Norme comportamentali generali Clausole campione

Norme comportamentali generali. E’ compito di tutti: In caso di emergenza è necessario:
Norme comportamentali generali. Tutti gli operatori presenti sul Punto Vendita devono:  segnalare prontamente al Gestore la presenza di anomalie, di comportamenti scorretti, la presenza di personale non autorizzato e la mancanza di attrezzature antincendio;  non creare intralci alle vie di fuga;  rispettare le procedure e le disposizioni vigenti;  non fumare;  mettere in sicurezza macchinari e attrezzature. Durante il verificarsi dell’emergenza, tutti gli operatori devono:  interrompere le attività lavorative;  avvisare il Gestore o il Presidiante e le autorità preposte;  rispettare le disposizioni impartite dai responsabili;  mettere in sicurezza (spegnere) nei limiti del possibile, eventuali attrezzature o materiali che possono creare situazioni di pericolo;  non tornare indietro, se non per motivi di grande necessità e sotto l’autorizzazione del Responsabile dell’emergenza identificato dal Gestore;  raggiungere il luogo di raccolta seguendo le indicazioni delle planimetrie affisse e la segnaletica. Dopo il verificarsi dell’emergenza, tutti gli operatori devono:  seguire le istruzioni fornite al punto di raccolta;  tornare al posto di lavoro solo se esplicitamente autorizzati;  segnalare l’esistenza di situazioni di pericolo ancora presente;  facilitare il normale ripristino delle attività;  informare i superiori del danno generato e delle problematiche legate all’interruzione del lavoro;  segnalare al responsabile dell’Emergenza identificato dal Gestore anomalie e possibili migliorie osservati durante l’evoluzione dell’emergenza. In caso di emergenza, il panico potrebbe ostacolare la lucidità di chi trasmette il messaggio di soccorso, pertanto è opportuno che sia installato, vicino al telefono, un cartello indicante i numeri di telefono utili, nonché il contenuto del messaggio di soccorso, indicato nei punti seguenti:  Indirizzo della Stazione di Servizio  Nome e cognome di chi chiama  Numero telefonico dell’apparecchio da cui si chiama  Tipo di emergenza in corso  Altre indicazioni particolari: tipo di perdita, se c’è incendio, necessità di fermare i mezzi ad una certa distanza, ecc.  Indicazioni sul percorso Il Presidiante deve verificare che il cartello sia sempre presente e facilmente leggibile.
Norme comportamentali generali. I Destinatari della presente Procedura, a qualsiasi titolo coinvolti nel processo di trattamento, comunicazione a terzi ovvero divulgazione al mercato di informazioni riservate o di natura privilegiata sono tenuti ad osservare le previsioni di legge esistenti in materia, i principi comportamentali richiamati nel Codice Etico (che dispone di una specifica sezione dedicata al trattamento delle informazioni riservate), improntati a principi di trasparenza, completezza e tempestività, nonché le disposizioni esposte nella presente procedura. A tutti i Destinatari è richiesto, per quanto di competenza, di rispettare i seguenti obblighi: • mantenere la riservatezza circa i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei propri compiti; • non comunicare ad altri, se non per ragioni d’ufficio, le informazioni riservate di cui si viene a conoscenza nello svolgimento dei compiti assegnati; • assicurare che la circolazione interna e verso terzi di documenti contenenti informazioni riservate e, in particolare, potenzialmente privilegiate sia soggetta ad ogni necessaria attenzione e cautela, onde evitare pregiudizi al Gruppo e indebite divulgazioni; • far sottoscrivere ai consulenti, ai revisori e agli altri collaboratori (non dipendenti), di cui si avvale il Gruppo, un impegno di riservatezza con riguardo alle informazioni riservate delle quali gli stessi possano venire a conoscenza in occasione dello svolgimento dell’incarico conferito; • informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza della Società di qualsivoglia atto, fatto, omissione o in ogni caso evento in violazione della presente procedura.
Norme comportamentali generali. Nel caso siano previste lavorazioni interferenti di prassi si dovrà procedere: • allo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive, alla disponibilità di uomini e mezzi; • nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attività devono essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi da interferenze, mediante l’allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che consentano le attività e gli spostamenti degli operatori in condizioni di sicurezza. Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti il Supervisore dell’appalto indirà una riunione di coordinamento, al fine di individuare le misure di prevenzione e protezione più idonee. La riunione, a cui dovrà partecipare il RSPP, dovrà essere indetta ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in relazione alle lavorazioni svolte. Al termine della riunione di coordinamento si redige uno specifico verbale. La Ditta appaltatrice prima di introdurre negli ambienti dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 una attrezzatura di lavoro non provvista del marchio CE dovrà attestare che essa ha i requisiti di legge che la rende idonea all’uso e, inoltre, dovrà dichiarare di impegnarsi a non modificare l’attrezzatura nell’assetto in cui è stata dichiarata idonea all’uso. E’ vietato l’impiego di dispositivi di protezione individuali che non abbiano i requisiti di cui al decreto legislativo 81/2008. Misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più Appaltatori di attrezzature, infrastrutture, sostanze chimiche, mezzi e servizi di protezione collettiva L’Azienda ULSS3 mette a disposizione delle ditte appaltatrici, in caso di necessità, l’utilizzo dei presidi antincendio (estintori, idranti, ecc.).
Norme comportamentali generali. E’ compito di tutti:
Norme comportamentali generali. E’ compito di tutti: - segnalare prontamente ad un addetto della squadra di emergenza qualsiasi situazione pericolosa; - mantenere sempre liberi i percorsi di esodo; - non fumare; - non manomettere estintori o altri tipi di presidi antincendio; - tenere sempre a mente i percorsi di esodo da utilizzare in caso di emergenza; - non lasciare macchinari ed attrezzature incustodite. In caso di emergenza è necessario: - mantenere la calma; - interrompere ogni tipo di attività; - seguire le disposizioni impartite dagli addetti della squadra di emergenza; - non prendere iniziative personali. Chiunque rilevi una possibile situazione di emergenza deve: - evitare di assumere iniziative personali se non adeguatamente formato (è assolutamente vietato prendere qualsivoglia iniziativa che possa compromettere la propria e l’altrui incolumità); - avvisare ed allontanare quanti si trovino in prossimità del pericolo; - segnalare agli Addetti alle emergenze la situazione di emergenza rilevata; - rispettare le indicazioni fornite dagli addetti all’emergenza.

