavoro trasmette alla fondazione, risp. a Swiss Life SA, i dati necessari per l’allestimento della previdenza a favore del personale (dati personali inclusi). Nell’ambito della gestione attuariale e della gestione degli affari della fondazione nonché dell’attuazione della copertura assicurativa, Swiss Life SA elabora i dati personali dei datori di lavoro nonché delle persone assicurate o aventi diritto conformemente alle prescrizioni determinanti in materia di protezione dei dati applicabili. Swiss Life SA è autorizzata a informare in modo adeguato le persone assicurate o aventi diritto sui temi rilevanti relativi alla previdenza professionale. In questo ambito Swiss Life SA, tenendo conto delle disposizioni di legge determinanti applicabili, è autorizzata ad elaborare dati personali delle persone assicurate o aventi diritto.
Swiss Life SA è responsabile dell’elaborazione dei dati personali nell’ambito dei compiti affidatile. Ciò non tange la responsabilità separata dei datori di lavoro affiliati sul piano dell’elaborazione legittima dei dati personali dei loro dipendenti nello svolgimento del rapporto di lavoro, fra cui anche l’inoltro dei dati alla fondazione o a Swiss Life SA. In particolare, il datore di lavoro si assicura di essere autorizzato ad elaborare, trasmettere e/o comunicare dati personali alla fondazione o a Swiss Life SA e che siano rispettate le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati. Rimane altresì riservata la responsabilità separata della fondazione relativa alle elaborazioni di dati nell’ambito dell’allestimento della previdenza professionale. Pertanto
sono determinanti di volta in volta le disposizioni in materia di protezione dei dati applicabili ai vari responsabili.
I dati vengono trattati in modo strettamente confidenziale e possono essere consultati ed elaborati unicamente da una cerchia ristretta di persone (principio “need to know”). Ciò vale in particolare per l’elaborazione di dati relativi alla salute e di altri dati sensibili. Nella misura in cui sia necessario per l’esercizio dei suoi compiti, Swiss Life SA può trasmettere dati all’interno del gruppo Swiss Life, ai coassicuratori, ai riassicuratori nonché ai fornitori di servizi di Swiss Life SA in Svizzera e all’estero.
Ulteriori spiegazioni e informazioni nonché le coordinate per ulteriori domande sul tema della protezione e della sicurezza dei dati presso Swiss Life SA sono reperibili al sito: xxx.xxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxx-xxxxxxxx.
Art. 3 Allestimento della previdenza a favore del personale; informazione delle persone assicurate
1 - Allestimento della previdenza a favore del personale L’allestimento della previdenza a favore del personale, l’applicazione del presente regolamento di previdenza e l’informazione delle persone assicurate competono a una commissione amministrativa, composta pariteticamente da membri dei dipendenti e del datore di lavoro. Per la commissione amministrativa, il regolamento è determinante.
Se questo regolamento di previdenza e il regolamento di gestione non prevedono disposizioni particolari, decidono gli organi della fondazione nei limiti stabiliti dalla legge.
2 - Informazione delle persone assicurate
La persona assicurata viene informata annualmente in merito ai seguenti punti:
• sue prestazioni assicurate e gli altri dati rilevanti della sua previdenza a favore del personale
• composizione della commissione amministrativa e
• organizzazione e finanziamento dell’opera di previdenza.
Su richiesta, la commissione amministrativa informa inoltre la persona assicurata mediante i seguenti rapporti annuali della fondazione:
• rapporto annuale con informazioni sull’opera di previdenza
• relazione sulla gestione con informazioni relative all’intera fondazione.
Art. 4 Ammissione alla previdenza a favore del personale
1 - Persone da affiliare a titolo obbligatorio
Vengono ammessi alla previdenza a favore del personale tutte le dipendenti e tutti i dipendenti che soddisfano le seguenti condizioni:
• soggiacciono all’assicurazione obbligatoria
• non hanno ancora raggiunto l’età di pensionamento
• non rimangono assicurati provvisoriamente ai sensi dell’Art. 26a LPP
• rientrano nella cerchia di persone assicurate menzionate nel piano di previdenza.
2 - Momento dell’ammissione
L’ammissione alla previdenza a favore del personale avviene
• all’inizio del contratto di lavoro risp.
• se la persona assicurata adempie le condizioni per tale ammissione,
tuttavia non prima del 1° gennaio susseguente al compimento dei 17 anni.
Le età per l’ammissione al processo di rischio e al processo di risparmio sono stabilite nel piano di previdenza.
3 - Indipendenti
Gli indipendenti, con l’approvazione della fondazione, possono farsi assicurare presso l’opera di previdenza dei loro dipendenti. Le disposizioni per i dipendenti valgono per analogia anche per gli indipendenti. Restano riservate eventuali disposizioni di tenore diverso.
Art. 5 Protezione previdenziale
1 - Inizio e cessazione
La protezione previdenziale inizia il giorno dell’ammissione alla previdenza a favore del personale e termina il giorno in cui la persona assicurata esce dalla previdenza a favore del personale.
2 - Protezione previdenziale senza riserva per ragioni di salute
La protezione previdenziale senza riserva per ragioni di salute sussiste sempre per
• le prestazioni minime secondo la legge
• le prestazioni acquisite con la prestazione di libero passaggio, se erano assicurate senza riserva presso la precedente istituzione di previdenza.
La persona che al momento dell’ammissione alla previdenza a favore del personale è in possesso della piena capacità lavorativa e gode di buona salute, di regola ha diritto alle prestazioni ai sensi del presente regolamento di previdenza senza riserva per motivi di salute.
3 - Protezione previdenziale con riserva per ragioni di salute Per prestazioni superiori alle prestazioni minime legali vale quanto segue. La fondazione, risp. Swiss Life SA, può far dipendere l’assunzione della copertura di prestazioni di previdenza al momento dell’ammissione alla previdenza a favore del personale o in occasione di successivi aumenti di prestazioni dal risultato di un esame medico.
In questo caso, la fondazione, risp. Swiss Life SA, assume in un primo tempo la copertura provvisoria dal momento menzionato nella notifica d’entrata. A ricezione del referto medico si decide in merito all’assunzione della copertura definitiva con o senza riserva. La riserva per motivi di salute si protrae per cinque anni al massimo. Le prestazioni sovraobbligatorie acquisite mediante l’apporto di prestazioni di libero passaggio possono essere poste sotto riserva se questa sia già esistita, a condizione che la durata massima complessiva di cinque anni non sia ancora scaduta. La riserva viene comunicata alla persona assicurata.
All’insorgere di un caso di previdenza la riserva per motivi di salute implica il seguente effetto:
Se entro la durata della riserva i problemi di salute riportati nella riserva per motivi di salute portano al decesso della persona assicurata o alla sua incapacità lavorativa, che a sua volta porta all’invalidità o al decesso, non sussiste alcun diritto alle prestazioni di decesso sovraobbligatorie e per l’intera durata dell’invalidità non sussiste alcun diritto alle prestazioni d’invalidità sovraobbligatorie nella misura summenzionata. La riserva per motivi di salute non ha alcun effetto se un caso di previdenza non è riconducibile ai problemi di salute riportati nella riserva stessa o se subentra dopo la scadenza della durata della riserva.
4 - Riserva per ragioni di salute per indipendenti
Nel caso degli indipendenti, la fondazione o Swiss Life SA oltre alle riserve per ragioni di salute summenzionate può applicare una riserva per ragioni di salute di un periodo massimo di tre anni anche sulle prestazioni minime previste dalla legge.
Non viene posta alcuna riserva se la persona esercitante un’attività lucrativa indipendente è stata assoggettata all’assicurazione obbligatoria per almeno sei mesi e se si assicura a titolo facoltativo entro l’anno.
5 - Esclusione del diritto alle prestazioni ai sensi della LPP
Se una persona
• prima o al momento dell’ammissione alla previdenza a favore del personale non è in possesso della piena capacità lavorativa (senza essere invalida ai sensi della LPP per questa incapacità lavorativa) e
• se la causa di questa incapacità lavorativa porta all’invalidità o al decesso entro il termine determinante ai sensi della LPP,
non sussiste alcun diritto a prestazioni secondo il presente regolamento di previdenza. Se la persona era assicurata presso un’altra istituzione di previdenza al momento in cui è insorta l’incapacità lavorativa, quest’ultima è tenuta a versare prestazioni.
Vengono applicate disposizioni particolari se una persona è invalida a seguito di un’infermità congenita o è diventata invalida quando era minorenne e quindi al momento dell’ammissione alla previdenza a favore del personale presenta un’incapacità lavorativa fra il 20% e il 40% (Art. 18 lett. b e c nonché Art. 23 lett. b e c LPP).
Art. 6 Obblighi d’informazione, di comunicazione e di collaborazione
1 - Obblighi
La persona assicurata o i suoi superstiti sono tenuti a fornire informazioni veritiere in merito alla situazione valevole agli effetti della previdenza a favore del personale e a presentare i documenti richiesti per far valere il diritto alle prestazioni assicurate. In particolare vanno immediatamente comunicati:
• il cambiamento dello stato civile: matrimonio, passaggio a nuove nozze, registrazione dell’unione domestica (LUD), ecc.
• il cambiamento del grado d’invalidità, risp. il riacquisto della capacità di guadagno
• il decesso di un beneficiario di rendite
• la soppressione del diritto alla rendita di un figlio: conclusione della formazione, raggiungimento della capacità di guadagno
• eventuali redditi conteggiabili: le prestazioni sociali di enti svizzeri ed esteri, prestazioni di altre istituzioni di previdenza, reddito da attività lucrativa, ecc.
Nella misura in cui la fondazione considera necessarie visite mediche, la persona assicurata è tenuta a sottoporvisi. La persona assicurata o i suoi superstiti sono soggetti a un obbligo generale di collaborazione per il chiarimento di un diritto alle prestazioni.
2 - Conseguenze derivanti dal mancato adempimento degli obblighi
La fondazione e il datore di lavoro declinano ogni responsabilità per le conseguenze risultanti dalla violazione degli obblighi summenzionati.
La fondazione si riserva il diritto di esigere il rimborso delle prestazioni versate in eccedenza.
B. Concetti e applicazioni
Art. 7 Età
1 - Età determinante per il risparmio
Viene definita età determinante per il risparmio l’età deter- minante per il processo di risparmio. Si basa sulla differenza tra l’anno civile in corso e l’anno di nascita della persona assicurata.
2 - Età determinante per il rischio
Viene definita età determinante per il rischio l’età determinante per il calcolo dei contributi di rischio. Viene fissata in anni e mesi interi.
Art. 8 Figli aventi diritto alla rendita
Vengono considerati figli aventi diritto alla rendita della persona assicurata
• i figli legittimi o adottivi
• i figli elettivi aventi diritto alla rendita secondo l’AVS/AI
• i figliastri sostenuti interamente o in misura preponderante.
L’età finale per la condizione di avente diritto del figlio è fissata nel piano di previdenza. Tale condizione sussiste oltre l’età finale se
• il figlio segue una formazione, al massimo, tuttavia, fino al compimento dei 25 anni oppure
• il figlio è diventato invalido prima del compimento dei 25 anni. Il diritto a una rendita sussiste fino al raggiungimento della capacità di guadagno. Se il figlio ha diritto a una rendita d’invalidità ai sensi della LPP, LAINF o LAM, non sussiste alcun diritto alla rendita.
Il diritto alla rendita si estingue al più tardi al decesso del figlio.
Art. 9 Divorzio
1 - Diritti in generale
Secondo le disposizioni di legge, in caso di divorzio una prestazione di libero passaggio o una quota di rendita del coniuge debitore deve eventualmente essere trasferita al coniuge avente diritto.
Il tribunale decide in merito all’ammontare della prestazione di libero passaggio da trasferire o della quota di rendita. La persona assicurata può ritrovarsi nella posizione del coniuge debitore o del coniuge avente diritto. Quale ex coniuge viene di seguito definito il coniuge della persona assicurata durante e dopo la procedura di divorzio.
