Common use of Mediazione civile Clause in Contracts

Mediazione civile. Si rammenta che il D. Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Per maggiori informazioni si rinvia al Decreto sopraindicato, oltreché al Decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento alla mediazione civile ex D. Lgs. 28/2010, Xx informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente Compagnia Assicurativa all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000. Per ogni controversia relativa al contratto assicurativo, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria innanzi l’organo giudiziario competente, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione. L’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, con l’assistenza del proprio avvocato. La mediazione è facoltativa, invece, per quanto concerne la risoluzione di controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli a motore e natanti. La normativa esclude inoltre l’obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98.

Appears in 6 contracts

Samples: Assicurazione Invalidità Permanente Da Malattia, www.assinvest.net, www.assinvest.net

Mediazione civile. Si rammenta che il D. Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Per maggiori informazioni si rinvia al Decreto sopraindicato, oltreché al Decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento alla mediazione civile ex D. LgsX.Xxx. 28/2010, Xx informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente Compagnia Assicurativa all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000. Per ogni controversia relativa al contratto assicurativo, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria innanzi l’organo giudiziario competente, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione. L’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, con l’assistenza del proprio avvocato. La mediazione è facoltativa, invece, per quanto concerne la risoluzione di controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli a motore e natanti. La normativa esclude inoltre l’obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98.

Appears in 3 contracts

Samples: www.amissima.it, www.hdiitalia.it, www.amissima.it

Mediazione civile. Si rammenta che il D. Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Per maggiori informazioni si rinvia al Decreto sopraindicato, oltreché al Decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento alla mediazione civile ex D. Lgs. 28/2010, Xx Vi informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente Compagnia Assicurativa all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx mediazione@pec.amissima.it e/o al numero di fax 00.0000.000002.3076.2216. Per ogni controversia relativa al contratto assicurativo, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria innanzi l’organo giudiziario competente, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione. L’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, con l’assistenza del proprio avvocato. La mediazione è facoltativa, invece, per quanto concerne la risoluzione di controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli a motore e natanti. La normativa esclude inoltre l’obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98.

Appears in 1 contract

Samples: www.mioassicuratore.it

Mediazione civile. Si rammenta che il D. Lgs. n. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Per maggiori informazioni si rinvia al Decreto sopraindicato, oltreché al Decreto attuativo Attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento alla mediazione civile ex D. Lgs. n. 28/2010, Xx informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente Compagnia Assicurativa all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000. Per ogni controversia relativa al contratto assicurativo, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria innanzi l’organo giudiziario competente, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione. L’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, con l’assistenza del proprio avvocato. La mediazione è facoltativanon si applica, invece, per quanto concerne la risoluzione di alle controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli a motore e natanti. La normativa esclude inoltre l’obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal Decreto Legislativo D. Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98.

Appears in 1 contract

Samples: www.hdiitalia.it

Mediazione civile. Si rammenta che il D. Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Per maggiori informazioni si rinvia al Decreto sopraindicato, oltreché al Decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento alla mediazione civile ex D. Lgs. Lgs 28/2010, Xx informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente Compagnia Assicurativa all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000. Per ogni controversia relativa al contratto assicurativo, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria innanzi l’organo giudiziario competente, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione. L’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, con l’assistenza del proprio avvocato. La mediazione è facoltativanon si applica, invece, per quanto concerne la risoluzione di alle controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli a motore e natanti. La normativa esclude inoltre l’obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98.

Appears in 1 contract

Samples: www.famosa-assicurazioni.it

Mediazione civile. Si rammenta che il D. Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Per maggiori informazioni si rinvia al Decreto sopraindicato, oltreché al Decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento alla mediazione civile ex D. Lgs. Lgs 28/2010, Xx informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente Compagnia Assicurativa all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000. Per ogni controversia relativa al contratto assicurativo, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria innanzi l’organo giudiziario competente, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione. L’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, con l’assistenza del proprio avvocato. La mediazione è facoltativa, invece, per quanto concerne la risoluzione di controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli a motore e natanti. La normativa esclude inoltre l’obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. C.P.C. e nelle ulteriori esenzioni previste dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98.

Appears in 1 contract

Samples: www.assinvest.net

Mediazione civile. Si rammenta che il D. LgsD.lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Per maggiori informazioni si rinvia al Decreto sopraindicato, oltreché al Decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento alla mediazione civile ex D. Lgs. X.Xxx 28/2010, Xx Vi informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente Compagnia Assicurativa all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000. Per ogni controversia relativa al contratto assicurativo, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria innanzi l’organo giudiziario competente, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione. L’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, con l’assistenza del proprio avvocato. La mediazione è facoltativanon si applica, invece, per quanto concerne la risoluzione di alle controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli a motore e natanti. La normativa esclude inoltre l’obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98.

Appears in 1 contract

Samples: www.famosa-assicurazioni.it

Mediazione civile. Si rammenta che il D. Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Per maggiori informazioni si rinvia al Decreto sopraindicato, oltreché al Decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento alla mediazione civile ex D. Lgs. Lgs 28/2010, Xx informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente Compagnia Assicurativa all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000. Per ogni controversia relativa al contratto assicurativo, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria innanzi l’organo giudiziario competente, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione. L’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, con l’assistenza del proprio avvocato. La mediazione è facoltativa, invece, per quanto concerne la risoluzione di controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli a motore e natanti. La normativa esclude inoltre l’obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98.

Appears in 1 contract

Samples: www.hdiitalia.it