Common use of Malattia Clause in Contracts

Malattia. L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’Istituzione secondo quanto indicato nell’art. 71. Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore dovranno inviare all’Istituzione stessa entro 48 ore dall’i- nizio dell’assenza il numero del protocollo informatico relativo alla certificazione sanitaria attestante l’incapacità lavorativa, nonché i successivi numeri di protocollo dei certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. La comunicazione del numero di protocollo dovrà avvenire secondo la normativa vigente. L’Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 365 giorni di calendario continuativi ovvero frazionati nell’arco dell’ultimo triennio a partire dall’evento in corso e comprensivo dello stesso. I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non sul lavoro anche se in più riprese. Nel caso di superamento di tale comporto l’Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell’indennità di anzianità e di preavviso. Le lavoratrici o i lavoratori affetti da patologie gravi, debitamente documentate dalle strut- ture pubbliche o private convenzionate/accreditate, che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, non sono soggetti al computo del comporto di cui sopra. La retribuzione dei giorni di malattia sarà corrisposta secondo la normativa INPS vigente. Nel caso di lavoratore assunto con contratto a termine, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo saranno applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso. Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13° e 14° mensilità. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto

Malattia. L’assenza L'assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro malattia, salvo giustificato impedimento, deve essere comunicata all’Istituzione obbligatoriamente, in modo tempestivo e comunque almeno nello stesso giorno in prossimità dell’inizio della prestazione di lavoro, con successiva produzione della certificazione medica secondo quanto indicato nell’artle disposizioni di legge. 71. Inoltre la lavoratrice ed Per il lavoratore dovranno inviare all’Istituzione stessa entro 48 ore dall’i- nizio dell’assenza il numero del protocollo informatico relativo alla certificazione sanitaria attestante l’incapacità lavorativa, nonché i successivi numeri di protocollo dei certificati di prolungamento periodo della malattia entro lo stesso termine. La comunicazione del numero di protocollo dovrà avvenire secondo la normativa vigente. L’Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per fino ad un massimo di 365 180 giorni, la retribuzione sarà corrisposta come segue: - per i primi 30 giorni per intero; - dal 31°al 60° giorno al 75%; - dal 61° al 180° al 50%. I suddetti trattamenti comprendono la quota a carico dell’Inps. Nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre) nei giorni di calendario continuativi ovvero frazionati nell’arco dell’ultimo triennio carenza malattia (primi 3 giorni) la retribuzione a carico del datore di lavoro viene corrisposta al 100% per il primo evento di malattia, al 66% nel secondo evento, al 50% per il terzo evento, mentre cesserà di essere corrisposta a partire dall’evento in corso dal quarto evento. Non sono computabili ai soli fini dell’applicazione della disciplina prevista al precedente comma gli eventi morbosi gravi o di particolare tutela dovuti alle seguenti cause: - ricovero ospedaliero, Day Hospital, emodialisi; - evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; - sclerosi multipla o progressiva e comprensivo dello stessogravi patologie, documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale; - eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza. I limiti Trattamenti di cui sopra miglior favore potranno essere raggiunti per assenze riconosciuti dal Presidente Nazionale anche su proposta dei Presidenti regionali, in casi di gravi patologie. In caso di insorgenza di malattia o di infortunio non sul lavoro anche se in più riprese. Nel caso di superamento di tale comporto l’Istituzione potrà procedere al licenziamento con durante la corresponsione dell’indennità di anzianità e di preavviso. Le lavoratrici o i lavoratori affetti da patologie gravi, debitamente documentate dalle strut- ture pubbliche o private convenzionate/accreditate, che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, non sono soggetti al computo del comporto di cui sopra. La retribuzione dei giorni di malattia sarà corrisposta secondo la normativa INPS vigente. Nel caso di lavoratore assunto con contratto a termine, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo saranno applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso. Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, fruizione delle ferie, degli scatti esse si intendono interrotte - dietro presentazione della relativa certificazione - soltanto nel caso di anzianitàricovero ospedaliero, della 13° e 14° mensilità. Durante il periodo di insorgenza di patologie gravi e/o in presenza di certificazione di malattia il lavoratore avrà diritto:rilasciata, in ogni caso, da una struttura ospedaliera o sanitaria.

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Samples: anief.org

Malattia. L’assenza Durante i periodi di assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’Istituzione secondo quanto indicato nell’art. 71. Inoltre si avrà comunque la lavoratrice ed il lavoratore dovranno inviare all’Istituzione stessa entro 48 ore dall’i- nizio dell’assenza il numero del protocollo informatico relativo alla certificazione sanitaria attestante l’incapacità lavorativamaturazione della tredicesima, nonché i successivi numeri di protocollo dei certificati di prolungamento nei limiti della malattia entro lo stesso termine. La comunicazione del numero di protocollo dovrà avvenire secondo la normativa vigente. L’Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. L’indennità, pertanto, che in caso di malattia sarà corrisposta, a carico dell’INPS, comprenderà anche una quota relativa alla tredicesima, la quale va successivamente detratta dall’ammontare della mensilità stessa. Nel calcolo della tredicesima mensilità, pertanto, si dovrebbe tener conto di quanto già corrisposto a tale titolo, ma solitamente secondo la prassi il recupero delle quote di tredicesima, relative ai periodi di malattia (o infortunio) viene effettuato in occasione dell’integrazione del trattamento dovuto all’assenza, per un massimo agevolare i conteggi. Si precisa, infatti, che nel momento in cui i C.C.N.L. prevedono che durante i periodi di 365 giorni assenza per malattia (o infortunio) debba essere garantita ai lavoratori la normale retribuzione ed a tal fine il datore di calendario continuativi ovvero frazionati nell’arco dell’ultimo triennio lavoro dovrà integrare l’indennità dovuta dall’Istituto assicuratore, tale integrazione verrà calcolata in base alla differenza tra la normale retribuzione corrente e quanto corrisposto a partire dall’evento titolo di indennità, al lordo dei contributi, recuperando in corso e comprensivo dello stesso. I limiti tale occasione la quota di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze tredicesima inclusa nell’indennità di malattia o di infortunio infortunio. In tal modo, all’atto della corresponsione della tredicesima mensilità non sul lavoro anche se si dovrà più recuperare alcun importo, erogando l’intero ammontare dovuto. E’ possibile che vi siano dei casi in più riprese. Nel caso di superamento di tale comporto l’Istituzione potrà procedere cui i C.C.N.L. non prevedano un’integrazione dell’indennità fino al licenziamento con 100% della retribuzione, bensì la corresponsione dell’indennità di anzianità e di preavviso. Le lavoratrici o i lavoratori affetti da patologie graviun’integrazione in misura percentuale fissa, debitamente documentate dalle strut- ture pubbliche o private convenzionate/accreditate, che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabiliin tal caso, non sono soggetti al computo del comporto si provvederà a recuperare durante l’anno le quote di cui sopra. La retribuzione dei giorni tredicesima corrisposte con le indennità di malattia sarà corrisposta secondo e la normativa INPS vigente. Nel caso detrazione di lavoratore assunto con contratto a terminetali quote, le norme relative alla conservazione pertanto, avverrà all’atto del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo saranno applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso. Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, pagamento della 13° e 14° tredicesima mensilità. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto:.

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Samples: net.cisl.it

Malattia. L’assenza per Il lavoratore affetto da malattia o per infortunio ed impossibilitato alla prestazione lavorativa dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro e comunque entro e non sul lavoro deve oltre l'orario di inizio della prestazione lavorativa. Dovrà inoltre tempestivamente far pervenire idonea documentazione medica comprovante la malattia. La certificazione medica dovrà essere comunicata all’Istituzione secondo quanto indicato nell’art. 71. Inoltre la lavoratrice ottenuta entro il giorno successivo all'inizio della malattia ed il lavoratore dovranno inviare all’Istituzione stessa certificato di inabilità al lavoro dovrà essere inviato al datore di lavoro entro 48 ore dall’i- nizio dell’assenza il numero del protocollo informatico relativo alla certificazione sanitaria attestante l’incapacità lavorativa, nonché i successivi numeri di protocollo dei certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso terminegiorno successivo anche a mezzo informatico. La comunicazione del numero di protocollo dovrà avvenire secondo la normativa vigente. L’Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo in caso di malattia è rispettivamente nei rapporti con anzianità di servizio - inferiore a 6 mesi, superato il periodo di prova, di 15 giorni di calendario - Da più di 6 mesi ai 2 anni, 50 giorni di calendario - superiore ai 2 anni, 180 giorni di calendario Periodi calcolati nell'anno solare di 365 giorni dall'evento - , Detti periodi di calendario continuativi ovvero frazionati nell’arco dell’ultimo triennio a partire dall’evento conservazione sono aumentati del 50% in corso e comprensivo dello stesso. I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze caso di malattia o oncologia documentata dagli uffici Asl. Durante detti periodi di infortunio malattia decorre la retribuzione globale di fatto rispettivamente per 8, 10 e 15 giorni ? in base al periodo di anzianità di servizio come sopra indicato ? nella misura del 50% i primi 3 giorni e del 100% dal 4° in poi. La quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio non sul lavoro anche se è dovuta in più riprese. Nel caso di superamento degenza ospedaliera presso il datore di tale comporto l’Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell’indennità di anzianità e di preavviso. Le lavoratrici o i lavoratori affetti da patologie gravi, debitamente documentate dalle strut- ture pubbliche o private convenzionate/accreditate, che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, non sono soggetti al computo del comporto di cui sopra. La retribuzione dei giorni di malattia sarà corrisposta secondo la normativa INPS vigente. Nel caso di lavoratore assunto con contratto a termine, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo saranno applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso. Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13° e 14° mensilità. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto:lavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Sulla Disciplina Del Rapporto Di Lavoro Domestico] Ii Presente Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Stipulato Dalle Parti Datoriali

