Common use of Manutenzione Clause in Contracts

Manutenzione. Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa o pertinente con la gestione degli stessi. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 4 circa gli interventi effettuati. Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto che dovrà essere in perfette e costanti condizioni di pulizia e di decoro. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Tecnico competente, previa comunicazione al concessionario, non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità civile e penale per eventuali eventi dolosi o colposi o danni verrà assunta ad ogni effetto a carico esclusivo del concessionario. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni non potranno essere realizzate se non previamente autorizzate dal Servizio Tecnico competente, a seguito di presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.torino.it

Manutenzione. Durante Fino alla data di approvazione del collaudo finale provvisorio o di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque fino alla presa in consegna delle opere impiantistiche al competente ufficio del Dipartimento SIMU addetto alla manutenzione, l'Appaltatore resterà responsabile della conservazione delle opere eseguite, ad eccezione dei danni derivanti dall'uso non corretto, ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, la concessione sono manutenzione delle opere stesse, secondo quanto previsto nell’art. 32 del D.P.R. 207/2010 . Qualora per esigenze dell'Amministrazione, debba procedersi all'utilizzo in tutto o in parte delle opere già realizzate, si procederà, per le opere suddette, alla consegna in sorveglianza alla Direzione Tecnica del competente Municipio o alla competente U.O. del Dipartimento SIMU. La consegna avrà luogo a carico tutti gli effetti (anche per quanto concerne le responsabilità verso terzi per eventuali incidenti, conseguenti all'utilizzazione dei manufatti già realizzati) e dovrà essere preceduta da verbale di constatazione redatto a cura del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie Direttore dei Lavori attestante la avvenuta esecuzione, secondo progetto, delle opere da attivare e, ove necessario, da collaudo statico ai sensi della legge n. 1086/71, e straordinarie dell'impianto sportivodel D.M. Infrastrutture 14/01/2008 e relativa Circolare esplicativa n. 617 del 2009 L'Impresa rimane comunque responsabile, fino all'approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, dei manufattidifetti e dei vizi di costruzione, delle attrezzatureanche se rilevati dopo l'attivazione predetta. Le opere di manutenzione verranno ordinate all'Impresa a mezzo di ordine di servizio, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa o pertinente con nel quale dovranno essere precisate la gestione degli stessi. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 4 circa gli interventi effettuati. Sono a carico della Città le spese data di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve inizio e la pulizia durata dei marciapiedi perimetrali dell’impianto che dovrà essere in perfette e costanti condizioni lavori. Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell'ordinativo per l'inizio di pulizia e un lavoro di decoro. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionariol'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fustol'Ufficio applicherà, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C.per ogni giorno di ritardo, la piena responsabilità penale di cui all’art. 30 punto 1.3) lett. f), riservandosi comunque la facoltà di fare eseguire i lavori ad altra Impresa e addebitando il relativo importo all’Appaltatore. Entro 15 giorni dalla data di approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, l'opera eseguita verrà consegnata per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico l'ordinaria manutenzione all'Ufficio comunale competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale e l'Impresa cesserà da qualsiasi obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Tecnico competente, previa comunicazione al concessionario, non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità civile e penale per eventuali eventi dolosi o colposi o danni verrà assunta ad ogni effetto a carico esclusivo del concessionario. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni non potranno essere realizzate se non previamente autorizzate dal Servizio Tecnico competente, a seguito di presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguiremanutenzione.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.roma.it

