Common use of Obbligo di Best Execution Clause in Contracts

Obbligo di Best Execution. In conformità alla normativa XxXXX XX, gli intermediari che eseguono ordini su strumenti finanziari per conto della propria clientela sono tenuti ad adottare misure sufficienti per ottenere il migliore risultato possibile per i clienti (c.d. Best Execution). La Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, a prescindere dal luogo di negoziazione, con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione di ordini. Gli intermediari, nella definizione della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, devono prendere in considerazione i seguenti fattori: – prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione; – rapidità dell'esecuzione; – probabilità di esecuzione e regolamento; – dimensioni dell'ordine; – natura dell'ordine; – altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione. Gli intermediari attribuiscono ai fattori suddetti uno specifico ordine di importanza per ogni tipologia di cliente e per ciascuna categoria di strumento finanziario e, sulla base di ciò, selezionano le sedi di esecuzione e/o gli intermediari negoziatori di cui avvalersi per l'esecuzione degli ordini che garantiscano in modo duraturo l'ottenimento del miglior risultato possibile. Con riferimento a quanto sopra, Intesa Sanpaolo (di seguito anche “Banca”) ha adottato una Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini (di seguito anche “Strategia”) volta a garantire la migliore esecuzione possibile degli ordini dei propri clienti, tenuto conto della natura degli ordini stessi, delle sedi di esecuzione cui la Banca ha accesso e delle tipologie degli strumenti finanziari, di cui quanto qui descritto costituisce una sintesi a carattere informativo, ai sensi di quanto disposto dalla normativa applicabile. In particolare, Intesa Sanpaolo ha attribuito ai fattori di Best Execution sopra elencati uno specifico ordine di importanza, considerando i seguenti criteri: – le caratteristiche dei propri clienti; – le caratteristiche degli ordini; – le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto degli ordini; – le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tali ordini possono essere diretti. Nella Strategia è, inoltre, fatto salvo il principio che, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche fornite dal cliente, la Banca è tenuta, nell'esecuzione dell'ordine, a rispettare tali istruzioni, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, sebbene ciò possa impedire alla Banca di conformarsi alle misure di esecuzione previste nella propria Strategia. L'eventuale rifiuto dell'ordine derivante dall'impossibilità di rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche verrà comunicato al cliente. L'impegno di Intesa Sanpaolo consiste nel dare attuazione alla propria Strategia senza che questo implichi la garanzia dell'ottenimento del miglior Corrispettivo totale possibile in ogni singola circostanza. L'obbligo di Best Execution non trova applicazione nei casi in cui Intesa Sanpaolo: – fornisca una quotazione (c.d. Request for quote) a fronte di una specifica richiesta di un cliente in relazione ad uno specifico strumento finanziario; – negozi i termini e le condizioni di una transazione direttamente con il cliente. In tali ultime circostanze, e in ogni altro caso in cui non trova applicazione il modello di Best Execution come descritto nel prosieguo, la Banca è tenuta ad adottare comunque adeguati modelli e procedure di pricing nel rispetto dei principi di correttezza previsti dalla normativa.

