Accordo di cooperazione
Traduzione1
Accordo di cooperazione
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo degli Stati Uniti d’America sull’uso pacifico dell’energia nucleare
Concluso il 31 ottobre 1997
Entrato in vigore mediante scambio di note il 23 giugno 1998
(Stato 2 settembre 2003)
0.732.933.62
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo degli Stati Uniti d’America
(di seguito le Parti),
considerata la loro stretta cooperazione nello sviluppo, l’uso e il controllo del- l’energia nucleare a scopi pacifici, conformemente all’Accordo di cooperazione tra il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America per l’uso pacifico del- l’energia nucleare, firmato il 30 dicembre 19652, e i suoi emendamenti;
desiderosi di proseguire e ampliare la loro cooperazione in tale ambito;
riaffermando il loro sostegno al rafforzamento della non proliferazione nucleare e ai provvedimenti mondiali a favore del disarmo;
riconoscendo il ruolo indispensabile del sistema delle misure di garanzia dell’Agen- zia internazionale dell’energia nucleare (denominata di seguito Agenzia) nel mante- nere un regime effettivo di non proliferazione;
confermando il loro impegno nel rafforzamento delle misure di garanzia dell’Agen- zia, inclusa la loro disponibilità a prendere i provvedimenti necessari per permettere all’Agenzia di applicare efficacemente ed effettivamente le misure di garanzia e di raggiungere il suo obiettivo d’ispezione negli impianti nucleari delle loro rispettive giurisdizioni;
attenti al fatto che sia gli Stati Uniti sia la Svizzera sono parti al Trattato del 1° luglio 19683 di non proliferazione delle armi nucleari (di seguito Trattato di non proliferazione) e hanno concluso accordi con l’Agenzia per l’applicazione di misure di garanzia in relazione con il Trattato di non proliferazione;
confermando che il Trattato di non proliferazione è la pietra miliare del regime nu- cleare globale di non proliferazione e che gli Stati Uniti sono determinati a prose- guire i loro sforzi sistematici e progressivi di riduzione dell’arsenale globale di armi nucleari, al fine di eliminare tali armi;
RU 2003 3203
1 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.
2 RS 0.732.933.6
3 RS 0.515.03
riaffermando la loro intenzione di cooperare strettamente insieme e con altri Stati per raccomandare l’adesione universale al Trattato di non proliferazione e la com- pleta realizzazione degli scopi del preambolo e di tutte le disposizioni di tale Trat- tato;
ritenendo che nessuna disposizione del Trattato di non proliferazione debba essere interpretata come lesiva del diritto inalienabile di tutte le Parti al Trattato di svilup- pare la ricerca, la produzione e l’uso dell’energia nucleare a scopi pacifici, senza di- scriminazione e in conformità con gli articoli I e II del Trattato, e che tutte le Parti facilitino e abbiano il diritto di partecipare al più ampio scambio possibile di attrez- zature, di materiali e d’informazioni tecnologiche e scientifiche per l’uso pacifico dell’energia nucleare;
ricordando che gli Stati Uniti d’America e la Svizzera hanno ratificato la Conven- zione del 3 marzo 19804 sulla protezione fisica delle materie nucleari (pubblicata come documento INFCIRC/274/Rev.1 dell’Agenzia);
riconoscendo che gli Stati Uniti d’America e la Svizzera hanno deciso di agire in ac- cordo con i principi contenuti nelle Direttive relative ai trasferimenti di materiali nu- cleari del «Gruppo dei Paesi fornitori nucleari» (pubblicate come allegati al do- cumento INFCIRC/254/Rev.2/Parti 1 e 2 dell’Agenzia e le revisioni e modifiche successive di tali documenti);
sottolineando l’importanza dei principi del Gruppo dei Paesi fornitori nucleari sulle misure di garanzia dell’Agenzia come condizione per il trasferimento a Stati sprov- visti di armi nucleari, sul controllo di articoli nucleari a duplice impiego e sul- l’esigenza di frenare l’esportazione di articoli sensibili;
riconoscendo che la separazione, il deposito, il trasporto e l’uso di plutonio richie- dano misure costanti per essere sicuri di evitare qualsiasi rischio di proliferazione;
desiderosi di favorire accordi commerciali per gli usi pacifici dell’energia nucleare in modo prevedibile e sicuro che tenga conto dei bisogni a lungo termine dei loro programmi di energia nucleare e riaffermando la loro opposizione alle misure che ostacolano slealmente il commercio nucleare legittimo;
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo:
(a) per alterazione di forma o di contenuto s’intende la conversione di plutonio, d’uranio altamente arricchito o d’uranio 233 o la fabbricazione di combustibile contenente plutonio, uranio altamente arricchito o uranio 233; non sono compresi:
– gli esami post-irraggiamento che comportano una dissoluzione o una separa- zione chimica,
– lo smontaggio e il riassemblaggio di gruppi combustibili,
– l’irraggiamento,
4 RS 0.732.031
– il ritrattamento o
– l’arricchimento;
(b) per autorità competente s’intende, nel caso della Svizzera, l’Ufficio federale dell’energia e, nel caso degli Stati Uniti d’America, il Dipartimento dell’energia o qualunque altra autorità che la Parte interessata può notificare all’altra Parte;
(c) per attrezzatura s’intende:
– qualsiasi reattore come unità completa che non sia un reattore progettato o utilizzato principalmente per la produzione di plutonio o d’uranio 233;
– vasche di pressione per reattori sotto forma di unità complete o di importanti elementi prefabbricati, specialmente concepite o preparate per contenere il cuore di un reattore e in grado di resistere alla pressione di regime del fluido termovettore primario;
– macchine per il carico e lo scarico come unità complete; attrezzatura di ma- nipolazione concepita o preparata per introdurre o estrarre il combustibile da un reattore nucleare e utilizzabile in corso di funzionamento;
– sistemi completi di barre di controllo per reattori, compreso il meccanismo di controllo, specialmente concepiti o preparati per il controllo del grado di reazione in un reattore;
– pompe del circuito di raffreddamento primario del reattore specialmente concepite o preparate per far circolare il fluido termovettore primario di un reattore;
– tutti gli articoli designati congiuntamente dalle Parti;
(d) per Xxxxxxxxx s’intendono le Direttive relative ai trasferimenti di materiali nu- cleari (pubblicate come allegato al documento INFCIRC/254/Rev.2/Parte 1 dell’Agenzia e le sue revisioni e modifiche successive, così come sono state adottate dalle Parti);
(e) per uranio altamente arricchito si intende l’uranio arricchito al 20 per cento o più in isotopo U235;
(f) per materiale usato come usato come moderatore si intende il deuterio, l’acqua pesante e la grafite di purezza nucleare per reattori così come definiti dal paragrafo 2 dell’allegato B delle Direttive;
(g) per materiale nucleare si intende qualsiasi materiale grezzo o materiale fissile speciale secondo le definizioni seguenti:
– materiale grezzo significa l’uranio impoverito, l’uranio naturale, il torio od ogni altro materiale così designato mediante accordo tra le Parti,
– materiale fissile speciale significa il plutonio, l’uranio 233 o l’uranio arric- chito in isotopo 233 o 235, od ogni altro materiale così designato mediante accordo tra le Parti;
(h) per fornitura nucleare s’intende il materiale nucleare, il materiale usato come moderatore e l’attrezzatura trasferiti conformemente all’Accordo e il materiale nu- cleare utilizzato in o prodotto dall’utilizzazione di tali articoli;
(i) per Raccomandazioni si intendono le raccomandazioni pubblicate nel documento INFCIRC/225/Rev.3 dell’Agenzia intitolato «La protezione fisica del materiale nu- cleare» e le revisioni successive adottate dalle Parti.
Art. 2 Campo d’applicazione
1. Il materiale nucleare, il materiale usato come moderatore e l’attrezzatura trasfe- riti dal territorio di una Parte verso il territorio dell’altra Parte, sia direttamente, sia per il tramite di un Paese terzo, sono considerati trasferiti conformemente all’Accordo, soltanto dopo conferma dell’autorità competente della Parte destinata- ria all’autorità competente della Parte fornitrice, che tale materiale nucleare, tale materiale moderatore e tale attrezzatura saranno assoggettati al presente Accordo e che il destinatario proposto per tale materiale nucleare, tale materiale usato come moderatore e tale attrezzatura, diverso dalla Parte, è una persona autorizzata. Simili trasferimenti dei suddetti materiali possono essere effettuati tra le Parti o da persone autorizzate.
2. Per quanto concerne i materiali fissili speciali prodotti a partire dall’utilizzazione di materiali nucleari e/o di materiali usati come moderatori trasferiti in conformità al presente Accordo e utilizzati in o prodotti dall’utilizzazione di un’attrezzatura non trasferita in tale modo, le disposizioni degli articoli 7–11 devono in pratica es- sere applicate a tale proporzione di materiali fissili speciali prodotti che rappresenta la proporzione di materiale nucleare trasferito e/o di materiale usato come mode- ratore utilizzata nella produzione di materiali fissili speciali dell’importo totale di materiale nucleare e/o di materiale usato come moderatore in tal modo utilizzata.
3. Il materiale nucleare trasferito conformemente al presente Accordo e il materiale nucleare utilizzato in o prodotto dall’uso di materiale nucleare, materiale usato come moderatore o attrezzatura trasferiti conformemente al presente Accordo, re- stano assoggettati alle disposizioni del presente Accordo finché:
a) le Parti stabiliscono che non è più utilizzabile o è praticamente irrecupera- bile per essere rifoggiato in modo da essere usato per qualsiasi attività nu- cleare significativa dal punto di vista delle misure di garanzia; o,
b) è stato trasferito al di fuori della giurisdizione di una delle Parti conforme- mente alle disposizioni dell’articolo 7 del presente Accordo; o,
c) le Parti hanno convenuto diversamente.
4. Il materiale usato come moderatore e l’attrezzatura trasferiti conformemente al presente Accordo devono restare assoggettati alle disposizioni del presente Accordo finché:
a) le Parti accettano che non sono più utilizzabili per un’attività nucleare si- gnificativa dal punto di vista delle misure di garanzia; o
b) sono state trasferiti al di fuori della giurisdizione di una delle Parti confor- memente alle disposizioni dell’articolo 7 del presente Accordo; o,
c) le Parti hanno convenuto diversamente.
5. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3a) del presente articolo, le Parti accet- tano una risoluzione dell’Agenzia conformemente alle disposizioni sulla revoca delle misure di garanzia secondo l’accordo di garanzia corrispondente concluso tra una Parte e l’Agenzia.