Manutenzione. Durante la concessione sono Sono a totale carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa o pertinente con la gestione straordinaria degli stessiautoveicoli. Il concessionario dovràFornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Amministrazione Contraente o Assegnataria, annualmentead esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 4 circa incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati all’Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino dell’autoveicolo nonché gli importi relativi ad eventuali servizi di autoveicolo sostitutivo prestati all’Amministrazione medesima determinati in base alle tariffe della presente Convenzione. Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi effettuatientro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l’intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo. Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso e fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo nelle ipotesi previste dai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3, nel caso in cui le Amministrazioni abbiano richiesto tale servizio a pagamento. All’atto della consegna dell'autoveicolo presso il Centro di Servizio, l’Amministrazione Assegnataria provvederà a compilare e sottoscrivere l’elenco dei lavori richiesti e necessari. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l’intera funzionalità dell'autoveicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dall’Amministrazione Assegnataria. Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l’Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata. I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio dell'autoveicolo. Sono a carico dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria: • il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della Città le spese rete dei Centri di ristrutturazioneservizio del Fornitore; • la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore; • additivi particolari non richiesti dal costruttore; • il carburante; • il lavaggio interno ed esterno. Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione dei veicoli siano utilizzati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, definibili oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai lubrificanti, come rilevanti interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell’impiantoprevisto dal D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto che dovrà essere in perfette e costanti condizioni di pulizia e di decoron. 24). La manutenzione delle componenti arboricole Consip si riserva di richiedere informazioni a proposito dei lubrificanti utilizzati (produttore e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionarionome commerciale, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fustotipologia del prodotto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. eventuale possesso dell’etichetta Ecolabel). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Tecnico competente, previa comunicazione al concessionario, non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità civile e penale per eventuali eventi dolosi o colposi o danni verrà assunta ad ogni effetto a carico esclusivo del concessionario. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni non potranno essere realizzate se non previamente autorizzate dal Servizio Tecnico competente, a seguito di presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione

Manutenzione. Durante la concessione sono Sono a totale carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa o pertinente con la gestione straordinaria degli stessiautoveicoli. Il concessionario dovràFornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Amministrazione Contraente o Assegnataria, annualmentead esclusione degli interventi imputabili ad un accertato uso improprio, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 4 circa incuria o negligenza, colpa grave, dolo, per i quali verranno addebitati all’Amministrazione gli importi derivanti dal ripristino dell’autoveicolo nonché gli importi relativi ad eventuali servizi di autoveicolo sostitutivo prestati all’Amministrazione medesima determinati in base alle tariffe della presente Convenzione. Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi effettuatientro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l’intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo. Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso e fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo nelle ipotesi previste dai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3, nel caso in cui le Amministrazioni abbiano richiesto tale servizio a pagamento. All’atto della consegna dell'autoveicolo presso il Centro di Servizio, l’Amministrazione Assegnataria provvederà a compilare e sottoscrivere l’elenco dei lavori richiesti e necessari. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l’intera funzionalità dell'autoveicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dall’Amministrazione Assegnataria. Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l’Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 giorni dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata. I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio dell'autoveicolo. Sono a carico dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria:  il rabbocco di olio e liquidi effettuati al di fuori della Città le spese rete dei Centri di ristrutturazioneservizio del Fornitore;  la riparazione di forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di servizio del Fornitore;  additivi particolari non richiesti dal costruttore;  il carburante;  il lavaggio interno ed esterno. Il Fornitore dovrà assicurarsi che nella manutenzione dei veicoli siano utilizzati oli lubrificanti per il motore a bassa viscosità, definibili oli lubrificanti rigenerati o che rispettano i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea ai lubrificanti, come rilevanti interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell’impiantoprevisto dal D.M. 8 maggio 2012 (in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto che dovrà essere in perfette e costanti condizioni di pulizia e di decoron. 24). La manutenzione delle componenti arboricole Consip si riserva di richiedere informazioni a proposito dei lubrificanti utilizzati (produttore e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionarionome commerciale, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fustotipologia del prodotto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. eventuale possesso dell’etichetta Ecolabel). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Tecnico competente, previa comunicazione al concessionario, non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità civile e penale per eventuali eventi dolosi o colposi o danni verrà assunta ad ogni effetto a carico esclusivo del concessionario. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni non potranno essere realizzate se non previamente autorizzate dal Servizio Tecnico competente, a seguito di presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione

Manutenzione. Durante La manutenzione straordinaria dei Punti Vendita nel loro complesso, l’adeguamento normativo, nonchè la concessione sono sostituzione parziale o totale di parte dello stesso che si renda necessaria, sarà a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie Convenzionato, il quale sino da ora si obbliga a darvi corso al fine di mantenere i Punti Vendita in buono stato manutentivo e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa o pertinente con la gestione degli stessidi immagine. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 4 circa gli interventi effettuati. Sono Sarà invece a carico della Città le spese Compagnia Petrolifera la manutenzione ordinaria e straordinaria dei materiali ed attrezzature deputati, direttamente o indirettamente, all’erogazione del carburante oltre che delle attrezzature da essa immessi sui Punti Vendita. In particolare sarà a carico della Compagnia Petrolifera la manutenzione ordinaria e straordinaria degli erogatori, dei sistemi self service di ristrutturazionepre-pagamento, definibili degli impianti antincendio, del materiale pubblicitario, delle insegne. La Compagnia Petrolifera non potrà essere oggetto di domande, azioni od eccezioni di qualsivoglia natura derivanti dall’inadempimento del Convenzionato degli obblighi descritti nella presente clausola contrattuale. Conseguentemente il Convenzionato espressamente garantisce e manleva la Compagnia Petrolifera, così come rilevanti interventi sulle componenti gli Organi amministrativi di tipo strutturale essenziali dell’impiantoquest’ultima, purché non derivanti da una mancata qualsivoglia domanda, giudiziale o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi stragiudiziale, sanzione pecuniaria di natura amministrativa, fiscale o tributaria o di qualsivoglia altra natura, contrattuale od extracontrattuale, di cui la Compagnia Petrolifera, ovvero gli organi amministrativi della stessa, dovessero essere oggetto per cause ascrivibili all’inadempimento da parte del concessionarioConvenzionato, del suo personale, dei suoi agenti, dei suoi gestori x xxxxx e aventi causa, degli obblighi previsti e disciplinati nella presente clausola contrattuale. Sono altresì Con la sottoscrizione del presente accordo il Convenzionato non acquista alcun diritto di licenza o d’uso del marchio ulteriore rispetto al diritto di ottenere l’apposizione sul Punto Vendita dei colori e dei marchi della Compagnia Petrolifera ai sensi del precedente art. 4°, al fine di identificare il Punto Vendita come facente parte della rete della Compagnia. Resta pertanto inteso che qualsiasi uso del marchio, quale ad esempio l’utilizzo del marchio sulla documentazione (corrispondenza, carta intestata, fatture, etc.), l’utilizzo presso il pubblico per fini pubblicitari e promozionali di qualsiasi tipo, etc, dovrà preventivamente essere autorizzato per iscritto dalla Compagnia Petrolifera. Quanto sopra dovrà espressamente essere previsto nei contratti con cui il Convenzionato affiderà in gestione a terzi i Punti Vendita. Il Convenzionato non potrà utilizzare, oltre il termine della presente convenzione, il marchio, il nome, i colori, o comunque gli emblemi distintivi che contraddistinguono i carburanti e i lubrificanti forniti dalla Compagnia Petrolifera. Pertanto al termine del presente accordo od in caso di sua risoluzione, il Convenzionato cesserà immediatamente l'uso dei suddetti marchi e segni distintivi, e si impegna fin d'ora a non sostituirli con marchi o segni distintivi similari o che possano generare confusione presso il pubblico. Ove nel corso del presente accordo si verificassero cause di forza maggiore come previste per legge, oltre a difficoltà di approvvigionamento della materia prima e/o riduzione o sospensione dei cicli di lavorazione da parte della Compagnia Petrolifera, la stessa avrà la facoltà di ridurre o sospendere le forniture senza che ciò conferisca al Convenzionato diritto a risarcimento alcuno. In tale evenienza, e limitatamente al periodo di sospensione o riduzione delle forniture, il Convenzionato potrà liberamente rifornirsi da terzi. Resta comunque inteso che la Compagnia Petrolifera si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Convenzionato ed a riprendere le regolari forniture non appena le cause di forza maggiore vengano a cessare. La legge regolatrice del presente contratto è la legge italiana. Le Parti riconoscono il Foro di Alessandria quale unico organo competente a giudicare tutte le eventuali controversie che tra di esse possano insorgere relativamente al presente atto. Il presente atto annulla e sostituisce ogni pattuizione verbale o scritta eventualmente conclusa in precedenza sullo stesso argomento tra le parti. Trattandosi di contratto con prestazioni corrispettive assoggettate ad IVA, le spese e tasse per la eventuale registrazione, in caso d'uso, del presente accordo saranno a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia della parte che ne avrà interesse. il Convenzionato dichiara di essere stato informato dei marciapiedi perimetrali dell’impianto che dovrà essere propri diritti derivanti dalla legge n. 196/2003 in perfette e costanti condizioni materia di pulizia trattamento dei dati personali e di decoro. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltroavere ricevuto, in capo conformità alla legge stessa, dalla Compagnia Petrolifera, in persona del titolare del trattamento, le necessarie informazioni relative al concessionariotrattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 2051 in relazione al presente contratto, ed in particolare le seguenti: - finalità del C.C.trattamento dei dati: adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto, la piena responsabilità e svolgimento, in generale, delle attività economiche ed istituzionali della Compagnia Petrolifera; - modalità del trattamento dei dati: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione dei relativi dati, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici e automatizzati; - natura del conferimento: volontaria; - conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere: impossibilità di effettuare il trattamento dei dati per fatti lesivi a danno di terzi a i casi in cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare legge prevede la potatura degli alberi ad alto fustoformulazione espressa del consenso; - soggetti e categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e all’ambito di diffusione dei medesimi: società del gruppo di appartenenza della Compagnia Petrolifera., questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattorinonchè terzi per lo svolgimento di attività economiche e istituzionali; La Compagnia Petrolifera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Tecnico competente, previa comunicazione al concessionario, non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità civile e penale per eventuali eventi dolosi o colposi o danni verrà assunta ad ogni effetto a carico esclusivo del concessionario. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni non potranno essere realizzate se non previamente autorizzate dal Servizio Tecnico competente, a seguito di presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguiren. 136.

