Common use of Insorgenza del Sinistro Clause in Contracts

Insorgenza del Sinistro. A parziale deroga dell’Art. 8.6 “Insorgenza del sinistro”, si conviene che, ai fini delle lettere i) e l) del presente articolo, per insorgenza del sinistro si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. • il momento in cui l’Assicurato abbia o avreb- be cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omi- cidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia si estende ai casi assicurativi con- seguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 2 (due) anni dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella Scheda di polizza o loro dimis- sioni dall’impresa assicurata.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Del Professionista, www.guardianiassicurazioni.it

Insorgenza del Sinistro. A parziale deroga dell’Art. 8.6 Insorgenza del sinistroINSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle lettere i) garanzie previste nei D.Lgs 196/2003, 152/2006, 193/2007, 81/2008 – Committente dalla normativa pregressa e l) del presente articolonelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; • il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. • il momento in cui l’Assicurato abbia o avreb- be cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omi- cidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia si estende ai casi assicurativi con- seguenti sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 2 12 (duedodici) anni mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella Scheda di polizza presente appendice, o loro dimis- sioni dimissioni dall’impresa assicurata.

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Insorgenza del Sinistro. A parziale deroga dell’Art. 8.6 Insorgenza del sinistroINSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle lettere i) garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008, dalla normativa pregressa e l) del presente articolonelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; • il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. • il momento in cui l’Assicurato abbia o avreb- be cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omi- cidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia si estende ai casi assicurativi con- seguenti sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 2 12 (duedodici) anni mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella Scheda di polizza presente appendice, o loro dimis- sioni dimissioni dall’impresa assicurata.

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Insorgenza del Sinistro. A parziale deroga dell’Art. 8.6 Insorgenza del sinistroINSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle lettere i) garanzie previste dal D. Lgs. 152/2006 dalla normativa pregressa e l) del presente articolonelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; • il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. • il momento in cui l’Assicurato abbia o avreb- be cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omi- cidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia si estende ai casi assicurativi con- seguenti sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 2 12 (duedodici) anni mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella Scheda di polizza presente appendice, o loro dimis- sioni dimissioni dall’impresa assicurata.

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Insorgenza del Sinistro. A parziale deroga dell’Art. 8.6 “Insorgenza del sinistro”INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA” - B.1. TUTELA LEGALE AZIENDA, si conviene che, ai fini delle lettere i) garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008 dalla normativa pregressa e l) del presente articolonelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; • il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. • il momento in cui l’Assicurato abbia o avreb- be cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omi- cidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia si estende ai casi assicurativi con- seguenti sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 2 12 (duedodici) anni mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella Scheda di polizza presente appendice, o loro dimis- sioni dimissioni dall’impresa assicurata.

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Insorgenza del Sinistro. A parziale deroga dell’Art. 8.6 Insorgenza del sinistroINSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle lettere i) garanzie previste dal D. Lgs. 196/2003 dalla normativa pregressa e l) del presente articolonelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; • il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. • il momento in cui l’Assicurato abbia o avreb- be cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omi- cidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia si estende ai casi assicurativi con- seguenti sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 2 12 (duedodici) anni mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella Scheda di polizza presente appendice, o loro dimis- sioni dimissioni dall’impresa assicurata.

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Insorgenza del Sinistro. A parziale deroga dell’Art. 8.6 Insorgenza del sinistroINSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle lettere i) garanzie previste dal D. Lg. 193/2007 dalla normativa pregressa e l) del presente articolonelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; • il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. • il momento in cui l’Assicurato abbia o avreb- be cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omi- cidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia si estende ai casi assicurativi con- seguenti sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 2 12 (duedodici) anni mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella Scheda di polizza presente appendice, o loro dimis- sioni dimissioni dall’impresa assicurata.

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Insorgenza del Sinistro. A parziale deroga dell’Art. 8.6 Insorgenza del sinistro”INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA” - B.1. TUTELA LEGALE AZIENDA, si conviene con- viene che, ai fini delle lettere i) garanzie previste dal D. Lgs. 196/2003 dalla normativa pregressa e l) del presente articolonelle successive modifiche e integra- zioni, per insorgenza del sinistro si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; • il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. • il momento in cui l’Assicurato abbia o avreb- be cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omi- cidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia si estende ai casi assicurativi con- seguenti sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 2 12 (duedodici) anni mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella Scheda di polizza presente appendice, o loro dimis- sioni dimissioni dall’impresa assicurata.

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Insorgenza del Sinistro. A parziale deroga dell’Art. 8.6 Insorgenza del sinistroINSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle lettere i) garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008 dalla normativa pregressa e l) del presente articolonelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende: • il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale; • il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto. • il momento in cui l’Assicurato abbia o avreb- be cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omi- cidio colposo e/o lesioni personali colpose. La garanzia si estende ai casi assicurativi con- seguenti sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 2 12 (duedodici) anni mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella Scheda di polizza presente appendice, o loro dimis- sioni dimissioni dall’impresa assicurata.

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