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Samples: Contratto Prestazione Servizi Di Investimento N. 0000000000000000 E Servizi Aggiuntivi, Contratto Prestazione Servizi Di Investimento N. 0000000000000000 E Servizi Aggiuntivi, Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi

Obbligo di Best Execution. In continuità con la MIFID I, ed in conformità alla normativa XxXXX XXXXX XX, gli intermediari che eseguono gli ordini su strumenti finanziari per conto della propria clientela clientela, sono tenuti ad adottare misure sufficienti intraprendere le azioni necessarie per ottenere il migliore miglior risultato possibile per i clienti (c.d. Best Executionexecution). La Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno, e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione/sistemi organizzati di negoziazione o al di fuori di questo - OTC), con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione di ordini. Gli intermediariL’obbligo di garantire la best execution ai propri clienti si traduce nell’onere, nella definizione della strategia in capo all’impresa di trasmissione ed esecuzione investimento, di considerare, nell’esecuzione degli ordiniordini dai medesimi impartiti, devono prendere in considerazione i seguenti fattorifattori quali:  corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi dell'esecuzionerelativi all’esecuzione (i costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine; fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio);  rapidità dell'esecuzionedell’esecuzione; probabilità di esecuzione e regolamento; dimensioni dell'ordinedell’ordine; natura dell'ordinedell’ordine; altre caratteristiche dell'ordine dell’ordine rilevanti per la sua esecuzione. Gli intermediari attribuiscono ai fattori suddetti uno specifico ordine di importanza per ogni tipologia di cliente e per ciascuna categoria di strumento finanziario e per ogni tipologia di cliente e, sulla base di ciò, selezionano le sedi di esecuzione e/o gli intermediari negoziatori di cui avvalersi per l'esecuzione l’esecuzione degli ordini che garantiscano in modo duraturo l'ottenimento l’ottenimento del miglior risultato possibile. Si precisa che, in fase di selezione iniziale delle sedi di esecuzione previste dalla Best Execution Policy, l’impresa di investimento può tenere in considerazione alcuni fattori qualitativi. Con riferimento a quanto sopra, Intesa Sanpaolo (di seguito anche “Banca”) ha adottato la Banca adotta una Strategia di Trasmissione trasmissione ed Esecuzione esecuzione degli ordini (di seguito anche “Strategia”) volta a garantire la migliore esecuzione possibile degli ordini dei propri clienti, tenuto conto della natura degli ordini stessi, delle sedi di esecuzione cui la Banca ha accesso e delle tipologie degli strumenti finanziari, di cui quanto qui descritto costituisce una sintesi a carattere informativo, ai sensi di quanto disposto dalla normativa applicabiledal Regolamento Intermediari, di cui alla Delibera Consob n. 20307 del 15/02/2018. In particolare, Intesa Sanpaolo la Banca ha attribuito ai fattori di Best Execution sopra elencati uno specifico ordine di importanza, considerando i importanza in base ai seguenti criteri: le caratteristiche dei propri clientidel cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale; le caratteristiche degli ordinidell’ordine del cliente;  la tipologia di servizio/attività di investimento prestata;  le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto degli ordinidell’ordine; le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tali tale ordine può essere diretto, e, sulla base di ciò, ha selezionato gli intermediari negoziatori di cui avvalersi per l’esecuzione degli ordini possono essere direttiche garantiscano in modo duraturo il raggiungimento del miglior risultato possibile. Considerando che: • i clienti della Banca sono principalmente clienti al dettaglio, • gli strumenti finanziari trattati sono principalmente obbligazioni e azioni italiane, • gli strumenti finanziari di natura azionaria trattati sono negoziati principalmente sui mercati regolamentati di Borsa Italia S.p.A., • i clienti non operano con la Banca in strumenti quali i contratti derivati, • le size medie trattate trovano adeguato collocamento sui mercati dedicati a clientela “retail”, è stato attribuito maggior peso ai fattori di “total consideration” e alla maggiore probabilità e rapidità di esecuzione; in particolare per i clienti al dettaglio l’ottenimento del miglior risultato possibile sarà valutato principalmente sulla base del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario più i costi di esecuzione/trasmissione, nonché prendendo in considerazione anche le commissioni proprie ed i costi sostenuti per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili. Nella Strategia strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, è, inoltre, fatto salvo il principio che, ogniqualvolta esistano in presenza di istruzioni specifiche fornite dal del cliente, la Banca è tenuta, nell'esecuzione dell'ordinenella esecuzione dell’ordine, a rispettare tali istruzioni, istruzioni nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-tecnico- operativa, sebbene anche se ciò possa impedire alla Banca di conformarsi alle misure alla propria strategia di esecuzione previste