Common use of Insorgenza del Sinistro Clause in Contracts

Insorgenza del Sinistro. Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momen- to in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. In particolare: • nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il Reato; si ricava dalla informazione di ga- ranzia e non ha nulla a che fare con la data di notifica- zione di quest’ultima; • nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento; • nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comporta- mento non conforme ai patti concordati. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono: • dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a san- zioni amministrative; • trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattuali. Qualora la polizza sostitu- isca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita; • il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: • vertenze, promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse; • procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al mede- simo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Autovetture, Contratto Di Assicurazione Autovetture, Polizza r.c. Auto (Autovetture E Autotassametri)

Insorgenza del Sinistro. Il Sinistro Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende insorto intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e quindi verificato nel momen- to per le spese di resi- stenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimen- to; • per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato ab- bia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o contrattualidi contratto. In particolare: • nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso presenza di più violazioni della stessa natu- ra, per il Reato; momento di insorgenza del sinistro si ricava dalla informazione di ga- ranzia e non ha nulla a che fare con la fa riferimento alla data di notifica- zione di quest’ultima; • nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento; • nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comporta- mento non conforme ai patti concordatidella prima violazio- ne. La garanzia assicurativa riguarda viene prestata per i Sinistri casi assicurativi che insorgonosiano insorti: • dalle ore 24,00 del giorno durante il periodo di stipulazione del contratto, se si tratta validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali o extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risar- cimento avanzate da terzi, di procedimento penale o e di ricorso/opposizione a san- zioni amministrativericorsi od opposizioni alle sanzio- ni amministrative ove applicabili; • trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contrattodecorrenza della polizza, nel caso di vertenze contrattualiin tutti gli altri casi. Qualora la presente polizza sostitu- isca analoga coperturasia emessa senza soluzione di continuità della copertura assi- curativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita; • il Sinistro è unico 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la po- lizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effettieffetti per le nuove prestazioni inse- rite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in presenza di: • vertenzesede di denuncia del sinistro, promosse da fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza prece- dente di Tutela Legale. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o contro più persone ad ARAG, nei modi e aventi per oggetto domande identiche o connesse; • procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al mede- simo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicuratetermini dell’Art. 2.32 “Denuncia del sinistro” e dell’Art.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione, Contratto Di Assicurazione Multirischi Dell’abitazione, www.mizarbrokers.it

Insorgenza del Sinistro. Il Sinistro Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momen- to intende: • perl’eserciziodipretesealrisarcimentodidan- niextracontrattualie perle spese diresistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento; • per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o contrattualidi contratto. In particolare: • nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso presenza di più violazioni della stessa natu- ra, per il Reato; momento di insorgenza del sinistro si ricava dalla informazione di ga- ranzia e non ha nulla a che fare con la fa riferimento alla data di notifica- zione di quest’ultima; • nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento; • nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comporta- mento non conforme ai patti concordatidella prima violazione. La garanzia assicurativa riguarda viene prestata per i Sinistri casi assicurativi che insorgonosiano insorti: • dalle ore 24,00 del giorno durante il periodo di stipulazione del contratto, se si tratta validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali o extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risar- cimento avanzate da terzi, di procedimento penale o e di ricorso/opposizione a san- zioni amministrativericorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili; • trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contrattodecorrenza della polizza, nel caso di vertenze contrattualiin tutti gli altri casi. Qualora la presente polizza sostitu- isca analoga coperturasia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicu- rativa rispetto ad una polizza precedente di Tu- tela Legale, la carenza decorre dalla data di effetto della 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza sostituita; • il Sinistro è unico precedente, mentre si intende operante a tutti gli effettieffetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in presenza di: • vertenzesede di denuncia del sinistro, promosse da fornire idonea documentazione atta a compro- vare l’esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla So- cietà o contro più persone ad ARAG, nei modi e aventi per oggetto domande identiche o connesse; • procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al mede- simo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicuratetermini dell’Art.

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Samples: www.mizarbrokers.it

Insorgenza del Sinistro. Il Sinistro caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momen- to momento in cui l’Assicuratol'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. In particolareLa garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono trascorsi 90 giorni dal giorno di stipula del contratto se si tratta di controversie di natura contrattuale, per tutti gli altri casi dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto Inoltre: • nel Penale (garanzia immediata): giorno - Se il contratto è emesso in cui è stato commesso il Reato; si ricava dalla informazione sostituzione di ga- ranzia e non ha nulla a che fare analogo contratto precedentemente in essere con la data Compagnia per i medesimi rischi e purché il contratto sostituito abbia avuto una durata minima di notifica- zione di quest’ultima; • nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso60 giorni, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento; • nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comporta- mento non conforme ai patti concordati. La la garanzia assicurativa riguarda i Sinistri sinistri che insorgono: • insorgono dalle ore 24,00 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto; - La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, se si tratta nei casi di risarcimento Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di danni extracontrattuali o Procedura Penale), di procedimento penale o Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di ricorso/opposizione a san- zioni amministrativeProcedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale); • trascorsi 90 giorni dalla - La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, nel caso fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti; - Nell’ipotesi di vertenze contrattuali. Qualora la polizza sostitu- isca analoga coperturaaventi per oggetto controversie di diritto civile di natura contrattuale, la carenza decorre dalla data ove l’inadempienza si riferisse a prestazione di effetto della polizza sostituitaservizi commissionata e successivamente contestata dall’Assicurato, si intendono comprese in garanzia anche le controversie direttamente o indirettamente derivanti da materie escluse dalle garanzie di polizza; • il Sinistro - Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di: • di vertenze, promosse da o contro più persone e ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; - Il caso assicurativo è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al mede- simo medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.; - In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Danni

Insorgenza del Sinistro. Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momen- to in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. In particolare: • nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il Reato; si ricava dalla informazione di ga- ranzia e non ha nulla a che fare con la data di notifica- zione di quest’ultima; • nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento; • nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comporta- mento non conforme ai patti concordati. La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono: • dalle ore 24,00 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a san- zioni amministrative; • trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattuali. Qualora la polizza sostitu- isca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita; . il Il Sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di: • vertenze, promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse; • procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al mede- simo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate.

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Samples: www.zurich-connect.it

Insorgenza del Sinistro. Il Ai fini della presente polizza, per insorgenza del Sinistro si intende insorto intende: • il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento, per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e quindi verificato nel momen- to per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi; • il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o contrattualidi contratto, per tutte le restanti ipotesi. In particolare: • nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso presenza di più violazioni della stessa natura, per il Reato; momento di insorgenza del Sinistro si ricava dalla informazione di ga- ranzia e non ha nulla a che fare con la fa riferimento alla data di notifica- zione di quest’ultima; • nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento; • nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comporta- mento non conforme ai patti concordatidella prima violazione. La garanzia assicurativa riguarda comprende i Sinistri che insorgono: • dalle ore 24,00 siano insorti durante il periodo di validità del giorno di contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell’Art. 12.1 Denuncia del Sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato e dell’Art. 12.16 Libera scelta del Legale delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso. La garanzia non ha luogo neicasiinsorgentida contrattiche nelmomento della stipulazione del contrattodell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali risoluzione o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a san- zioni amministrative; • trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattualimodificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Qualora la polizza sostitu- isca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita; • il Sinistro è unico Si considerano a tutti gli effetti, in presenza dieffetti come unico Sinistro: • vertenze, vertenze promosse da o contro più persone e ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; • procedimenti, anche indagini o rinvii a giudizio a carico di natura diversa, dovuti al mede- simo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurateassicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo Massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

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Samples: www.28corso.it

Insorgenza del Sinistro. Il Sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momen- to in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali. In particolare: • nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il Reato; si ricava dalla informazione di ga- ranzia e non ha nulla a che fare con la La data di notifica- zione di quest’ultima; • nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno avvenimento del Sinistro è quella in cui si verifica l’evento dannosoa seguito del quale insorge la Vertenza. L’evento, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimentoin base alla natura della Vertenza, è inteso come: • il Danno o presunto Danno extracontrattuale subìto o causato dall’Assicurato; • nel Contrattuale (carenza la violazione o presunta violazione del contratto; • la violazione o la presunta violazione della norma di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere legge; • il primo comporta- mento non conforme ai patti concordatiatto di accertamento ispettivo o di indagine nei procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni e nell’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative presenti nella garanzia “Normativa per la protezione dei Dati personali”; • il primo atto di accertamento ispettivo o di indagine nei procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, a eccezione dell’omicidio colposo e delle lesioni personali colpose e nell’impugnazione di provvedimenti o sanzioni amministrative presenti nella garanzia “ Sicurezza sul posto di lavoro”; • la condotta o la violazione o presunta violazione del contratto o della norma di legge che ha originato un danno erariale. La garanzia assicurativa riguarda viene prestata per i Sinistri che insorgonosono avvenuti: • dalle ore 24,00 del giorno dalla data di stipulazione del contratto, se si tratta efficacia della copertura assicurativa per il Danno o presunto Danno extracontrattuale e per la violazione o presunta violazione di risarcimento di danni extracontrattuali norme penali o di procedimento penale o di ricorso/opposizione a san- zioni amministrative; • trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, nel caso di vertenze contrattuali. Qualora la polizza sostitu- isca analoga copertura, la carenza decorre 3 mesi dalla data di effetto efficacia della polizza sostituita; • copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi. Se il Sinistro contratto è unico a tutti gli effettiemesso senza interruzione della copertura per lo stesso Xxxxxxx, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in presenza di: • vertenzesede di denuncia di Xxxxxxxx, promosse da fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una Polizza precedente di tutela legale. La garanzia si estende ai Sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o contro più persone ad ARAG, nei modi e aventi per oggetto domande identiche nei termini dell’Art. 4.1 - Obblighi del Contraente o connesse; • procedimentidell’Assicurato in caso di Sinistro e dell’Art. 4.5 - Libera scelta del legale delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri, anche di natura diversa, dovuti al mede- simo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurateentro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso.

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Samples: www.unipolsai.it

Insorgenza del Sinistro. Il Ai fini della presente Polizza per insorgenza del Sinistro si intende insorto intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di Danni extracontrattuali e quindi verificato nel momen- to per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento; • per tutte le altre ipotesi, il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o contrattualidi contratto. In particolare: • nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso presenza di più violazioni della stessa natura, per il Reato; momento di insorgenza del Sinistro si ricava dalla informazione di ga- ranzia e non ha nulla a che fare con la fa riferimento alla data di notifica- zione di quest’ultima; • nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento; • nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comporta- mento non conforme ai patti concordatidella prima violazione. La garanzia assicurativa riguarda viene prestata per i Sinistri casi assicurativi che insorgonosiano insorti: • dalle ore 24,00 del giorno durante il periodo di stipulazione del contrattovalidità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di Danni extracontrattuali, se si tratta per le spese di resistenza alle pretese di risarcimento di danni extracontrattuali o avanzate da terzi, di procedimento penale o e di ricorso/opposizione a san- zioni amministrativericorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative ove applicabili; • trascorsi 90 (novanta) giorni dalla stipulazione decorrenza della Polizza, in tutti gli altri casi. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contrattocontratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nel nei modi e nei termini dell’Art. 5.1 “Denuncia del Sinistro” e dell’Art. 5.2 “Libera scelta del Legale” della Sezione “Cosa fare in caso di vertenze contrattualiSinistro”, Norme del Settore Tutela Legale, entro due anni dalla cessazione del contratto stesso. Qualora La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la polizza sostitu- isca analoga coperturacui rescissione, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita; • il Sinistro è unico risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Si considerano a tutti gli effetti, in presenza dieffetti come unico Sinistro: • vertenze, vertenze promosse da o contro più persone e ed aventi per oggetto domande identiche o connesse; • procedimenti, anche indagini o rinvii a giudizio a carico di natura diversa, dovuti al mede- simo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurateassicurate e dovuti al medesimo evento o fatto. In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

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Samples: Convenzione Smi Unipolsai Assicurazioni Spa

Insorgenza del Sinistro. Il Sinistro Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende insorto intende: • per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del ve- rificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento; • per le spese di resistenza alle pretese di xx- xxxxxxxxxx avanzate da terzi il momento del pervenimento della richiesta di risarcimento extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, spe- se di resistenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi nonché di procedimento pe- nale, l’assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono nell’Unione Europea, Svizzera compresa sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questo territorio. In tutte le restanti ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e quindi verificato nel momen- to devono es- sere trattati nella Repubblica Italiana, nella città Stato del Vaticano e nella Repubblica di X. Xxxxxx. a condizione che tale richiesta sia conse- guente a fatti originatisi non oltre 10 anni prima dalla data di effetto della copertura; • per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o contrattuali. In particolare: • nel Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il Reato; si ricava dalla informazione di ga- ranzia e non ha nulla a che fare con la data di notifica- zione di quest’ultima; • nell’Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento; • nel Contrattuale (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comporta- mento non conforme ai patti concordaticontratto. La garanzia assicurativa riguarda viene prestata per i Sinistri casi assicurativi che insorgonosiano insorti: • dalle ore 24,00 del giorno durante il periodo di stipulazione del contratto, se si tratta validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali o extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risar- cimento avanzate da terzi, di procedimento penale o e di ricorso/opposizione a ricorsi od opposizioni alle san- zioni amministrativeamministrative ove applicabili; • trascorsi 90 (novanta) giorni dalla stipulazione del contrattodecorren- za della polizza, nel caso di vertenze contrattuali. Qualora la polizza sostitu- isca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della polizza sostituita; • il Sinistro è unico a in tutti gli effettialtri casi. In presenza di più violazioni della stessa natu- ra, in presenza di: • vertenzeper il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale previsto per il caso assicurativo ed indicato nella scheda di polizza, promosse da o contro più persone e aventi senza limite di denunce per oggetto domande identiche o connesse; • procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al mede- simo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurateanno assi- curativo.

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Samples: www.guardianiassicurazioni.it