Appears in 1 contract

Samples: alessandria.aci.it

Manutenzione. Durante la concessione sono Il Fornitore dovrà offrire un servizio di assistenza e manutenzione sul mezzo completo (motore, scocca, allestimento, ecc.) e sull’allestimento tecnico. Tutti i costi e le spese relative all’erogazione dei servizi di manutenzione (sia i costi della manodopera sia quelli dei materiali) saranno ad esclusivo carico del Fornitore. Gli interventi manutentivi ordinari e straordinari a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie Fornitore sono definiti come segue: MANUTENZIONE ORDINARIA: • i controlli periodici e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa o pertinente con la gestione degli stessi. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 4 circa gli interventi effettuatidi manutenzione conseguenti (manutenzione programmata). Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione La frequenza dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve controlli periodici e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto che dovrà essere in perfette tipologia degli interventi di manutenzione sono previsti nel Libretto d’uso e costanti condizioni di pulizia manutenzione dell’automezzo e di decoro. La manutenzione delle componenti arboricole degli allestimenti; • rabbocco livello fluidi e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Tecnico competente, previa comunicazione al concessionario, non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità civile e penale per eventuali eventi dolosi o colposi o danni verrà assunta ad ogni effetto a carico esclusivo del concessionario. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamentelubrificanti; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni non potranno essere realizzate se non previamente autorizzate dal Servizio Tecnico competente, • riparazioni a seguito di presentazione forature; • sostituzione dei materiali di una relazione tecnica consumo e di quelli non più affidabili (inclusi pneumatici e batterie); • revisione periodica MCTC; • verifica dei gas di scarico; • le verifiche ed i necessari interventi manutentivi dovranno essere effettuati più frequentemente rispetto alle scadenze indicate nel piano di manutenzione programmata o come eventualmente previsto dal libretto di uso e manutenzione per gli utilizzi specifici degli autoveicoli. Nell’ipotesi di intervento di manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria), l’erogazione del servizio sarà concordata tra il comodatario del veicolo e il Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx 0 (xxxxx) giorni lavorativi di anticipo rispetto al supposto limite di raggiungimento km/tempo previsti dal libretto d’uso e manutenzione. All’atto della consegna dell’automezzo presso il Centro di Servizio, l’Agenzia e/o il comodatario provvederà a segnalare le anomalie riscontrate e a sottoscrivere l’elenco dei lavori da eseguireritenuti necessari dal Centro di Servizio. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l’intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dal comodatario. Considerando il profilo operativo delle vetture, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d’uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 15gg e/o ± 1000 km.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Di Appalto

Manutenzione. Durante STRAORDINARIA‌ Nel caso di guasti e malfunzionamenti relativi ai Distributori Automatici il Concessionario dovrà garantire gli interventi di assistenza e manutenzione che si rendano necessari e comunque richiesti dall’Istituto, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore. Il Concessionario dovrà eseguire gli interventi di assistenza presso le sedi indicate dall’Istituto, al fine di eliminare qualsiasi malfunzionamento e a ripristinare la concessione sono piena e perfetta operatività e funzionalità del Servizio, entro il termine massimo di 4 (quattro) ore solari afferenti a giorni feriali decorrenti dalla segnalazione del malfunzionamento da parte dell’Istituto, pena l’applicazione della penale di cui all’art. 31 del Capitolato. Qualora l’entità degli interventi da eseguire non consenta di ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità del Servizio entro il predetto termine massimo stabilito, l’Affidatario dovrà provvedere alla sostituzione dell’ attrezzatura danneggiata con altra attrezzatura aventi caratteristiche tecniche equivalenti o superiori a quello in stato di fermo, senza alcun onere aggiuntivo per l’Istituto, entro il termine massimo di 48 (quarantotto) ore solari afferenti a giorni feriali, decorrenti dal primo intervento effettuato a seguito della segnalazione del malfunzionamento, pena l’applicazione di una penale. Si precisa che le opere di manutenzione straordinaria e qualsiasi innovazione o modifica devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dalla Stazione Appaltante, previo adempimento delle formalità amministrative dovute per legge a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'impianto sportivoConcessionario, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa o pertinente con che provvederà a verificarne anche la gestione degli stessicorretta esecuzione. Il concessionario dovràConcessionario dovrà produrre istanza all’Istituzione Scolastica indicando le motivazioni delle opere che intende effettuare ed allegando apposito progetto esecutivo, annualmenteal fine di permettere all’Istituzione Scolastica di esaminare lo stesso entro un congruo termine, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 4 circa gli interventi effettuaticomunque non inferiore ad un mese. Sono a carico della Città le spese L’Istituto potrà non rilasciare l’autorizzazione per motivi di ristrutturazioneinteresse ed opportunità; potrà altresì disporre modifiche che ritenga necessarie ed opportune, definibili come rilevanti interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti alle quali il Concessionario dovrà adeguarsi. Gli interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì effettuarsi a carico dell’Istituzione Scolastica dovranno essergli tempestivamente comunicati a cura del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto che dovrà essere in perfette e costanti condizioni di pulizia e di decoro. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità, il Servizio Tecnico competente, previa comunicazione al concessionario, non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità civile e penale per eventuali eventi dolosi o colposi o danni verrà assunta ad ogni effetto a carico esclusivo del concessionario. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni non potranno essere realizzate se non previamente autorizzate dal Servizio Tecnico competente, a seguito di presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguireConcessionario.