Malattia. L’assenza per Nel contratto devono essere stabilite le prestazioni che il datore di lavoro è tenuto a erogare in caso di malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’Istituzione secondo quanto indicato nell’art. 71. Inoltre la lavoratrice del lavoratore ed il lavoratore dovranno inviare all’Istituzione stessa entro 48 ore dall’i- nizio dell’assenza il numero del protocollo informatico relativo alla certificazione sanitaria attestante l’incapacità lavorativa, nonché i successivi numeri di protocollo eventualmente anche dei certificati di prolungamento della malattia entro familiari che vivono sotto lo stesso terminetetto. In base al diritto svizzero, per esempio, in caso di malattia i lavoratori hanno diritto a ricevere il salario per un periodo di tempo limitato, che parte da tre settimane nel primo anno di servizio per poi aumentare in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro. Spesso questo diritto viene garantito mediante la stipulazione di un’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia che, seppur non interamente, sostituisce il salario per un periodo di tempo più lungo rispetto a quello prescritto dalla legge e per la quale il datore di lavoro versa una parte dei premi (di norma il datore di lavoro partecipa con una quota che va dal 50 % fino a due terzi dell’importo dei premi; indennità giornaliera fino all’80 % del salario non percepito per una durata di prestazione di 720 giorni nell’arco di 900 giorni). La comunicazione nostra legislazione in materia non prevede invece alcun diritto alle spese per il medico e per i farmaci a favore dei lavoratori e sono di norma a carico di questi ultimi anche i premi per un’assicurazione delle spese di cura. È dunque opportuno informarsi se, e in che misura, nel Paese di accoglienza sono previste prestazioni obbligatorie a carico del numero datore di protocollo dovrà avvenire secondo la normativa vigente. L’Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia il lavoratore non lavoro in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 365 giorni di calendario continuativi ovvero frazionati nell’arco dell’ultimo triennio a partire dall’evento in corso e comprensivo dello stesso. I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze caso di malattia o di infortunio non sul lavoro anche se in più ripresedel lavoratore. Nel caso in cui la materia sia disciplinata per contratto, bisognerebbe stabilire quali prestazioni devono essere fornite dal datore di superamento lavoro e/o per quali deve essere stipulata un’assicurazione (cure medico-sanitarie, indennità di tale comporto l’Istituzione potrà procedere malattia giornaliera) e chi paga i premi. Va comunque da sé che sono molto probabilmente escluse le cure per vecchie malattie trascurate o che si ripresentano dopo l’assunzione dell’attività lucrativa all’estero. Può essere anche pattuita una visita medica al licenziamento con momento della cessazione del contratto. In determinate circostanze è consigliabile anche concordare esplicitamente che il lavoratore abbia il diritto di scegliere liberamente il medico. Il lavoratore titolare di assicurazioni complementari deve appurare se, spostando la corresponsione dell’indennità propria residenza all’estero, può continuare a essere assicurato o se deve sospendere le polizze in corso. Va inoltre verificata la copertura assicurativa in caso di anzianità malattia, infortunio e di preavvisomaternità dei familiari, anche se questi continuano a risiedere in Svizzera. A seconda della situazione (occupazione o inattività dei familiari, distacco o meno del lavoratore) e del Paese in cui si svolge l’attività lucrativa, i familiari possono continuare a essere assicurati in Svizzera o devono assicurarsi nel Paese straniero insieme al lavoratore. Le lavoratrici o spese per il viaggio di ritorno del lavoratore e all’occorrenza della sua famiglia sono abitualmente prese in carico dal datore di lavoro quando i lavoratori affetti da patologie gravi, debitamente documentate dalle strut- ture pubbliche o private convenzionate/accreditate, che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, motivi della malattia non sono soggetti imputabili al computo del comporto di cui sopra. La retribuzione dei giorni di malattia sarà corrisposta secondo la normativa INPS vigente. Nel caso di lavoratore assunto con contratto a termine, le norme relative o alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo saranno applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso. Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13° e 14° mensilità. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto:sua famiglia.

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Samples: www.eda.admin.ch

Malattia. L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’Istituzione secondo quanto indicato nell’art. 71. Inoltre la lavoratrice ed Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore dovranno inviare all’Istituzione stessa entro 48 ore dall’i- nizio dell’assenza ha l’obbligo di dare immediata notizia della propria malattia all’Istituto da cui dipende: in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall’inizio dell’assenza, l’assenza sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dall’art. 101 del presente Contratto, ferme restando le sanzioni previste dalla Legge per il numero del protocollo informatico relativo ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia. Ai fini della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto ad attenersi alla certificazione sanitaria attestante l’incapacità lavorativa, vigente normativa relativa all’attestazione e trasmissione sull’inizio e la durata presunta della malattia nonché i successivi numeri certificati in caso di protocollo dei certificati ricaduta o continuazione della malattia. Salvo il caso di prolungamento opposizione contro l’accertamento degli organi competenti e di conseguente richiesta del giudizio del Collegio medico, il lavoratore ha l’obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata da regolare certificato medico, preavvisando l’Istituto 24 ore prima e comunque non oltre il penultimo giorno di malattia circa la data della malattia entro lo stesso termineripresa del lavoro. La comunicazione del numero Ai sensi dell’art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, il datore di protocollo dovrà avvenire secondo la normativa vigente. L’Istituzione lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo malattia attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici previdenziali competenti. Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 365 giorni di calendario continuativi ovvero frazionati nell’arco dell’ultimo triennio a partire dall’evento in corso e comprensivo dello stesso. I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non sul lavoro anche se in più riprese. Nel caso di superamento di tale comporto l’Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell’indennità di anzianità e di preavviso. Le lavoratrici o i lavoratori affetti da patologie gravi, debitamente documentate dalle strut- ture pubbliche o private convenzionate/accreditate, che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, non sono soggetti al computo del comporto di cui sopra. La retribuzione dei giorni di malattia sarà corrisposta secondo la normativa INPS vigente. Nel caso di lavoratore assunto con contratto a termine, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo saranno applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso. Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13° e 14° mensilità. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto:.

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Samples: www.fiscoetasse.com

Malattia. L’assenza Al fine di agevolare la conoscenza delle tutele previste dalle disposizioni vigenti, è stato recepito l’istituto del congedo per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’Istituzione cure di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 119/2011, che consente ai lavoratori mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% di fruire, ogni anno, sino ad un massimo 30 giorni, retribuiti secondo quanto indicato nell’art. 71. Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore dovranno inviare all’Istituzione stessa entro 48 ore dall’i- nizio dell’assenza il numero del protocollo informatico relativo alla certificazione sanitaria attestante l’incapacità lavorativa, nonché i successivi numeri di protocollo dei certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. La comunicazione del numero di protocollo dovrà avvenire secondo la normativa vigente. L’Istituzione ha diritto di effettuare il controllo regime delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competentimalattia tempo per tempo vigente, per effettuare le cure necessarie in relazione all'infermità invalidante riconosciuta. Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto Con riferimento al sistema di welfare aziendale è stato confermato l’attuale Piano di Assistenza Sanitaria integrativa, sia per quanto riguarda le condizioni di accesso e le prestazioni previste, sia con riferimento agli importi dei pacchetti base e plus ed a quelli relativi all’estensione al nucleo familiare. Da ultimo, per quanto attiene al sistema delle Relazioni Industriali, si è proceduto ad una revisione dell’impianto contrattuale prestando particolare attenzione alle evoluzioni indotte dalla forte spinta innovatrice della digitalizzazione, tenendo anche conto della necessità di garantire ottimali livelli di servizio alla conservazione del posto per un massimo clientela. Al fine di 365 giorni di calendario continuativi ovvero frazionati nell’arco dell’ultimo triennio a partire dall’evento in corso e comprensivo dello stesso. I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non sul lavoro anche se in più riprese. Nel caso di superamento di tale comporto l’Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell’indennità di anzianità governare efficacemente tali processi innovativi e di preavvisoprevenire i conflitti, assumendo il consenso quale elemento chiave per accompagnare il processo di crescita e sviluppo aziendale, è stato ulteriormente valorizzato il ruolo della contrattazione, anche incidendo sul processo di informazione e consultazione. Le lavoratrici o È stata, poi, riservata una particolare attenzione ai lavoratori che rendono la prestazione in modalità agile riconoscendo a tale personale, similmente a quanto già previsto per i lavoratori affetti da patologie gravitelelavoratori, debitamente documentate tutte le prerogative previste dal CCNL, oltre che dalle strut- ture pubbliche o private convenzionate/accreditateIntese in materia, che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, non sono soggetti al computo del comporto anche in considerazione della particolare modalità di cui sopra. La retribuzione dei giorni di malattia sarà corrisposta secondo la normativa INPS vigente. Nel caso di lavoratore assunto con contratto a termine, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo saranno applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso. Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, svolgimento della 13° e 14° mensilità. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto:prestazione lavorativa.

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Samples: www.slc-cgil.it

Malattia. L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’Istituzione secondo quanto indicato nell’art. 71. Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore dovranno inviare all’Istituzione stessa entro 48 ore dall’i- nizio dell’assenza il numero del protocollo informatico relativo alla certificazione sanitaria attestante l’incapacità lavorativa, nonché i successivi numeri di protocollo dei certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. La comunicazione del numero di protocollo dovrà avvenire secondo la normativa vigente. L’Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia il lavoratore L’apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 365 8 mesi, mentre la durata dell’apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all’assenza nel caso di malattia di durata superiore a 30 giorni lavorativi consecutivi. In caso di calendario continuativi ovvero frazionati nell’arco dell’ultimo triennio più assenze il periodo di conservazione del posto si intende riferito ad un arco temporale di 36 mesi. All’apprendista assente per malattia, sarà corrisposto da parte dell’azienda, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto di cui ai commi precedenti, a partire dall’evento dal 1° giorno e fino al 180°, un trattamento economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera, ragguagliata a 1/6 dell’orario settimanale contrattuale o 1/5 in corso e comprensivo dello stessocaso di distribuzione su 5 giorni. I Tale criterio consente all’apprendista, nei limiti sopra indicati, di cui percepire la normale retribuzione netta (escluso l’eventuale compenso per lavoro straordinario) che avrebbe conseguito effettuando il proprio normale orario di lavoro. Agli effetti del trattamento come sopra potranno essere raggiunti per assenze di fissato è considerata malattia o di anche l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro anche se in più riprese. Nel caso di superamento di tale comporto l’Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell’indennità di anzianità e di preavviso. Le lavoratrici o i lavoratori affetti purché esso non sia determinato da patologie gravi, debitamente documentate dalle strut- ture pubbliche o private convenzionate/accreditate, che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, non sono soggetti al computo del comporto di cui sopra. La retribuzione dei giorni di malattia sarà corrisposta secondo la normativa INPS vigente. Nel caso di lavoratore assunto con contratto a termine, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo saranno applicabili nei limiti di scadenza del contratto eventi gravemente colposi imputabili all’apprendista stesso. Il periodo di malattia Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento per lo stesso titolo in atto o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13° e 14° mensilità. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto:che venga istituito in avvenire.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti

Malattia. L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’Istituzione secondo quanto indicato nell’art. 71nell’art.69. Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore dovranno inviare all’Istituzione stessa entro 48 ore dall’i- nizio dall’inizio dell’assenza il numero del protocollo informatico relativo alla certificazione sanitaria attestante l’incapacità lavorativa, nonché i successivi numeri di protocollo dei certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. La comunicazione del numero di protocollo dovrà avvenire secondo la normativa vigente. L’Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 365 giorni di calendario continuativi ovvero frazionati nell’arco dell’ultimo triennio a partire dall’evento in corso e comprensivo dello stesso; ai fini di tale comporto si conteggeranno solo gli eventi morbosi insorti a partire dalla data di sottoscrizione del presente CCNL. I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non sul lavoro anche se in più riprese. Nel caso di superamento di tale comporto l’Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell’indennità di anzianità e di preavviso. Le lavoratrici o i lavoratori affetti da patologie gravi, debitamente documentate dalle strut- ture strutture pubbliche o private convenzionate/accreditate, che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, non sono soggetti al computo del comporto di cui sopra. La retribuzione dei giorni di malattia sarà corrisposta secondo seconda la normativa INPS vigente. Nel caso di lavoratore assunto con contratto a termine, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo saranno applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso. Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13° e 14° mensilità. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia. L’assenza In caso di assenza per malattia, il dipendente deve darne comunicazione alla Società, di norma, entro le prime due ore della mattina del primo giorno di assenza stessa, salvo casi di forza maggiore. In caso di assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro superiore a un giorno, è richiesto il certificato medico che deve essere comunicata all’Istituzione secondo quanto indicato nell’artinviato per via telematica direttamente all’INPS dal medico curante o dalla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia, come previsto dalla normativa vigente. 71. Inoltre la lavoratrice ed In tal caso il lavoratore dovranno inviare all’Istituzione stessa entro 48 ore dall’i- nizio dell’assenza dipendente ha l’obbligo di comunicare al Servizio Gestione Risorse Umane e Responsabilità Sociale il numero del protocollo informatico relativo alla certificazione sanitaria attestante l’incapacità lavorativa, nonché i successivi numeri di protocollo dei certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso terminedel certificato. La comunicazione del numero di protocollo dovrà avvenire secondo la normativa vigente. L’Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 365 giorni di calendario continuativi ovvero frazionati nell’arco dell’ultimo triennio a partire dall’evento in corso e comprensivo dello stesso. I limiti di cui sopra potranno può avvenire telefonicamente, a mezzo fax o tramite mail. Ai fini dell’erogazione dell’indennità di malattia, il dipendente deve porre la massima attenzione affinché i dati anagrafici e quelli relativi al domicilio per la reperibilità, inseriti dal medico, risultino corretti in quanto il dipendente ha l’obbligo di rendersi reperibile al proprio domicilio per essere raggiunti per assenze sottoposto a visita medica di malattia o controllo INPS nelle fasce di infortunio non sul lavoro anche se reperibilità previste dalla legge. Tali fasce operano in più ripresetutti i giorni compresi nel certificato di malattia, inclusi quelli domenicali e festivi. A far data dal 1 Maggio 2014, la Società può provvedere ad inviare le visite fiscali domiciliari ai dipendenti avvalendosi direttamente del servizio offerto dal Dipartimento della Prevenzione – U.F. di Medicina Legale – dell’Azienda USL 6 di Livorno. Nel caso di superamento uscita anticipata per indisposizione, il dipendente è giustificato fino a totale copertura dell’orario di tale comporto l’Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell’indennità di anzianità e di preavviso. Le lavoratrici o i lavoratori affetti da patologie gravi, debitamente documentate dalle strut- ture pubbliche o private convenzionate/accreditate, che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, non sono soggetti al computo del comporto di lavoro dovuto nel giorno in cui sopra. La retribuzione dei giorni di malattia sarà corrisposta secondo la normativa INPS vigente. Nel caso di lavoratore assunto con contratto a termine, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo saranno applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso. Il periodo di malattia o di infortunio si è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13° e 14° mensilità. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto:verificato l’evento.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Malattia. L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’Istituzione all’Istituto secondo quanto indicato nell’art. 7170. Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore dovranno devono inviare all’Istituzione stessa all’Istituto stesso entro 48 ore dall’i- nizio due giorni dal- l’inizio dell’assenza il numero del protocollo informatico relativo alla idonea certificazione sanitaria attestante l’incapacità lavorativa, nonché i successivi numeri di protocollo dei certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. La comunicazione del numero di protocollo dovrà avvenire secondo la normativa vigente. L’Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 365 180 giorni di calendario continuativi ovvero frazionati nell’arco dell’ultimo triennio a partire dall’evento in corso un anno solare, trascorsi i quali, e comprensivo dello stesso. I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non sul lavoro anche se in più riprese. Nel caso di superamento di tale comporto perdurando la malattia, l’Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell’indennità di anzianità an- zianità e di preavviso. Le lavoratrici o i lavoratori affetti da In caso di patologie gravi, debitamente documentate dalle strut- ture pubbliche o private convenzionate/accreditate, gravi che richiedono richiedano terapie salvavita ed altre assimilabilie/o temporaneamente invalidanti quali, non a mero titolo esemplificativo, emodialisi o chemioterapia, sono soggetti al esclusi dal computo del comporto di cui sopra. La retribuzione dei giorni di assenza per malattia sarà corrisposta secondo la normativa INPS vigentei relativi giorni di ricovero ospedaliero, di trattamento in day hospital, di assenza per sottoporsi alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. Nel In tali giornate il dipen- dente ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal presente articolo. tali giorni di lavoratore assunto con contratto a termine, le norme relative alla assenza sono computati ad ogni effetto come servizio effettivamente prestato. La conservazione del posto ed al trattamento retributivo nei confronti dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, a richiesta del dipendente, per un ulteriore periodo, non frazionabile, di cui al presente articolo saranno applicabili nei limiti giorni 180 di scadenza del contratto stesso. Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapportoca- lendario, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13° e 14° mensilità. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà dirittoalle seguenti condizioni:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia. L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’Istituzione secondo quanto indicato nell’art. 71. Inoltre Qualora il collaboratore sia impossibilitato, senza alcuna colpa, a fornire la lavoratrice ed il lavoratore dovranno inviare all’Istituzione stessa entro 48 ore dall’i- nizio dell’assenza il numero del protocollo informatico relativo alla certificazione sanitaria attestante l’incapacità sua prestazione lavorativa, nonché i successivi numeri di protocollo dei certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. La comunicazione del numero di protocollo dovrà avvenire secondo la normativa vigente. L’Istituzione ha diritto al percepimento del rispettivo salario per un periodo di effettuare il controllo delle assenze tempo limitato, conformemente alla seguente tabella: Anni di servizio Pagamento continuato del salario 1° 100% per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia il lavoratore non 1 mese, in prova ha diritto alla conservazione del posto seguito 80% per un massimo di 365 700 giorni dal 2° al 5° 100% per 3 mesi, in seguito 80% per un massimo di 640 giorni a partire dal 6° anno 100% per 6 mesi, in seguito 80% per un massimo di 550 giorni Portata, durata e altre condizioni relative alle prestazioni sono disciplinate in ogni caso dalle relative polizze valide, nonché dalle condizioni assicurative generali dell’assicurazione malattia-indennità giornaliere. I premi dell'assicurazione malattia-indennità giornaliere vanno al 50% a carico del collaboratore e in ugual misura del datore di lavoro. La regolarizzazione avviene mensilmente con il versamento del salario. L’impiegato è personalmente responsabile per coperture assicurative complementari, a compensazione dell’intero salario. L’inabilità parziale al lavoro viene considerata come inabilità lavorativa completa, ovvero il pagamento continuato del salario non viene prolungato in seguito alla parziale inabilità al lavoro. I singoli giorni di calendario continuativi ovvero frazionati nell’arco dell’ultimo triennio assenza dovuti a malattia, infortunio e parto vengono cumulati e inclusi complessivamente nel calcolo dei diritti. i giorni di assenza parziale sono considerati come interi. Il pagamento continuato del salario da parte dell’azienda termina in ogni caso con la fine del rapporto di lavoro; esso termina inoltre al momento del riconoscimento di una rendita AI nella misura del grado di invalidità AI. Eventuali prestazioni sostitutive del salario erogate da terzi nel corso del periodo di pagamento continuato del salario vengono compensate con il salario, a condizione che le prime non siano superiori al secondo. Sulle indennità giornaliere dell’assicurazione infortuni e dell’assicurazione malattia-indennità giornaliere non vanno versati contributi AVS, AI, IPG, AD e relativi all’assicurazione infortuni. Indennità IPG, maternità e AI e prestazioni dell’assicurazione militare sono esonerate dal pagamento dei contribuiti dell’assicurazione infortuni. Se il risarcimento dell’assicurazione supera la retribuzione netta regolare, ne seguirà una compensazione del salario netto. Le malattie devono essere notificate il prima possibile al superiore responsabile. In caso di durata superiore a 3 giorni lavorativi, deve essere consegnato un certificato medico. Il datore di lavoro si riserva il diritto di richiedere un certificato medico già a partire dall’evento in corso e comprensivo dello stessodal primo giorno d’assenza. I limiti La ditta ha comunque sempre il diritto di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze procedere a sua discrezione ai controlli ritenuti necessari, nonché di ordinare accertamenti da parte di un medico di fiducia. In caso di malattia o deve essere accettato un lavoro ragionevole di infortunio non sul lavoro anche se in più riprese. Nel caso di superamento di tale comporto l’Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell’indennità di anzianità e di preavviso. Le lavoratrici o i lavoratori affetti da patologie gravi, debitamente documentate dalle strut- ture pubbliche o private convenzionate/accreditate, che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, non sono soggetti al computo del comporto di cui sopra. La retribuzione dei giorni di malattia sarà corrisposta secondo la normativa INPS vigente. Nel caso di lavoratore assunto con contratto a termine, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo saranno applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso. Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13° e 14° mensilità. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto:altro tipo.

