Decorrenza delle coperture assicurative Clausole campione

Decorrenza delle coperture assicurative. Le coperture assicurative hanno inizio dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia investe il Premio Unico Iniziale.
Decorrenza delle coperture assicurative. Le coperture assicurative hanno inizio dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia investe il versamento iniziale. Per maggiori informazioni concernenti l’investimento del versamento iniziale si invita a leggere il successivo Art. 7 “Attribuzione delle quote”.
Decorrenza delle coperture assicurative. 01/03/2019 Scadenza delle coperture assicurative 01/03/2023 Capitale richiesto iniziale € 40.000,00 Data estinzione anticipata 01/03/2021 MI+IPT Sì ITT+RO Sì Durata originaria del Finanziamento richiesto espressa in mesi 48 Mesi trascorsi dalla data di decorrenza alla data di anticipata estinzione 24 PREMIO € 573,86 Costi sul premio imponibile in valore assoluto € 315,62 Provvigioni € 229,54 Spese di emissione € 15,00 Premio versato al netto dei costi € 258,24 Debito Residuo (*) € 22.308,45 Capitale estinto € 7.000,00 Premio da rimborsare all’Assicurato senza applicazione delle spese € 90,03 Premio da rimborsare all’Assicurato con applicazione delle spese € 75,03 Capitale estinto (*) € 22.308,45 Premio da rimborsare all’Assicurato senza applicazione delle spese € 286,93 Premio da rimborsare all’Assicurato con applicazione delle spese € 271,93
Decorrenza delle coperture assicurative. Le Coperture Assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno in cui l’Assicurato ha versato il primo premio annuo - o la prima rata di premio in caso di frazionamento mensile - ed ha sottoscritto il Modulo di Adesione – con le limitazioni di cui agli Artt. 27 “CLAUSOLA DI CARENZA” – 28-32-35 “ESCLUSIONI” delle Condizioni di Assicurazione –. Il perfezionamento dell’adesione e la conseguente costituzione del rapporto assicurativo sono subordinati, secondo quanto disposto dall’art. 23 del D. Lgs. 231/2007, all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela da compiersi attraverso il modulo predisposto a tale scopo. Le Imprese inviano all’Assicurato una Lettera Contrattuale di Conferma, nella quale viene indicata la data di decorrenza delle Coperture Assicurative quale conferma dell’accettazione dello stesso da parte dell’Impresa.
Decorrenza delle coperture assicurative. In caso di adesione tramite Dichiarazione di Buona Salute (processo FAST) la copertura assicurativa entra in vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente ha aderito così come riportato nel Certificato di Assicurazione, a condizione che il premio corrispondente risulti pagato. Nel caso in cui il Contraente debba fornire ulteriore documentazione firmata alla Compagnia (processo tradizionale), la copertura assicurativa entra in vigore nel momento in cui il Contraente riceve la Lettera di Conferma, a condizione che il premio corrispondente risulti pagato.
Decorrenza delle coperture assicurative. Le coperture assicurative hanno inizio dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia investe il Premio Unico *Area del sito internet della Banca intermediaria riservata ai Clienti. **A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l’impossibilità di immettere sui mercati regolamentati ordini o disposizioni di investimento/disinvestimento. Iniziale.
Decorrenza delle coperture assicurative. 01/03/2019 Scadenza delle coperture assicurative 01/03/2024 Capitale assicurato € 30.000,00 Data estinzione anticipata 01/12/2019 Età Assicurato 55 Status lavorativo dell’Assicurato Lavoratore dipendente settore privato Coperture assicurative - IPT i + IPT m - PI Durata originaria del Finanziamento richiesto espressa in mesi (Dp) 60 Mesi rimanenti dalla data di estinzione anticipata alla data di scadenza della polizza (Dr) 51 Premio Unico imponibile (al netto delle imposte) comprensivo di costi e provvigioni (Pu) € 1.276,51 Costi sul premio imponibile in valore assoluto € 816,96 Provvigioni € 625,49 Spese di emissione (Sp) € 15,00 Premio versato al netto dei costi € 459,55 Capitale Residuo al momento dell’estinzione totale o parziale* (Cap. Res.) € 28.191,50 Capitale estinto al momento dell’estinzione parziale (Cap. E) € 5.000,00 Esclusivamente al momento dell’anticipata estinzione, integrale o parziale, o del trasferimento del Finan- ziamento, in alternativa al rimborso del Premio, l’Assicurato può richiedere per iscritto all’Impresa di mante- nere in vigore le coperture assicurative fino alla scadenza contrattuale originaria. La richiesta dovrà essere effettuata dall’Assicurato a mezzo lettera raccomandata A/R, oppure utilizzando l’apposito modulo dispo- nibile presso la sede della Banca Contraente. Resta inteso che, in mancanza di espressa determinazione dell’Assicurato, contestuale all’estinzione anti- cipata o al trasferimento del Finanziamento:

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  • Garanzie e coperture assicurative L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del d.lgs.50/16, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia, di cui al comma 1 dell’art. 103, è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del d.lgs.50/16, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

