Aumento dell’indennizzo Clausole campione

Aumento dell’indennizzo. La Società, inoltre, si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello liquidabile a termini di polizza, per il danno materiale e diretto per:
Aumento dell’indennizzo. La Società, inoltre, si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dall’art. 4.1 per il danno materiale e diretto per:
Aumento dell’indennizzo. La Società si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza com- plessiva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dal precedente articolo 3.1 - Og- getto dell’assicurazione - per il danno materiale e diretto per: – la sostituzione dei “supporti dati” danneggiati e/o distrutti nonché per la ricostituzione dei dati memoriz- zati sui supporti stessi (riprodotti a mezzo di dischi e/o nastri); – la duplicazione e il riacquisto dei programmi standard e/o in “licenza d’uso” distrutti e danneggiati in caso di danno materiale e diretto ai supporti dei programmi medesimi. La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 100.00; – spese di sostituzione provvisoria di elaboratori, computers, apparecchiature elettroniche, registratori di cassa e dei terminali P.O.S. per il tempo necessario alla loro riparazione in conseguenza di un sinistro risarcibile a termini della presente Sezione; – spese di personale esterno necessario per l’utilizzazione di dette apparecchiature sostitutive; – spese di trasporto per tali apparecchiature sostitutive. La garanzia viene prestata a partire dal 2° giorno dal momento in cui insorgono i costi supplemen- tari di elaborazione.
Aumento dell’indennizzo. La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato di un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza del 10% con il massimo di € 800,00 di quello liquidabile a termini di polizza, per il rifacimento dei documenti di famiglia nonché per le altre spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati.
Aumento dell’indennizzo. L’Impresa pagherà sino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza per il danno materiale e diretto: le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla più vicina idonea discarica i residuati del sinistro; costi ed oneri per gli “obblighi” in caso di sinistro; onorari del Perito; spese sostenute per il rifacimento e la ricostruzione dei “Supporto dati” danneggiati dal sinistro; maggiori costi sostenuti per: uso di impianto o apparecchio sostitutivo, applicazione di metodi di lavoro alternativi, prestazione di servizi da terzi.
Aumento dell’indennizzo. La Società si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo sino alla concorrenza complessiva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dal precedente artico- lo 4.1 - Oggetto dell’assicurazione - per il danno materiale e diretto per: La garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di € 150.00; La garanzia è prestata a partire dal 2° giorno dal momento in cui insorgono i costi supplementari di elaborazione.
Aumento dell’indennizzo. Europ Assistance, inoltre, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato di un importo aggiuntivo, sino alla concorrenza del 10% del danno indennizzabile con il massimo di Euro 750,00 per sinistro e per anno assicurativo di quello liquidabile a termini di polizza, per:
Aumento dell’indennizzo. La Società, inoltre, si obbliga ad indennizzare l’Assicurato di un importo aggiuntivo sino alla concorrenza del 20%
Aumento dell’indennizzo. La Società, inoltre, si obbliga a riconoscere all’Assicurato un importo aggiuntivo sino alla con- correnza complessiva del 20% di quello indennizzabile a termini di quanto previsto dall’art.
Aumento dell’indennizzo. L’Impresa pagherà, sino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza per il danno da rottura.