Appears in 1 contract

Samples: www.alberti-porro.edu.it

Manutenzione. Durante Tutte le apparecchiature e i relativi accessori devono essere manutenute (manutenzione di tipo full- risk nulla escluso) per tutta la concessione sono durata del noleggio. Il ripristino funzionale delle apparecchiature deve essere garantito entro 24 ore solari dall’apertura di chiamata. In caso di inadempienza a carico del concessionario tutte le spese relative alle tale obbligo si procederà all’applicazione di penali, come da successivo art. 17. Obbligo di trasmettere il calendario delle manutenzioni ordinarie programmate e straordinarie dell'impianto sportivodelle verifiche di sicurezza elettrica, dei manufattinonché i relativi rapporti di lavoro (entro 12 ore solari dalla chiusura dell’intervento tecnico) alla P.O. Ingegneria Clinica (xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxx.xx), al R.U.P. e al D.E.C.. In caso di inadempienza a tale obbligo si procederà all’applicazione di penali, come da successivo art. 17. La Società aggiudicataria dovrà inviare obbligatoriamente il calendario degli interventi di manutenzione programmata, delle attrezzatureverifiche di sicurezza e delle verifiche funzionali sul/sui sistema/sistemi in argomento a mezzo mail all'indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxx.xx. In particolare, il calendario degli interventi dovrà comprendere anche le informazioni di: - tempi di inutilizzo dell’apparecchiatura, necessari per eseguire l’attività di manutenzione; - dettaglio delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa o pertinente con la gestione degli stessi. Il concessionario dovràattività previste (checklist utilizzate, annualmenterisorse, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 4 circa gli interventi effettuati. Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto che dovrà essere in perfette e costanti condizioni di pulizia e di decoro. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. strumenti). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli Al termine di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo ogni manutenzione preventiva/controllo funzionale/verifica di collaborazione e accessibilità, il Servizio Tecnico competente, previa comunicazione al concessionario, non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità civile e penale per eventuali eventi dolosi o colposi o danni verrà assunta ad ogni effetto a carico esclusivo del concessionario. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura sicurezza dovrà essere posta obbligatoriamente sull’apparecchiatura biomedica apposita etichetta adesiva con scritta indelebile recante la dicitura “manutenzione preventiva/controllo funzionale/verifica di sicurezza eseguita il GG/MM/AA; prossima manutenzione/controllo funzionale/verifica di sicurezza il GG/MM/AA” dove il tecnico verificatore porrà la data di esecuzione della manutenzione e la data della prossima manutenzione prevista a scadenza. In caso di inadempienza a tale obbligo si procederà all’applicazione di penali, come da successivo art. 17. La mancata ricezione di quanto sopra richiesto comporterà l’eventuale risoluzione contrattuale. La Società aggiudicataria dovrà, altresì, ripristinare la piena e perfetta operatività e funzionalità dell’apparecchiatura e/o dei dispositivi opzionali entro il termine massimo di 24 (ventiquattro) ore solari decorrenti dall’ora di invio della richiesta di intervento tecnico a mezzo fax (o dall’apertura chiamata) da parte dell’A.O.U.. Tutti i rapporti delle attività svolte dovranno essere redatti e sottoscritti tramite firma elettronica autografa e stampati in formato elettronico “pdf” e dovranno essere inviati via e-mail al personale della struttura, al R.U.P. e al D.E.C. e contestualmente all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxx.xx entro e non oltre 24 ore solari dalla chiusura dell’intervento tecnico. La responsabilità di tutte le attività svolte per la manutenzione e le corrispondenti attività amministrative di redazione del concessionario nella tutela rapporto d’intervento e di registrazione restano a cura della Società aggiudicataria. Il servizio di assistenza tecnica dovrà essere disponibile in tutti i giorni lavorativi dell’anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Nel caso di mancato adempimento delle specie botaniche obbligazioni assunte, l'A.O.U. appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e arboricole pregiate esistentil'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni inadempienza in merito alla manutenzione preventiva e/o correttiva, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali e comunque nel limite del 10% dell’importo contrattuale, da determinare in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni non potranno essere realizzate se non previamente autorizzate dal Servizio Tecnico competente, a seguito di presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguireall'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Appears in 1 contract