2 - Diritti dell’ex coniuge in caso di riscossione di una rendita di vecchiaia da parte della persona assicurata
Se la persona assicurata percepisce una rendita di vecchiaia al momento dell’avvio della procedura di divorzio, il tribunale può assegnare una quota di rendita all’ex coniuge. La quota di rendita assegnata viene convertita dalla fondazione in una rendita vitalizia e assegnata all’ex coniuge conformemente alle seguenti disposizioni.
Trasferimento della rendita vitalizia alla previdenza dell’ex coniuge
Fino al momento in cui l’ex coniuge raggiunge l’età di pensionamento ordinaria ai sensi della LPP, la fondazione trasferisce la rendita vitalizia alla sua istituzione di previ- denza o di libero passaggio. Trovano applicazione le modalità di versamento previste dalla legge. La remunerazione
corrisponde a metà dei tassi d’interesse con cui la fondazione remunera gli averi di vecchiaia nello stesso periodo.
Se l’ex coniuge ha diritto a una rendita d’invalidità completa ai sensi della LPP o se ha raggiunto l’età minima per il pensionamento anticipato ai sensi della LPP, tramite dichiarazione scritta può chiedere alla fondazione che gli venga direttamente versata una rendita vitalizia. La dichiarazione è irrevocabile.
Versamento della rendita vitalizia all’ex coniuge
Se l’ex coniuge ha raggiunto l’età di pensionamento ordinaria ai sensi della LPP, la fondazione gli versa direttamente la rendita vitalizia. Esso può istruire per iscritto la fondazione di versare la rendita alla sua istituzione di previdenza al più tardi entro 30 giorni prima del raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria ai sensi della LPP o entro 30 giorni dopo che la sentenza di divorzio è passata in giudicato.
Se l’ex coniuge ha diritto a una rendita vitalizia, esso è soggetto agli stessi diritti e obblighi degli altri beneficiari di rendite della fondazione. Il decesso dell’ex coniuge non genera prestazioni.
3 - Ripercussioni per la persona assicurata
Diminuzione dell’avere di vecchiaia
Se in seguito alla sentenza di divorzio una prestazione di libero passaggio della persona assicurata viene trasferita a favore dell’ex coniuge, la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia della persona assicurata si riducono proporzionalmente. Se la persona assicurata è parzialmente invalida, la prestazione di libero passaggio viene prelevata dalla parte attiva dell’assicurazione, un importo residuo viene prelevato dalla parte passiva dell’assicurazione.
Aumento dell’avere di vecchiaia
Se in seguito alla sentenza di divorzio una prestazione di libero passaggio o una quota di rendita dell’ex coniuge viene trasferita a favore della persona assicurata, l’avere di vecchiaia della persona assicurata aumenta. Il trasferimento è possibile nella parte dell’avere di vecchiaia sotto forma di rendita o di capitale fino al subentrare di un’incapacità lavorativa, la cui causa provoca l’invalidità o il decesso, tuttavia al più tardi fino al pensionamento. L’assegnazione alla parte obbligatoria e a quella sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia avviene conformemente alle indicazioni dell’istituzione di previdenza o dell’istituto di libero passaggio cedente.
Riscossione di una rendita d’invalidità da parte della persona assicurata
• Se durante la riscossione di una rendita d’invalidità occorre trasferire una prestazione di libero passaggio a favore dell’ex coniuge, la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia della persona assicurata si riducono proporzionalmente.
• L’ammontare della rendita d’invalidità e della rendita per figli d’invalidi in corso al momento della sentenza di divorzio non è interessato dal trasferimento fino al momento in cui la persona assicurata non raggiunge l’età di pensionamento ordinaria.
• Eventuali rendite per figli d’invalidi in aspettativa nonché prestazioni di decesso in aspettativa, che dipendono dall’importo dell’avere di vecchiaia, vengono calcolate sulla base dell’avere di vecchiaia ridotto dopo che la sentenza di divorzio è passata in giudicato.
• Con il raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria, le prestazioni di vecchiaia, eventuali rendite per figli di pensionati nonché prestazioni di decesso vengono calcolate sulla base dell’avere di vecchiaia ridotto.
Riscossione di una rendita di vecchiaia da parte della persona assicurata
Se nel corso del versamento della rendita di vecchiaia occorre versare una quota della rendita della persona assicurata a favore dell’ex coniuge, la rendita in corso della persona assicurata si riduce di conseguenza. Ciò vale anche per le rendite per figli di pensionati subentrate a partire dal momento in cui la sentenza di divorzio è passata in giudicato ed eventuali prestazioni di decesso.
Raggiungimento dell’età di pensionamento durante la proce- dura di divorzio
Se la persona assicurata va in pensione durante la procedura di divorzio, la fondazione riduce le prestazioni di libero passaggio e le prestazioni di rendita nella misura dell’importo massimo stabilito dalla legge. La fondazione si riserva, inoltre, il diritto di richiedere il rimborso di prestazioni versate in eccesso.
4 - Acquisto in seguito a divorzio
L’acquisto da parte della persona assicurata nella misura della prestazione di libero passaggio trasmessa a favore dell’ex coniuge è sempre possibile sulla parte attiva dell’assicura- zione fino al momento in cui subentra un caso di incapacità lavorativa la cui causa provoca l’invalidità o il decesso, al più tardi tuttavia un giorno prima del pensionamento. L’avere di vecchiaia obbligatorio e quello sovraobbligatorio dell’avere di vecchiaia aumentano di conseguenza.
Questo diritto non sussiste nella misura in cui la prestazione di libero passaggio durante la riscossione di una rendita d’invalidità da parte della persona assicurata è stata trasferita dalla parte passiva dell’assicurazione a favore dell’ex coniuge.
Art. 10 Unione domestica registrata
Ai sensi della Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (LUD) del 18 giugno 2004, le unioni domestiche registrate sono parificate al matrimonio. Ai fini di questa previdenza a favore del personale, i diritti e gli obbli- ghi dei partner registrati sono identici a quelli dei coniugi.
Lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata è equiparato al divorzio. I diritti e gli obblighi dei partner conviventi derivanti dall’unione domestica sciolta giudizial- mente sono identici a quelli degli ex coniugi.
Art. 11 Cessione e costituzione in pegno, promozione della proprietà d'abitazioni
I diritti a prestazioni provenienti dal presente regolamento di previdenza non possono essere né ceduti, né costituiti in pegno prima della scadenza. Costituisce un'eccezione il prelievo anticipato o la costituzione in pegno per la promozione della proprietà d'abitazioni (PPA). Le specifiche normative si trovano nell’allegato al presente regolamento di previdenza.
Art. 12 Attività a tempo parziale
È considerata impiegata a tempo parziale la persona assicurata il cui orario di lavoro settimanale regolare è inferiore a quello di una dipendente o di un dipendente esercitante un’occupazione paragonabile a tempo pieno. La persona assicurata impiegata a tempo parziale presenta una piena capacità lavorativa.
Art. 13 Pensionamento
1 - Pensionamento ordinario
L’età di pensionamento ordinaria è definita nel piano di previdenza.
2 - Pensionamento anticipato
È possibile fruire del pensionamento anticipato fra i 58 anni compiuti e l’età di pensionamento ordinaria. Prima del periodo citato il pensionamento anticipato è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge, in particolare nel caso di ristrutturazioni aziendali. Il pensionamento anticipato presuppone la fine del rapporto di lavoro.
Il diritto a una rendita di vecchiaia avviene ad aliquote di conversione ridotte e si basa sull’età al momento del pensionamento anticipato.
Il piano di previdenza stabilisce se il finanziamento del pensionamento anticipato è possibile. Modalità e finanziamento del pensionamento anticipato sono disciplinati nell’allegato al presente regolamento di previdenza.
Il piano di previdenza stabilisce se è possibile finanziare una rendita transitoria AVS temporanea. Modalità e finanziamen- to della rendita transitoria AVS temporanea sono disciplinati nell’allegato al presente regolamento di previdenza.
3 - Differimento del pensionamento
È possibile differire il pensionamento a dopo l’età di pensionamento ordinaria, al più tardi fino al compimento dei 70 anni, se
• il rapporto di lavoro continua e
• la persona assicurata è d’accordo con il differimento
Il versamento della prestazione di vecchiaia viene effettuato alla cessazione del rapporto con il datore di lavoro
• per motivi di salute oppure
• al termine dell’attività lucrativa
La rendita di vecchiaia si calcola in seguito all’aumento delle aliquote di conversione e si basa sull’età al momento del pensionamento.
Nel piano di previdenza è fissato se è possibile differire il pensionamento. Esso illustra le prestazioni assicurate e il loro finanziamento.
4 - Pensionamento parziale
Se una persona assicurata fruisce del pensionamento parziale, può richiedere la parte delle prestazioni di vecchiaia corrispondenti alla riduzione dell’occupazione.
Per il pensionamento parziale vale quanto segue:
• è possibile dal raggiungimento dell’età di pensionamento anticipato
• occorre ridurre notevolmente l’orario di lavoro
• è escluso l’aumento dell’occupazione
• nell’ambito del pensionamento parziale il rapporto di lavoro è sciolto
• nella misura del pensionamento parziale non subentra alcun diritto alle prestazioni d’invalidità.
Il piano di previdenza stabilisce se il pensionamento parziale è possibile.
5 - Modelli di prepensionamento e pensionamento a finanziamento collettivo
In relazione a modelli di prepensionamento e pensionamento a finanziamento collettivo a favore di determinate categorie professionali, il consiglio di fondazione può approvare il mantenimento della previdenza per la vecchiaia fra i 58 anni compiuti e l’età di pensionamento ordinaria. In tal caso il consiglio di fondazione decide in merito alle condizioni valide
per il mantenimento della previdenza per la vecchiaia che integrano le disposizioni del presente regolamento.
Art. 14 Continuazione facoltativa dell’assicurazione dopo il compimento dei 58 anni
1 - Principio
La persona assicurata che esce dall’assicurazione obbligatoria dopo il compimento dei 58 anni perché il datore di lavoro ha sciolto il rapporto di lavoro, può richiedere la continuazione dell’assicurazione (ovvero la continuazione facoltativa dell’assicurazione) secondo le seguenti disposizioni.
2 - Inizio della continuazione facoltativa dell’assicurazione La continuazione facoltativa dell’assicurazione prende avvio il giorno in cui la persona assicurata esce dall’assicurazione obbligatoria.
La domanda di continuazione facoltativa dell’assicurazione deve essere presentata entro un mese dall’uscita dall’assicurazione obbligatoria.
3 - Entità della continuazione facoltativa dell’assicurazione La persona assicurata può scegliere se continuare solo l’assicurazione di rischio (per i rischi decesso e invalidità) oppure anche la previdenza per la vecchiaia (processo di risparmio).
Nella continuazione facoltativa dell’assicurazione non deve essere superato il precedente salario assicurato immediata- mente prima dell’uscita dall’assicurazione obbligatoria.
La persona assicurata può richiedere che, per l’assicurazione di rischio, venga assicurato un salario inferiore rispetto a quello precedente. Il salario assicurato per l’assicurazione di rischio non può essere inferiore al salario coordinato minimo ai sensi della LPP. Una volta effettuata, la riduzione del salario determinante per l’assicurazione di rischio preclude un successivo aumento.
Se la persona assicurata decide di continuare la previdenza per la vecchiaia, il salario determinante per il processo di risparmio corrisponde sempre al salario determinante per l’assicurazione di rischio. Se quest’ultimo è stato ridotto, occorre ridurre in egual misura anche il salario determinante per il processo di risparmio.
Il salario assicurato può essere modificato una volta per anno civile. La modifica entra in vigore il 1° gennaio dell’anno civile successivo. La notifica al riguardo deve essere effettuata al più tardi entro la fine di novembre dell’anno precedente.