6. I trasferimenti di materiali nucleari specificati nella lettera i qui appresso e i tra- sferimenti di materiale grezzo o di materiali fissili speciali a una delle Parti da ogni fornitore individuale sotto la giurisdizione dell’altra Parte, compatibili con i limiti specificati nella lettera ii qui appresso, non necessitano di essere assoggettati all’Ac- cordo:
i. plutonio con un tenore isotopico di plutonio 238 superiore a 80 per cento e il materiale grezzo utilizzato soltanto nell’ambito di attività non nucleari;
ii. sino a 3 grammi di uranio arricchito, 0,1 grammo di plutonio o 0,1 grammo di uranio 233 come elemento sensibile di uno strumento;
sino a 0,001 chilogrammo effettivo (come definito dal paragrafo 104 del do- cumento INFCIRC/153 dell’Agenzia) di uranio arricchito, di plutonio o di uranio 233 in un solo carico;
sino a 0,1 chilogrammo effettivo (come definito dal paragrafo 104 del do- cumento INFCIRC/153 dell’Agenzia) di uranio arricchito, di plutonio o di uranio 233 durante ogni periodo di 12 mesi;
materiali grezzi:
– sino a 10 chilogrammi di uranio non arricchito o di torio in un solo ca- rico, e
– sino a 1000 chilogrammi di uranio non arricchito o di torio durante ogni periodo di 12 mesi.
Art. 3 Uso pacifico
I materiali nucleari, i materiali usati come moderatori e le attrezzature trasferiti conformemente al presente Accordo e il materiale nucleare utilizzato in o prodotto dall’uso di qualunque materiale nucleare, materiale usato come moderatore o at- trezzatura non devono essere impiegati per un ordigno esplosivo nucleare, per la ri- cerca su un ordigno esplosivo nucleare o lo sviluppo di un simile ordigno né uti- lizzati per scopi militari.
Art. 4 Protezione fisica
Ogni Parte, nell’ambito della sua giurisdizione, deve prendere le misure necessarie per assicurare la protezione fisica adeguata del materiale nucleare trasferito confor- memente al presente Accordo e di qualunque materiale nucleare utilizzato in o pro- dotto dall’uso di materiale nucleare, materiale usato come moderatore o attrezza- tura trasferiti conformemente al presente Accordo e deve applicare criteri confor- memente ai livelli di protezione fisica almeno equivalenti a quelli enunciati nelle Raccomandazioni.
Art. 5 Garanzie
1. Il materiale nucleare trasferito verso la Svizzera in virtù del presente Accordo e ogni materiale nucleare utilizzato in o prodotto dall’uso di qualunque materiale nu- cleare, materiale usato come moderatore o attrezzatura così trasferiti deve essere sottoposto alle misure di garanzia conformemente alle disposizioni dell’Accordo concluso tra la Svizzera e l’Agenzia per l’applicazione di garanzia nell’ambito del Trattato di non proliferazione, firmato il 6 settembre 19785 (pubblicato come do- cumento INFCIRC/264 dell’Agenzia), in virtù del quale le misure di garanzia del- l’Agenzia sono applicate a tutti i materiali nucleari in ogni attività nucleare sul ter- ritorio della Svizzera, sotto la sua giurisdizione o intrapresa sotto il suo controllo in qualunque luogo si trovi.
2. Il materiale nucleare trasferito agli Stati Uniti d’America conformemente al pre- sente Accordo e ogni materiale nucleare utilizzato in o prodotto dall’uso di qualun- que materiale nucleare, materiale usato come moderatore o attrezzatura così trasfe- riti, deve essere sottoposto alle disposizioni dell’Accordo concluso tra gli Stati Uniti d’America e l’Agenzia per l’applicazione delle misure di garanzia agli Stati Uniti, firmato il 9 dicembre 1980 (pubblicato come documento INFCIRC/288 dell’Agen- zia).
3. Se gli Stati Uniti d’America o la Svizzera sono a conoscenza di circostanze che dimostrano che l’Agenzia non applica o non applicherà le misure di garanzia con- formemente all’Accordo appropriato cui si fa riferimento nei paragrafi 1 e 2, le Parti devono impegnarsi immediatamente in accordi conformi ai principi e alle procedure delle misure di garanzia dell’Agenzia e al campo d’applicazione richiesto confor- memente a tali paragrafi e che procurano una garanzia equivalente a quella prevista dal sistema che sostituisce. Tali accordi devono essere esercitati mediante un ac- cordo diverso dall’accordo appropriato cui si fa riferimento nei paragrafi 1 o 2 che prevede un’applicazione da parte dell’Agenzia. Se una delle Parti ritiene che l’Agenzia sia incapace di applicare simili misure di garanzia, queste ultime devono essere applicate sotto forma di accordi bilaterali.
Art. 6 Trasferimenti
1. Conformemente al presente Accordo, la cooperazione tra gli Stati Uniti d’Ame- rica e la Svizzera nell’ambito dell’uso pacifico dell’energia nucleare deve rispettare le disposizioni del presente Accordo.
2. Il materiale nucleare, il materiale usato come moderatore e l’attrezzatura pos- sono essere trasferiti per scopi conformi al presente Accordo.
5 RS 0.515.031
Art. 7 Ritrasferimenti
Nessun materiale nucleare, materiale usato come moderatore o nessuna attrezza- tura trasferiti conformemente al presente Accordo e nessun materiale fissile speciale prodotto dall’uso di qualunque materiale nucleare, materiale usato come modera- tore o attrezzatura così trasferiti devono essere ritrasferiti al di fuori della giurisdi- zione territoriale della Parte, a meno che sia stato stipulato un accordo tra le Parti.
Art. 8 Arricchimento dell’uranio
L’uranio trasferito conformemente al presente Accordo o impiegato in o prodotto dall’uso di attrezzature così trasferite non può essere arricchito da una Parte al 20 per cento o più in isotopo U235 senza accordo tra le Parti.
