Riscossione ed esecuzione Clausole campione

Riscossione ed esecuzione. Le decisioni adottate dall’Ufficio di sostegno o dalla Commissione europea nel- l’ambito di applicazione del presente Accordo, che comportino un obbligo pecunia- rio a carico di soggetti diversi dagli Stati, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. Il titolo esecutivo è emesso, senza altra verifica se non quella della sua autenticità, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l’Ufficio di sostegno o la Commissione europea. L’esecuzione forzata ha luogo in osservanza delle disposi- zioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea. Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
Riscossione ed esecuzione. Le decisioni della Commissione prese a norma di Orizzonte 2020 o del programma Euratom nell'ambito di applicazione del presente accordo, le quali comportano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecuniario, costitui­ scono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'auto­ xxxx designata dal governo svizzero, che ne informa la Commissione. L'esecuzione forzata ha luogo nell'osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le sentenze di detta Corte pronunciate in virtù di una clausola compromissoria xxxxx­ xxxx in un contratto o una convenzione di sovvenzione nell'ambito di Orizzonte 2020 e del programma Euratom hanno forza esecutiva alle stesse condizioni che valgono per l'applicazione delle decisioni della Commissione.
Riscossione ed esecuzione. 1. Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Serbia. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell'autenticità della decisione, da parte dell'autorità nazionale che il governo della Serbia designerà a tal fine. Il governo della Serbia comunica, alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo diretta­ mente alle persone residenti e alle persone giuridiche stabilite in Serbia. L'esecuzione forzata avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali serbi.
Riscossione ed esecuzione. 1. Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche, che non siano gli Stati, in relazione a crediti derivanti da programmi, attività, azioni o progetti dell'Unione costituiscono titolo esecutivo nelle Isole Fær Øer. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verificazione dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità nazionale che il governo delle Isole Fær Øer designerà a tal fine. Il governo delle Isole Fær Øer comunica alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 13, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti nelle Isole Fær Øer. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali delle Isole Fær Øer.
Riscossione ed esecuzione. Le decisioni della Commissione prese ai sensi del Settimo programma quadro CE nell’ambito di applicazione del presente Accordo che comportano un obbligo pecu- niario a carico di persone che non siano gli Stati costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo svizzero, che ne informa la Commis- sione. L’esecuzione forzata ha luogo nell’osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legittimità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia delle Comunità europee. Le sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in virtù di una clausola compromisso- ria contenuta in un contratto a norma dei Settimi programmi quadro CE ed Euratom hanno forza esecutiva alle stesse condizioni. 23 GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
Riscossione ed esecuzione. Le decisioni adottate dall’Agenzia o dalla Commissione europea in applicazione del presente accordo che impongano un’obbligazione pecuniaria a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo nel Liechtenstein. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata dal governo del Liechtenstein, che ne informa l’Agenzia o la Commissione europea. L’esecuzione ha luogo secondo le norme di procedura del Liechtenstein. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell’Unione europea. Le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.
Riscossione ed esecuzione. 1. Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Israele. Se la Commissione lo richiede, l’autorità designata dal governo dello Stato di Israele avvia una procedura di esecuzione della decisione per conto della Commissione. In tal caso, la formula esecutiva è trasmessa al tribunale israeliano, con la sola verifica dell’autenticità del titolo, dall’autorità designata a tal fine dal governo dello Stato di Israele, che ne informa la Commissione. Conformemente all’articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e alle persone giuridiche stabilite in Israele. L’esecuzione forzata avviene nell’osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali israeliani.
Riscossione ed esecuzione. 1. Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Macedonia del Nord. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell'autenticità della decisione, da parte dell'autorità nazionale che il governo della Macedonia del Nord designerà a tal fine. Il governo della Macedonia del Nord comunica, alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e alle persone giuridiche stabilite in Macedonia del Nord. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali della Macedonia del Nord.
Riscossione ed esecuzione. Le decisioni adottate dall'Ufficio di sostegno o dalla Commissione europea nell'ambito di applicazione del presente accordo, che comportino un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati, costituiscono titolo esecutivo in Svizzera. Il titolo esecutivo è emesso, senza altra verifica se non quella della sua autenticità, dall'autorità designata dal governo svizzero, che ne informa l'Ufficio di sostegno o la Commissione europea. L'esecuzione forzata ha luogo in osservanza delle disposizioni procedurali svizzere. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Riscossione ed esecuzione. 1. Le decisioni adottate dalla Commissione europea che impongono un obbligo pecuniario a persone fisiche o giuridiche diverse dagli Stati, in relazione a crediti derivanti dal programma Orizzonte Europa costituiscono titolo esecutivo in Tunisia. La formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verificazione dell'autenticità della decisione da parte dell'autorità nazionale che il governo della Tunisia designerà a tal fine. Il governo della Tunisia comunica alla Commissione e alla Corte di giustizia dell'Unione europea la propria autorità nazionale designata. Conformemente all'articolo 4, la Commissione europea è autorizzata a notificare le decisioni che costituiscono titolo esecutivo direttamente alle persone residenti e ai soggetti giuridici stabiliti in Tunisia. L'esecuzione avviene nell'osservanza del diritto e delle disposizioni procedurali della Tunisia.