nella propria Strategiaesecuzione. L'eventuale L’eventuale rifiuto dell'ordine dell’ordine derivante dall'impossibilità dalla impossibilità di rispettare, rispettare in tutto o in parte, parte tali istruzioni specifiche specifiche, verrà comunicato comunicata al clientecliente tramite canale di ricezione dell’ordine. L'impegno di Intesa Sanpaolo L’impegno della Banca consiste nel dare attuazione alla propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini senza che questo implichi la garanzia dell'ottenimento dell’ottenimento del miglior Corrispettivo corrispettivo totale possibile in ogni singola circostanza. L'obbligo di Best Execution non trova applicazione nei casi in cui Intesa Sanpaolo: – fornisca una quotazione (c.d. Request for quote) a fronte di una specifica richiesta di un cliente in relazione ad uno specifico strumento finanziario; – negozi i termini e le condizioni di una transazione direttamente con il cliente. In tali ultime circostanze, e in ogni altro Nel caso in cui non trova trovi applicazione il modello di Best Execution come descritto nel prosieguoprosieguo del documento, la Banca è tenuta ad adottare comunque adeguati modelli e procedure di pricing pricing, nel rispetto dei principi di correttezza previsti dalla normativaNormativa. La disciplina della best execution non si applica alle controparti qualificate ad eccezione dei seguenti casi:  quando le controparti qualificate richiedano, per se stesse e/o per i propri clienti verso cui effettuano ricezione e trasmissione ordini, un livello di protezione maggiore;  quando si presti nei loro confronti il servizio di gestione di portafoglio. Infatti, la best execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafoglio. Gli intermediari possono individuare le sedi di sedi di esecuzione (trading venues) a cui indirizzare gli ordini dei propri clienti tra una delle seguenti: ▪ mercati regolamentati; ▪ sistemi multilaterali di negoziazione (MTF); ▪ sistemi organizzati di negoziazione (OTF); ▪ internalizzatori sistematici (IS) - intermediari che in modo organizzato, frequente sistematico e sostanziale negoziano in c/proprio eseguendo gli ordini della clientela al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema MTF, o di un sistema organizzato di negoziazione; ▪ market maker (intermediari che assumono l’obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in conto proprio, in acquisto e/o in vendita, di strumenti finanziari); ▪ internalizzatori non sistematici (intermediario che si impegna ad esporre su propria iniziativa o su richiesta del cliente proposte di negoziazione in conto proprio, in acquisto e/o in vendita, di strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da soggetti terzi, senza assumere la qualifica di market maker).

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Obbligo di Best Execution. In continuità con la MIFID I, ed in conformità alla normativa XxXXX XXXXX XX, gli intermediari che eseguono gli ordini su strumenti finanziari per conto della propria clientela clientela, sono tenuti ad adottare misure sufficienti intraprendere le azioni necessarie per ottenere il migliore miglior risultato possibile per i clienti (c.d. Best Executionexecution). La Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno, e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione/sistemi organizzati di negoziazione o al di fuori di questo - OTC), con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione di ordini. Gli intermediariL’obbligo di garantire la best execution ai propri clienti si traduce nell’onere, nella definizione della strategia in capo all’impresa di trasmissione ed esecuzione investimento, di considerare, nell’esecuzione degli ordiniordini dai medesimi impartiti, devono prendere in considerazione i seguenti fattorifattori quali:  corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi dell'esecuzionerelativi all’esecuzione (i costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine; fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio);  rapidità dell'esecuzionedell’esecuzione; probabilità di esecuzione e regolamento; dimensioni dell'ordinedell’ordine; natura dell'ordinedell’ordine; altre caratteristiche dell'ordine dell’ordine rilevanti per la sua esecuzione. Gli intermediari attribuiscono ai fattori suddetti uno specifico ordine di importanza per ogni tipologia di cliente e per ciascuna categoria di strumento finanziario e per ogni tipologia di cliente e, sulla base di ciò, selezionano le sedi di esecuzione e/o gli intermediari negoziatori di cui avvalersi per l'esecuzione l’esecuzione degli ordini che garantiscano in modo duraturo l'ottenimento l’ottenimento del miglior risultato possibile. Si precisa che, in fase di selezione iniziale delle sedi di esecuzione previste dalla Best Execution Policy, l’impresa di investimento può tenere in considerazione alcuni fattori qualitativi. Con riferimento a quanto sopra, Intesa Sanpaolo (di seguito anche “Banca”) ha adottato la Banca adotta una Strategia di Trasmissione trasmissione ed Esecuzione esecuzione degli ordini (di seguito anche “Strategia”) volta a garantire la migliore esecuzione possibile degli ordini dei propri clienti, tenuto conto della natura degli ordini stessi, delle sedi di esecuzione cui la Banca ha accesso e delle tipologie degli