Art. 9 Ritrattamento
Il materiale nucleare trasferito conformemente al presente Accordo o utilizzato in o prodotto dall’uso di materiale nucleare, materiale usato come moderatore o attrez- zatura così trasferiti non deve essere ritrattato senza accordo tra le Parti.
Art. 10 Alterazione di forma o di contenuto
Il plutonio, l’uranio 233, l’uranio altamente arricchito o il materiale nucleare irra- diato, trasferiti conformemente al presente Accordo o utilizzati in o prodotti dall’uso di qualunque materiale nucleare, materiale usato come moderatore o attrezzatura così trasferiti non devono essere alterati nella forma o nel contenuto senza accordo tra le Parti.
Art. 11 Deposito
I seguenti materiali devono essere depositati unicamente in un impianto approvato dalle Parti:
i. plutonio, uranio 233 e uranio altamente arricchito (ad eccezione di quello contenuto in elementi di combustibile irradiato) trasferiti conformemente al presente Accordo;
ii. plutonio, uranio 233 e uranio altamente arricchito recuperato dal materiale nucleare trasferito conformemente al presente Accordo;
iii. plutonio, uranio 233 e uranio altamente arricchito recuperato dal materiale nucleare utilizzato nell’attrezzatura trasferita conformemente al presente Accordo.
Art. 12 Consenso anticipato a lungo termine
1. Conformemente all’obiettivo di prevenzione della proliferazione nucleare e ai lo- ro rispettivi interessi di sicurezza, le Parti devono soddisfare le esigenze dell’ac- cordo specificate negli articoli 7 e 9–11 del presente Accordo su una base prevedi- bile, sicura e a lungo termine che dovrà facilitare l’uso pacifico dell’energia nucleare nei loro Paesi.
2. L’accordo per applicare tale procedura è contenuto in un Memorandum che co- stituisce una parte integrante del presente Accordo.
3. Le Parti possono pure accordarsi di caso in caso in merito ad attività coperte da- gli articoli 7 e 9–11 del presente Accordo.
Art. 13 Sospensione e denuncia del consenso anticipato a lungo termine
1. Ogni Parte può sospendere o denunciare in tutto o in parte il consenso a lungo termine dato anticipatamente conformemente all’articolo 12, sulla base di prove obiettive che la sua proroga potrebbe comportare una seria minaccia per la sicurezza di una delle Parti o un aumento significativo del rischio di proliferazione nucleare risultante da una situazione di gravità equivalente o superiore alle circostanze se- guenti:
a) la Svizzera fa esplodere un’arma nucleare o qualsiasi altro ordigno esplosivo nucleare;
b) gli Stati Uniti d’America fanno esplodere un’arma nucleare o qualsiasi altro ordigno esplosivo nucleare utilizzando un articolo sottoposto al presente Accordo;
c) una Parte viola materialmente, denuncia o si dichiara non vincolata dal Trattato di non proliferazione, l’Accordo di garanzia corrispondente cui si fa riferimento negli articoli 5.1 e 5.2 o le Direttive;
d) una Parte ritrasferisce un articolo assoggettato al presente Accordo a un Paese non dotato di armi nucleari che non ha concluso un accordo di garan- zia del tipo INFCIRC/153 con l’Agenzia;
e) una Parte è sottoposta a provvedimenti presi dal Consiglio dei Governatori dell’Agenzia, conformemente all’articolo 19 dell’Accordo di garanzia cui si fa riferimento nell’articolo 5.1, o nell’articolo 18 dell’Accordo di garanzia cui si fa riferimento nell’articolo 5.2, rispettivamente;
f) operazioni di guerra o disordini interni seri che impediscono il manteni- mento dell’ordine e il rispetto della legge o gravi tensioni internazionali che costituirebbero una minaccia di guerra, o minaccerebbero seriamente e di- rettamente l’applicazione delle misure di garanzia o il mantenimento della protezione fisica di attività coperte dal consenso a lungo termine dato antici- patamente nell’articolo 12 del presente Accordo sul territorio di una delle Parti.
2. La Parte che ritiene che una simile prova obiettiva possa esistere deve consultare l’altra Parte, a livello del Consiglio federale per la Svizzera, a livello del Gabinetto governativo per gli Stati Uniti, prima di prendere una decisione.
3. Ogni decisione che stabilisca che una simile prova obiettiva esiste e che le atti- vità cui si fa riferimento negli articoli 7 e 9–11 del presente Accordo dovrebbero di conseguenza essere sospese, deve essere presa unicamente dal Consiglio federale svizzero o dal Presidente degli Stati Uniti, secondo il caso, ed essere notificata per scritto all’altra Parte.
4. Le Parti confermano che, al momento dell’entrata in vigore del presente Ac- cordo, non vi sono prove obiettive di minacce simili a quelle descritte nel para- grafo 1 del presente articolo e che non prevedono lo sviluppo di simili minacce in futuro.
5. Azioni di Governi di Paesi terzi o avvenimenti intervenuti fuori dalla giurisdi- zione territoriale di una delle Parti non devono essere utilizzati come pretesto per invocare le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo per quanto concerne le attività o le operazioni d’installazione nell’ambito della giurisdizione territoriale della Parte, a meno che a causa di tali azioni o avvenimenti, tali attività o operazioni d’installazione provocherebbero chiaramente un aumento significativo del rischio di proliferazione nucleare o una minaccia seria alla sicurezza della Parte che invoca le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
6. La Parte che invoca le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo deve considerare costantemente lo sviluppo della situazione che ha provocato la decisione e deve ritirare la sua invocazione non appena sia giustificato.
7. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non devono essere invocate a causa di differenze sulla natura dei programmi nucleari pacifici di una delle Parti o delle scelte del ciclo di combustibile, o allo scopo di ottenere un vantaggio commer- ciale, di differire, di contrariare o d’impedire i programmi nucleari pacifici o le atti- vità dell’altra Parte¸ o la sua cooperazione nucleare pacifica con Paesi terzi.
8. Qualunque decisione d’invocare le disposizioni del paragrafo 1 del presente arti- colo deve essere presa solamente nelle circostanze più estreme d’interesse eccezio- nale dal punto di vista della non proliferazione o della sicurezza e deve essere appli- cata unicamente per il periodo minimo di tempo necessario per trattare il caso ecce- zionale, in modo accettabile per le Parti.
Art. 14 Controlli di fornitore multiplo
Se un accordo tra una delle Parti e un altro Stato o gruppo di Stati attribuisce a tale altro Stato o gruppo di Stati diritti equivalenti ad alcuni o a tutti quelli contenuti ne- gli articoli 7–11 del presente Accordo, per quanto riguarda i materiali nucleari, i materiali usati come moderatori o le attrezzature assoggettate al presente Accordo, le Parti possono, su richiesta di una di esse, convenire che l’applicazione di un si- mile diritto sarà effettuata dall’altro Stato o gruppo di Stati.
Art. 15 Non discriminazione
Se una Parte conclude successivamente un accordo di cooperazione sull’uso paci- fico dell’energia nucleare nuovo o emendato con un altro Stato o gruppo di Stati che non contiene uno o diversi obblighi contenuti attualmente dal presente Accordo, o se una delle Parti accetta di applicare tali obblighi in modo da offrire vantaggi pra- tici più importanti a uno Stato cui si applicano tutti gli obblighi che il presente Ac- cordo esige dall’altra Parte, la Parte che ha concluso un simile accordo deve fare del suo meglio per fornire all’altra Parte un trattamento analogo e, se necessario, anche mediante emendamento del presente Accordo.
Art. 16 Sospensione e denuncia dell’Accordo
1. Se in un qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una delle Parti:
a) viola le disposizioni degli articoli 3–11 o,
b) denuncia, abroga o viola materialmente un accordo di garanzia con l’Agen- zia,
l’altra Parte ha il diritto di cessare la cooperazione prevista nel presente Accordo o di sospendere o denunciare, in tutto o in parte, il presente Accordo.
2. Se, in qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, una delle Parti denuncia o abroga un Accordo di garanzia con l’Agenzia e l’Accordo di ga- ranzia con l’Agenzia così denunciato o abrogato non è stato sostituito da un accordo di garanzia equivalente, per quanto sia appropriato e pertinente, l’altra Parte ha il diritto di chiedere la restituzione, integrale o parziale, del materiale nucleare, del materiale usato come moderatore o dell’attrezzatura trasferiti conformemente al presente Accordo e dei materiali fissili speciali prodotti dall’uso di tali articoli.
3. Se, in qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, la Sviz- zera fa esplodere un ordigno esplosivo nucleare, gli Stati Uniti d’America avranno gli stessi diritti di quelli specificati nel paragrafo 2. Se, in qualsiasi momento dopo l’entrata in vigore del presente Accordo, gli Stati Uniti d’America fanno esplodere un ordigno nucleare contenente materiali fissili speciali trasferiti conformemente al presente Accordo, la Svizzera avrà gli stessi diritti di quelli specificati nel para- grafo 2.
4. Se una delle Parti esercita i suoi diritti in virtù del presente articolo per esigere la restituzione di materiali nucleari, materiali usati come moderatori o attrezzature, essa dovrà, dopo il suo prelievo dal territorio dell’altra Parte, rimborsare l’altra Parte ai prezzi correnti di mercato per tali materiali nucleari, materiali usati come moderatori o attrezzature.
Art. 17 Consultazioni
Le Parti si impegnano a consultarsi, su domanda di una di esse, in merito all’appli- cazione del presente Accordo.
Art. 18 Accordo amministrativo
Le autorità competenti delle Parti concludono un accordo amministrativo per l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
Art. 19 Composizione delle controversie
1. Le Parti devono cercare di comporre tutte le controversie concernenti l’inter- pretazione e l’applicazione del presente Accordo mediante negoziato.
2. Se, dopo autentici sforzi delle due Parti, una controversia non può essere compo- sta mediante negoziato, essa va sottoposta, se convenuto dalle due Parti, a un tribu-
nale arbitrale costituito da tre arbitri designati conformemente alle disposizioni del presente articolo.
3. Ogni Parte designa un arbitro che può essere uno dei suoi cittadini; i due arbitri così designati ne eleggono un terzo, cittadino di uno Stato terzo, che ne assume la presidenza. Se, entro un termine di sessanta giorni a decorrere dalla domanda di ar- bitraggio, una delle Parti non ha designato un arbitro, ogni Parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di Giustizia di nominare un arbitro. La stessa procedura è applicabile se, entro sessanta giorni dopo la designazione o la nomina del secondo arbitro, il terzo arbitro non è ancora stato scelto.
4. La maggioranza dei membri del tribunale arbitrale costituisce un quorum. Tutte le decisioni devono essere prese con voto maggioritario dei membri del tribunale ar- bitrale. La procedura d’arbitraggio è stabilita dal tribunale stesso.
5. Le decisioni del tribunale arbitrale sono obbligatorie per le due Parti e devono essere applicate da queste ultime.
Art. 20 Trattamento degli articoli coperti dall’Accordo precedente
1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano al materiale nucleare sottopo- sto all’Accordo del 30 dicembre 1965 di cooperazione tra il Governo svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America per l’uso pacifico dell’energia nucleare, e i suoi emendamenti, nonché al materiale usato come moderatore e all’attrezzatura trasfe- riti conformemente a tale Accordo, ma unicamente nei limiti del campo d’appli- cazione di tale Accordo.
2. Nel caso in cui il consenso anticipato a lungo termine previsto dall’articolo 12 del presente Accordo fosse sospeso, come stipulato dall’articolo 13, il materiale nu- cleare sottoposto all’Accordo precedente deve, secondo la scelta della Parte contro la quale è diretta la sospensione, esser considerata, durante la procedura di sospen- sione, come assoggettata al presente Accordo, ma unicamente nei limiti del campo d’applicazione dell’Accordo precedente.
Art. 21 Emendamento dell’Accordo
1. Il presente Accordo può essere emendato in ogni momento mediante accordo tra le Parti.
2. Ogni emendamento entrerà in vigore conformemente alle procedure stipulate dal- l’articolo 22 del presente Accordo.
Art. 22 Entrata in vigore e durata
1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate reciprocamente, mediante la via diplomatica, l’adempimento delle loro procedure interne richieste a tale scopo.
2. Il presente Accordo resterà in vigore per trenta anni e successivamente continuerà ad essere in vigore per periodi supplementari di cinque anni. Mediante preavviso scritto di sei mesi all’altra Parte, una delle Parti può denunciare il presente Accordo
al termine del periodo iniziale di trenta anni o al termine di ogni successivo periodo supplementare di cinque anni.
3. Anche in caso di denuncia o di sospensione del presente Accordo, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 3–5, 7, 12–14 e 16 paragrafi 2–4 e le disposizioni del Memorandum relativo all’applicazione dell’articolo 7 restano in vigore.
4. Se una Parte invia all’altra Parte il preavviso scritto previsto dal paragrafo 2, oppure se una Parte sospende o denuncia il presente Accordo conformemente all’articolo 16 paragrafo 1, le Parti devono consultarsi il più presto possibile, entro un mese, allo scopo di decidere di comune accordo se, oltre a quelli indicati nel pa- ragrafo 3 del presente articolo, altri diritti o obblighi derivanti dal presente Accordo, in particolare dagli articoli 8–11 devono continuare ad essere applicati.
5. Se le Parti non riescono a prendere una decisione comune conformemente al pa- ragrafo 4:
a) I diritti e gli obblighi previsti dagli articoli 8–11 devono continuare ad es- sere applicati al materiale nucleare, al materiale usato come moderatore e all’attrezzatura contemplati dal presente Accordo conformemente all’arti- colo 20 paragrafo 1, ma unicamente nella misura in cui tali diritti e obblighi si applicavano pure a tale materiale nucleare, materiale usato come mode- ratore e attrezzatura ai sensi dell’Accordo precedente.
b) Le Parti devono sottoporre a un tribunale arbitrale composto da tre arbitri, nominati conformemente all’articolo 19 paragrafo 3, il problema di determi- nare se, indipendentemente dalla denuncia o dalla sospensione dell’Accordo, i diritti e gli obblighi supplementari indicati nel paragrafo 3, in particolare quelli che derivano dagli articoli 8–11 devono continuare ad essere appli- cati:
1) al materiale nucleare, al materiale usato come moderatore e all’attrez- zatura trasferiti conformemente al presente Accordo;
2) al materiale nucleare utilizzato in o prodotto dall’uso di materiale nu- cleare, materiale usato come moderatore e attrezzatura trasferiti con- formemente al presente Accordo; e
3) al materiale nucleare prodotto dopo l’entrata in vigore del presente Ac- cordo dall’uso di materiale nucleare trasferito conformemente all’Ac- cordo anteriore.
Il tribunale agirà conformemente all’articolo 19 paragrafi 4 e 5 ed emetterà la sua decisione sulla base dell’applicazione delle norme e dei principi di di- ritto internazionale e in particolare della Convenzione di Vienna6 sul diritto dei trattati.
c) Se il tribunale arbitrale decide che i diritti e gli obblighi supplementari deri- vanti dagli articoli 8–11 per quanto concerne il materiale nucleare, il mate- riale usato come moderatore e l’attrezzatura cui si fa riferimento nel para- grafo b) (1)–(3) non devono continuare ad essere applicati in seguito alla denuncia o alla sospensione dell’Accordo, ogni Parte ha il diritto di chie-
6 RS 0.111
dere, fatte salve le procedure previste dall’articolo 16, la restituzione di tale materiale nucleare, materiale usato come moderatore e attrezzatura situati sul territorio dell’altra Parte il giorno della scadenza dell’Accordo.
d) Il presente Accordo resterà in vigore sino al momento in cui le Parti giun- gono a una decisione comune o il tribunale arbitrale emana la sua decisione, nonostante il preavviso scritto dato conformemente al paragrafo 2.
6. Le Parti pongono termine al presente Accordo il più presto alla data d’adesione della Svizzera all’Unione europea. I diritti e gli obblighi relativi alla fornitura nu- cleare che derivano dal presente Accordo saranno, in tal caso, sostituiti da quelli contenuti nell’Accordo che lega gli Stati Uniti d’America alla Comunità europea dell’energia atomica.
7. I diritti e gli obblighi relativi ad altri settori di cooperazione nucleare saranno og- getto di negoziati tra la Comunità europea dell’energia atomica, gli Stati Uniti d’America e la Svizzera, conformemente alle disposizioni dell’articolo 106 del Trattato dell’EURATOM.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dal Consiglio federale svizzero e dal Governo degli Stati Uniti d’America, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Berna, il 31 ottobre 1997, in duplice esemplare in lingua inglese e francese, i due testi facendo parimenti fede.