4 - Finanziamento
Tutti i contributi dovuti secondo il regolamento di previdenza e il piano di previdenza sono interamente a carico della persona assicurata. Ciò vale anche per la quota di contributi del precedente datore di lavoro della persona assicurata nonché per eventuali contributi obbligatori.
Per il calcolo dei contributi sono determinanti le basi contrattuali valide, che anche il precedente datore di lavoro della persona assicurata è tenuto a osservare.
I contributi mensili vengono fatturati alla persona assicurata alla fine dello specifico mese e devono essere pagati entro il termine di pagamento fissato.
5 - Conseguenze in caso di contributi scoperti
La persona assicurata che non versa i contributi dovuti entro il termine di pagamento fissato cade automaticamente in mora. La copertura assicurativa è sospesa al subentrare della mora e si riattiva al momento in cui vengono versati i contributi arretrati, interessi e costi compresi.
In presenza di arretrati nei contributi, la fondazione è autorizzata a disdire la continuazione facoltativa dell’assicurazione con effetto a fine dello specifico mese.
6 - Entrata in una nuova istituzione di previdenza
L’entrata della persona assicurata in una nuova istituzione di previdenza in seguito all’inizio di un’occupazione comporta, in linea di massima, la cessazione della continuazione facoltativa dell’assicurazione. Se, presso la nuova istituzione di previdenza, l’acquisto delle prestazioni regolamentari complete richiede meno di due terzi della prestazione d’uscita (prestazione di libero passaggio), la persona assicurata può richiedere la continuazione facoltativa dell’assicurazione.
La dichiarazione relativa alla continuazione facoltativa dell’assicurazione deve essere inoltrata entro un mese dall’entrata nella nuova istituzione di previdenza.
7 - Fine della continuazione facoltativa dell’assicurazione
La continuazione facoltativa dell’assicurazione termina al più tardi al subentrare del rischio decesso o invalidità o al raggiungimento dell’età di pensionamento regolamentare ordinaria.
La persona assicurata può disdire in qualsiasi momento la continuazione facoltativa dell’assicurazione alla fine dello specifico mese.
La continuazione facoltativa dell’assicurazione presso la fondazione termina automaticamente se viene sciolto il contratto di affiliazione del precedente datore di lavoro della persona assicurata con la fondazione.
8 - Continuazione facoltativa dell’assicurazione per oltre due anni
Se la continuazione facoltativa dell’assicurazione è durata oltre due anni, non è più data la possibilità di effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno per finanziare la proprietà di un’abitazione. Inoltre la prestazione di vecchiaia può essere percepita solo sotto forma di rendita.
Art. 15 Definizione di salario
1 - Salario annuo
Il salario annuo è riportato nel piano di previdenza e può sempre essere limitato da disposizioni giuridiche.
2 - Disposizioni
Perdita di salario temporanea
Se il salario annuo diminuisce temporaneamente in seguito a malattia, infortunio, disoccupazione, maternità, paternità o motivi analoghi, l’attuale salario mantiene la sua validità almeno per il periodo in cui sussiste l’obbligo di continuare a pagare il salario da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 324a CO o per il periodo in cui si protrae un congedo di maternità ai sensi dell’art. 329f CO, un congedo di paternità ai sensi dell’art. 329g CO o un congedo di assistenza ai sensi dell’art. 329i CO. La persona assicurata può chiedere la riduzione del salario.
Durata dell’occupazione inferiore a un anno
Se la persona assicurata lavora da meno di un anno, viene considerato come salario annuo presumibile il salario che rag- giungerebbe se esercitasse un’occupazione sull’arco di un anno.
Persone con diversi datori di lavoro
Se una persona assicurata lavora per altri datori di lavoro, queste parti di salario non possono essere assicurate nel presente regolamento di previdenza.
Limite di salario insufficiente per l’assicurazione
Una persona, il cui salario annuo diminuisce sotto l’importo fissato come limite per l’ammissione, senza che si tratti di una perdita di salario temporanea, rimane assicurata, se ciò è previsto nel regolamento di previdenza.
Continuazione dell’assicurazione al livello del precedente salario annuo
Se dopo l’età di 58 anni il salario annuo diminuisce di al massimo la metà, al momento della riduzione la persona assicurata può richiedere la continuazione della previdenza sulla base del precedente salario annuo assicurato. L’assicur- azione può essere continuata interamente o parzialmente. La continuazione dell’assicurazione termina irrevocabilmente
• nella misura in cui il salario annuo viene nuovamente aumentato
• se il precedente salario annuo viene ridotto di oltre la metà
• se la persona assicurata richiede la cessazione della continuazione dell’assicurazione
• se la persona assicurata raggiunge l’età di pensionamento ordinaria
La cessazione della continuazione dell’assicurazione non può essere richiesta con effetto retroattivo.
Per determinare il precedente salario annuo e il guadagno presumibilmente perso si tiene conto del salario annuo prima della prima riduzione dopo l’età di 58 anni.
Art. 16 Salario assicurato
1 - Salario assicurato
Il salario assicurato viene così stabilito: salario annuo meno importo di coordinamento.
Nel piano di previdenza sono stabiliti gli importi di coordinamento e il salario assicurato minimo.
2 - Salario assicurato di persone parzialmente invalide
Se una persona assicurata diventa parzialmente invalida, si procede a una suddivisione fra parte di salario attiva e parte di salario passiva. È determinante il salario annuo assicurato prima dell’inizio dell’incapacità lavorativa.
Parte passiva
Il diritto alla rendita risulta dalla parte di salario passiva e viene calcolato in percento delle prestazioni fissate per l’invalidità totale. La parte di salario passiva rimane costante per la durata dell’invalidità.
Parte attiva
La parte di salario attiva corrisponde al completamento al 100%. Il salario assicurato, il salario massimo e l’importo di coordinamento vengono calcolati in base alla capacità di guadagno residua.
Se una modifica del grado d’invalidità si ripercuote sull’ammontare delle prestazioni d’invalidità, avviene una nuova suddivisione. Se, entro un anno dal recupero della capacità di guadagno, subentra una ricaduta,
• le prestazioni vengono concesse senza nuovo periodo d’attesa
• gli adeguamenti delle prestazioni vengono annullati. Ciò vale per l’invalidità parziale e l’invalidità totale.
3 - Salario assicurato di persone impiegate a tempo parziale Nel piano di previdenza risulta come viene preso in considerazione il grado di occupazione.
Se viene preso in considerazione il grado di occupazione, l’importo di coordinamento si riduce proporzionalmente a tale grado. Il salario massimo si riduce in proporzione all’importo di coordinamento.
Il salario assicurato corrisponde almeno al salario assicurato minimo secondo il piano di previdenza.
C. Prestazioni assicurate
Art. 17 Avere di vecchiaia
1 - Avere di vecchiaia individuale
Per la persona assicurata viene costituito un avere di vecchiaia individuale, composto di una parte obbligatoria e di una parte sovraobbligatoria. La parte obbligatoria corrisponde all’avere di vecchiaia secondo gli artt. 15 e 16 LPP.
All’avere di vecchiaia vengono accreditati:
• gli accrediti di vecchiaia annui
• le prestazioni di libero passaggio da precedenti rapporti di previdenza in Svizzera e all’estero
• acquisti e versamenti
• interessi.
All’avere di vecchiaia vengono addebitati:
• le prestazioni di libero passaggio da trasmettere in caso di divorzio
• il prelievo anticipato destinato alla proprietà d’abitazioni o la somma costituita in pegno in seguito a una realizzazione del pegno.
2 - Accrediti di vecchiaia annui
L’ammontare degli accrediti di vecchiaia annui è stabilito nel piano di previdenza.
3 - Remunerazione
Gli interessi vengono calcolati sul saldo dell'avere di vecchiaia alla fine dell’anno precedente e accreditati all'avere di vecchiaia alla fine di ogni anno civile. Le mutazioni nel corso dell’anno vengono rilevate pro rata temporis.
Il consiglio di fondazione stabilisce verso fine anno
• il tasso d’interesse definitivo per la remunerazione degli averi di vecchiaia per tutte le persone assicurate il 31 dicembre dell’anno in corso nonché
• il tasso d’interesse provvisorio per la remunerazione in caso di mutazioni nel corso dell’anno (x.xx. uscita dalla previdenza a favore del personale, subentrare di un caso di previdenza) nell’anno successivo.
I tassi d’interesse attualmente validi vengono comunicati in forma adeguata.
In casi giustificati il consiglio di fondazione può decidere che venga fissata una remunerazione inferiore o pari a zero in base al principio di imputazione.
4 - Avere di vecchiaia finale con e senza interessi
L’avere di vecchiaia finale è l’avere di vecchiaia all’età di pensionamento ordinaria.
Avere di vecchiaia finale con interessi
L’avere di vecchiaia finale con interessi corrisponde
• all’avere di vecchiaia disponibile alla fine dell’anno civile in corso più
• la somma degli accrediti di vecchiaia per il periodo mancante fino all’età di pensionamento ordinaria
più interessi.
Per il calcolo si parte dal presupposto che il salario annuo attualmente assicurato e i tassi d’interesse non subiranno altri cambiamenti.
Avere di vecchiaia finale senza interessi
L’avere di vecchiaia finale senza interessi corrisponde
• all’avere di vecchiaia disponibile alla fine dell’anno civile in corso più
• la somma degli accrediti di vecchiaia per il periodo mancante fino all’età di pensionamento ordinaria
senza interessi.
Per il calcolo si parte dal presupposto che il salario annuo attualmente assicurato non subirà altri cambiamenti.
Avere di vecchiaia finale senza interessi secondo la LPP L’avere di vecchiaia finale secondo la LPP, senza interessi, corrisponde
• all’avere di vecchiaia disponibile alla fine dell’anno civile in corso più
• alla somma degli accrediti di vecchiaia secondo la LPP per il periodo mancante fino all’età di pensionamento prevista dalla legge
senza interessi
Per il calcolo si parte dal presupposto che il salario annuo attualmente assicurato non subirà altri cambiamenti.
Prestazioni di vecchiaia
Art. 18 Rendita di vecchiaia
1 - Diritto
Ha diritto a una rendita di vecchiaia la persona assicurata il primo giorno del mese successivo
• al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria oppure
• all’adempimento delle condizioni per un pensionamento anticipato oppure
• alla fine del differimento del pensionamento.
2 - Importo della prestazione
L’ammontare della rendita di vecchiaia annua risulta dalla conversione dell'avere di vecchiaia all'aliquota di conversione applicabile. Il versamento della rendita avviene vita natural durante.
Il consiglio di fondazione decide in merito alle aliquote di conversione applicabili, che vengono comunicate in forma adeguata.
Art. 19 Rendita per figli di pensionati
1 - Diritto
La persona assicurata ha diritto a una rendita per figli di pensionati se percepisce una rendita di vecchiaia e ha figli aventi diritto alla rendita.
Il diritto alla rendita per figli di pensionati cessa se decede la persona assicurata, al più tardi, tuttavia, se viene meno la condizione di avente diritto del figlio.
2 - Importo della prestazione
L’ammontare della rendita per figli di pensionati è stabilito nel piano di previdenza.
Prestazioni d’invalidità
Art. 20 Invalidità
1 - Definizione
L’invalidità è l’incapacità di guadagno totale o parziale presumibilmente duratura o di lunga durata.
È considerata incapacità di guadagno la perdita, totale o parziale, derivante da pregiudizio alla salute fisica, mentale o psichica, delle possibilità di guadagno sul mercato del lavoro stabile per il caso specifico e che permane anche dopo che siano state applicate le cure e le misure d’integrazione ragionevoli.
Sono determinanti gli artt. 7 e 8 LPGA.
2 - Invalidità parziale
Se la persona assicurata è parzialmente invalida, l’ammontare delle prestazioni d’invalidità viene determinato in base al grado d’invalidità nella seguente misura.
