Obblighi di gestione Clausole campione

Obblighi di gestione. 10.1 Il Gestore si obbliga a conformare la propria attività ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia del servizio.
Obblighi di gestione. 1. Il Gestore si impegna, durante il rapporto oggetto del presente atto, ad attuare, salvo quanto previsto dal successivo articolo ---, le direttive e gli atti di interpretazione dell’ EGATO6
Obblighi di gestione. Si elencano di seguito le principali spese gravanti sul concessionario:
Obblighi di gestione. 1. Il Gestore si impegna, durante il rapporto oggetto del presente atto, ad attuare, salvo quanto previsto dal successivo articolo 21, le direttive e gli atti di interpretazione dell’A.ato6.
Obblighi di gestione. L’aggiudicatario dell’appalto gestirà il chiosco – bar, la relativa area di pertinenza a verde e provvederà alla sorveglianza, apertura e chiusura della struttura.

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  • GESTIONE Le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al/alla responsabile del soggetto aggiudicatario. Le strutture educative sono dotate, a cura dell’Amministrazione comunale, di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. L’aggiudicatario potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del Progetto educativo, in accordo con i/le referenti dell’Amministrazione comunale. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all’aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l’espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi. All’inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature, impianti e spazi esterni e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti. Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all’aggiudicatario. L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti. I locali, gli impianti, le attrezzature e gli spazi esterni dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Direzione Istruzione – Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico - per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l’esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune. In tal caso il soggetto affidatario dovrà collaborare alla redazione del DUVRI. È a carico dell’Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni. È a carico dell’Aggiudicatario la manutenzione ordinaria edile ed impiantistica e degli spazi esterni (verde, attrezzature ludiche e arredi, pavimentazioni e manufatti, impianti).

  • Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere 1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre, conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.

  • Obblighi di riservatezza L’Appaltatore avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transiteranno per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui verrà in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’obbligo di cui sopra sussisterà, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle attività affidate in appalto. L’obbligo di cui sopra non riguarderà i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l’Appaltatore svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni dovute. L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all’Amministrazione stessa. L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti.

  • Gestione del servizio Il servizio deve essere svolto dall’Impresa con i propri capitali e con proprio personale ed a suo rischio. L’Impresa fornirà al proprio personale, il materiale, le attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio affidato, quali vestiario, d.p.i. (scarpe antinfortunistiche, mascherine, guanti, ecc.), le attrezzature, i mezzi d’opera e quant'altro occorrente. Il personale deve mantenere un contegno riguardoso e corretto e, pertanto, l’impresa s'impegna a richiamare, multare e se del caso sostituire i lavoratori che venissero meno ai propri doveri. Tale servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.Lgs.152/2006 dovendosi conformare ai principi di precauzione, prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica. I servizi dovranno essere svolti con continuità, regolarità e completezza; non potranno essere sospesi o abbandonati. Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentate. In caso di servizio irregolare o di interruzione dello stesso, la Ditta Aggiudicataria si impegna ad adottare con tempestività le misure necessarie a ristabilirne le condizioni normali entro 48 ore dalla comunicazione di sollecito trasmessa dal responsabile del servizio o suo delegato autorizzato. Il mancato espletamento dei servizi a seguito di sollecito scritto entro le 48ore, costituisce titolo per l’amministrazione comunale per la richiesta di danni maturati e/o maturandi. In ogni caso, la Ditta Aggiudicataria è tenuta ad adottare le misure necessarie volte ad arrecare all’amministrazione comunale ed all’utenza del Comune di Sanza il minore disagio possibile e a ripristinare il servizio nel tempo più breve possibile. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146/1990, per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. Non sono considerati cause di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

  • Gestione da parte di altre imprese non prevista.

  • OBBLIGHI DEI VIAGGIATORI 1. Fermo l’obbligo di tempestiva comunicazione del difetto di conformità, per come previsto all’art. 11 comma 2, i viaggiatori devono attenersi ai seguenti obblighi:

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del decreto-legge 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.

  • Gestione delle vertenze di danno e spese legali La Società si obbliga ad assumere la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita, anche qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici designati dall’assicurato, purchè ratificati dalla Compagnia. La Compagnia non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

  • Gestione delle vertenze La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudizia- le delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, le- gali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’As- sicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazio- ne dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

  • Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.