  • COPERTURE ASSICURATIVE Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'Impresa è obbligata, contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la PROVINCIA DI SALERNO da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi in fase esecutiva. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 1 e 3 dell'art.125 del D.P.R. 207/2010. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore, devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. attività produttive 12 marzo 2004. n. 123 e comprendere le voci incluse alle lettere d), j), l) e m) di detto schema tipo. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla PROVINCIA DI SALERNO a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma <Contractors All Risks> (CAR) e deve prevedere le seguenti coperture: - Partita 1) opere oggetto del contratto €. 320.000,00; - Partita 2) opere preesistenti €. 100.000,00; - Partita 3) rimozione relitti €. 50.000,00. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a €. 500.000,00. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: - in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO; - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla PROVINCIA DI SALERNO. Le garanzie di cui sopra, prestate dall'Impresa coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Impresa sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. La polizza assicurativa deve specificamente contenere l'indicazione che tra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della PROVINCIA DI SALERNO autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

  • Coperture assicurative offerte La copertura offerta assicura i Rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l’assicurazione per i possibili danni involontariamente cagionati a Terzi dalla circolazione del veicolo nelle aree pubbliche o a queste equiparate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione) compresa la Responsabilità Civile dei Trasportati. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI propone per i ciclomotori e motocicli la formula tariffaria Bo- nus/Malus (Condizione Speciale H, cui si rinvia per gli aspetti di maggior dettaglio) che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in diminuzione o in aumento del Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di Sinistri per i quali l’Assicurato ha la Responsa- bilità principale nei Periodi di osservazione, e si articola in 18 classi di appartenenza, come riportate nella Tabella 1 della Premessa della Condizione Speciale H. Si può scegliere di pattuire l’applicazione di una Franchigia, con riduzione del Premio. In tale ipotesi si dovrà rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento rientrante nei limiti della Franchigia, come riportato al punto 15 della stessa Condizione Speciale H (Franchigia Fissa ed Assoluta). AVVERTENZA NOTA INFORMATIVA Ricordiamo che qualora sia pattuita l’applicazione di una Franchigia fissa (punto 15 della Condizione Speciale H), si deve rimborsare a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’importo del risarcimento che rientra nei limiti della Franchigia stessa. Per esem- pio, se è stata pattuita una Franchigia di € 218, in presenza di un danno di € 750 si dovrà rimborsare l’intero importo della Franchigia stessa; in presenza invece di un danno di € 150 si dovrà rimborsare quest’ultimo importo. Ricordiamo inoltre che i Xxxxxxxxx riportati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell’assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risar- cimenti dovuti sulla base delle estensioni di garanzia e sulla base delle eventuali “Condizioni Aggiuntive” acquistate (articolo 1 “Oggetto dell’assicurazione” delle Condizioni Generali di Assicurazione).

  • Obblighi assicurativi 1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

  • Decorrenza La presente convenzione produce effetti dalla data di apposizione dell’ultima firma in formato digitale e avrà scadenza il 31/12/2020. Le Parti concordano che nelle more della sottoscrizione del presente accordo, sono fatti salvi i rapporti eventualmente intercorsi tra le parti secondo quanto previsto nel presente contratto. E’ consentita all’Azienda la possibilità di attivare, con un preavviso di almeno un mese, una proroga tecnica per un massimo di tre mesi, qualora si rendesse necessaria per approfondimenti per nuovo accordo contrattuale. Ogni variazione alla presente convenzione è concordata tra le Parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali modifiche normative a livello nazionale e/o regionale in materia.

  • Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni Il Contratto di Assicurazione offre all’Assicurato indicato nel Modulo di Polizza, una Copertura Assicurativa contro gli Infortuni che possa subire nel- lo svolgimento della propria Attività Professionale e di ogni altra attività svol- ta durante il tempo libero. L’offerta assicurativa, prestata per le conseguenze dirette ed esclusive dovute ad Infortunio indennizzabile, prevede una Copertura principale Infortunio - In- validità Permanente (con pagamento dell’Indennizzo a seconda della percen- tuale di Invalidità Permanente accertata, previa detrazione di una Franchigia ove prevista) e Rimborso spese mediche da Infortunio sostenute dall’Assicu- rato (quali ad es. onorari medici, sala operatoria ecc.) e una serie di Coperture facoltative acquistabili singolarmente quali: Il Contraente può optare tra 5 diverse linee all’interno delle quali vi sono Somme Assicurate e Massimali specifici per singola Copertura Assicurativa. Per maggiori dettagli si rimanda alle Condizioni di Assicurazione ed in par- ticolare: - Art. 18 e segg. per la Sezione Infortuni; - Art. 42 e segg. per la Sezione Tutela Legale; - Art. 52 e segg. per la Sezione Assistenza. Per facilitare la comprensione del relativo meccanismo di funzionamento, si illustrano, di seguito, alcune esemplificazioni numeriche in merito all’applica- zione delle Franchigie e degli Scoperti previsti dalla Polizza e/o alla determina- zione degli importi dovuti in relazione alle diverse Coperture Assicurative.

  • Decorrenza della garanzia La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’assicurazione. I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

  • Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa Se l’Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a: • informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del Sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione; • conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

  • Pavimenti I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell'ambiente. Nella misura non sarà perciò compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco. I prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono l'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso il sottofondo. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere l'entità delle opere stesse.