Misurazione temperatura Clausole campione

Misurazione temperatura. Al fine di ridurre il rischio di riattivazione di focolai epidemici nei luoghi di lavoro, è necessario mettere in atto una serie di misure volte a contrastarli. Vengono pertanto rafforzate tutte le misure di igiene e ne vengono adottate ulteriori. Viene attuata la procedura del controllo della temperatura corporea sui lavoratori e sull’utenza, prima dell’accesso al luogo di lavoro, tramite idonea strumentazione che garantisca l’adeguato distanziamento interpersonale. Sarà cura del datore di lavoro affiggere all’ingresso la specifica informativa sui tempi e sulle modalità attraverso cui si realizza la rilevazione della temperatura, in coerenza con le indicazioni fornite al riguardo con nota prot. n. 186 del 15/05/2020. Il personale da adibire può essere individuato tra quello addetto al servizio di guardiania, ove presente, previo accordo con la stessa, ovvero tra quello dell’Ufficio, prioritariamente su base volontaria, ferma restando la preventiva informazione. Tale attività potrà essere considerata nell’ambito degli incentivi da riconoscere al personale a valere sul Fondo risorse decentrate. In alternativa, potrà prevedersi la misurazione della temperatura a cura del lavoratore medesimo, previa accurata igienizzazione del termometro, ovvero, per i visitatori esterni, la misurazione della temperatura a cura del lavoratore che riceve. I datori di lavoro potranno valutare la possibilità di stipulare accordi con altre Amministrazioni, a titolo gratuito, per la misurazione della temperatura. Nel rispetto di quanto stabilito dal Garante della privacy e considerata la nota prot. n. 186 del 15/05/2020, nessun dato sarà raccolto ad eccezione del caso la misurazione della temperatura ecceda i 37.5°C. In tale caso l’addetto identifica il dipendente e registra solo nome e cognome e la misurazione della temperatura. Qualora si tratti di persona esterna viene annotata l’identificazione completa e la ditta o l’ente di appartenenza per le successive informative. Se la temperatura corporea risulta superiore ai 37.5°C, non sono consentiti l’accesso e la permanenza nella sede. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fomite di mascherine qualora non ne siano in possesso e dovranno contattare nel più breve tempo possibile il medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro. Nei casi di superamento della temperatura, l’addetto avviserà immediatamente il Direttore o la persona da lui delegata. Il lavoratore ha l’obbligo di segn...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).