Obblighi del collaboratore Clausole campione

Obblighi del collaboratore. Sono a carico del Farmacista Collaboratore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. Il Farmacista Collaboratore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Farmacista Collaboratore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Farmacista Collaboratore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti del Comune. Il Farmacista Collaboratore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. Il Farmacista Collaboratore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune, nonché di dare immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. Il Comune si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. Farmacista Collaboratore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Farmacista Collaboratore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte del Comune. In caso di inadempimento da parte del Farmacista Collaboratore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare...
Obblighi del collaboratore. 3.1 Il Collaboratore si impegna a:
Obblighi del collaboratore. Orario e sede di lavoro
Obblighi del collaboratore. Il collaboratore opera in piena autonomia e risponde esclusivamente all’Autorità di Gestione del POR Lazio FSE 2014-2020. È fatto divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività interferenti con quelle della Regione né assumere incarichi che risultino incompatibili con i contenuti di lavoro che formano oggetto del presente contratto. Il collaboratore si impegna all’osservanza del Codice di comportamento del personale della Giunta Regionale di cui alla D.G.R. n. 33 del 21/01/2014, con cui è stato recepito il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013. La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice costituisce causa di risoluzione o decadenza dal rapporto di lavoro.
Obblighi del collaboratore. Il collaboratore opera in piena autonomia tecnica e organizzativa. Il collaboratore potrà avvalersi, nello svolgimento della sua funzione , in piena autonomia, previa autorizzazione dell’Amministrazione regionale, della collaborazione di esperti in materia e può partecipare, su invito, alle riunioni del CUG senza diritto di voto. È fatto divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività interferenti con quelle della Regione né assumere incarichi che risultino incompatibili con i contenuti di lavoro che formano oggetto del presente contratto. Il collaboratore si impegna all’osservanza del Codice di comportamento del personale della Giunta Regionale di cui alla D.G.R. n. 33 del 21/01/2014, con cui è stato recepito il D.P.R. n. 62 del 16/04/2013. La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice costituisce causa di risoluzione o decadenza dal rapporto di lavoro.
Obblighi del collaboratore. 1. Nell’espletamento del suo incarico il collaboratore deve fornire la massima collaborazione alle persone ed alle famiglie soggetti della rilevazione censuaria. In particolare deve :
Obblighi del collaboratore. 1. Il Collaboratore si obbliga in modo specifico:
Obblighi del collaboratore. Il Collaboratore è tenuto a svolgere le attività di cui al punto 3 che precede personalmente e gestendo in forma autonoma ed indipendente il programma di lavoro, con espressa esclusione di ogni vincolo di subordinazione, nonché di soggezione al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della Committente ed in base alle sole indicazioni programmatiche di massima che quest'ultima fornirà al fine di coordinare, per le proprie esigenze organizzative, le prestazioni del Collaboratore stesso. Lo svolgimento delle attività di cui al punto 3 che precede, quindi, non implica alcun rapporto di dipendenza nei confronti della Committente e non è riferibile, ad alcun effetto di legge, alle disposizioni (anche previdenziali ed assistenziali) dettate dalla disciplina legale e contrattuale collettiva in materia di rapporto di lavoro subordinato. Il Collaboratore sarà, pertanto, libero di esercitare eventuali, ulteriori attività lavorative, purché le stesse non risultino incompatibili con l'impegno assunto nel presente contratto ovvero in concorrenza con l'attività svolta dalla Committente. Il Collaboratore si obbliga sin da ora ad eseguire quanto previsto dal presente contratto, a favore della committente, nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede, e con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, nonché a tenere a proprio carico ogni rischio connesso all'esecuzione del presente contratto ovvero conseguente dalla stessa ed a manlevare la Committente da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione (per qualunque causa intervenuta) del rapporto di cui al presente contratto, venisse avanzata da terzi in relazione all'operato posto in essere da esso Collaboratore nell'ambito delle attività che formano oggetto del presente contratto. Il Collaboratore è tenuto al rispetto degli obblighi discendenti dall'ari. 64, co. II, del D. Lgs. n. 276/03 e, quindi, a mantenere il riserbo più assoluto su notizie, dati, informazioni riservati i di qualsiasi natura e specie, dei quali abbia acquisito scienza diretta o indiretta nell'ambito delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto.
Obblighi del collaboratore. Il collaboratore si obbliga: • ad organizzare l'Opera indicata all’art. 1) del presente contratto; • a pattuire e corrispondere autonomamente al proprio personale artistico i corrispettivi richiesti per l'esecuzione dell'Opera comprensivi di oneri contributivi; • a fornire anticipatamente la data dello spettacolo la copia del certificato agibilità ENPALS e tutto il materiale necessario alle pratiche SIAE; • a rimborsare all'ente proprietario gli eventuali danni causati all'immobile e agli impianti in caso di inadempienza alle direttive impartite dal responsabile tecnico.
Obblighi del collaboratore. Il Collaboratore si obbliga ad eseguire personalmente l’incarico oggetto del contratto, adempiendo correttamente le sue obbligazioni ed eseguendo il contratto in buona fede, con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni effettuate. Il Collaboratore deve altresì prestare la propria attività garantendo il massimo impegno nel rispetto dei principi della migliore tecnica, attenendosi alle procedure in uso nell’ASST. Il Collaboratore è responsabile per eventuali danni prodotti da lui provocati a se stesso e/o a terzi nell’esecuzione del presente contratto, addebitabili a colpa, colpa grave o dolo. Inoltre, è ritenuto personalmente ed esclusivamente responsabile degli eventuali danni causati agli assistiti in conseguenza delle prestazioni professionali personalmente svolte. Il Collaboratore si impegna all’osservanza delle indicazioni organizzative igienistiche e dei protocolli operativi generali emessi dalla Direzione Sanitaria. La violazione dei suddetti obblighi può comportare, oltre la risoluzione immediata del presente contratto, il risarcimento dell’eventuale danno. Il Collaboratore si impegna ad una corretta e puntuale compilazione e tenuta della cartella clinica / documentazione sanitaria (secondo quanto stabilito dalle linee guida regionali e dell’ASST), oltre che dei referti e delle risultanze diagnostiche. Il mancato riconoscimento delle prestazioni erogate a causa di inadempienze della cartella clinica / documentazione sanitaria può legittimare l’ASST ad agire per il risarcimento danni. Il Collaboratore è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio presso il quale svolge la prestazione di eventuali assenze o impedimenti qualunque ne sia la causa. Lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente all’ASST qualsiasi variazione, che possa intervenire nel periodo di validità del presente incarico, rispetto a quanto dichiarato e sottoscritto in sede di conferimento dello stesso.