Obblighi dell’Appaltatore nell’espletamento del Servizio Clausole campione

Obblighi dell’Appaltatore nell’espletamento del Servizio. Il Servizio deve essere conforme, nel suo complesso e in ogni sua parte, oltre che alle prescrizioni contrattuali, a tutte le disposizioni legislative e/o regolamentari e alle pre- scrizioni stabilite dalle competenti Autorità nazionali, vigenti alla data dell’espleta- mento del servizio medesimo. L’Appaltatore deve provvedere, ove occorra, all'ottenimento di tutti i permessi, auto- rizzazioni e/o licenze necessarie per l'espletamento del Servizio, ad eccezione di quelli che la legge espressamente prevede a cura della Stazione Appaltante, per l’otteni- mento dei quali l’Appaltatore si impegna comunque a fornire, ove richiesta, la neces- saria assistenza e/o documentazione. Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti l’esecuzione del Contratto / Accordo quadro de- vono intendersi a completo ed esclusivo carico dell’Appaltatore, ad esclusione di quelli esplicitamente posti dal presente Capitolato a carico di Anas; resta inteso, pertanto, che l'enunciazione, nel presente Capitolato, degli obblighi ed oneri a carico dell’Appal- tatore deve intendersi a titolo meramente esemplificativo e non limitativo. Se non previsto diversamente dal presente Capitolato, tutte le fasi relative allo svolgi- mento del Servizio saranno effettuate dall’Appaltatore, con proprie risorse e mezzi, salva la possibilità di acquistare presso terzi le materie prime, i materiali di serie, le eventuali apparecchiature, prodotti hardware, licenze di prodotti software necessari all’espletamento del Servizio nonché i mezzi di trasporto e sollevamento. A tal fine, l’Appaltatore deve dotarsi di tutto quanto necessario (ad esempio strumen- tazione, software, materiale di consumo) per l'esecuzione del Servizio; il materiale uti- lizzato dall’Appaltatore dovrà essere tenuto in buono stato di efficienza e non costi- tuire fonte di pericolo per l'ambiente di lavoro. L’Appaltatore adempirà al Contratto con l'impiego dei capitali e dei mezzi necessari e assumendosi il rischio dell'impresa ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 10.09.2003, n. 276.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).