Obblighi ed oneri a carico del concessionario Clausole campione

Obblighi ed oneri a carico del concessionario. Gli obblighi a carico del Concessionario per la conduzione dell’impianto sportivo sono riassunti nei punti seguenti:
Obblighi ed oneri a carico del concessionario. Il concessionario, che con la partecipazione alla procedura di concessione dà atto di conoscere, anche a seguito del sopralluogo obbligatorio richiesto dal disciplinare, lo stato dei luoghi e di accettarli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano, è tenuto a provvedere alla gestione dell’impianto e delle attrezzature e si obbliga a mantenerlo in stato di efficienza e sicurezza, accollandosi i seguenti oneri (fatto salvo quanto disposto ai successivi commi del presente articolo):
Obblighi ed oneri a carico del concessionario. Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi. Il concessionario è tenuto a:
Obblighi ed oneri a carico del concessionario. Sono a carico del concessionario le prestazioni oggetto della concessioni di cui agli artt. 2 e 5; Il servizio oggetto della presente procedura è da considerarsi, a tutti gli effetti, “servizio pubblico” e quindi per nessuna ragione può essere sospeso o interrotto se non per cause di forza maggiore; Il concessionario dovrà provvedere alla predisposizione e collocazione nell’area in concessione dei cartelli tariffari; Il concessionario è obbligato a esporre in loco e rendere immediatamente consultabile agli utenti il provvedimento di concessione ed i suoi allegati; Sono a carico del concessionario: - il pagamento di tutte le utenze, dei canoni e degli oneri tributari se dovuti; - il pagamento di tutti gli oneri fiscali e delle spese contrattuali inerenti e conseguenti alla stipulazione della concessione; - Il pagamento delle spese per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento dell’impianto; Il Concessionario è direttamente responsabile verso l’Amministrazione concedente dell’esatto adempimento degli oneri assunti; inoltre, il predetto Concessionario sarà totalmente ed esclusivamente responsabile verso i terzi per i danni derivanti dall’uso dei beni concessi e l’Amministrazione concedente è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dagli stessi. Il Concessionario si impegna a manlevare in maniera assoluta l’Amministrazione concedente e le Amministrazioni dello Stato da qualsiasi molestia, azione, danno o condanna che ad esso potesse derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione. Il Concessionario dovrà mantenere attive, per tutta la durata della concessione: - apposita ed idonea copertura assicurativa, a norma di legge, che copra il bene demaniale contro danni da incendio, atti vandalici, eventi atmosferici e calamità naturali, danni da guasti agli impianti ed alle condotte per un importo non inferiore al valore dell’immobile, vincolata a favore della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica, e dell’Amministrazione Statale, e per essa dell’Agenzia del Demanio – Filiale Sardegna - Via Lo Frasso, 2, -09127 Cagliari; la polizza dovrà essere depositata presso la sede dell’Amministrazione concedente; - assicurazione per la responsabilità civile RCT – RCO. Copia delle polizze dovrà essere consegnata a pena di decadenza della concessione entro trenta giorni dalla sottoscrizione, al Servizio demanio e patrimonio di Cagliari. Ogn...
Obblighi ed oneri a carico del concessionario. È fatto assoluto divieto al concessionario di mutare la destinazione d’uso dei locali oggetto del presente contratto nonché di sublocare gli stessi. Sono a carico del concessionario:
Obblighi ed oneri a carico del concessionario. In linea generale, per tutti gli edifici e le facciate indicate al precedente Articolo 1, il concessionario dovrà fornire ad EUR S.p.A., preventiva informativa circa il cliente e i contenuti dei messaggi pubblicitari. In ogni caso il contenuto dei messaggi pubblicitari non dovrà essere in contrasto con le attività statutarie della Società, con il Codice di autodisciplina e con i richiamati articoli di legge, indicati all’art. 1. L’approvazione da parte di EUR S.p.A. avverrà entro 15 giorni dalla data dell’informativa e potrà essere negata nel caso in cui il contenuto dei messaggi pubblicitari sia in concorrenza o in contrasto con i principi e le disposizioni di legge sopra richiamate. Specificatamente per il Palazzo dei Congressi, data la natura stessa di location per eventi (e.g. convegni, congressi, fiere), resta inoltre inteso che il concessionario, in ogni caso, non potrà proiettare messaggi pubblicitari di prodotti, operatori economici, attività o altro che possano in qualsiasi modo essere concorrenti o in contrasto con l’evento in corso all’interno della struttura. Per tale struttura, inoltre, il concessionario, nelle giornate riservate in uso esclusivo agli eventi, potrà proiettare messaggi pubblicitari in favore dell’evento in corso, il cui contenuto sarà definito dall’organizzatore dell’evento. Il Concessionario è tenuto ad osservare la normativa in materia di sicurezza relativa a tutti gli impianti tali da non mettere in pericolo qualsiasi soggetto, con accollo di ogni responsabilità in caso di danni prodotti a persone e/o cose conseguenti ad eventuali disfunzioni o irregolarità; le certificazioni degli eventuali impianti dovranno essere consegnate al momento della stipula del contratto. Il Concessionario dovrà garantire che le strutture ed i materiali utilizzati possiedano i requisiti di legge per l’uso al quale vengono destinati, che saranno montati sul posto a perfetta regola d’arte in modo da evitare possibilità di danni e/o pericoli per chiunque - anche in caso di avverse condizioni meteorologiche ed in maniera tale da garantire la sicurezza pubblica; le certificazioni di tutti i materiali dovranno essere consegnate al momento della stipula del contratto. Il Concessionario dovrà garantire per tutta la durata della concessione, a propria cura e spese, il perfetto stato di conservazione del materiale pubblicitario sotto il profilo statico, funzionale ed estetico, assicurando sia gli interventi di ordinaria manutenzione che quelli di carattere ...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).