Modalità di campionamento Clausole campione

Modalità di campionamento. La corrispondenza dei risultati analitici con la reale composizione chimico-fisica del terreno dipende da un corretto campionamento. Il primo requisito di un campione di terreno è senz’altro la sua omogeneità: generalmente si consiglia di effettuare un campionamento di terreno per un appezzamento di superficie pari a un ettaro, criterio che può essere esteso (o ridotto) a seconda che si abbiano o meno caratteristiche omogenee nel suolo e nell’ordinamento colturale. Di conseguenza in caso di differenti Unità di Paesaggio Agrario (UPA) cioè porzioni aziendali riconoscibili e tra loro differenti per caratteristiche fisiche (tessitura, morfologia, colore e struttura) o per pratiche colturali (irrigazione, lavorazioni profonde, spandimento reflui, drenaggio) il numero di campioni da sottoporre ad analisi andrebbe aumentato, con l’obbligo di effettuarne comunque almeno uno per ogni ordinamento colturale presente in azienda. L’azienda può derogare all’obbligo dell’analisi solo per i terreni che nel quinquennio non ricevano alcuna fertilizzazione (organica o di sintesi). Costituiscono “ordinamenti colturali” diversi le seguenti situazioni: - colture orticole in coltura protetta (serre) - colture frutticole - seminativi, colture orticole e colture erbacee permanenti - riso in monosuccessione - vite Nel caso in cui nel quinquennio di impegno vi sia un cambio di ordinamento colturale su di un appezzamento, rimangono valide le analisi effettuate sull’ordinamento preesistente fino allo scadere dei 5 anni dell’analisi stessa (es. nel caso di espianto di un kiwi seguito da 2 anni a orzo, non è necessario eseguire l’analisi riferita all’ordinamento seminativi per l’appezzamento oggetto del cambio colturale) Solo per aziende aderenti all’operazione “Produzione Integrata” - PSR: Per le aziende miste, obbligate ad aderire per l’intera superficie aziendale, è possibile derogare alla necessità dell’analisi per superfici inferiori a 3 ha per i seminativi, le orticole estensive ed i prati e 0,5 ha per le altre tipologie di colture. Si consiglia di delineare eventuali ripartizioni delle UPA individuabili all’interno della superficie aziendale utilizzando come supporto copie dei fogli di mappa catastali o della Carta Tecnica Regionale (CTR) alla scala 1:10.000. Per quanto attiene la delimitazione delle Unità di suolo (pedologiche) si rimanda alle carte IPLA in scala 1:50.000 disponibili sul sito regionale all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxx/xxxx_xxxxxxx_xxxxxxxxxxx/...
Modalità di campionamento. Per ogni trincea (T1 e T2) dovrà essere prelevato n.1 campione Per ogni sondaggio (SG1 e SG2), realizzati nell’ambito delle indagini geotecniche, dovranno essere prelevati n. 3 campioni di terreno superficiale e/o profondo (campione da 0 a 1 m da pc, campione 1 m che comprenda la zona di frangia capillare e campione 1 m nella zona intermedia tra i due campioni precedenti). Tutti i campioni dovranno essere prelevati in duplice aliquota e conservati dall’Affidatario del servizio per eventuali approfondimenti (una aliquota per analisi da parte della ditta esecutrice e un’altra aliquota a disposizione delle autorità competenti per eventuali controanalisi). Al termine delle attività di campionamento e di laboratorio, l’Affidatario dovrà produrre una relazione/report finale relativa a tutte le indagini eseguite in cui descriverà le modalità di esecuzione delle stesse e riporterà i risultati delle attività di campo e di laboratorio svolte. I dati saranno espressi anche sotto forma di tabelle di sintesi e di rappresentazioni cartografiche, con georeferenziazione dei punti di campionamento, e saranno restituiti sia in formato cartaceo che informatizzato. Inoltre, per ciascuno dei campioni analizzati dovrà essere prodotto un rapporto di prova, datato e firmato dal Responsabile del laboratorio, che riporti: • identificazione univoca del campione analizzato; • elenco dei parametri determinati, con relativo risultato analitico ottenuto • dove possibile, incertezza di misura espressa nella stessa unità di misura del risultato; • metodo di riferimento usato e limite di quantificazione. Per la corretta assegnazione del codice, l’Appaltatore del servizio svolgerà tutte le attività relative ivi incluse l’esecuzione di analisi di laboratorio fermo restando l’esclusiva responsabilità dello stesso Appaltatore nella definizione dei codici CER. Pertanto, ogni eventuale verifica del codice attribuito ad un rifiuto sarà a totale carico dell’Appaltatore. In sintesi, la caratterizzazione dei rifiuti per lo smaltimento/recupero, ai fini della classificazione merceologica e della pericolosità ai sensi del D. Lgs. 152/06 e xx.xx. e ii., deve prevedere il rispetto sia delle modalità di campionamento, che delle modalità di analisi. Per ogni attività di prelievo sarà compilato un apposito verbale di campionamento e i campioni saranno trasportati presso un laboratorio accreditato registrati in ingresso, secondo le procedure di qualità del laboratorio. Il campione di prova, al termine delle...
Modalità di campionamento. Per ottenere un campione di terreno che sia rappresentativo di tutto l’appezzamento omogeneo è necessario prelevare più campioni elementari (4-6) percorrendo il campo con un percorso a “X” oppure a “W”; il prelievo si effettua con opportune trivelle oppure, in alternativa, con la vanga avendo l’accortezza di eliminare prima l’eventuale cotico erboso, La profondità di campionamento varia in funzione dello strato di terreno interessato dalla coltura e delle tecniche di lavorazione del suolo e, in genere, per le colture erbacee corrisponde alla profondità della lavorazione principale. I campioni elementari vanno mescolati tra loro in modo da ottenere una massa omogenea di terreno da cui si preleva il campione finale di almeno 1Kg; questo, numerato ed etichettato affinché sia identificabile l’appezzamento da cui proviene, va messo in sacchetti di plastica e inviato, nel minor tempo possibile, al laboratorio di analisi. Nel Modello 1 dovranno essere descritte le modalità con le quali è stato realizzato il campionamento, la profondità alla quale è stato eseguito e le modalità di inoltro al laboratorio, fornendo giustificazione delle scelte operate

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: