Common use of Liquidazione per riscatto Clause in Contracts

Liquidazione per riscatto. Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato - in misura totale o parziale - a condizione che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto. Il valore di riscatto si ottiene scontando - per il numero di giorni che intercorrono tra la data di richiesta di liquidazione per riscatto e la data di scadenza del contratto - il capitale assicurato definito alla data di richiesta, al tasso annuo di sconto, di seguito definiti. Per capitale assicurato definito alla data della richiesta si intende il capitale rivalutato alla data di ricorrenza annua precedente tale data di richiesta, a cui vengono sommati gli eventuali capitali assicurati relativi ai versamenti corrisposti dalla medesima data di ricorrenza annua alla data di richiesta e vengono sottratti gli eventuali importi relativi alle liquidazioni effettuate nel medesimo periodo a seguito di richieste di riscatto parziale. Per tasso annuo di sconto si intende il tasso tecnico maggiorato di un punto percentuale, dunque un tasso annuo pari al 3%. La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione di tutte le prestazioni previste dal contratto. Il Contraente può chiedere il riscatto del contratto anche in misura parziale, in tal caso il contratto rimane in vigore per un capitale assicurato residuo, liquidabile alla scadenza del contratto, ottenuto applicando al capitale assicurato calcolato alla data della richiesta, come sopra definito, un coefficiente ottenuto rapportando l’importo del valore del riscatto parziale da effettuare e il valore del riscatto totale maturato alla data di richiesta. Della medesima proporzione viene ridotto anche l'importo da liquidare come prestazione in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale residua. Il valore del riscatto parziale non deve risultare inferiore ad Euro 1.000. Qualora il capitale residuo risulti inferiore a Euro 2.500, si procede al riscatto totale del contratto. L'importo del capitale residuo viene comunicato al momento della liquidazione a seguito di richiesta di riscatto parziale. Successivamente alla liquidazione del riscatto parziale, il Contraente può continuare a corrispondere i versamenti, ma decade il diritto al riconoscimento degli eventuali successivi bonus di fedeltà illustrato al precedente Art.3. Se, successivamente al riconoscimento dell’invalidità totale e permanente, il Contraente chiede la liquidazione per riscatto totale - e sono valide tutte le prestazioni - il capitale assicurato sopra definito viene determinato come somma tra i seguenti importi: capitale assicurato afferente ai versamenti effettuati dal Contraente in corso di contratto, rivalutato fino alla data di ricorrenza annua precedente la data di richiesta di liquidazione per riscatto un importo ottenuto come somma dei premi unici ricorrenti aventi ricorrenza successiva la data di denuncia dello stato di invalidità, fino alla data di richiesta di liquidazione per riscatto, riconosciuti dall’Impresa - salvo quanto indicato all’Art.8 dell’Allegato 3 Anche in questo caso il valore di riscatto si ottiene scontando - per il numero di giorni che intercorrono tra la data di richiesta di liquidazione per riscatto e la data di scadenza del contratto - il capitale sopra definito, al tasso annuo di sconto del 3%. Successivamente al riconoscimento dell’invalidità totale e permanente non è più possibile richiedere il riscatto parziale.

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Samples: www.sara.it, www.professioneautosas.it