Samples: www.policlinico.unina.it

Manutenzione. Durante Il capitolo 4 del documento “Caratteristiche del servizio e della gestione” descrive le attività di manutenzione dei sistemi informatici realizzati e/o forniti dal concessionario. La manutenzione è raggruppabile in base alla natura e alle finalità in quattro distinti filoni: manutenzione correttiva, manutenzione evolutiva, manutenzione adeguativa e manutenzione migliorativa. Nell’ambito della manutenzione evolutiva è introdotta un’ulteriore specificazione: la concessione manutenzione evolutiva aggiuntiva, consistente negli interventi di interconnessione tra gli applicativi forniti dal concessionario con i sistemi informativi del Comune già previsti, anche se non ancora realizzati, alla data dell'affidamento della concessione. Rientrano invece nella manutenzione migliorativa gli interventi richiesti dall’Ente concedente che non abbiano un impatto significativo sull’incremento dell’efficienza e dell’efficacia dei processi di riscossione, e gli sviluppi da realizzare per l’eventuale interconnessione con applicativi acquistati o realizzati dall’Amministrazione nel corso della durata della concessione. Manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva sono a totale carico del concessionario, mentre la manutenzione evolutiva aggiuntiva e la manutenzione migliorativa sono a carico del committente. In particolare, sono a carico del concessionario le seguenti attività: • manutenzione periodica finalizzata a gestire problemi di sicurezza e vulnerabilità; • miglioramento dei requisiti di scalabilità dell’infrastruttura; • miglioramento dell’efficienza e della usabilità dei sistemi applicativi a beneficio degli utenti interni ed esterni; • interventi finalizzati ad incrementare l’efficacia del cruscotto di monitoraggio. Con riferimento alle suddette attività, il concessionario è tenuto a recepire le richieste del committente e ad implementare un’azione di verifica periodica, al fine di mantenere il livello delle prestazioni anche in presenza di significativi mutamenti delle condizioni di utilizzo del sistema. A mero titolo esemplificativo, un incremento degli utenti esterni che accedono ai servizi deve comportare sia un incremento del numero massimo di connessioni simultanee sia del numero di input o insieme di input correlati tra di loro (transazione) che possono essere processati in ciascuna unità di tempo dal servizio (SLI5 e SLI6 definiti nella Circolare AgiD n.3 del 9 Aprile 2018). Ciascun concorrente deve indicare, nella propria offerta tecnica (subcriterio E.3), il numero di giornate/uomo di assistenza tecnica per le attività di supporto agli uffici. Tra esse rientrano le giornate-uomo messe a disposizione gratuitamente per la realizzazione di interventi di manutenzione evolutiva aggiuntiva e di interventi di manutenzione migliorativa. Qualora i due plafond fossero indicati separatamente, l’Ente ha comunque la facoltà di utilizzarli indifferentemente per le due tipologie di interventi. In caso di superamento del numero di giornate/uomo offerto, il Comune potrà richiedere il servizio alle condizioni previste dal contratto (art. 24 comma 8 dello schema di contratto). Nel progetto del promotore posto a base di gara (Progetto di Fattibilità - Paragrafo 5.6.8. INTEGRAZIONE CON I SISTEMI INFORMATICI DEL COMUNE) è indicato un plafond di 500 giornate/uomo per la manutenzione evolutiva aggiuntiva destinate all’integrazione dei sistemi informatici realizzati nell’ambito della concessione con il POrtale TElematico dei Servizi della Città Metropolitana di Napoli (POTESs). Tale previsione rappresenta un elemento minimo vincolante per tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie offerte. Considerato il possibile disallineamento temporale tra la realizzazione del progetto POTESs e straordinarie dell'impianto sportivo, l’implementazione dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa o pertinente con la gestione degli stessi. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 4 circa gli interventi effettuati. Sono a carico sistemi informatici nell’ambito della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto che dovrà essere in perfette e costanti condizioni di pulizia e di decoro. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilitàconcessione, il Servizio Tecnico competentesuddetto plafond può essere utilizzato, previa comunicazione al concessionariosu richiesta della Stazione Appaltante, non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità civile e penale per eventuali eventi dolosi o colposi o danni verrà assunta ad ogni effetto a carico esclusivo ulteriori interventi di manutenzione evolutiva aggiuntiva, manutenzione migliorativa e supporto informatico all’attività degli uffici. Pertanto, il numero di giornate/uomo indicate nell’offerta tecnica in corrispondenza del concessionario. Il Servizio competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature subcriterio E.3 deve intendersi come numero di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori giornate aggiuntive rispetto al plafond di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni non potranno essere realizzate se non previamente autorizzate dal Servizio Tecnico competente, a seguito di presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguirecui al Paragrafo 5.6.8.