Per il
Consiglio federale svizzero:
Per il
Governo degli Stati Uniti d’America:
Xxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx May Xxxxx
Memorandum
(A) Conformemente all’articolo 12 dell’Accordo di cooperazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America sull’uso pacifico dell’energia nucleare (di seguito «Accordo») firmato a Berna il 31 ottobre 1997, le Parti hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono parte integrante dell’Accordo.
(B) Il ritrasferimento di materiale grezzo, uranio diverso dall’uranio altamente ar- ricchito, materiale usato come moderatore e attrezzatura assoggettati all’articolo 7 dell’Accordo, è autorizzato dalla Svizzera verso Stati o gruppi di Stati al di fuori della Svizzera per i quali l’Accordo di cooperazione corrispondente concluso tra gli Stati Uniti d’America e lo Stato o gruppo di Stati al di fuori della Svizzera auto- rizza il trasferimento, ma non per l’arricchimento al 20 per cento o più in isotopo d’uranio 235. Gli Stati o il gruppo di Stati verso i quali simili articoli possono essere così trasferiti sono elencati nell’allegato 1 del presente Memorandum, essendo in- teso che gli Stati Uniti d’America hanno il diritto di aggiungere Stati a tale elenco allegato o di sopprimerne temporaneamente o definitivamente. Simili trasferimenti sono sottoposti alle condizioni seguenti:
(1) la Svizzera deve conservare un registro di tali trasferimenti e notificare con diligenza ogni trasferimento agli Stati Uniti;
(2) prima di ogni trasferimento, la Svizzera deve confermare agli Stati Uniti d’America che gli articoli saranno assoggettati a un Accordo di coopera- zione tra gli Stati Uniti e gli Stati o il gruppo di Stati destinatari; le Parti co- opereranno al fine di ottenere una conferma su base generica degli altri Stati o gruppo di Stati che ricevono tali articoli, e
(3) quando ritornano in Svizzera, tali articoli devono essere sottoposti all’Ac- cordo e la Svizzera deve informare gli Stati Uniti del ritorno di ogni articolo in Svizzera tenendo conto delle condizioni del paragrafo (2).
(C) In riferimento all’articolo 7 dell’Accordo, gli Stati Uniti d’America accettano che il materiale nucleare assoggettato all’Accordo può essere ritrasferito alle se- guenti condizioni a Stati o gruppi di Stati per il ritrattamento, il deposito o l’alte- razione di forma o di contenuto agli impianti che figurano nell’Allegato 2 del pre- sente Memorandum e, fatto salvo un accordo specifico tra le due parti, ad altri im- pianti:
(1) la Svizzera deve conservare registri e fornire annualmente un rendiconto agli Stati Uniti d’America sulla natura, la quantità, l’ubicazione e la forma di tutti i materiali nucleari così ritrasferiti;
(2) prima di ogni ritrasferimento di materiale nucleare al di fuori del territorio della Svizzera, quest’ultima deve ottenere la conferma che il materiale nu- cleare da ritrasferire sarà custodito da uno Stato destinatario o gruppo di Stati assoggettato a un accordo in vigore sulla cooperazione nucleare paci- fica con gli Stati Uniti d’America;
(3) la capacità stabilita di un impianto dell’Allegato 2 del presente Memoran- dum deve essere cambiata per essere conforme ai cambiamenti della capacità stabilita degli impianti corrispondenti dell’Allegato A dell’Accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea dell’energia atomica. Gli Stati Uniti d’America devono confermare alla Svizzera che simili cambiamenti si svolgono conformemente ai paragrafi 6 e 7 del Memorandum dell’Accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea dell’energia atomica.
(D) In caso di ritrasferimento da parte della Svizzera di materiale nucleare irradiato assoggettato al presente Accordo, gli Stati Uniti d’America accettano di dare la loro approvazione alle condizioni dell’Accordo di cooperazione in vigore, al ritorno ver- so la Svizzera di materiale nucleare recuperato da tale materiale nucleare così ritra- sferito, alle seguenti condizioni:
(1) ogni materiale nucleare ritornato alla Svizzera deve essere sottoposto al pre- sente Accordo;
(2) ogni plutonio ritornato alla Svizzera deve essere utilizzato soltanto in im- pianti elencati nell’Allegato 3 del presente Memorandum e,
(3) al più tardi 60 giorni prima di ogni invio di plutonio alla Svizzera, que- st’ultima deve fornire agli Stati Uniti una notifica scritta contenente una di- chiarazione che stipuli che i provvedimenti convenuti per il trasporto inter- nazionale sono:
(a) in accordo con i requisiti della sezione 6 delle raccomandazioni pubbli- cate nel documento INFCIRC/225/Rev.3 dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica, intitolato «La protezione fisica dei materiali nu- cleari» e le successive revisioni, come è stato convenuto dalle Parti per il trasporto del materiale della categoria I, compreso l’uso di una scorta armata o di guardie, come raccomandato nella sezione 6.2.9.1 di tali raccomandazioni, e
(b) conformemente alle disposizioni della Convenzione sulla protezione fi- sica dei materiali nucleari (pubblicate nel documento INFCIRC/274/ Rev.1 dell’Agenzia internazionale dell’energia atomica), emendata e approvata dalle Parti.