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  • Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Validità territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Norme di comportamento Le imprese partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.

  • Ambito territoriale L’assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel territorio Italiano.

  • Codice di comportamento dei dipendenti pubblici Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 62/2013, il contraente si impegna a rispettare e a divulgare all’interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001, durante l’espletamento delle attività previste dal presente contratto. Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l’inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all’art. 54 del D.Lgs. 165/2001 comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del c.c.

  • INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Come stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

  • Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Inquadramento del personale I lavoratori/lavoratrici destinatari della presente Parte speciale sono inquadrati nelle aree professionali e nei livelli retributivi previsti dagli articoli che seguono. La declaratoria definisce le caratteristiche ed i requisiti indispensabili per l’inquadramento nell’area professionale. I profili professionali rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle figure in essi considerate relativi ai singoli livelli. In considerazione delle esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire ai lavoratori/lavoratrici conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggior interscambio nei compiti, l’impresa può attribuire al lavoratore/lavoratrice, anche in via promiscua, tutte le attività di pertinenza dell’area professionale di appartenenza, senza che ciò comporti riduzione del trattamento economico. Ove al lavoratore/lavoratrice vengano temporaneamente affidate attività proprie di un livello retributivo superiore, l’interessato ha diritto per il periodo di utilizzo in tali compiti alla corresponsione della relativa differenza di retribuzione. Al lavoratore/lavoratrice al quale vengano stabilmente affidate attività proprie di livelli retributivi diversi nell’ambito della medesima area professionale è riconosciuto l’inquadramento nel livello corrispondente all’attività superiore, sempre che quest’ultima sia svolta - laddove previsto - con continuità e prevalenza, secondo i criteri che seguono. Ai fini del presente capitolo e di quello che precede si considera convenzionalmente adibizione “continuativa e prevalente” - laddove prevista, in materia di inquadramento del personale, dal presente contratto nonché nelle corrispondenti norme degli accordi aziendali - l’utilizzo, nei compiti ivi indicati, per almeno 3 ore giornaliere (anche non consecutive nella giornata) e per un periodo di almeno 10 giorni mensili (anche non consecutivi nel mese). Per quanto non previsto in sede nazionale in materia di inquadramento del personale vale quanto stabilito nei contratti integrativi aziendali per quel che attiene ai profili professionali già identificati nei contratti stessi, rispetto a quelli esemplificativamente indicati nel presente contratto. Restano ferme le eventuali disposizioni più favorevoli per i lavoratori/lavoratrici contenute nei medesimi contratti aziendali.

  • CODICE DI COMPORTAMENTO 1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, rubricato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici 2017-2019,” a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dell'art. 32 del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto – sezione III Codice di Comportamento -, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C. n.45 del 02.03.2017, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e in applicazione della Legge 06.11.2012 n. 190, l'Appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato sono da intendersi qui integralmente trascritti e, per l'effetto, da considerarsi parte integrante dello stesso – poichè consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.

  • Riservatezza e trattamento dei dati personali Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).