Common use of Mediazione per la conciliazione delle controversie Clause in Contracts

Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilità, potranno far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali organismi, alla sede legale di UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, fax n. 000 0000000. Il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’istruzione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di controlli di assicurazione e per quelle in materia di risarcimento danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Il contratto prevede che la Società e l’Assicurato possano demandare la risoluzione delle controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sulle sue conseguenze ad un collegio di tre medici, che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’art. 2.13 “Arbitrato irrituale” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri. Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e dell’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

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Samples: icborsellino.edu.it

Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 In caso di controversia in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche sanitaria o in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione imparziale prevista dal D.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nell’apposito nel registro presso il tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilitàLa mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, potranno far pervenire la richiesta delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, depositata presso uno già dal primo incontro, con l’assistenza di tali organismi, alla sede legale un avvocato. Informiamo che su xxx.xxxxxxxx.xx. è disponibile un’Area Riservata che permetterà di UNIPOLSAI Assicurazioni S.pconsultare la propria posizione assicurativa (come previsto dall’art. 42 del Regolamento IVASS n. 41 del 2 agosto 2018) e di usufruire di altre utili funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, fax n. 000 0000000. Il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’istruzione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di controlli di assicurazione e per quelle in materia di risarcimento danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Il contratto prevede che la Società e l’Assicurato possano demandare la risoluzione delle controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sulle sue conseguenze ad un collegio di tre medici, che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’art. 2.13 “Arbitrato irrituale” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri. Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e dell’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte a Capitale Ed a Premio Annuo Costante

Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 In caso di controversia in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche sanitaria o in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione imparziale prevista dal D.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nell’apposito nel registro presso il tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilitàLa mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, potranno far pervenire la richiesta delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, depositata presso uno già dal primo incontro, con l’assistenza di tali organismi, alla sede legale un avvocato. Informiamo che su xxx.xxxxxxxx.xx. è disponibile un’Area Riservata che permetterà di UNIPOLSAI Assicurazioni S.pconsultare la propria posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L’accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, fax n. 000 0000000. Il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’istruzione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di controlli di assicurazione e per quelle in materia di risarcimento danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Il contratto prevede che la Società e l’Assicurato possano demandare la risoluzione delle controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sulle sue conseguenze ad un collegio di tre medici, che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’art. 2.13 “Arbitrato irrituale” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri. Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e dell’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte a Capitale Ed a Premio Annuo Costante

Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 In caso di controversia in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche sanitaria o in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione imparziale prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nell’apposito nel registro presso il tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilitàLa mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, potranno far pervenire la richiesta delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, depositata presso uno già dal primo incontro, con l’assistenza di tali organismi, alla sede legale un avvocato. 22.proceDUra Di conciliaZione pariTeTica. ania/associaZioni consUMaTori In caso di UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, fax n. 000 0000000. Il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’istruzione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di controlli di assicurazione e per quelle controversia in materia di risarcimento danno derivante dalla di danni da circolazione di veicoli veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e natantiAssociazione dei Consumatori. Il contratto prevede È sufficiente rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito all’accordo ed il cui elenco è reperibile, unitamente a maggiori informazioni sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx. In caso sussistano le condizioni previste dall’Accordo, l’Associazione fa compilare e sottoscrivere dall’assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l’assicurato conferisce mandato al conciliatore dell’Associazione dei consumatori prescelta a transigere la controversia. 23.negoZiaZione assisTiTa In caso di controversia in materia di risarcimento di danni da circolazione di veicoli, indipendentemente dal valore della controversia, qualora si intenda intraprendere un’azione giudiziale dovràessere previamenteesperita la procedura di negoziazione assistita ai sensi della legge n. 162/2014. La Società reale mutua di assicurazioni è responsabile della veridicità e l’Assicurato possano demandare la risoluzione della completezza dei dati e delle controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sulle sue conseguenze ad un collegio di tre medici, che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’art. 2.13 “Arbitrato irrituale” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri. Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e dell’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziarianotizie contenuti nella presente Nota Informativa.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 In caso di controversia in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche sanitaria o in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione imparziale prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nell’apposito nel registro presso il tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilitàLa mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, potranno far pervenire la richiesta delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, depositata presso uno già dal primo incontro, con l’assistenza di tali organismi, alla sede legale di UNIPOLSAI un avvocato. Italiana Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, fax n. 000 0000000A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’istruzione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di controlli di assicurazione e per quelle in materia di risarcimento danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. Il contratto prevede che la Società e l’Assicurato possano demandare la risoluzione delle controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sulle sue conseguenze ad un collegio di tre medici, che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’art. 2.13 “Arbitrato irrituale” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri. Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e dell’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.Rappresentante Legale Xxxxxx Xxxxxxxx

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Autobus, Veicoli Adibiti a Trasporto Di Cose,

Mediazione per la conciliazione delle controversie. Il 20 marzo 2010 è entrato in vigore il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 In caso di controversia in materia di “mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e commerciali”. Tale decreto ha previsto la possibilità, per la risoluzione di controversie civili anche sanitaria o in materia di contratti assicurativi, di rivolgersi ad un Organismo bancari o finanziari, qualora s’intenda intraprendere un’azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione imparziale prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli. Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nell’apposito nel registro presso il tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Nel caso in cui il Contraente o l’Assicurato intendano avvalersi di tale possibilitàLa mediazione si introduce con una domanda all’organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l’indicazione dell’organismo investito, potranno far pervenire la richiesta delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, depositata presso uno già dal primo incontro, con l’assistenza di tali organismi, alla sede legale un avvocato. In caso di UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A., Ufficio Riscontro, Xxx Xxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx, fax n. 000 0000000. Il tentativo di mediazione è obbligatorio, cioè deve essere attivato prima dell’istruzione della causa civile come condizione di procedibilità della stessa, per le controversie in materia di controlli di assicurazione e per quelle controversia in materia di risarcimento danno derivante dalla di danni da circolazione di veicoli veicoli, con richiesta di risarcimento non superiore a 15.000,00 euro, è possibile ricorrere alla procedura di conciliazione tra Ania e natantiAssociazione dei Consumatori. Il contratto prevede È sufficiente rivolgersi ad una delle Associazioni dei Consumatori che hanno aderito all’accordo ed il cui elenco è reperibile, unitamente a maggiori informazioni sul sito Internet xxx.xxxxxxxxxx.xx. In caso sussistano le condizioni previste dall’Accordo, l’Associazione fa compilare e sottoscrivere dall’assicurato uno specifico modulo nel quale vengono richiesti dati anagrafici, i riferimenti assicurativi essenziali, le circostanze che portano alla richiesta di conciliazione. Nel documento è altresì prevista una sezione in cui l’assicurato conferisce mandato al conciliatore dell’Associazione dei consumatori prescelta a transigere la Società e l’Assicurato possano demandare la risoluzione delle controversie di natura medica sull’indennizzabilità del sinistro e/o sulle sue conseguenze ad un collegio di tre medici, che risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all’art. 2.13 “Arbitrato irrituale” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri. Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e dell’Assicurato di rivolgersi all’Autorità Giudiziariacontroversia.

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Samples: Contratto Di Assicurazione