strumenti finanziari, di cui quanto qui descritto costituisce una sintesi a carattere informativo, ai sensi di quanto disposto dalla normativa applicabiledal Regolamento Intermediari, di cui alla Delibera Consob n. 20307 del 15/02/2018. In particolare, Intesa Sanpaolo la Banca ha attribuito ai fattori di Best Execution sopra elencati uno specifico ordine di importanza, considerando i importanza in base ai seguenti criteri: le caratteristiche dei propri clientidel cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale; le caratteristiche degli ordinidell’ordine del cliente;  la tipologia di servizio/attività di investimento prestata;  le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto degli ordinidell’ordine; le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tali tale ordine può essere diretto, e, sulla base di ciò, ha selezionato gli intermediari negoziatori di cui avvalersi per l’esecuzione degli ordini possono essere direttiche garantiscano in modo duraturo il raggiungimento del miglior risultato possibile. Considerando che: • i clienti della Banca sono principalmente clienti al dettaglio, • gli strumenti finanziari trattati sono principalmente obbligazioni e azioni italiane, • gli strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria trattati sono negoziati principalmente sui mercati regolamentati di Borsa Italia S.p.A., • i clienti non operano con la Banca in strumenti quali i contratti derivati, • le size medie trattate trovano adeguato collocamento sui mercati dedicati a clientela “retail”, è stato attribuito maggior peso ai fattori di “total consideration” e alla maggiore probabilità e rapidità di esecuzione; in particolare per i clienti al dettaglio l’ottenimento del miglior risultato possibile sarà valutato principalmente sulla base del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario più i costi di esecuzione/trasmissione, nonché prendendo in considerazione anche le commissioni proprie ed i costi sostenuti per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili. Nella Strategia strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, è, inoltre, fatto salvo il principio che, ogniqualvolta esistano in presenza di istruzioni specifiche fornite dal del cliente, la Banca è tenuta, nell'esecuzione dell'ordinenella esecuzione dell’ordine, a rispettare tali istruzioni, istruzioni nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-tecnico- operativa, sebbene anche se ciò possa impedire alla Banca di conformarsi alle misure alla propria strategia di esecuzione previste nella propria Strategiaesecuzione. L'eventuale L’eventuale rifiuto dell'ordine dell’ordine derivante dall'impossibilità dalla impossibilità di rispettare, rispettare in tutto o in parte, parte tali istruzioni specifiche specifiche, verrà comunicato comunicata al clientecliente tramite canale di ricezione dell’ordine. L'impegno di Intesa Sanpaolo L’impegno della Banca consiste nel dare attuazione alla propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini senza che questo implichi la garanzia dell'ottenimento dell’ottenimento del miglior Corrispettivo corrispettivo totale possibile in ogni singola circostanza. L'obbligo di Best Execution non trova applicazione nei casi in cui Intesa Sanpaolo: – fornisca una quotazione (c.d. Request for quote) a fronte di una specifica richiesta di un cliente in relazione ad uno specifico strumento finanziario; – negozi i termini e le condizioni di una transazione direttamente con il cliente. In tali ultime circostanze, e in ogni altro Nel caso in cui non trova trovi applicazione il modello di Best Execution come descritto nel prosieguoprosieguo del documento, la Banca è tenuta ad adottare comunque adeguati modelli e procedure di pricing pricing, nel rispetto dei principi di correttezza previsti dalla normativaNormativa. La disciplina della best execution non si applica alle controparti qualificate ad eccezione dei seguenti casi:  quando le controparti qualificate richiedano, per se stesse e/o per i propri clienti verso cui effettuano ricezione e trasmissione ordini, un livello di protezione maggiore;  quando si presti nei loro confronti il servizio di gestione di portafoglio. Infatti, la best execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafoglio. Gli intermediari possono individuare le sedi di sedi di esecuzione (trading venues) a cui indirizzare gli ordini dei propri clienti tra una delle seguenti: ▪ mercati regolamentati; ▪ sistemi multilaterali di negoziazione (MTF); ▪ sistemi organizzati di negoziazione (OTF); ▪ internalizzatori sistematici (IS) - intermediari che in modo organizzato, frequente sistematico e sostanziale negoziano in c/proprio eseguendo gli ordini della clientela al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema MTF, o di un sistema organizzato di negoziazione; ▪ market maker (intermediari che assumono l’obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in conto proprio, in acquisto e/o in vendita, di strumenti finanziari); ▪ internalizzatori non sistematici (intermediario che si impegna ad esporre su propria iniziativa o su richiesta del cliente proposte di negoziazione in conto proprio, in acquisto e/o in vendita, di strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da soggetti terzi, senza assumere la qualifica di market maker).