Grado d’invalidità AI in % | Portata delle prestazioni in % |
0–24 | 0 |
25–59 | Proporzionalmente al grado d’invalidità |
60–69 | 75 |
Dal 70 | 100 (= invalidità totale) |
Se sussiste solo un diritto alle prestazioni minime legali previste dalla LPP, l’ammontare delle prestazioni d’invalidità viene determinato in considerazione del grado d’invalidità in base alle disposizioni legali.
3 - Riduzione delle prestazioni
Se l’invalidità è stata provocata o aggravata intenzionalmente, vengono corrisposte solo le prestazioni minime previste dalla legge che, tuttavia, possono essere ridotte nella misura in cui l’AI riduce o rifiuta le sue prestazioni.
4 - Rimborso della prestazione
Se la persona assicurata è beneficiaria di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione e se per il medesimo lasso di tempo ha percepito prestazioni d’invalidità, la fondazione può richiedere direttamente presso l’assicurazione contro la disoccupazione il rimborso delle prestazioni versate in eccesso fino a concorrenza delle prestazioni minime previste dalla legge.
5 - Periodo d’attesa
Per determinare il periodo d’attesa si sommano i periodi relativi all’incapacità lavorativa, a condizione che non siano precedenti a un periodo di capacità lavorativa completa durato oltre dodici mesi. La rendita d’invalidità, risp. l’esonero dal pagamento dei contributi, è esigibile senza ulteriore periodo d’attesa, se la persona assicurata aveva già in precedenza diritto a una rendita d’invalidità, risp. a un esonero dal pagamento dei contributi e se nel frattempo non fruiva della sua piena capacità lavorativa per un periodo durato oltre dodici mesi.
I periodi d’attesa applicabili sono stabiliti nel piano di previdenza.
6 - Continuazione provvisoria dell’assicurazione secondo l’Art. 26a LPP
Se la rendita dell’Assicurazione federale per l’invalidità (rendita dell’AI) viene ridotta o revocata in seguito a diminuzione del grado d’invalidità, la persona assicurata rimane assicurata alle medesime condizioni per tre anni, se prima della riduzione o della revoca della rendita dell’AI aveva partecipato a misure di reinserimento professionale secondo l’Art. 8a LAI o se la rendita dell’AI è stata ridotta o revocata in seguito alla ripresa di un’attività lucrativa o a un aumento del grado di occupazione.
La copertura assicurativa e il diritto alle prestazioni vengono mantenuti fintantoché la persona assicurata percepisce una prestazione transitoria secondo l’Art. 32 LAI.
Art. 21 Rendita d’invalidità
1 - Diritto
Ha diritto a una rendita d’invalidità una persona assicurata che è invalida ai sensi dell’AI e che al subentrare dell’incapacità lavorativa la cui causa ha portato all’invalidità era assicurata presso la fondazione.
Il diritto alle prestazioni minime previste dalla legge subentra secondo le disposizioni dell’assicurazione federale per l’invalidità. Le prestazioni minime di legge vengono versate allorché le prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera malattia esistente a norma di legge sono esaurite.
Il diritto alle prestazioni d’invalidità sovraobbligatorie subentra allorché le prestazioni dell’assicurazione d’indennità giornaliera malattia esistente a norma di legge sono esaurite, al più presto, tuttavia, dopo la scadenza del periodo d’attesa.
Il diritto a una rendita d’invalidità non subentra fintantoché la persona assicurata
• si sottopone o si oppone a provvedimenti d’integrazione dell’AI
• deve aspettare l’inizio imminente di provvedimenti d’integrazione e per questo ha diritto a un’indennità giornaliera dell’AI.
Il diritto a una rendita d’invalidità si estingue se la persona assicurata
• riacquista la capacità di guadagno
• decede
• raggiunge l’età di pensionamento ordinaria.
2 - Importo della prestazione
L’ammontare della rendita d’invalidità annua è stabilito nel piano di previdenza.
3 - Prestazione minima prevista dalla legge
La prestazione minima prevista dalla legge viene calcolata in base all’avere di vecchiaia determinante, composto dei seguenti elementi:
• avere di vecchiaia LPP accumulato dalla persona assicurata fino alla nascita del diritto alla rendita d’invalidità e
• somma degli accrediti di vecchiaia senza interessi per il periodo mancante fino all’età di pensionamento LPP, calcolata sulla scala degli accrediti di vecchiaia LPP e sul salario LPP.
L’avere di vecchiaia determinante viene convertito in una rendita all’aliquota di conversione prevista dalla legge.
4 - Prestazione d’invalidità al raggiungimento del pensiona- mento ordinario
Se al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria una persona assicurata è invalida ai sensi dell’AI, la rendita di vecchiaia risultante dalla parte obbligatoria dell’avere di vecchiaia (LPP) in cui trova applicazione l’aliquota di conversione determinante ai sensi della LPP viene paragonata alla rendita d’invalidità determinante secondo la LPP. Se la rendita di vecchiaia menzionata è inferiore, la differenza viene versata in aggiunta alla rendita di vecchiaia risultante a norma del presente regolamento di previdenza.
Art. 22 Rendita per figli d’invalidi
1 - Diritto
La persona assicurata ha diritto a una rendita per figli d’invalidi se percepisce una rendita d’invalidità e ha figli aventi diritto alla rendita.
Il diritto a una rendita per figli d’invalidi si estingue se
• viene meno la condizione di avente diritto del figlio o
• si estingue il diritto a una rendita d’invalidità.
2 - Importo della prestazione
L’ammontare della rendita per figli d’invalidi annua in caso d’invalidità totale è stabilito nel piano di previdenza.
La prestazione minima di legge nel caso della rendita per figli d’invalidi ammonta al 20% della prestazione minima prevista dalla legge per la rendita d’invalidità della persona assicurata.
Art. 23 Esonero dal pagamento dei contributi
La persona assicurata ha diritto all’esonero dal pagamento dei contributi dopo la scadenza del periodo d’attesa. L’esonero dal pagamento dei contributi determina il venir meno dei contributi ordinari, eccettuati i contributi al fondo di garanzia previsti dalla legge.
Il diritto all’esonero dal pagamento dei contributi si estingue se la persona assicurata
• riacquista la capacità di guadagno
• decede
• oppure raggiunge l’età di pensionamento ordinaria.
Prestazioni di decesso
Art. 24 Rendita per coniugi
1 - Diritto
In caso di decesso della persona assicurata prima o dopo il pensionamento, il coniuge superstite ha diritto a una rendita per coniugi. La rendita viene versata a partire dal giorno del decesso, al più presto, tuttavia, dalla fine del versamento dell’intero salario.
Il diritto alla rendita si estingue se la persona avente diritto
• contrae nuove nozze prima del compimento dei 45 anni, nel qual caso viene versata una liquidazione unica in capitale dell’ammontare di tre rendite annue oppure
• decede.
Diritto dell’ex coniuge
L’ex coniuge è parificato al coniuge se
• il matrimonio è durato almeno dieci anni e
• in virtù della sentenza di divorzio, l’ex coniuge beneficia di una rendita ai sensi degli articoli 124e cpv. 1 CC o 126 cpv. 1 CC.
La rendita corrisponde all’importo nella cui misura le pretese derivanti dalla sentenza di divorzio superano le prestazioni per i superstiti dell’AVS. I diritti personali dell’ex coniuge a prestazioni di AVS e AI non vengono computati. In nessun caso la rendita è superiore alla rendita assicurata. Essa è corrisposta fintantoché la rendita assegnata nell’ambito della sentenza di divorzio avrebbe dovuto essere versata dalla persona assicurata.
2 - Importo della prestazione
L’ammontare della rendita per coniugi annua è stabilito nel piano di previdenza.
La prestazione minima prevista dalla legge nel caso della rendita per coniugi ammonta
• al 60% della rendita d’invalidità prevista dalla legge in caso di decesso di una persona assicurata prima del raggiungimento dell’età di pensionamento
• al 60% della rendita di vecchiaia prevista dalla legge in caso di decesso di una persona assicurata dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento.
3 - Riduzione delle prestazioni
Nel caso di coniugi ed ex coniugi, le prestazioni possono essere ridotte alle condizioni menzionate. Nel caso di coniugi
viene comunque versata la prestazione minima prevista dalla legge.
Differenza d’età di oltre dieci anni
Se il coniuge superstite è di dieci anni più giovane della persona assicurata, la rendita per coniugi viene ridotta dell’1% della rendita intera per ogni anno o frazione d’anno che supera la differenza di dieci anni.
Matrimonio dopo i 65 anni
Se il matrimonio ha avuto luogo dopo il compimento dell’età di 65 anni della persona assicurata, la rendita - eventualmente già ridotta ai sensi delle suddette disposizioni - viene diminuita e portata alla seguente percentuale:
• in caso di matrimonio durante il 66mo anno di età: 80%
• in caso di matrimonio durante il 67mo anno di età: 60%
• in caso di matrimonio durante il 68mo anno di età: 40%
• in caso di matrimonio durante il 69mo anno di età: 20%
• matrimonio dopo il raggiungimento dell’età di 69 anni: 0%.
Se la persona assicurata si è sposata dopo aver compiuto i 65 anni e se, quando ha contratto il matrimonio, soffriva di una malattia che le doveva essere nota e in seguito alla quale decede entro due anni dal matrimonio, non viene versata alcuna rendita.
Se i coniugi hanno convissuto prima di contrarre il matrimonio, per queste limitazioni in luogo del momento del matrimonio si considera l’inizio della convivenza.
Art. 25 Rendita per conviventi
1 - Diritto
Il partner superstite ha diritto a una rendita per conviventi se al momento del decesso sussisteva una convivenza nella medesima economia domestica e se entrambi i partner conviventi
• non sono sposati e non vivono in un’unione domestica registrata
• non sono imparentati e non vi è tra loro affinità in linea discendente
• negli ultimi cinque anni hanno convissuto ininterrottamente nella medesima economia domestica o al momento del decesso hanno convissuto nella medesima economia domestica e provvedevano al mantenimento di almeno un figlio in comune avente diritto alla rendita.
Le disposizioni relative alla rendita per coniugi valgono anche per la rendita per conviventi.
Non sussiste alcun diritto a una rendita per conviventi
• se il partner convivente superstite percepisce già una rendita per coniugi o una rendita per conviventi da un’istituzione di previdenza, a meno che non si tratti di una rendita vitalizia in virtù dell’Art. 124a CC nell’ambito di un divorzio
• o se la rendita per conviventi non viene fatta valere dal partner superstite entro la fine dell’anno a partire dal momento del decesso.
2 - Importo della prestazione
L’ammontare della rendita per conviventi corrisponde all’ammontare della rendita per coniugi annua ed è stabilito nel piano di previdenza.
3 - Riduzione delle prestazioni
Le riduzioni delle prestazioni della rendita per coniugi riguardano anche la rendita per conviventi, nel qual caso al posto del matrimonio si considera l’inizio della convivenza.
Art. 26 Rendita per orfani
1 - Diritto
I figli aventi diritto alla rendita hanno diritto a una rendita per orfani in caso di decesso della persona assicurata prima o dopo il pensionamento. La rendita viene versata a partire dal giorno del decesso, al più presto, tuttavia, dalla fine del versamento dell’intero salario.
Il diritto si estingue se viene meno la condizione di avente diritto del figlio.
2 - Importo della prestazione
L’ammontare della rendita per orfani annua è stabilito nel piano di previdenza.
La prestazione minima prevista dalla legge per la rendita per orfani ammonta
• al 20% della rendita d’invalidità prevista dalla legge in caso di decesso di una persona assicurata prima del raggiungimento dell’età di pensionamento
• al 20% della rendita di vecchiaia prevista dalla legge in caso di decesso di una persona assicurata dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento.
Art. 27 Capitale di decesso
1 - Diritto
Il diritto a un capitale di decesso sussiste se la persona assicurata decede prima del pensionamento. Il diritto non sussiste se non viene fatto valere entro un anno a partire dal momento del decesso.