Appears in 1 contract

Samples: www.comune.napoli.it

Manutenzione. Durante Il servizio di manutenzione prevede l obbligo per il Fornitore di effettuare le seguenti prestazioni e forniture: interventi da remoto o on-site, su iniziativa del Fornitore stesso o su richiesta del Contraente, per eliminare ogni eventuale anomalia di funzionamento che si dovesse verificare sulla rete oggetto del servizio mediante ripristino delle configurazioni o riparazione delle parti difettose o sostituzione delle stesse con altre equivalenti; in occasione degli interventi di cui al punto che precede, la concessione sono verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature messe a carico del concessionario tutte le spese relative alle manutenzioni ordinarie punto e straordinarie dell'impianto sportivo, dei manufatti, della rete nel suo complesso; verifiche periodiche e/o programmate di funzionalità attraverso interventi da remoto o on-site di manutenzione preventiva su ciascuno degli elementi sistemistici della rete aventi come obiettivo il mantenimento delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa o pertinente con la gestione caratteristiche ottimali di funzionamento degli stessi. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 4 circa gli interventi effettuati. Sono a carico della Città personale del Fornitore coinvolto deve possedere le spese competenze professionali adeguate in termini di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione conoscenza specifica dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve sistemi ed apparati installati/forniti stessi ovvero esperienza lavorativa almeno triennale in ambito manutenzione e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto che dovrà essere in perfette e costanti condizioni di pulizia e di decoro. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta gestione sistemi dati; in ogni caso estraneail Responsabile del Contratto a sua esclusiva discrezione potrà chiedere la sostituzione di una o più unità del personale preposto all erogazione del servizio in caso non lo ritenesse idoneo. Affinché Gli interventi dovranno concludersi con l attività di verifica del corretto funzionamento (collaudo) delle apparecchiature sostituite o riparate e del sistema nella sua globalità; tale verifica sarà a cura del Fornitore, ma è lasciata libertà al Contraente di coinvolgere proprio personale e/o personale di terzi. Il Fornitore è tenuto al rispetto delle modalità operative ed al rilascio della documentazione prevista dalla normativa vigente. Per questo il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fustoFornitore deve, questi dovranno inoltre, o essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici possesso o avvalersi (trattori, ecc. ). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa nelle forme consentite dalla normativa vigente) di ditte in possesso dell autorizzazione di primo grado per la rimozione l installazione degli ostacoli impianti interni di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario. Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione telecomunicazioni della classe installatori e accessibilità, il Servizio Tecnico competente, previa comunicazione al concessionario, non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità civile e penale per eventuali eventi dolosi o colposi o danni verrà assunta ad ogni effetto a carico esclusivo del concessionario. Il Servizio competente procederà manutentori ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistentiD.M. 23 maggio 1992, indicandole nelle planimetrie n. 314 e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle specie botaniche e arboricole pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni non potranno essere realizzate se non previamente autorizzate dal Servizio Tecnico competente, a seguito di presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguires.m.i.

Appears in 1 contract

Samples: www.soresa.it