Spazi pubblicitari Clausole campione

Spazi pubblicitari. L'Utente prende atto ed accetta che i Fornitori dei Servizi (direttamente o tramite la concessionaria di pubblicità) si riservano l'utilizzo e la vendita degli spazi pubblicitari sul Sito (ivi inclusi eventuali spazi pubblicitari a contorno dell'Area Personale Utente) ed avranno diritto esclusivo alla totalità dei proventi derivanti da tale attività.
Spazi pubblicitari. 1. La percentuale massima degli spazi pubblicitari presente sul periodico “inFORM”, dovrà essere non superiore al 30% (trenta percento) dello spazio totale della pubblicazione, con le seguenti precisazioni:
Spazi pubblicitari. 1. acquisto spazi pubblicitari;
Spazi pubblicitari. L’Ente proprietario autorizza l’aggiudicatario ad utilizzare, in esclusiva, gli spazi pubblicitari esistenti o da realizzare negli impianti e nei locali annessi oggetto della concessione, previo pagamento della relativa tassa comunale sulle affissioni.
Spazi pubblicitari. Ogni attività di pubblicità all’interno dell’impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del concessionario ed è sottoposta al pagamento delle dovute imposte sulla pubblicità. Il Comune si riserva il diritto dì apporre pubblicità propria o di propri sponsor, negli spazi interni ed esterni, a titolo del tutto gratuito e per la durata ritenuta necessaria nell’ambito delle manifestazioni o attività organizzate dal Comune. I contenuti dei messaggi pubblicitari non dovranno contenere pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, escludendo, inoltre, qualsiasi forma di propaganda a favore di partiti, movimenti politici ed associazioni in genere portatrici di interessi particolari.
Spazi pubblicitari. Tutti gli spazi utilizzabili ai fini pubblicitari all’interno ed all’esterno dei locali rimangono di disponibilità della Stazione Appaltante la quale potrà insindacabilmente decidere di utilizzarli a scopo pubblicitario senza per questo dover riconoscere benefits al gestore. Eventuali contratti di sponsorizzazioni stipulati dall’aggiudicatario dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di pubblicizzare appositi eventi mediante pubblicità negli spazi del locale adibito a mensa. In tal caso dovrà informare preventivamente l’aggiudicatario.
Spazi pubblicitari. 1. Al gestore competono in esclusiva gli introiti derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari all’interno degli impianti, rispetto alla quale determina autonomamente i relativi corrispettivi e sostiene altresì ogni eventuale costo di allestimento.
Spazi pubblicitari. Ogni attività di pubblicità all’interno dell’area dell’impianto è di esclusiva competenza, cura e profitto del gestore e deve essere conforme ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti. Ai sensi dell’art. 1, comma 128, della legge 266/2005, di interpretazione autentica dell’art. 90, comma 11 bis della legge 289/2002, la pubblicità, in qualunque modo realizzata e rivolta all’interno dell’impianto realizzato per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall’imposta di pubblicità. Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico della struttura sportiva e della zona circostante.
Spazi pubblicitari. Il Concessionario non potrà in autonomia utilizzare o concedere a terzi spazi a uso pubblicitario. Il Concessionario deve essere preventivamente e formalmente autorizzato dall'ADISU: • per utilizzare gli spazi pubblicitari per pubblicizzare il proprio marchio e/o prodotti e/o servizi; • per stipulare contratti di concessione o vendita a terzi di spazi pubblicitari. L'ADISU si riserva la possibilità di scegliere quali loghi e/o comunicazioni debbano essere riportati sulle macchine distributrici e sul materiale di consumo quali bicchieri, palette e imballaggi.
Spazi pubblicitari. 5.1. L’impresa aggiudicataria prende atto e riconosce che tutti gli spazi pubblicitari utilizzabili o creabili all’interno o all’esterno dei punti vendita fissi o mobili, sulle cassette degli spaltisti, ecc. appartengono in via originaria ed esclusiva a CONI Servizi, che ne può liberamente disporre. Pertanto l’impresa aggiudicataria non ha facoltà di utilizzare tali spazi, né di esporre o consentire che siano esposti messaggi pubblicitari all’interno e all’esterno dei punti vendita fissi e mobili, nonché sulle cassette degli spaltisti, senza il preventivo consenso scritto di CONI Servizi. organismi sportivi internazionali (quali, a mero titolo indicativo e non esaustivo, FIFA, UEFA, IAAF, ecc.). L’oscuramento/rimozione dei messaggi pubblicitari non comporterà a favore dell’impresa aggiudicataria diritto di ricevere rimborsi, indennizzi o altre utilità, trattandosi di evenienza prevista all’atto della stipulazione del contratto ed accettata dall’impresa aggiudicataria. L’impresa aggiudicataria inoltre dovrà garantire di farsi cura, carico ed onere dell’ottenimento delle autorizzazioni per l’esposizione di messaggi pubblicitari presso i competenti uffici comunali provvedendo anche al pagamento delle relative imposte e manlevando fin d’ora CONI Servizi in caso di inadempienza o sanzioni di qualsiasi tipo.