2 - Importo della prestazione
L’ammontare del capitale di decesso è stabilito nel piano di previdenza.
3 - Ordinamento dei beneficiari
Hanno diritto al capitale di decesso le seguenti persone fisiche nell’ordine e nella misura indicati. Rimangono riservate disposizioni restrittive di legge e una corretta attribuzione beneficiaria della persona assicurata.
Categoria di beneficiari I:
100% del capitale di decesso per
a) il coniuge della persona assicurata; in sua mancanza:
b) i figli aventi diritto alla rendita; in loro mancanza:
c) le persone sostenute in misura preponderante dalla persona assicurata o la persona che ha convissuto ininterrottamente con la persona assicurata non sposata durante i cinque anni precedenti il decesso o che deve provvedere al sostentamento di almeno un figlio in co- mune. Non sussiste alcun diritto a un capitale di decesso per persone che percepiscono una rendita per coniugi o una rendita per conviventi da un’istituzione di previden- za, a meno che non si tratti di una rendita vitalizia in virtù dell’Art. 124a CC nell’ambito di un divorzio;
in loro mancanza:
Categoria di beneficiari II:
100% del capitale di decesso per
d) i figli non aventi diritto alla rendita della persona assicurata;
in loro mancanza:
e) i genitori della persona assicurata; in loro mancanza:
f) le sorelle e i fratelli della persona assicurata;
in loro mancanza:
Categoria dei beneficiari III:
50% del capitale di decesso, almeno tuttavia le prestazioni di libero passaggio apportate dalla persona assicurata, contributi e versamenti supplementari a titolo d’acquisto, ognuno senza interessi per gli altri eredi legittimi, esclusi gli enti pubblici.
La ripartizione del capitale di decesso fra varie persone beneficiarie avviene in parti uguali. I capitali di decesso non versati permangono presso la fondazione.
4 - Attribuzione beneficiaria
La persona assicurata può, per iscritto nei confronti della fondazione,
• modificare l’ordine delle persone aventi diritto in seno alla medesima categoria di beneficiari e/o
• determinare che la ripartizione del capitale di decesso avvenga in parti non uguali fra varie persone beneficiarie.
L’ordine delle categorie di beneficiari non può essere modificato.
D. Finanziamento
Art. 28 Contributi
1 - Contributi ordinari
Il datore di lavoro e le persone assicurate finanziano i contributi ordinari. I contributi del datore di lavoro sono almeno pari alla somma dei contributi di tutte le persone assicurate.
L’ammontare e la composizione dei contributi ordinari sono stabiliti nel piano di previdenza.
I contributi destinati alla continuazione dell’assicurazione del precedente salario annuo dopo i 58 anni, in particolare l’ammontare di un’eventuale quota del datore di lavoro, sono anch’essi contemplati nel piano di previdenza.
Il contributo delle persone assicurate viene dedotto dal salario in quote uguali. Il datore di lavoro può anche apportare i suoi contributi da riserve di contributi precedentemente accumulate.
2 - Inizio e fine dell’obbligo di contribuzione
L’obbligo di contribuzione inizia con l’ammissione alla previdenza a favore del personale.
L’obbligo di contribuzione termina
• all’uscita dalla previdenza a favore del personale in seguito a risoluzione anticipata del rapporto di lavoro
• in caso di mancato raggiungimento, presumibilmente durevole, del salario minimo
• dopo la scadenza del periodo d’attesa in caso d’invalidità
• in caso di decesso
• al momento del pensionamento.
Art. 29 Acquisto
1 - Principio
È possibile effettuare acquisti unicamente nell’ambito delle disposizioni legali
• per finanziare anni assicurativi mancanti
• per finanziare un aumento del salario
• per finanziare xxxxxx nella previdenza dovute ad altri motivi.
Gli acquisti sono ammessi fino a un mese prima del pensionamento, al più tardi, tuttavia, fino al pensionamento anticipato. Essi aumentano la parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia.
2 - Versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo possibile prima del pensionamento ordinario
Il versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo possibile corrisponde alla differenza fra
• l’avere di vecchiaia massimo possibile e
• l’avere di vecchiaia effettivo al momento dell’acquisto.
Avere di vecchiaia massimo possibile
L’avere di vecchiaia massimo possibile corrisponde all’avere di vecchiaia raggiungibile, secondo il piano di previdenza, in caso di periodo di contribuzione senza interruzioni e con l’attuale salario assicurato fino al momento dell’acquisto. Il calcolo dell’avere di vecchiaia massimo possibile avviene tenendo conto di un tasso d’interesse come da piano di previdenza.
Avere di vecchiaia effettivo
L’avere di vecchiaia effettivo è formato dai seguenti elementi:
• avere di vecchiaia disponibile
• importo prelevato in anticipo ai fini della proprietà d’abitazioni
• averi di libero passaggio non apportati nella previdenza a favore del personale
• parte dell’avere della previdenza individuale vincolata di cui occorre tenere conto per legge,
se questi capitali non sono già stati computati in un altro piano di previdenza.
La persona assicurata deve informare in merito all’esistenza di tali averi prima dell’acquisto. La fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo di informare.
3 - Versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo possibile durante il differimento del pensionamento
Il versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo possibile corrisponde alla differenza fra
• l’avere di vecchiaia massimo possibile al momento del pensionamento ordinario
• l’avere di vecchiaia effettivo al momento dell’acquisto.
Avere di vecchiaia massimo possibile al momento del pensio- namento ordinario
Si tratta dell’avere di vecchiaia raggiungibile al momento del pensionamento ordinario, secondo il piano di previdenza, in caso di periodo di contribuzione senza interruzioni e con il salario assicurato al momento del pensionamento ordinario. Il calcolo avviene tenendo conto di un tasso d’interesse come da piano di previdenza.
Avere di vecchiaia effettivo al momento dell’acquisto Questo avere di vecchiaia viene calcolato sulla base del conteggio succitato al titolo "Avere di vecchiaia effettivo".
4 - Restrizioni
Deducibilità fiscale
La rivendicazione dei versamenti supplementari a titolo d’acquisto dal punto di vista fiscale rientra nella sfera di responsabilità della persona assicurata. La deducibilità di detti versamenti dalle imposte viene valutata dall’autorità fiscale di competenza. La fondazione non influisce su questa decisione e non si assume alcuna responsabilità al riguardo.
Rimborso sotto forma di capitale
Le prestazioni risultanti dall’acquisto non possono essere ritirate sotto forma di capitale dalla previdenza a favore del personale prima della scadenza di un termine di tre anni (parte bloccata). Al momento del pensionamento, le prestazioni acquistate durante gli ultimi tre anni vengono obbligatoriamente convertite in una rendita di vecchiaia.
In linea di massima la parte non bloccata può essere percepita sotto forma di capitale. In tal caso occorre osservare l’attuale prassi delle autorità fiscali: se, entro tre anni dopo l’acquisto, viene effettuata una liquidazione in capitale, di regola non viene riconosciuta la deducibilità fiscale dell’acquisto nell’ambito dell’imposta sul reddito. Dal punto di vista dell’imposta sul reddito, la liquidazione in capitale entro tre anni dopo l’acquisto può pertanto risultare svantaggiosa.
Prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un’abitazione Se la persona assicurata ha prelevato in anticipo una parte dell’avere di vecchiaia per la proprietà d’abitazioni, può effettuare un versamento supplementare a titolo d’acquisto unicamente dopo aver interamente rimborsato l’importo
prelevato in anticipo. Ciò non vale per l’acquisto per colmare la lacuna previdenziale sorta in seguito a divorzio.
Incapacità lavorativa; invalidità
L’acquisto è possibile fino all’inizio di un’incapacità di guadagno la cui causa provoca l’invalidità o il decesso. L’acquisto può essere effettuato solo sulla parte attiva dell’assicurazione.
Pensionamento parziale
Un acquisto prima dell’età di pensionamento ordinaria può essere effettuato solo sulla parte attiva dell’assicurazione.
Se l’acquisto avviene durante il differimento del pensio- namento, l’avere di vecchiaia massimo possibile al momento del pensionamento ordinario si riduce conformemente al grado del pensionamento parziale.
Arrivo dall’estero
Per una persona assicurata che proviene dall’estero e che in Svizzera non è mai stata affiliata a un’istituzione di previdenza, il versamento supplementare a titolo d’acquisto annuo nei primi cinque anni dopo l’ammissione alla previdenza a favore del personale non può superare il 20% del salario assicurato. Le persone assicurate sono tenute a fornire informazioni veritiere in merito al loro arrivo dall’estero e alla loro assicurazione precedente presso un’istituzione di previdenza svizzera. La fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo di informare.
Art. 30 Copertura insufficiente / Risanamento
1 - Struttura della fondazione
I rischi decesso e invalidità per gli assicurati attivi e il rischio legato all’adeguamento al rincaro secondo l’art. 36 cpv. 1 LPP sono riassicurati mediante un contratto d’assicurazione fra la fondazione e Swiss Life SA. Gli altri rischi, in particolare il rischio d'investimento per gli averi di vecchiaia delle persone assicurate attive (rischio di capitale e rischio di tasso d'interesse) e il rischio di longevità, considerando i beneficiari di rendite di vecchiaia, vengono sostenuti dalla fondazione stessa.
2 - Copertura insufficiente
Sussiste una copertura insufficiente della fondazione se il capitale di previdenza necessario al giorno determinante per il bilancio non è coperto dal patrimonio di previdenza disponibile della fondazione e il grado di copertura della fondazione è inferiore al 100%.
3 - Misure di risanamento
A seconda dell’ammontare del grado di copertura è possibile avviare le seguenti misure di risanamento atte ad eliminare la copertura insufficiente:
• versamento dalla riserva dei contributi del datore di lavoro
• rinuncia all'utilizzazione della riserva dei contributi del datore di lavoro
• remunerazione ridotta o pari a zero dell’avere di vecchiaia in base al principio di imputazione (incl. mancato raggiungimento del tasso d’interesse minimo LPP dello 0,5% al massimo, qualora le altre misure risultino insufficienti)
• contributi di risanamento di datori di lavoro e dipendenti
• contributi di risanamento dei beneficiari di rendite
• riduzione delle prestazioni in aspettativa, per esempio riducendo l'aliquota di conversione
• differimento del diritto di beneficiare di un prelievo anticipato per acquistare la proprietà di un'abitazione.
Il consiglio di fondazione stabilisce quanto segue:
• tipo
• durata e
• momento
delle misure di risanamento concrete.
E. Versamento di prestazioni
Art. 31 Uscita dalla previdenza a favore del personale e prestazione di libero passaggio
1 - Diritto alla prestazione di libero passaggio
Se una persona assicurata lascia l’opera di previdenza, risp. la fondazione, prima che subentri un caso di previdenza
• perché il rapporto di lavoro viene sciolto
• perché non adempie più le condizioni per l’ammissione a questa previdenza a favore del personale
ha diritto a una prestazione di libero passaggio calcolata secondo la LFLP.
La persona assicurata ha anche diritto a una prestazione di libero passaggio se lascia l’opera di previdenza, risp. la fondazione, fra l’età di pensionamento anticipata e l’età di pensionamento ordinaria e continua l’attività lucrativa oppure è registrata come disoccupata.
Se una persona assicurata si avvale della possibilità di continuare la previdenza per la vecchiaia nell’ambito di un modello di prepensionamento e pensionamento a finanziamento collettivo, non subentra alcun diritto a una prestazione di libero passaggio, fintantoché viene mantenuta la previdenza per la vecchiaia.
2 - Importo della prestazione di libero passaggio
La prestazione di libero passaggio è l’importo massimo derivante dai tre seguenti calcoli:
• prestazione di libero passaggio secondo il primato dei contributi (Art. 15 LFLP)
• importo minimo della prestazione di libero passaggio (Art. 17 LFLP), meno:
- parte dell’avere di vecchiaia prelevata in anticipo per la proprietà d’abitazioni
- parte della prestazione di libero passaggio trasferita all’istituzione di previdenza di un ex coniuge
• avere di vecchiaia secondo la LPP (Art. 18 LFLP).