Liquidazione per riscatto. Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato - in misura totale o parziale - per le tipologie di richiesta illustrate nella seguente tabella: il valore di riscatto a seguito della risoluzione del rapporto di collaborazione, in qualsiasi momento essa avvenga è pari al capitale assicurato determinato alla data di richiesta di liquidazione. La risoluzione del rapporto di collaborazione - in qualsiasi momento essa avvenga - alla posizione la cui richiesta si riferisce. il valore di riscatto per cause diverse dalla risoluzione del rapporto di collaborazione, a condizione che siano trascorsi decorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto. Il valore di riscatto , si ottiene scontando al tasso di sconto dell’1% - per il numero di giorni che intercorrono tra la data di richiesta di liquidazione per riscatto e la data di scadenza del contratto di ogni singola posizione - il capitale assicurato definito determinato alla data di richiestarichiesta di liquidazione. In ogni caso questa tipologia di riscatto è possibile soltanto liquidando interamente il contratto (e dunque l’intera collettività). il Contraente può richiedere - a seguito di esplicita richiesta da parte del proprio collaboratore - un’anticipazione sul trattamento di fine mandato, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione dell’Azienda. La modalità di calcolo del valore di riscatto è la medesima in uso in caso di riscatto per cessazione del rapporto di collaborazione. Le condizioni per poter richiedere il riscatto parziale per anticipazione sono: • la percentuale di riscatto parziale che può essere richiesta dal Contraente deve essere la medesima applicata dal Contraente stesso sul trattamento di fine mandato effettivamente maturato dal proprio collaboratore • l'importo non deve risultare superiore al tasso annuo 90% di scontoquanto maturato a titolo di riscatto per cause diverse dalla cessazione del rapporto di collaborazione. La documentazione fornita dal Contraente deve comprovare la presenza dei requisiti necessari, riferiti al singolo collaboratore. relativamente a tutte e tre le tipologie di seguito definiti. Per richiesta di liquidazione descritte, per capitale assicurato definito determinato alla data della richiesta si intende un importo ottenuto come somma di: • il capitale rivalutato alla data di ricorrenza annua precedente tale data di richiesta, a cui vengono sommati richiesta • gli eventuali capitali assicurati relativi ai versamenti corrisposti dalla medesima data di ricorrenza annua alla data di richiesta e vengono sottratti gli eventuali importi relativi alle liquidazioni effettuate nel medesimo periodo a seguito di richieste di riscatto parziale. Per tasso annuo di sconto si intende il tasso tecnico maggiorato di un punto percentuale, dunque un tasso annuo pari al 3%. La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione di tutte le prestazioni previste dal contratto. Il Contraente può chiedere il riscatto del contratto anche in misura parziale, in tal caso il contratto rimane in vigore per un capitale assicurato residuo, liquidabile alla scadenza del contratto, ottenuto applicando al capitale assicurato calcolato alla data della richiesta, come sopra definito, un coefficiente ottenuto rapportando l’importo del valore del riscatto parziale da effettuare e il valore del riscatto totale maturato alla data di richiesta. Della medesima proporzione viene ridotto anche l'importo da liquidare come prestazione nel caso in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale residua. Il valore del riscatto parziale non deve risultare inferiore ad Euro 1.000. Qualora il capitale residuo risulti inferiore a Euro 2.500, si procede al riscatto totale del contratto. L'importo del capitale residuo viene comunicato al momento della liquidazione a seguito di richiesta di riscatto parziale. Successivamente alla liquidazione del riscatto parziale, il Contraente può continuare a corrispondere i versamenti, ma decade il diritto al riconoscimento degli eventuali successivi bonus di fedeltà illustrato al precedente Art.3. Se, successivamente al riconoscimento dell’invalidità totale e permanente, il Contraente chiede la liquidazione cui ci fossero liquidazioni per riscatto totale - e sono valide tutte le prestazioni - il capitale assicurato sopra definito viene determinato come somma tra i seguenti importi: capitale assicurato afferente ai versamenti effettuati dal Contraente riscatti parziali in corso di contratto, rivalutato fino alla data contratto tale capitale deve essere riproporzionato sulla base di ricorrenza annua precedente la data di richiesta di liquidazione per riscatto un importo ottenuto come somma dei premi unici ricorrenti aventi ricorrenza successiva la data di denuncia dello stato di invalidità, fino alla data di richiesta di liquidazione per riscatto, riconosciuti dall’Impresa - salvo quanto indicato all’Art.8 dell’Allegato 3 Anche in questo caso il valore di riscatto si ottiene scontando - per il numero di giorni che intercorrono tra la data di richiesta di liquidazione per riscatto e la data di scadenza del contratto - il capitale sopra definito, al tasso annuo di sconto del 3%. Successivamente al riconoscimento dell’invalidità totale e permanente non è più possibile richiedere il riscatto parzialegià liquidato.

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Samples: Condizione Di Liceità Del Trattamento, Condizione Di Liceità Del Trattamento

Liquidazione per riscatto. Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato - in misura totale o parziale - a condizione che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto. Il valore di riscatto si ottiene scontando - per il numero di giorni che intercorrono tra la data di richiesta di liquidazione per riscatto e la data di scadenza del contratto - il capitale assicurato definito alla data di richiesta, al tasso annuo di sconto, di seguito definiti. Per capitale assicurato definito alla data della richiesta si intende il capitale rivalutato alla data di ricorrenza annua precedente tale data di richiesta, a cui vengono sommati gli eventuali capitali assicurati relativi ai versamenti corrisposti dalla medesima data di ricorrenza annua alla data di richiesta e vengono sottratti gli eventuali importi relativi alle liquidazioni effettuate nel medesimo periodo a seguito di richieste di riscatto parziale. Per tasso annuo di sconto si intende il tasso tecnico maggiorato di un punto percentuale, dunque un tasso annuo pari al 3%. La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione di tutte le prestazioni previste dal contratto. contratto Il Contraente può chiedere il riscatto del contratto anche in misura parziale, in tal caso il contratto rimane in vigore per un capitale assicurato residuo, liquidabile alla scadenza del contratto, ottenuto applicando al capitale assicurato calcolato alla data della richiesta, come sopra definito, un coefficiente ottenuto rapportando l’importo del valore del riscatto parziale da effettuare e il valore del riscatto totale maturato alla data di richiesta. Della medesima proporzione viene ridotto anche l'importo da liquidare come prestazione in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale residua. Il valore del riscatto parziale non deve risultare inferiore ad Euro 1.000. Qualora il capitale residuo risulti inferiore a Euro 2.500, si procede al riscatto totale del contratto. L'importo del capitale residuo viene comunicato al momento della liquidazione a seguito di richiesta di riscatto parzialeliquidazione. Successivamente alla liquidazione del riscatto parziale, il Contraente può continuare a corrispondere i versamenti, ma decade il diritto al riconoscimento degli eventuali successivi bonus di fedeltà illustrato al precedente Art.3. Se, successivamente al riconoscimento dell’invalidità totale e permanente, il Contraente chiede la liquidazione per riscatto totale - e sono valide tutte le prestazioni - il capitale assicurato sopra definito viene determinato come somma tra i seguenti importi: capitale assicurato afferente ai versamenti effettuati dal Contraente in corso di contratto, rivalutato fino alla data di ricorrenza annua precedente la data di richiesta di liquidazione per riscatto un importo ottenuto come somma dei premi unici ricorrenti aventi ricorrenza successiva la data di denuncia dello stato di invalidità, fino alla data di richiesta di liquidazione per riscatto, riconosciuti dall’Impresa - salvo quanto indicato all’Art.8 dell’Allegato 3 Anche in questo caso il valore di riscatto si ottiene scontando - per il numero di giorni che intercorrono tra la data di richiesta di liquidazione per riscatto e la data di scadenza del contratto - il capitale sopra definito, al tasso annuo di sconto del 3%. Successivamente al riconoscimento dell’invalidità totale e permanente non è più possibile richiedere il riscatto parziale.

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Samples: www.sara.it

Liquidazione per riscatto. Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato - in misura totale o parziale - per le tipologie di richiesta illustrate nella seguente tabella: il valore di riscatto a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, in qualsiasi momento essa avvenga è pari al capitale assicurato determinato alla data di richiesta di liquidazione. La risoluzione del rapporto di lavoro - in qualsiasi momento essa avvenga - deve essere riferita ad ogni singola posizione individuale e la liquidazione si applica alla posizione la cui richiesta si riferisce. il valore di riscatto per cause diverse dalla risoluzione del rapporto di lavoro, a condizione che siano trascorsi decorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto. Il valore di riscatto , si ottiene scontando al tasso di sconto dell’1% - per il numero di giorni che intercorrono tra la data di richiesta di liquidazione per riscatto e la data di scadenza del contratto di ogni singola posizione - il capitale assicurato definito determinato alla data di richiestarichiesta di liquidazione. In ogni caso questa tipologia di riscatto è possibile soltanto liquidando interamente il contratto (e dunque l’intera collettività). il Contraente può richiedere - a seguito di esplicita richiesta da parte del proprio dipendente - un’anticipazione sul trattamento di fine rapporto, da liquidare ai sensi di quanto stabilito dalla Legge 297/82. Le condizioni per poter richiedere il riscatto parziale per anticipazione sono: • la percentuale di riscatto parziale che può essere richiesta dal Contraente deve essere la medesima applicata dal Contraente stesso sul trattamento di fine rapporto effettivamente maturato dal proprio dipendente • l'importo non deve risultare superiore al tasso annuo 90% di scontoquanto maturato a titolo di riscatto per cause diverse dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata. Distintamente per struttura del contratto, la documentazione fornita dal Contraente deve comprovare: • unica posizione assicurativa: sia la presenza dei requisiti necessari, riferiti al singolo dipendente, che l’importo spettante • singole posizioni assicurative: la sola presenza dei requisiti necessari, visto che la posizione si riferisce al singolo dipendente che ha richiesto l’anticipazione e si conosce in dettaglio l’importo spettante relativamente a tutte e tre le tipologie di seguito definiti. Per richiesta di liquidazione descritte, per capitale assicurato definito determinato alla data della richiesta si intende un importo ottenuto come somma di: • il capitale rivalutato alla data di ricorrenza annua precedente tale data di richiesta, a cui vengono sommati richiesta • gli eventuali capitali assicurati relativi ai versamenti corrisposti dalla medesima data di ricorrenza annua alla data di richiesta e vengono sottratti gli eventuali importi relativi alle liquidazioni effettuate nel medesimo periodo a seguito di richieste di riscatto parziale. Per tasso annuo di sconto si intende il tasso tecnico maggiorato di un punto percentuale, dunque un tasso annuo pari al 3%. La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione di tutte le prestazioni previste dal contratto. Il Contraente può chiedere il riscatto del contratto anche in misura parziale, in tal caso il contratto rimane in vigore per un capitale assicurato residuo, liquidabile alla scadenza del contratto, ottenuto applicando al capitale assicurato calcolato alla data della richiesta, come sopra definito, un coefficiente ottenuto rapportando l’importo del valore del riscatto parziale da effettuare e il valore del riscatto totale maturato alla data di richiesta. Della medesima proporzione viene ridotto anche l'importo da liquidare come prestazione nel caso in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale residua. Il valore del riscatto parziale non deve risultare inferiore ad Euro 1.000. Qualora il capitale residuo risulti inferiore a Euro 2.500, si procede al riscatto totale del contratto. L'importo del capitale residuo viene comunicato al momento della liquidazione a seguito di richiesta di riscatto parziale. Successivamente alla liquidazione del riscatto parziale, il Contraente può continuare a corrispondere i versamenti, ma decade il diritto al riconoscimento degli eventuali successivi bonus di fedeltà illustrato al precedente Art.3. Se, successivamente al riconoscimento dell’invalidità totale e permanente, il Contraente chiede la liquidazione cui ci fossero liquidazioni per riscatto totale - e sono valide tutte le prestazioni - il capitale assicurato sopra definito viene determinato come somma tra i seguenti importi: capitale assicurato afferente ai versamenti effettuati dal Contraente riscatti parziali in corso di contratto, rivalutato fino alla data contratto tale capitale deve essere riproporzionato sulla base di ricorrenza annua precedente la data di richiesta di liquidazione per riscatto un importo ottenuto come somma dei premi unici ricorrenti aventi ricorrenza successiva la data di denuncia dello stato di invalidità, fino alla data di richiesta di liquidazione per riscatto, riconosciuti dall’Impresa - salvo quanto indicato all’Art.8 dell’Allegato 3 Anche in questo caso il valore di riscatto si ottiene scontando - per il numero di giorni che intercorrono tra la data di richiesta di liquidazione per riscatto e la data di scadenza del contratto - il capitale sopra definito, al tasso annuo di sconto del 3%. Successivamente al riconoscimento dell’invalidità totale e permanente non è più possibile richiedere il riscatto parzialegià liquidato.

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Liquidazione per riscatto. Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato - in misura totale o parziale - a condizione che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto. Il valore di riscatto si ottiene scontando - per il numero di giorni che intercorrono tra la data di richiesta di liquidazione per riscatto e la data di scadenza del contratto - il capitale assicurato definito alla data le seguenti tipologie di richiesta, al tasso annuo di sconto, di seguito definiti. : Per capitale assicurato definito determinato alla data della richiesta si intende il capitale rivalutato alla data di ricorrenza annua precedente tale data di richiesta, a cui vengono sommati gli eventuali capitali assicurati relativi ai versamenti corrisposti dalla medesima data di ricorrenza annua alla data di richiesta e vengono sottratti gli eventuali importi relativi alle liquidazioni effettuate nel medesimo periodo periodo. Per tasso annuo di sconto si intende il tasso tecnico pari al 2%. Nel caso in cui il valore di riscatto per cessazione del rapporto di collaborazione risulti inferiore al cumulo dei versamenti corrisposti al netto della spesa di emissione, l’Impresa riconosce questi ultimi anziché il corrispondente valore di riscatto. La risoluzione del rapporto di collaborazione deve essere riferita ad ogni singola posizione individuale e in qualsiasi momento essa avvenga e la liquidazione si applica alla posizione la cui richiesta si riferisce. In tal caso il Contraente deve fornire documentazione adeguata comprovante la cessazione del rapporto di collaborazione. • riscatto totale per cause diverse dalla cessazione del rapporto di collaborazione: il valore di riscatto per cause diverse dalla risoluzione del rapporto di collaborazione, a condizione che siano decorsi almeno 12 mesi dalla data di decorrenza del contratto, si ottiene scontando - per il numero di giorni che intercorrono tra la data di richiesta di liquidazione per riscatto e la data di scadenza delle singole posizioni assicurate - il capitale assicurato definito alla data di richiesta, al tasso annuo di sconto, di seguito definiti. La modalità di determinazione, alla data della richiesta, del capitale assicurato è la medesima descritta per il riscatto a seguito di richieste cessazione del rapporto di riscatto parzialecollaborazione. Per tasso annuo di sconto si intende il tasso tecnico maggiorato di un punto percentuale, dunque un tasso annuo pari al 3%. La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione di tutte le prestazioni previste dal contratto. Il Contraente può chiedere il riscatto del contratto anche in misura parziale, in tal caso il contratto rimane in vigore per un capitale assicurato residuo, liquidabile alla scadenza del contratto, ottenuto applicando al capitale assicurato calcolato alla data della richiesta, come sopra definito, un coefficiente ottenuto rapportando l’importo del valore del riscatto parziale da effettuare e il valore del riscatto totale maturato alla data di richiesta. Della medesima proporzione viene ridotto anche l'importo da liquidare come prestazione in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale residua. Il valore del riscatto parziale non deve risultare inferiore ad Euro 1.000. Qualora il capitale residuo risulti inferiore a Euro 2.500, si procede al riscatto totale del contratto. L'importo del capitale residuo viene comunicato al momento della liquidazione a seguito di richiesta di riscatto parziale. Successivamente alla liquidazione del riscatto parziale, il Contraente può continuare a corrispondere i versamenti, ma decade il diritto al riconoscimento degli eventuali successivi bonus di fedeltà illustrato al precedente Art.3. Se, successivamente al riconoscimento dell’invalidità totale e permanente, il Contraente chiede la liquidazione per riscatto totale - e sono valide tutte le prestazioni - il capitale assicurato sopra definito viene determinato come somma tra i seguenti importi: capitale assicurato afferente ai versamenti effettuati dal Contraente in corso di contratto, rivalutato fino alla data di ricorrenza annua precedente la data di richiesta di liquidazione per riscatto un importo ottenuto come somma dei premi unici ricorrenti aventi ricorrenza successiva la data di denuncia dello stato di invalidità, fino alla data di richiesta di liquidazione per riscatto, riconosciuti dall’Impresa - salvo quanto indicato all’Art.8 dell’Allegato 3 Anche in questo caso il valore di riscatto si ottiene scontando - per il numero di giorni che intercorrono tra la data di richiesta di liquidazione per riscatto e la data di scadenza del contratto - il capitale sopra definito, al tasso annuo di sconto del 3%. Successivamente al riconoscimento dell’invalidità totale e permanente non è più possibile richiedere il riscatto parziale.

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