(E) In riferimento all’articolo 11 del presente Accordo, le Parti accettano che il plutonio, l’uranio 233 e l’uranio altamente arricchito assoggettati all’Accordo pos- sono essere immagazzinati in impianti elencati negli Allegati 3 o 4 del presente Memorandum.
(F) È possibile aggiungere nuovi impianti in Svizzera agli Allegati 3 o 4 del pre- sente Memorandum sulla base di una notifica della Svizzera agli Stati Uniti d’America e del ricevimento da parte della Svizzera di una ricevuta degli Stati Uniti a tale proposito. La ricevuta deve essere data al più tardi trenta giorni dopo il rice- vimento della notifica e deve limitarsi a una dichiarazione secondo cui la notifica è stata ricevuta. I complementi destinati agli Allegati 3 o 4 del presente Memorandum devono essere oggetto della massima attenzione possibile durante le consultazioni in virtù dell’Accordo che possono includere discussioni sulle garanzie. La notifica de- ve contenere:
(1) il nome, il tipo, l’ubicazione dell’impianto e la sua capacità esistente o pre- vista;
(2) una conferma secondo cui sono stati convenuti accordi di garanzia con l’AIEA e che tali accordi autorizzano l’AIEA a esercitare pienamente i suoi diritti conformemente agli accordi di garanzia cui si fa riferimento nell’articolo 5 dell’Accordo al fine di permettere all’AIEA di adempiere i suoi obiettivi e scopi d’ispezione;
(3) ogni informazione non confidenziale di cui la Svizzera dispone sull’attitu- dine dell’AIEA in materia di garanzie, e
(4) una conferma secondo cui le misure di protezione fisica previste dall’articolo 4 dell’Accordo saranno applicate;
la Svizzera può sopprimere un impianto degli Allegati 3 o 4 del presente Memorandum fornendo agli Stati Uniti una notifica contenente il nome dell’impianto e altre informazioni utili disponibili.
(G) Le Parti approvano che nel caso in cui la Svizzera auspichi di realizzare atti- vità nel quadro della propria giurisdizione, oltre a quelle contemplate dai para- grafi (A)–(F), conformemente a un consenso anticipato a lungo termine, come pre- visto dall’articolo 12 paragrafo 1 dell’Accordo, un simile consenso può essere dato mediante accordo tra le Parti.
(H) Al fine di chiarire il paragrafo 1 dell’articolo 20 dell’Accordo, le Parti pren- dono segnatamente nota che il materiale nucleare non assoggettato all’Accordo pre- cedente o al presente Accordo e utilizzato in o prodotto in seguito all’utilizzazione di attrezzature trasferite verso la Svizzera, conformemente all’Accordo precedente, non deve essere assoggettato all’articolo 7.
Allegato 1
1. Australia
2. Canada
3. Repubblica Ceca
4. Ungheria
5. Giappone
6. Repubblica di Xxxxx
7. Norvegia
8. Xxxxxxx
0. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx
00. Comunità europea dell’energia atomica
Programma pacifico progettato da euratom
Allegato 2
Impianti di ritrattamento Luogo Paesi Capacità7
COGEMA-Etablissement de La Hague La Hague Francia 1600
COGEMA- Usine UP-1 et XXX Xxxxxxx xx x’xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxx 400
BRITISH NUCLEAR FUELS plc Sellafield Regno Unito 2700
UKAEA Government Division Dounreay Regno Unito ca 5*
ca 0.2**
Impianti per l’alterazione di forma o di contenuto Luogo Paesi Capacità
BELGONUCLEAIRE – Usine de
fabrication d’éléments Pu
FBFC INTERNATIONAL – Assemblage des combustibles MOX
SIEMENS BRENNELEMENTEWERK –
Xxxxxxxxxxxx XXX-Xxxxxxxxxxxx
Xxx Xxxxxx 00
Xxxxxx Xxxxxx 35
Xxxxx Xxxxxxxx 160
CERCA/Etablissement de Romans Romans- sur-Isère
Francia 0.2
SOCIETE INDUSTRIELLE DE COMBUSTIBLE NUCLEAIRE
COGEMA – Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxx 0.00
Xxxxxxxxx Xxxxxxx 30
ETABLISSEMENT MELOX Marcoule Francia 115
UKAEA Government Division Dounreay Regno Unito ca 1 (HEU)
ca 1***
BRITISH NUCLEAR FUELS plc Sellafield Regno Unito 128
* MOX
** Combustibile UHE
*** Residuo di Pu
7 La capacità è espressa in tonnellate annue di metallo pesante
Allegato 3
Impianti svizzeri che utilizzano plutonio assoggettato all’accordo
Impianti | Luogo | Quantità |
1. Reattori ad acqua leggera Beznau I + II (PWR) | Xxxxxx | 00 t* |
Xxxxxx0 (XXX) | Xxxxxx-Xxxxxxx | 00 x** |
2. Impianti di ricerca/Laboratori
Istituto Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 120 kg Pu
* Metallo pesante/anno; max. 2/5 elementi MOX fresco per carico parziale.
** Metallo pesante/anno; max. 2/5 elementi MOX fresco per carico del cuore.
8 Aggiunto all’all. 3 mediante scambio di note del 3/9 set. 1998 tra gli Stati Parti. Lo scambio di note non è pubblicato nella RU.
Allegato 4
Impianti svizzeri che utilizzano uranio altamente arricchito assoggettato all’accordo
Impianti Luogo Quantità
1. Reattori di ricerca
AGN 211 P (omogeneo), Università di Basilea
Basilea 2,2 kg U
2. Impianti di ricerca/Laboratori
Istituto Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx 16.5 kg U fresco