Per la durata di un’eventuale copertura insufficiente della fondazione, il tasso d’interesse per il calcolo dell’importo minimo della prestazione di libero passaggio secondo l’art. 17 LFLP corrisponde al tasso d’interesse per la remunerazione dell’avere di vecchiaia, se quest’ultimo risulta inferiore al tasso d’interesse minimo LPP.
3 - Prestazione di libero passaggio per persone uscenti parzialmente invalide
Se il rapporto di lavoro di una persona parzialmente invalida viene sciolto, per la parte attiva ha diritto a una prestazione di libero passaggio.
Se la persona parzialmente invalida riacquista in seguito la piena capacità di guadagno, ha diritto a una prestazione di libero passaggio anche per la parte rimasta assicurata dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro.
4 - Continuazione provvisoria dell’assicurazione secondo l’Art. 26a LPP
Il diritto a una prestazione di libero passaggio sussiste solo alla fine di un’eventuale continuazione provvisoria dell’assicurazione secondo l’Art. 26a LPP.
5 - Rimborso della prestazione di libero passaggio
Se l’istituzione di previdenza deve erogare prestazioni per i superstiti e d’invalidità dopo aver versato la prestazione di libero passaggio, la stessa dev’essere rimborsata nella misura
delle prestazioni per i superstiti e d’invalidità da versare. In caso di mancato rimborso, le prestazioni vengono ridotte.
Art. 32 Impiego della prestazione di libero passaggio
1 - Mantenimento della protezione previdenziale
La prestazione di libero passaggio viene trasferita all’istituzione di previdenza del nuovo datore di lavoro per mantenere la protezione previdenziale.
In vista del versamento della prestazione di libero passaggio alla nuova istituzione di previdenza, la persona assicurata è tenuta a notificare al datore di lavoro, risp. alla fondazione, i seguenti dati:
• nome e indirizzo del nuovo datore di lavoro
• nome, indirizzo e recapito per i pagamenti della nuova istituzione di previdenza.
2 - Versamento in contanti
La persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio alle seguenti condizioni:
• lascia definitivamente la Svizzera e non prende domicilio nel Liechtenstein
• inizia un’attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria
• la prestazione di libero passaggio è inferiore al proprio contributo annuo.
Restrizione al pagamento in contanti in caso di elezione del domicilio in uno Stato dell’UE o dell’AELS
Una restrizione al pagamento in contanti per la parte obbligatoria della prestazione di libero passaggio sorge allorché la persona assicurata secondo le norme giuridiche di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS è assicurata a titolo obbligatorio contro i rischi vecchiaia, decesso e invalidità.
In caso di pagamento in contanti il coniuge della persona assicurata deve dare l’approvazione scritta. Occorre inoltre il consenso scritto del creditore pignoratizio se è costituito in pegno il diritto a prestazioni di previdenza.
3 - Mantenimento della protezione previdenziale senza nuova istituzione di previdenza
Se una persona assicurata non si affilia a una nuova istituzione di previdenza e non fa valere il proprio diritto alla liquidazione in contanti, al momento dell’uscita dalla previdenza a favore del personale ha diritto
• a una polizza di libero passaggio oppure
• a un versamento su un conto di libero passaggio.
Se la persona assicurata non effettua alcuna notifica, la prestazione di libero passaggio viene trasferita alla fondazione istituto collettore LPP al più presto dopo sei mesi e al più tardi dopo due anni.
Art. 33 Prolungamento della copertura assicurativa; mantenimento del diritto alle prestazioni
1 - Prolungamento della copertura assicurativa
La persona assicurata rimane assicurata per un mese dopo lo scioglimento del rapporto di previdenza per i rischi decesso e invalidità. Se inizia un nuovo rapporto di lavoro prima di tale termine, il prolungamento della copertura assicurativa cessa anzitempo e la competenza assicurativa passa alla nuova istituzione di previdenza.
2 - Mantenimento del diritto alle prestazioni
Una persona assicurata che non presenta piena capacità lavorativa al momento dello scioglimento del rapporto di previdenza o alla scadenza del periodo di copertura dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro ha diritto a prestazioni d’invalidità secondo il presente regolamento di previdenza, se l’incapacità lavorativa porta
• a invalidità entro 360 giorni
• all’aumento del grado d’invalidità entro ulteriori 90 giorni.
La persona assicurata parzialmente invalida al momento dello scioglimento del rapporto di previdenza nella parte attiva dell’assicurazione o al termine del periodo di copertura dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro ha diritto a prestazioni d’invalidità secondo il presente regolamento di previdenza anche per l’aumento del grado d’invalidità, se questo aumento avviene entro 90 giorni dalla scadenza del periodo di copertura dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro ed è dovuto alla medesima causa.
In tutti gli altri casi vengono erogate al massimo le prestazioni minime secondo la legge.
Art. 34 Modalità di pagamento
1 - Luogo di versamento; tasso d’interesse
Su incarico della fondazione, Swiss Life SA versa le prestazioni dovute al domicilio svizzero degli aventi diritto in Svizzera oppure in uno Stato UE o AELS. In mancanza di tale domicilio le prestazioni sono da versare alla sede della fondazione. Un eventuale interesse moratorio viene versato nella misura del tasso d’interesse minimo LPP.
2 - Versamento delle rendite; rimborso
La scadenza per i pagamenti della rendita è stabilita nel piano di previdenza.
Il primo importo parziale viene calcolato dal momento della giustificazione del diritto alle prestazioni fino al successivo pagamento della rendita. Se un beneficiario di una rendita decede, le rendite eventualmente pagabili ai superstiti sono esigibili per la prima volta a partire dal giorno di pagamento susseguente al decesso. Le tranches di rendite percepite oltre il giorno in cui viene meno il diritto e il successivo giorno di versamento della rendita non devono essere rimborsate, eccezion fatta per le rendite d’invalidità e le rendite per figli d’invalidi in caso di diminuzione del grado d’invalidità.
Art. 35 Forma delle prestazioni esigibili
1 - Liquidazione in capitale della rendita di vecchiaia
In luogo di una rendita di vecchiaia la persona assicurata può richiedere la liquidazione in capitale dell’avere di vecchiaia disponibile o di una parte dello stesso.
La dichiarazione relativa alla liquidazione in capitale dev’essere trasmessa al più tardi un mese prima dell’età di pensionamento e a partire da questo momento è irrevocabile.
Una persona assicurata invalida è tenuta a inoltrare la dichiarazione relativa alla liquidazione in capitale al più tardi un mese prima dell’età di pensionamento ordinaria.
La liquidazione in capitale determina la riduzione proporzionale della parte obbligatoria e di quella sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia.
Se la persona assicurata è sposata, la liquidazione in capitale è possibile solo previo consenso scritto del coniuge.
2 - Liquidazione in capitale della rendita per coniugi o per conviventi
In luogo di una rendita per coniugi o per conviventi, la persona avente diritto può richiedere una liquidazione totale o parziale.
A tale scopo deve consegnare una dichiarazione scritta prima del primo versamento della rendita.
L’ammontare dell’intero capitale corrisponde
• per persone aventi diritto dopo il compimento dei 45 anni: alla riserva matematica individuale (cfr. glossario nell’allegato).
• per persone aventi diritto prima del compimento dei 45 anni: alla riserva matematica individuale ridotta. La riduzione ammonta al 3% per singolo anno intero o frazione d’anno che alla persona avente diritto al decesso della persona assicurata mancano per avere 45 anni.
• almeno, tuttavia, quattro rendite annuali.
3 - Liquidazione in capitale di rendite esigue
Se la rendita di vecchiaia annua o la rendita d’invalidità intera è inferiore al 10%, la rendita per coniugi o la rendita per conviventi è inferiore al 6% e la rendita per orfani o la rendita per i figli è inferiore al 2% della rendita minima di vecchiaia dell’AVS, in luogo della rendita viene assegnata una liquidazione in capitale.
In caso di conversione imperativa in una rendita di vecchiaia in seguito ad acquisto entro tre anni prima del pensionamento, non avviene alcuna liquidazione in capitale.
4 - Ripercussioni della liquidazione in capitale
Per la parte percepita sotto forma di capitale si estinguono tutti i diritti derivanti dal regolamento.
Art. 36 Adeguamento delle prestazioni all’evoluzione dei prezzi (indennità di rincaro)
1 - Adeguamento obbligatorio delle rendite per i superstiti e delle rendite d’invalidità
Le rendite per i superstiti e le rendite d’invalidità vengono adeguate all’evoluzione dei prezzi fino al raggiungimento dell’età di pensionamento LPP secondo quanto predisposto dal Consiglio federale. L’adeguamento avviene la prima volta dopo la scadenza di tre anni per il 1° gennaio dell’anno successivo.
2 - Adeguamento facoltativo di rendite in corso
Le rendite per i superstiti e le rendite d’invalidità che non devono essere adeguate secondo il cpv. 1 nonché le rendite di vecchiaia vengono adeguate all’evoluzione dei prezzi secondo le possibilità finanziarie dell’opera previdenza.
Se sono date le possibilità finanziarie, la commissione amministrativa decide annualmente se e in quale misura debba avvenire l’adeguamento e comunica la decisione al più tardi per fine ottobre. L’adeguamento avviene al 1° gennaio dell’anno successivo, sotto forma di versamento unico in aggiunta alle prestazioni di rendita.
F. Rapporto con terzi
Art. 37 Coordinamento con l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare
1 - Diritto
Il diritto a prestazioni d’invalidità o per i superstiti sussiste a prescindere dal fatto che il caso di prestazione avvenga in seguito a malattia o a infortunio. Se sussistono contempo- raneamente diritti derivanti dall’infortunio e dalla malattia, i paragrafi 2 a 4 del presente articolo si applicano solo per il diritto in seguito a infortunio.
2 - Obbligo di versare le prestazioni dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare
Se l’assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF o l’assicurazione militare secondo la LAM è soggetta all’obbligo di versare prestazioni, in caso di un salario annuo fino al guadagno massimo assicurato ai sensi della LAINF, le rendite per i superstiti nonché la rendita d’invalidità e la rendita per figli d’invalidi esigibili secondo il presente regolamento di previdenza vengono limitate al minimo previsto dalla legge.
Sussiste in ogni caso un diritto solo nella misura in cui le prestazioni della previdenza professionale assieme agli altri redditi conteggiabili non superano il 90% del guadagno presumibilmente perso. I redditi conteggiabili vengono determinati secondo i medesimi principi come per l’articolo "Coordinamento con altre assicurazioni".
3 - Rendita per coniugi: nessuna prestazione di rendita da parte dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicu- razione militare
Se l’assicuratore non eroga alcuna rendita al coniuge superstite, quest’ultimo ha diritto alla seguente prestazione: rendita per coniugi prevista dal regolamento, al massimo, tuttavia, importo della rendita LAINF, risp. XXX per rendite per vedove. Viene computata la liquidazione in capitale dell’assicuratore contro gli infortuni.
Il partner superstite con diritto a una rendita per conviventi ha diritto a una prestazione nella stessa misura del coniuge superstite.
4 - Inizio della prestazione
Viene versata una rendita d’invalidità e una rendita per figli d’invalidi al più presto se l’assicurazione contro gli infortuni o l’assicurazione militare non eroga più le prestazioni d’indennità giornaliera e versa una rendita d’invalidità.
5 - Riduzione delle prestazioni
Non vengono compensati la riduzione di altre prestazioni effettuate al momento del raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria, la riduzione o il rifiuto della prestazione da parte dell’assicurazione contro gli infortuni o dell’assicurazione militare se il caso di previdenza è stato causato da colpa grave.
6 - Persone non assicurate secondo la LAINF
Se una persona affiliata alla previdenza a favore del personale non è assicurata ai sensi della LAINF né a titolo obbligatorio, né facoltativo, dev’essere notificata, per iscritto, alla fondazione. La persona assicurata riceve le prestazioni minime legali.