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Samples: Contratto Di Lavoro (Rapporto) 1.5 Contratto Di Lavoro (Stipulazione)

Malattia. L’assenza L’assen za per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’Istituzione all’Istituto secondo quanto indicato nell’art. 71nell’art.67. Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore dovranno devono inviare all’Istituzione stessa all’Istituto stesso entro 48 ore dall’i- nizio dell’assenza il numero del protocollo informatico relativo alla due giorni dall’in izio dell’assen za idonea certificazione sanitaria attestante l’incapacità l’in capacità lavorativa, nonché i successivi numeri di protocollo dei certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. La comunicazione del numero di protocollo dovrà avvenire secondo la normativa vigente. L’Istituzione L’Istituzion e ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 365 180 giorni di calendario continuativi ovvero frazionati nell’arco dell’ultimo triennio a partire dall’evento in corso un anno solare, trascorsi i quali, e comprensivo dello stesso. I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non sul lavoro anche se in più riprese. Nel caso di superamento di tale comporto l’Istituzione perdurando la malattia, l’Istituzion e potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell’indennità dell’in dennità di anzianità e di preavviso. Le lavoratrici o i lavoratori affetti da patologie gravi, debitamente documentate dalle strut- ture pubbliche o private convenzionate/accreditate, che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, non sono soggetti al computo del comporto di cui sopra. La retribuzione dei giorni di malattia sarà corrisposta secondo la normativa INPS vigente. Nel caso di lavoratore assunto con contratto a termine, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo nei confronti dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, a richiesta del dipendente, per un ulteriore periodo, non frazionabile, di cui al presente articolo saranno applicabili nei limiti giorni 180 di scadenza del contratto stesso. Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapportocalendario, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13° e 14° mensilità. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà dirittoalle seguenti condizioni:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia. L’assenza Il periodo massimo di conservazione del posto corrisponde alla durata del contratto di lavoro. Tale periodo, comunque, non può superare quello previsto per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’Istituzione secondo quanto indicato nell’artil personale a tempo indeterminato. 71. Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore dovranno inviare all’Istituzione stessa entro 48 ore dall’i- nizio dell’assenza il numero del protocollo informatico relativo alla certificazione sanitaria attestante l’incapacità lavorativa, nonché i successivi numeri di protocollo dei certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. La comunicazione del numero di protocollo dovrà avvenire secondo la normativa vigente. L’Istituzione ha diritto di effettuare il controllo Per ciò che attiene al trattamento economico delle assenze per infermità malattia, l'art. 5 L. n. 638/1983 stabilisce che ai lavoratori pubblici e privati con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici connessi alla malattia siano corrisposti per un periodo non superiore a quello dell'attività lavorativa svolta nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso. I periodi nei quali spetta il trattamento economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all’art. 36 comma 10 del CCNL 21.5.2018, in misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui è corrisposto il trattamento economico come sopra determinato, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel quale il trattamento economico è corrisposto comunque in misura intera; il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro. Al di fuori dei periodi di assenza per malattia retribuiti, determinati come sopra stabilito, ulteriori assenze per tale motivo non danno luogo ad alcuna retribuzione, ma solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 365 giorni di calendario continuativi ovvero frazionati nell’arco dell’ultimo triennio a partire dall’evento in corso e comprensivo dello stesso. I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non sul lavoro anche se in più riprese. Nel caso di superamento di tale comporto l’Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell’indennità di anzianità e di preavviso. Le lavoratrici o i lavoratori affetti da patologie graviposto, debitamente documentate dalle strut- ture pubbliche o private convenzionate/accreditate, che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, non sono soggetti al computo del comporto di cui sopra. La retribuzione dei giorni di malattia sarà corrisposta secondo la normativa INPS vigente. Nel caso di lavoratore assunto con contratto a termine, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo saranno applicabili nei limiti previsti dall’art.36 c.2 del CCNL 21.5.2018. Si applicano altresì gli istituti di scadenza del contratto stesso. Il periodo assenza previsti da disposizioni di legge, riconducibili ad assenze per malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto(cure idrotermali, delle ferieelioterapiche, degli scatti di anzianitàclimatiche e psammoterapiche, della 13° e 14° mensilità. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto:cure invalidi).

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Samples: www301.regione.toscana.it

Malattia. L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’Istituzione secondo quanto indicato nell’art. 71nell’art.69. Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore dovranno inviare all’Istituzione stessa entro 48 ore dall’i- nizio dall’inizio dell’assenza il numero del protocollo informatico relativo alla certificazione sanitaria attestante l’incapacità lavorativa, nonché i successivi numeri di protocollo dei certificati di prolungamento della malattia entro lo stesso termine. La comunicazione del numero di protocollo dovrà avvenire secondo la normativa vigente. L’Istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti pubblici competenti. Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 365 giorni di calendario continuativi ovvero frazionati nell’arco dell’ultimo triennio a partire dall’evento in corso e comprensivo dello stesso; ai fini di tale comporto si conteggeranno solo gli eventi morbosi insorti a partire dalla data di sottoscrizione del presente CCNL. I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non sul lavoro anche se in più riprese. Nel caso di superamento di tale comporto l’Istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione dell’indennità di anzianità e di preavviso. Le lavoratrici o i lavoratori affetti da patologie gravi, debitamente documentate dalle strut- ture strutture pubbliche o private convenzionate/accreditate, che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, non sono soggetti al computo del comporto di cui sopra. La retribuzione dei giorni di malattia sarà corrisposta secondo seconda la normativa INPS vigente. vigente.‌‌ Nel caso di lavoratore assunto con contratto a termine, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di cui al presente articolo saranno applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso. Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle ferie, degli scatti di anzianità, della 13° e 14° mensilità. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia. L’assenza per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all’Istituzione all’Istituto secondo quanto indicato nell’art. 7170. Inoltre la lavoratrice ed il lavoratore dovranno devono inviare all’Istituzione stessa all’Istituto stesso entro 48 ore dall’i- nizio due giorni dall’inizio dell’assenza il numero del protocollo informatico relativo alla ido- nea certificazione sanitaria attestante l’incapacità lavorativa, nonché i successivi numeri di protocollo dei certificati di prolungamento della malattia ma- lattia entro lo stesso termine. La comunicazione del numero di protocollo dovrà avvenire secondo la normativa vigente. L’Istituzione L’istituzione ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti i- stituti pubblici competenti. Durante la malattia il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un massimo di 365 180 giorni di calendario continuativi ovvero frazionati nell’arco dell’ultimo triennio a partire dall’evento in corso un anno solare, trascorsi i quali, e comprensivo dello stesso. I limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze di malattia o di infortunio non sul lavoro anche se in più riprese. Nel caso di superamento di tale comporto l’Istituzione perdurando la malattia, l’istituzione potrà procedere al licenziamento con la corresponsione corre- sponsione dell’indennità di anzianità e di preavviso. Le lavoratrici o i lavoratori affetti da patologie gravi, debitamente documentate dalle strut- ture pubbliche o private convenzionate/accreditate, che richiedono terapie salvavita ed altre assimilabili, non sono soggetti al computo del comporto di cui sopra. La retribuzione dei giorni di malattia sarà corrisposta secondo la normativa INPS vigente. Nel caso di lavoratore assunto con contratto a termine, le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo nei confronti dei lavoratori in malattia potrà essere prorogata, a richiesta del dipendente, per un ulteriore periodo, non frazionabile, di cui al presente articolo saranno applicabili nei limiti giorni 180 di calendario, alle seguenti condizioni: Nel caso in cui, alla scadenza del contratto stessoperiodo di malattia o della successiva aspettativa non retribuita, il lavoratore pre- sentasse le dimissioni, sarà applicato il trattamento previsto per il licenziamento. Il periodo di malattia o di infortunio è considerato utile ai fini del computo del trattamento di fine rapporto, delle feriefe- rie, degli scatti di anzianità, della 13° 13a e 14° 14a mensilità. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto:

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Samples: www.frgeditore.it