Common use of Liquidazione e pagamento dei corrispettivi Clause in Contracts

Liquidazione e pagamento dei corrispettivi. I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati dall'Amministrazione in favore del fornitore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura se successiva all’emissione del certificato di verifica di conformità riferito alle prestazioni indicate nell’ordinativo di fornitura, ovvero entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità qualora l’Ente riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. Il pagamento è subordinato all’esito positivo della verifica da parte dell’Ente della regolarità contributiva dell’impresa. Si procederà, in caso contrario, ai sensi dell’art. 4 comma 2 DPR n. 207/2010. Emesso il certificato di conformità ed effettuato il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell’ esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale. Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Cagliari, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

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Liquidazione e pagamento dei corrispettivi. I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati dall'Amministrazione in favore del fornitore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura se successiva all’emissione del certificato di verifica di conformità riferito alle prestazioni indicate nell’ordinativo di fornituranell’ordinativo, ovvero entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità qualora l’Ente riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. Il pagamento è subordinato all’esito positivo della verifica da parte dell’Ente della regolarità contributiva dell’impresa. Si procederà, in caso contrario, ai sensi dell’art. 4 comma 2 DPR n. 207/2010. Emesso il certificato di conformità ed effettuato il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell’ esecuzione della fornituradel servizio, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale. Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Cagliari, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.. X.xx Xxxxxxx Xxxxxx

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Liquidazione e pagamento dei corrispettivi. I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati dall'Amministrazione in favore eseguiti a cadenza mensile posticipata entro 60 giorni dalla presentazione di regolari fatture posticipate emesse a fronte della regolare esecuzione del fornitore servizio reso nel mese antecedente di riferimento. A conferma della regolare esecuzione copia della fattura sarà controfirmata dal responsabile del procedimento entro 30 15 giorni dal ricevimento della fattura se successiva all’emissione suo ricevimento. Le fatture dovranno essere indirizzate al punto di contatto indicato in bando, che provvederà alla liquidazione e al pagamento con determinazione del certificato Direttore del Servizio cooperazione. Ulteriori modalità di verifica di conformità riferito alle prestazioni indicate nell’ordinativo di fornitura, ovvero entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità qualora l’Ente riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. Il pagamento è subordinato all’esito positivo della verifica da parte dell’Ente della regolarità contributiva dell’impresa. Si procederà, in caso contrario, ai sensi dell’art. 4 comma 2 DPR n. 207/2010. Emesso il certificato di conformità ed effettuato il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in saranno specificate e regolate nel contratto. L'AmministrazioneUlteriore copia della predetta fattura controfirmata dal responsabile del procedimento verrà rilasciata all’affidatario, al fine dello svincolo parziale della fideiussione. La suddetta liquidazione avverrà mediante accreditamento su conto corrente bancario intestato all’appaltatore. Tali modalità di garantirsi pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, dovranno sempre essere indicate sulle fatture; eventuali variazioni delle modalità di pagamento e relativi dati dovranno essere tempestivamente comunicate all’Amministrazione che, in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattualimancanza, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, sarà esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti all'impresa già eseguiti. Dalle fatture dovranno essere dedotti gli importi pari alle eventuali penalità applicate all’aggiudicatario nel periodo in cui sono state contestate inadempienze nell’ esecuzione le fatture emesse si riferiscono, previa comunicazione ai sensi del successivo art. 3.9. In caso di contestazione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, prestazione i tempi di liquidazione resteranno sospesi e non giudiziale. Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Cagliari, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitril’aggiudicatario nulla dovrà pretendere per ritardato pagamento.

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Liquidazione e pagamento dei corrispettivi. I pagamenti dei La fattura relativa ai corrispettivi saranno effettuati dall'Amministrazione in favore del fornitore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura se successiva all’emissione dovuti dovrà essere presentata a seguito dell’emissione del certificato di verifica di conformità riferito relativo alle prestazioni indicate nell’ordinativo di fornitura, ovvero oggetto dell’appalto. I corrispettivi saranno liquidati entro trenta 30 giorni dalla data richiesta di emissione del certificato di verifica di conformità qualora l’Ente riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. Il pagamento è subordinato all’esito positivo della pagamento, previa verifica da parte dell’Ente della stazione appaltante della regolarità contributiva dell’impresa. Si procederà, in caso contrario, ai sensi dell’art. 4 comma 2 DPR n. 207/2010. Emesso il certificato di conformità ed effettuato il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell’ esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale. Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Cagliari, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.. X.xx Xxxxxxx Xxxxx

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Liquidazione e pagamento dei corrispettivi. I pagamenti dei corrispettivi saranno effettuati dall'Amministrazione in favore del fornitore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura se successiva all’emissione del certificato di verifica di conformità riferito alle prestazioni indicate nell’ordinativo di fornituraconformità, ovvero entro trenta giorni dalla data di emissione del certificato di verifica di conformità qualora l’Ente riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. Il pagamento è subordinato all’esito positivo della verifica da parte dell’Ente della regolarità contributiva dell’impresa. Si procederà, in caso contrario, ai sensi dell’art. 4 comma 2 DPR n. 207/2010. Emesso il certificato di conformità ed effettuato il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nell’ esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica, che avviene in forma amministrativa, e non giudiziale. Per ogni controversia sarà competente unicamente il foro di Cagliari, con esclusione della possibilità di deferimento ad arbitri.

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