Sussiste in ogni caso un diritto solo nella misura in cui le prestazioni della previdenza professionale assieme agli altri redditi conteggiabili non superano il 90% del guadagno presumibilmente perso. I redditi conteggiabili vengono determinati secondo i medesimi principi come per l’articolo "Coordinamento con altre assicurazioni".
7 - Copertura estesa dell’infortunio
A titolo aggiuntivo possono essere pattuite le seguenti coperture estese.
Inclusione dell’infortunio
Le prestazioni regolamentari vengono erogate indipen- dentemente dal fatto che si tratti o meno di un evento assicurato ai sensi della LAINF o della LAM.
Coordinamento con la LAINF
Se il salario annuo supera il guadagno massimo assicurato secondo la LAINF, le rendite regolamentari sono assicurate per la parte di salario eccedente.
Una copertura estesa dell’infortunio è stabilita nel piano di previdenza.
Art. 38 Coordinamento con altre assicurazioni
1 - Coordinamento con altre assicurazioni
Le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sociali sono cumulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo. Le rendite e le indennità uniche in capitale vengono erogate secondo le disposizioni della legge in questione e nel seguente ordine:
• assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o assicurazione per l’invalidità
• assicurazione militare o assicurazione contro gli infortuni
• previdenza professionale.
2 - Riduzione delle prestazioni
Sovraindennizzo
La fondazione riduce le prestazioni nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90% del guadagno presumibilmente perso.
Continuazione provvisoria dell’assicurazione secondo l’Art. 26a LPP
La fondazione riduce la rendita d’invalidità della persona assicurata in proporzione alla riduzione del grado d’invalidità, tuttavia solo nella misura in cui la riduzione viene compensata da un reddito supplementare della persona assicurata.
Caso di previdenza cagionato da colpa grave
Non viene fornita alcuna compensazione se l’AVS o l’AI riduce o rifiuta una prestazione allorché il caso di previdenza è causato da colpa grave.
3 - Redditi conteggiabili
Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versate alle persone aventi diritto sulla base dell’evento danneggiante.
Rientrano in questa categoria, per esempio, le rendite o le prestazioni in capitale con la loro aliquota di conversione della rendita di assicurazioni sociali e istituzioni di previdenza in Svizzera e all’estero, indennità giornaliere da assicurazioni obbligatorie e indennità giornaliere da assicurazioni facoltative, se queste vengono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro. Vengono conteggiate anche le prestazioni di terzi responsabili, nella misura in cui la fondazione rinuncia all’esercizio del diritto. Non rientrano nella categoria dei redditi conteggiabili gli assegni per grandi invalidi e le indennità per menomazioni dell’integrità, le indennità uniche in capitale, i contributi per l’assistenza e prestazioni simili.
Ai beneficiari di prestazioni d’invalidità viene inoltre compu- tato il reddito di lavoro o il reddito sostitutivo conseguito o ancora conseguibile, fatta eccezione per il reddito supplemen- tare conseguito durante la partecipazione alle misure di reinserimento professionale ai sensi dell’Art. 8a LAI. Nel
caso di beneficiari di rendite per coniugi viene inoltre computata la rendita per orfani.
Art. 39 Responsabilità di terzi
La fondazione è surrogata nelle pretese della persona assicurata, dei suoi superstiti e di altre persone beneficiarie, nei confronti di un terzo responsabile per l’evento assicurato secondo il presente regolamento di previdenza.
G. Disposizioni finali
Art. 40 Modifiche
1 - Modifiche del piano di previdenza e del regolamento di previdenza
La commissione amministrativa può modificare il piano di previdenza. Lo fa nell’ambito dei piani di previdenza offerti dalla fondazione.
Il consiglio di fondazione può sempre modificare il regolamento di previdenza.
Le modifiche non hanno ripercussioni sui diritti acquisiti in precedenza dagli aventi diritto. Rimangono riservate eventuali modifiche in seguito a divorzio.
2 - Modifiche in base a norme di legge
Rimangono riservate modifiche del regolamento di previdenza in seguito a deroga delle prescrizioni legali, decisioni del Tribunale federale e per conformarsi alle disposizioni in materia di diritto di vigilanza e diritto fiscale.
3 - Cambiamento di istituzione di previdenza
In caso di cambiamento di istituzione di previdenza, dalla sua scadenza fino al versamento alla nuova istituzione di previdenza, l’avere di vecchiaia disponibile / la riserva matematica viene remunerata in base ai tassi d’interesse applicabili per l’avere di vecchiaia secondo il piano di previdenza.
Art. 41 Entrata in vigore
1 - Entrata in vigore
Il presente regolamento di previdenza entra in vigore il 1° gennaio 2022 e sostituisce tutte le precedenti disposizioni. Ne viene informata ogni persona ammessa alla previdenza a favore del personale.
2 - Prestazioni prima dell’entrata in vigore
L’entrata in vigore del presente regolamento di previdenza annulla ogni precedente disposizione per tutte le persone per le quali l’evento assicurato decesso, invalidità o vecchiaia non sia subentrato durante il periodo d’applicazione del precedente regolamento di previdenza. Vengono considerati caso di previdenza subentrato:
• il decesso
• l’inizio dell’incapacità lavorativa la cui causa provoca l’invalidità o il decesso
• il pensionamento.
Per il caso di previdenza vecchiaia e le prestazioni legate al decesso del beneficiario di una rendita di vecchiaia è applicabile il regolamento di previdenza di base al momento del pensionamento.
Nel caso di persone invalide, il caso di previdenza vecchiaia risulta subentrato al raggiungimento dell’età di pensiona- mento ordinaria secondo il presente regolamento di previdenza.
Al subentrare del caso di previdenza vengono versate le prestazioni assicurate al momento determinante. Rimangono riservate eventuali modifiche in seguito a divorzio.
Appendice I
Promozione della proprietà d’abitazioni
Art. 1 Prelievo anticipato e costituzione in pegno
1 - Prelievo anticipato e costituzione in pegno
La persona assicurata può effettuare un prelievo anticipato o una costituzione in pegno fino a un mese prima dell’età di pensionamento ordinaria risp. fino all’inizio del diritto a prestazioni d’invalidità:
• per il finanziamento di una proprietà d’abitazioni
• per l’acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni simili
• per rimborsare prestiti ipotecari
se essa stessa usa lo spazio abitativo del luogo di domicilio o della dimora abituale.
Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno è consentito/a solo sulla parte attiva dell’assicurazione.
2 - Importo massimo
L’importo massimo di un prelievo anticipato o di una costituzione in pegno viene stabilito come segue:
• fino al compimento dei 50 anni: la prestazione di libero passaggio al momento del prelievo anticipato o della costituzione in pegno
• dopo il compimento dei 50 anni: fra i seguenti importi, quello maggiore al momento del prelievo anticipato o della costituzione in pegno:
- la prestazione di libero passaggio al compimento dei 50 anni oppure
- metà della prestazione di libero passaggio.
3 - Momento del pagamento
La fondazione paga il prelievo anticipato entro sei mesi, al più presto, tuttavia, al momento richiesto, al più tardi alla scadenza delle prestazioni di vecchiaia. Il pagamento avviene dietro presentazione dei documenti giustificativi e d’intesa con la persona assicurata direttamente alla parte autorizzata da lei indicata.
Art. 2 Rimborso
1 - Rimborso
La persona assicurata può rimborsare l’importo prelevato in anticipo o versare il ricavato della realizzazione del pegno in un unico importo o in più tranches:
• fino a un mese prima dell’età di pensionamento ordinaria oppure
• fino all’inizio del diritto a prestazioni d’invalidità (eccezione: parte attiva dell’assicurazione) oppure
• fino al versamento in contanti della prestazione di libero passaggio.
2 - Obbligo di rimborso
La persona assicurata è tenuta a rimborsare l’importo prelevato in anticipo in un unico importo se
• aliena la proprietà d’abitazione
• concede sulla proprietà d’abitazione diritti economicamente equivalenti a un’alienazione.
Art. 3 Importi
1 - Importo minimo del prelievo anticipato
L’importo minimo di un prelievo anticipato ammonta a CHF 20 000.
È escluso da questa regolamentazione l’acquisto di quote di partecipazione a una cooperativa di costruzione di abitazioni o di partecipazioni analoghe.
2 - Importo minimo del rimborso
L’importo minimo del rimborso ammonta a CHF 10 000.
Se lo scoperto è inferiore all’importo minimo, il rimborso viene effettuato in una soluzione unica.
Art. 4 Ripercussioni sulla previdenza a favore del personale
1 - Prelievo anticipato
A seguito del prelievo anticipato, la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia disponibile vengono ridotte proporzionalmente alla percentuale dell’intero avere di vecchiaia. Ne consegue che le prestazioni di vecchiaia nonché d’invalidità e di decesso vengono ridotte, se queste ultime vengono determinate sulla base dell’avere di vecchiaia.
Al fine di colmare la lacuna che emerge nella copertura delle prestazioni d’invalidità e di decesso, è possibile stipulare un’assicurazione complementare presso Swiss Life SA i cui costi vanno interamente a carico della persona assicurata.
La riduzione delle prestazioni regolamentari in seguito a sovrindennizzo avviene computando le prestazioni che sarebbero risultate senza un prelievo anticipato; cfr. regolamento di previdenza, articolo "Coordinamento con altre assicurazioni".
2 - Rimborso del prelievo anticipato
In caso di rimborso del prelievo anticipato, la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia disponibile vengono aumentate proporzionalmente alla percentuale dell’intero avere di vecchiaia. Le prestazioni vengono definite in base al regolamento di previdenza valido al momento del rimborso.
3 - Costituzione in pegno e realizzazione del pegno
Nel caso della costituzione in pegno le prestazioni non vengono ridotte. La realizzazione del pegno implica i medesimi effetti come il prelievo anticipato.
Art. 5 Imposte
Il prelievo anticipato, risp. il ricavato della realizzazione del pegno sono imponibili al momento del pagamento come prestazione in capitale proveniente dalla previdenza. In caso di rimborso totale o parziale del prelievo anticipato, risp. del ricavato della realizzazione del pegno, il relativo importo fiscale, senza interesse, può essere richiesto presso l’autorità del cantone che ha riscosso l’importo fiscale. Ciò deve avvenire con domanda scritta entro tre anni dal rimborso.
Art. 6 Costi
Alla persona assicurata vengono fatturati i seguenti costi:
• attuazione prelievo anticipato per proprietà d’abitazioni: CHF 500
• attuazione costituzione in pegno della proprietà d’abitazioni: CHF 300.
Art. 7 Ulteriori disposizioni
1 - Consenso scritto nel caso di persone sposate
Il prelievo anticipato o la costituzione in pegno premette il consenso scritto del coniuge.
2 - Costituzione in pegno
Il consenso del creditore pignoratizio è necessario nei seguenti casi:
• pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio
• versamento della prestazione di previdenza
• trasferimento di una prestazione di libero passaggio in seguito a divorzio o scioglimento giudiziale di un’unione domestica registrata.
La costituzione in pegno deve essere notificata per iscritto alla fondazione.
3 - Ulteriore prelievo anticipato
Un ulteriore prelievo anticipato non può essere chiesto prima che siano trascorsi cinque anni dall’ultimo prelievo.
4 - Osservanza del regolamento di previdenza e delle disposizioni legali
In caso di prelievo anticipato o di costituzione in pegno, occorre attenersi all’articolo del regolamento di previdenza relativo al riscatto. Per il resto sono in vigore le disposizioni legali della LPP e dell’OPPA.
Art. 8 Copertura insufficiente
Durante il periodo in cui sussiste un’eventuale copertura insufficiente può essere limitato o rifiutato il versamento di un prelievo anticipato per il rimborso di prestiti ipotecari.