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Obbligo di Best Execution. In continuità con la MIFID I, ed in conformità alla normativa XxXXX XXMIFID II, gli intermediari che eseguono gli ordini su strumenti finanziari per conto della propria clientela clientela, sono tenuti ad adottare misure sufficienti intraprendere le azioni necessarie per ottenere il migliore miglior risultato possibile per i clienti (c.d. Best Executionexecution). La Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno, e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione/sistemi organizzati di negoziazione o al di fuori di questo - OTC), con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione di ordini. Gli intermediariL’obbligo di garantire la best execution ai propri clienti si traduce nell’onere, nella definizione della strategia in capo all’impresa di trasmissione ed esecuzione investimento, di considerare, nell’esecuzione degli ordiniordini dai medesimi impartiti, devono prendere in considerazione i seguenti fattorifattori quali: • corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi dell'esecuzionerelativi all’esecuzione (i costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine; fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio); • rapidità dell'esecuzionedell’esecuzione; probabilità di esecuzione e regolamento; dimensioni dell'ordinedell’ordine; natura dell'ordinedell’ordine; altre caratteristiche dell'ordine dell’ordine rilevanti per la sua esecuzione. Gli intermediari attribuiscono ai fattori suddetti uno specifico ordine di importanza per ogni tipologia di cliente e per ciascuna categoria di strumento finanziario e per ogni tipologia di cliente e, sulla base di ciò, selezionano le sedi di esecuzione e/o gli intermediari negoziatori di cui avvalersi per l'esecuzione l’esecuzione degli ordini che garantiscano in modo duraturo l'ottenimento l’ottenimento del miglior risultato possibile. Si precisa che, in fase di selezione iniziale delle sedi di esecuzione previste dalla Best Execution Policy, l’impresa di investimento può tenere in considerazione alcuni fattori qualitativi. Con riferimento a quanto sopra, Intesa Sanpaolo (di seguito anche “Banca”) ha adottato la Banca adotta una Strategia di Trasmissione trasmissione ed Esecuzione esecuzione degli ordini (di seguito anche “Strategia”) volta a garantire la migliore esecuzione possibile degli ordini dei propri clienti, tenuto conto della natura degli ordini stessi, delle sedi di esecuzione cui la Banca ha accesso e delle tipologie degli strumenti finanziari, di cui quanto qui descritto costituisce una sintesi a carattere informativo, ai sensi di quanto disposto dalla normativa applicabiledal Regolamento Intermediari, di cui alla Delibera Consob n. 20307 del 15/02/2018. In particolare, Intesa Sanpaolo la Banca ha attribuito ai fattori di Best Execution sopra elencati uno specifico ordine di importanza, considerando i importanza in base ai seguenti criteri: le caratteristiche dei propri clientidel cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale; le caratteristiche degli ordinidell’ordine del cliente; • la tipologia di servizio/attività di investimento prestata; • le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto degli ordinidell’ordine; le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tali tale ordine può essere diretto, e, sulla base di ciò, ha selezionato gli intermediari negoziatori di cui avvalersi per l’esecuzione degli ordini possono essere direttiche garantiscano in modo duraturo il raggiungimento del miglior risultato possibile. Considerando che: • i clienti della Banca sono principalmente clienti al dettaglio, • gli strumenti finanziari trattati sono principalmente obbligazioni e azioni italiane, • gli strumenti finanziari di natura azionaria trattati sono negoziati principalmente sui mercati regolamentati di Borsa Italia S.p.A., • i clienti non operano con la Banca in strumenti quali i contratti derivati, • le size medie trattate trovano adeguato collocamento sui mercati dedicati a clientela “retail”, è stato attribuito maggior peso ai fattori di “total consideration” e alla maggiore probabilità e rapidità di esecuzione; in particolare per i clienti al dettaglio l’ottenimento del miglior risultato possibile sarà valutato principalmente sulla base del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario più i costi di esecuzione/trasmissione, nonché prendendo in considerazione anche le commissioni proprie ed i costi sostenuti per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili. Nella Strategia strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, è, inoltre, fatto salvo il principio che, ogniqualvolta esistano in presenza di istruzioni specifiche fornite dal del cliente, la Banca è tenuta, nell'esecuzione dell'ordinenella esecuzione dell’ordine, a rispettare tali istruzioni, istruzioni nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-tecnico- operativa, sebbene anche se ciò possa impedire alla Banca di conformarsi alle misure alla propria strategia di esecuzione previste nella propria Strategiaesecuzione. L'eventuale L’eventuale rifiuto dell'ordine dell’ordine derivante dall'impossibilità dalla impossibilità di rispettare, rispettare in tutto o in parte, parte tali istruzioni specifiche specifiche, verrà comunicato comunicata al clientecliente tramite canale di ricezione dell’ordine. L'impegno di Intesa Sanpaolo L’impegno della Banca consiste nel dare attuazione alla propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini senza che questo implichi la garanzia dell'ottenimento dell’ottenimento del miglior Corrispettivo corrispettivo totale possibile in ogni singola circostanza. L'obbligo di Best Execution non trova applicazione nei casi in cui Intesa Sanpaolo: – fornisca una quotazione (c.d. Request for quote) a fronte di una specifica richiesta di un cliente in relazione ad uno specifico strumento finanziario; – negozi i termini e le condizioni di una transazione direttamente con il cliente. In tali ultime circostanze, e in ogni altro Nel caso in cui non trova trovi applicazione il modello di Best Execution come descritto nel prosieguoprosieguo del documento, la Banca è tenuta ad adottare comunque adeguati modelli e procedure di pricing pricing, nel rispetto dei principi di correttezza previsti dalla normativaNormativa. La disciplina della best execution non si applica alle controparti qualificate ad eccezione dei seguenti casi: • quando le controparti qualificate richiedano, per se stesse e/o per i propri clienti verso cui effettuano ricezione e trasmissione ordini, un livello di protezione maggiore; • quando si presti nei loro confronti il servizio di gestione di portafoglio. Infatti, la best execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafoglio. Gli intermediari possono individuare le sedi di sedi di esecuzione (trading venues) a cui indirizzare gli ordini dei propri clienti tra una delle seguenti: ▪ mercati regolamentati; ▪ sistemi multilaterali di negoziazione (MTF); ▪ sistemi organizzati di negoziazione (OTF); ▪ internalizzatori sistematici (IS) - intermediari che in modo organizzato, frequente sistematico e sostanziale negoziano in c/proprio eseguendo gli ordini della clientela al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema MTF, o di un sistema organizzato di negoziazione; ▪ market maker (intermediari che assumono l’obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in conto proprio, in acquisto e/o in vendita, di strumenti finanziari); ▪ internalizzatori non sistematici (intermediario che si impegna ad esporre su propria iniziativa o su richiesta del cliente proposte di negoziazione in conto proprio, in acquisto e/o in vendita, di strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da soggetti terzi, senza assumere la qualifica di market maker).

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Obbligo di Best Execution. In continuità con la MIFID I, ed in conformità alla normativa XxXXX XXMIFID II, gli intermediari che eseguono gli ordini su strumenti finanziari per conto della propria clientela clientela, sono tenuti ad adottare misure sufficienti intraprendere le azioni necessarie per ottenere il migliore miglior risultato possibile per i clienti (c.d. Best Executionexecution). La Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, siano essi quotati su un mercato regolamentato o meno, e a prescindere dal luogo di negoziazione (mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione/sistemi organizzati di negoziazione o al di fuori di questo - OTC), con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione di ordini. Gli intermediariL’obbligo di garantire la best execution ai propri clienti si traduce nell’onere, nella definizione della strategia in capo all’impresa di trasmissione ed esecuzione investimento, di considerare, nell’esecuzione degli ordiniordini dai medesimi impartiti, devono prendere in considerazione i seguenti fattorifattori quali:  corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi dell'esecuzionerelativi all’esecuzione (i costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine; fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio);  rapidità dell'esecuzionedell’esecuzione; probabilità di esecuzione e regolamento; dimensioni dell'ordinedell’ordine; natura dell'ordinedell’ordine; altre caratteristiche dell'ordine dell’ordine rilevanti per la sua esecuzione. Gli intermediari attribuiscono ai fattori suddetti uno specifico ordine di importanza per ogni tipologia di cliente e per ciascuna categoria di strumento finanziario e per ogni tipologia di cliente e, sulla base di ciò, selezionano le sedi di esecuzione e/o gli intermediari negoziatori di cui avvalersi per l'esecuzione l’esecuzione degli ordini che garantiscano in modo duraturo l'ottenimento l’ottenimento del miglior risultato possibile. Si precisa che, in fase di selezione iniziale delle sedi di esecuzione previste dalla Best Execution Policy, l’impresa di investimento può tenere in considerazione alcuni fattori qualitativi. Con riferimento a quanto sopra, Intesa Sanpaolo (di seguito anche “Banca”) ha adottato la Banca adotta una Strategia di Trasmissione trasmissione ed Esecuzione esecuzione degli ordini (di seguito anche “Strategia”) volta a garantire la migliore esecuzione possibile degli ordini dei propri clienti, tenuto conto della natura degli ordini stessi, delle sedi di esecuzione cui la Banca ha accesso e delle tipologie degli strumenti finanziari, di cui quanto qui descritto costituisce una sintesi a carattere informativo, ai sensi di quanto disposto dalla normativa applicabiledal Regolamento Intermediari, di cui alla Delibera Consob n. 20307 del 15/02/2018. In particolare, Intesa Sanpaolo la Banca ha attribuito ai fattori di Best Execution sopra elencati uno specifico ordine di importanza, considerando i importanza in base ai seguenti criteri: le caratteristiche dei propri clientidel cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale; le caratteristiche degli ordinidell’ordine del cliente;  la tipologia di servizio/attività di investimento prestata;  le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto degli ordinidell’ordine; le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tali tale ordine può essere diretto, e, sulla base di ciò, ha selezionato gli intermediari negoziatori di cui avvalersi per l’esecuzione degli ordini possono essere direttiche garantiscano in modo duraturo il raggiungimento del miglior risultato possibile. Considerando che: • i clienti della Banca sono principalmente clienti al dettaglio, • gli strumenti finanziari trattati sono principalmente obbligazioni e azioni italiane, • gli strumenti finanziari di natura azionaria e obbligazionaria trattati sono negoziati principalmente sui mercati regolamentati di Borsa Italia S.p.A., • i clienti non operano con la Banca in strumenti quali i contratti derivati, • le size medie trattate trovano adeguato collocamento sui mercati dedicati a clientela “retail”, è stato attribuito maggior peso ai fattori di “total consideration” e alla maggiore probabilità e rapidità di esecuzione; in particolare per i clienti al dettaglio l’ottenimento del miglior risultato possibile sarà valutato principalmente sulla base del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario più i costi di esecuzione/trasmissione, nonché prendendo in considerazione anche le commissioni proprie ed i costi sostenuti per l’esecuzione dell’ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili. Nella Strategia strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, è, inoltre, fatto salvo il principio che, ogniqualvolta esistano in presenza di istruzioni specifiche fornite dal del cliente, la Banca è tenuta, nell'esecuzione dell'ordinenella esecuzione dell’ordine, a rispettare tali istruzioni, istruzioni nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-tecnico- operativa, sebbene anche se ciò possa impedire alla Banca di conformarsi alle misure alla propria strategia di esecuzione previste nella propria Strategiaesecuzione. L'eventuale L’eventuale rifiuto dell'ordine dell’ordine derivante dall'impossibilità dalla impossibilità di rispettare, rispettare in tutto o in parte, parte tali istruzioni specifiche specifiche, verrà comunicato comunicata al clientecliente tramite canale di ricezione dell’ordine. L'impegno di Intesa Sanpaolo L’impegno della Banca consiste nel dare attuazione alla propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini senza che questo implichi la garanzia dell'ottenimento dell’ottenimento del miglior Corrispettivo corrispettivo totale possibile in ogni singola circostanza. L'obbligo di Best Execution non trova applicazione nei casi in cui Intesa Sanpaolo: – fornisca una quotazione (c.d. Request for quote) a fronte di una specifica richiesta di un cliente in relazione ad uno specifico strumento finanziario; – negozi i termini e le condizioni di una transazione direttamente con il cliente. In tali ultime circostanze, e in ogni altro Nel caso in cui non trova trovi applicazione il modello di Best Execution come descritto nel prosieguoprosieguo del documento, la Banca è tenuta ad adottare comunque adeguati modelli e procedure di pricing pricing, nel rispetto dei principi di correttezza previsti dalla normativaNormativa. La disciplina della best execution non si applica alle controparti qualificate ad eccezione dei seguenti casi:  quando le controparti qualificate richiedano, per se stesse e/o per i propri clienti verso cui effettuano ricezione e trasmissione ordini, un livello di protezione maggiore;  quando si presti nei loro confronti il servizio di gestione di portafoglio. Infatti, la best execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafoglio. Gli intermediari possono individuare le sedi di sedi di esecuzione (trading venues) a cui indirizzare gli ordini dei propri clienti tra una delle seguenti: ▪ mercati regolamentati; ▪ sistemi multilaterali di negoziazione (MTF); ▪ sistemi organizzati di negoziazione (OTF); ▪ internalizzatori sistematici (IS) - intermediari che in modo organizzato, frequente sistematico e sostanziale negoziano in c/proprio eseguendo gli ordini della clientela al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema MTF, o di un sistema organizzato di negoziazione; ▪ market maker (intermediari che assumono l’obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in conto proprio, in acquisto e/o in vendita, di strumenti finanziari); ▪ internalizzatori non sistematici (intermediario che si impegna ad esporre su propria iniziativa o su richiesta del cliente proposte di negoziazione in conto proprio, in acquisto e/o in vendita, di strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da soggetti terzi, senza assumere la qualifica di market maker).

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Obbligo di Best Execution. In conformità alla normativa XxXXX MiXXX XX, gli intermediari che eseguono ordini su strumenti finanziari per conto della propria clientela sono tenuti ad adottare misure sufficienti per ottenere il migliore risultato possibile per i clienti (c.d. Best Execution). La Best Execution si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, a prescindere dal luogo di negoziazione, con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione di ordini. Gli intermediari, nella definizione della strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, devono prendere in considerazione i seguenti fattori: – prezzo dello strumento finanziario e costi dell'esecuzione; – rapidità dell'esecuzione; – probabilità di esecuzione e regolamento; – dimensioni dell'ordine; – natura dell'ordine; – altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione. Gli intermediari attribuiscono ai fattori suddetti uno specifico ordine di importanza per ogni tipologia di cliente e per ciascuna categoria di strumento finanziario e, sulla base di ciò, selezionano le sedi di esecuzione e/o gli intermediari negoziatori di cui avvalersi per l'esecuzione degli ordini che garantiscano in modo duraturo l'ottenimento del miglior risultato possibile. Con riferimento a quanto sopra, Intesa Sanpaolo (di seguito anche “Banca”) ha adottato una Strategia di Trasmissione ed Esecuzione degli ordini (di seguito anche “Strategia”) volta a garantire la migliore esecuzione possibile degli ordini dei propri clienti, tenuto conto della natura degli ordini stessi, delle sedi di esecuzione cui la Banca ha accesso e delle tipologie degli strumenti finanziari, di cui quanto qui descritto costituisce una sintesi a carattere informativo, ai sensi di quanto disposto dalla normativa applicabile. In particolare, Intesa Sanpaolo ha attribuito ai fattori di Best Execution sopra elencati uno specifico ordine di importanza, considerando i seguenti criteri: – le caratteristiche dei propri clienti; – le caratteristiche degli ordini; – le caratteristiche degli strumenti finanziari oggetto degli ordini; – le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tali ordini possono essere diretti. Nella Strategia è, inoltre, fatto salvo il principio che, ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche fornite dal cliente, la Banca è tenuta, nell'esecuzione dell'ordine, a rispettare tali istruzioni, nei limiti consentiti dalla propria infrastruttura tecnico-operativa, sebbene ciò possa impedire alla Banca di conformarsi alle misure di esecuzione previste nella propria Strategia. L'eventuale rifiuto dell'ordine derivante dall'impossibilità di rispettare, in tutto o in parte, tali istruzioni specifiche verrà comunicato al cliente. L'impegno di Intesa Sanpaolo consiste nel dare attuazione alla propria Strategia senza che questo implichi la garanzia dell'ottenimento del miglior Corrispettivo totale possibile in ogni singola circostanza. L'obbligo di Best Execution non trova applicazione nei casi in cui Intesa Sanpaolo: – fornisca una quotazione (c.d. Request for quote) a fronte di una specifica richiesta di un cliente in relazione ad uno specifico strumento finanziario; – negozi i termini e le condizioni di una transazione direttamente con il cliente. In tali ultime circostanze, e in ogni altro caso in cui non trova applicazione il modello di Best Execution come descritto nel prosieguo, la Banca è tenuta ad adottare comunque adeguati modelli e procedure di pricing nel rispetto dei principi di correttezza previsti dalla normativa.

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