Appendice II
Modalità e finanziamento pensionamento anticipato
1 - Principio
È possibile finanziare il pensionamento anticipato mediante acquisti se il piano di previdenza lo prevede.
La persona assicurata può finanziare, totalmente o parzial- mente, la lacuna nella previdenza a livello di prestazioni di vecchiaia in seguito a pensionamento anticipato apportando versamenti supplementari a titolo d’acquisto. Sussistono le medesime restrizioni come per l’acquisto.
La persona assicurata può finanziare il pensionamento anticipato se al momento dell’acquisto:
• le prestazioni di libero passaggio sono state apportate nella previdenza a favore del personale, qualora prescritto
• sono stati effettuati tutti gli acquisti possibili per migliorare la protezione previdenziale
• è stato interamente rimborsato un eventuale prelievo anticipato per l’acquisto di una proprietà d’abitazioni
Per poter finanziare il pensionamento anticipato, la persona assicurata deve comunicare per iscritto, alla commissione amministrativa, l’età prevista per il pensionamento e fare aprire un conto aggiuntivo. L’avere sul conto aggiuntivo viene trattato e remunerato alla stregua di una parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia.
2 - Versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo sul conto aggiuntivo
L’ammontare del versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo possibile corrisponde all’importo necessario per finanziare la differenza fra
• la rendita di vecchiaia ordinaria che sarebbe risultata all’età di pensionamento ordinaria e
• la rendita di vecchiaia decurtata che risulterà in base all’età di pensionamento anticipata
meno
• averi paragonabili agli averi di libero passaggio all’interno della previdenza a favore del personale
• averi di libero passaggio non apportati nella previdenza a favore del personale
• parte dell’avere della previdenza individuale vincolata di cui occorre tenere conto per legge,
a condizione che questi capitali non siano stati precedente- mente computati.
La persona assicurata deve informare in merito all’esistenza di tali averi prima dell’acquisto. La fondazione declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo di informare.
Rendita di vecchiaia ordinaria
La rendita di vecchiaia ordinaria viene calcolata converten- do l’avere di vecchiaia proiettato all’età di pensionamento ordinaria al momento dell’acquisto, in base al salario assicurato attuale, con interessi e accrediti di vecchiaia. Gli accrediti di vecchiaia e l’aliquota di conversione applicabile sono definiti nel piano di previdenza.
Rendita di vecchiaia ridotta
La rendita di vecchiaia ridotta viene calcolata convertendo l’avere di vecchiaia proiettato all’età di pensionamento anticipata notificata al momento dell’acquisto, in base al salario assicurato attuale, con interessi e accrediti di vecchiaia. Gli accrediti di vecchiaia e l’aliquota di conversione ridotta applicabile sono definiti nel piano di previdenza.
Il calcolo delle rendite di vecchiaia viene effettuato considerando le aliquote di conversione valide al momento del calcolo nonché il tasso d’interesse previsto, il cui ammontare figura sul certificato di previdenza.
3 - Pensionamento dopo l’età di pensionamento anticipato prevista
Se la persona assicurata continua a esercitare l’attività lucrativa oltre l’età di pensionamento originariamente prevista, la commissione amministrativa deve esserne informata tempestivamente, con l’indicazione della nuova età di pensionamento. Il versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo sul conto aggiuntivo viene ridefinito.
Se l’avere sul conto aggiuntivo al momento del pensiona- mento effettivo è più elevato della lacuna da finanziare, il conto aggiuntivo viene utilizzato, nell’ordine seguente, per i seguenti fini:
• acquisto di anni assicurativi per colmare la lacuna nella previdenza
• il rimanente importo per l’ulteriore finanziamento di prestazioni di vecchiaia fino all’importo massimo del 5% del livello di prestazioni previsto dal regolamento
• il rimanente importo per acquistare una rendita transitoria fino all’ammontare della rendita massima di vecchiaia dell’AVS per il periodo compreso fra il pensionamento effettivo e l’età di pensionamento secondo l’AVS.
• il rimanente importo per il pagamento dei contributi ordinari del dipendente durante di periodo di differimento del pensionamento.
Un eventuale importo residuo viene attribuito alla fondazione.
4 - Pagamenti dal conto aggiuntivo
Prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un’abitazione; diritti del coniuge in caso di divorzio
Per quanto riguarda i prelievi anticipati per l’acquisto di una proprietà d’abitazioni nonché i trasferimenti della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio, la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia vengono ridotte proporzionalmente. I mezzi provenienti dalla parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia vengono dapprima prelevati dal conto aggiuntivo. In caso di rimborso la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia vengono aumentate proporzionalmente. Il rimborso a favore dell’avere di vecchiaia sovraobbligatorio viene effettuato dapprima nella parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia; un eventuale importo eccedente viene accreditato al conto aggiuntivo.
Capitale di decesso
In caso di decesso di una persona assicurata, ai superstiti viene trasferito il conto aggiuntivo a titolo di capitale di decesso addizionale.
Invalidità
Fintantoché la persona assicurata ha diritto a una rendita d’invalidità completa, l’avere disponibile viene lasciato sul conto aggiuntivo. Viene versato come prestazione di vecchiaia, in un unico importo, al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria. In caso d’invalidità parziale queste disposizioni si applicano per la parte passiva dell’assicurazione.
Prestazione di libero passaggio
Se la persona assicurata ha diritto a una prestazione di libero passaggio, l’avere disponibile diventa esigibile come prestazione di libero passaggio supplementare.
Appendice III
Modalità e finanziamento rendita transitoria AVS
1 - Principio
Una persona assicurata può finanziare una rendita transitoria AVS tramite acquisti o dall’avere di vecchiaia disponibile, se previsto dal piano di previdenza.
La rendita transitoria AVS viene versata a tempo determinato a partire dal pensionamento della persona assicurata. Non è possibile la liquidazione in capitale. Il diritto alla rendita transitoria AVS si estingue al momento del decesso della persona assicurata.
2 - Ammontare
L’ammontare della rendita transitoria AVS può essere scelto liberamente, tuttavia non dev’essere superiore alla rendita ordinaria massima di vecchiaia dell’AVS.
L’ammontare del versamento supplementare a titolo d’acquisto massimo possibile per finanziare la rendita transitoria AVS corrisponde all’importo necessario per finanziare la rendita ordinaria massima di vecchiaia dell’AVS a partire dal momento del pensionamento anticipato previsto fino al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria conformemente all’AVS.
3 - Finanziamento
Per poter finanziare la rendita transitoria AVS tramite acquisti la persona assicurata deve comunicare per iscritto alla fondazione l’età di pensionamento prevista e far aprire un conto aggiuntivo per l’acquisto concernente la rendita transitoria AVS. L’avere sul conto aggiuntivo viene trattato e remunerato alla stregua di una parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia.
Se il finanziamento della rendita transitoria AVS non avviene tramite acquisti, la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia vengono ridotte proporzionalmente nella misura del valore capitalizzato della rendita transitoria AVS.
Per gli acquisti tesi a finanziare la rendita transitoria AVS valgono le stesse limitazioni contemplate dagli acquisti volti a ottimizzare la protezione previdenziale.
La persona assicurata può procedere ad acquisti per finanziare la rendita transitoria AVS se al momento dell’acquisto:
• le prestazioni di libero passaggio sono state apportate nella previdenza a favore del personale, qualora prescritto
• tutti gli acquisti possibili (incluso il finanziamento del pensionamento anticipato) sono stati effettuati per ottimizzare la protezione previdenziale
• è stato interamente rimborsato un eventuale prelievo anticipato per l’acquisto di una proprietà d’abitazioni.
4 - Versamenti dal conto aggiuntivo per l’acquisto concernente la rendita transitoria AVS
Prelievo anticipato per finanziare la proprietà di un’abitazione; diritti del coniuge in caso di divorzio
Per quanto riguarda i prelievi anticipati per l’acquisto di una proprietà d’abitazioni nonché i trasferimenti della prestazione di libero passaggio in caso di divorzio, la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia vengono ridotte proporzionalmente.
I mezzi provenienti dalla parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia vengono prelevati dapprima dal conto aggiuntivo per l’acquisto concernente la rendita transitoria AVS e successivamente dal conto aggiuntivo per il finanziamento del pensionamento anticipato.
In caso di rimborso la parte obbligatoria e quella sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia vengono aumentate proporzionalmente. Il rimborso a favore della parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia avviene dapprima nella parte sovraobbligatoria dell’avere di vecchiaia. Un importo eccedente viene accreditato al conto aggiuntivo per il finanziamento del pensionamento anticipato e successivamente al conto aggiuntivo per l’acquisto concernente la rendita transitoria AVS.
Capitale di decesso
In caso di decesso della persona assicurata sopraggiunto prima del versamento della rendita transitoria AVS, l’avere disponibile sul conto aggiuntivo per l’acquisto concernente la rendita transitoria AVS viene corrisposto ai superstiti quale capitale supplementare di decesso (rimborso del premio).
In caso di decesso di una persona assicurata durante il versamento della rendita transitoria AVS, il valore attuale della rendita transitoria AVS non ancora versata viene corrisposto ai superstiti come capitale di decesso aggiuntivo (rimborso del premio).
Invalidità
Finché la persona assicurata ha diritto a una rendita intera di invalidità, l’avere disponibile sarà lasciato sul conto aggiuntivo per l’acquisto concernente la rendita transitoria AVS. Viene versato come prestazione di vecchiaia, in un unico importo, al raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria.
Prestazione di libero passaggio
Se la persona assicurata ha diritto a una prestazione di libero passaggio, l’avere disponibile sul conto aggiuntivo per l’acquisto concernente la rendita transitoria AVS sarà esigibile come prestazione di libero passaggio supplementare.
Appendice IV
Glossario
Concetti | Spiegazioni |
Parte attiva e parte passiva dell’assicurazione (differenza) | Parte attiva: viene denominata così la parte per cui la persona assicurata esercita un’attività lucrativa. Aumenti salariali, acquisti, ecc. sono possibili su questa parte. Parte passiva: viene denominata così la parte per la quale la persona assicurata percepisce un reddito sostitutivo (di regola una rendita). Gli aumenti salariali non hanno alcuna ripercussione. Non sono possibili acquisti, ecc. |
Superstiti e rendita per i superstiti | Nel presente regolamento di previdenza con questi termini s’intendono • le persone aventi diritto al momento del decesso e • le rendite che giungono a scadenza (x.xx. rendita per coniugi o rendita per orfani). |
Riserva matematica individuale per rendita per coniugi o per conviventi | La riserva matematica individuale corrisponde almeno al fabbisogno di capitale per finanziare la rendita per coniugi o per conviventi. Essa corrisponde, tuttavia, all’avere di vecchiaia disponibile, se esso supera il capitale necessario per finanziare la rendita per coniugi o per conviventi. |
Regime obbligatorio e regime sovraobbligatorio (differenza) | Regime obbligatorio: per "regime obbligatorio" s’intendono tutte le prestazioni e le disposizioni definite nella LPP. Regime sovraobbligatorio: "regime sovraobbligatorio" designa tutte le prestazioni e le disposizioni della previdenza a favore del personale oltre il minimo previsto dalla LPP. |
Occupazione a tempo parziale e pensionamento parziale (differenza) | Attività a tempo parziale: orario di lavoro ridotto. Pensionamento parziale: riduzione dell’orario di lavoro e contemporaneo versamento di una prestazione di vecchiaia pari all’ammontare della riduzione. |
Abbreviazioni
AI | Assicurazione per l’invalidità (previdenza statale) |
AVS | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (previdenza statale) |
CO | Codice svizzero delle obbligazioni |
XXX | Xxxxx federale sull’assicurazione per l’invalidità |
LAINF | Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni |
XXX | Xxxxx federale sull’assicurazione militare |
LFLP | Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l ’invalidità |
LPD | Legge federale sulla protezione dei dati |
LPGA | Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali |
LPP | Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l ’invalidità |
LUD | Legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali |
OPPA | Ordinanza sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale |