Durata del procedimento Clausole campione

Durata del procedimento. Il procedimento di mediazione non può avere durata superiore a tre mesi a far data dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo diverso accordo delle parti.
Durata del procedimento. Il procedimento di mediazione avrà una durata non superiore a tre mesi e non è soggetto al termine feriale. Detto termine decorre dalla data di deposito della domanda, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal Giudice per il deposito della stessa.
Durata del procedimento. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della L. 241/1990, e dell’art. 32, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte, in ragione della particolare complessità delle offerte che verranno presentate dai partecipanti e del numero di concorrenti che si prevede interverranno alla presente gara.
Durata del procedimento. Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga motivata su concorde richiesta di tutte le parti.
Durata del procedimento. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 2, della L. n. 241/1990, e dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Durata del procedimento. Ai sensi dell’art, 6 del D. Lgs. n. 28/10, il procedimento di mediazione ha comunque una durata non superiore a quattro mesi decorrenti dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga adeguatamente motivata.
Durata del procedimento. Il procedimento non potrà avere durata superiore a quattro mesi dal deposito della domanda di conciliazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa.
Durata del procedimento. Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il deposito della stessa, salvo la necessità di proroga richiesta dalle parti. Per tutto quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto dell' O.d.M., il Decreto Legislativo n.28/2010 ed il Decreto Ministeriale n. 180/2010 e successive modifiche e/o integrazioni. Fino a che non vengano costituite le sezioni dell’elenco dei mediatori con almeno cinque mediatori ciascuna, l’Organismo di mediazione si avvale di un unico elenco di mediatori non suddiviso in sezioni di competenza; in tal caso è facoltà del mediatore designato dichiarare di non accettare l’incarico per difetto della specifica competenza nella materia della mediazione. Il presente Regolamento, insieme allo Statuto dell’Organismo di Mediazione, viene depositato presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’artt.16 del Decreto Legislativo n.28/2010 e del Decreto Ministeriale n.180/2010 ai fini dell’iscrizione nel Registro degli Organismi. Le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Frosinone.
Durata del procedimento. 37 28. CONTROVERSIE 37
Durata del procedimento. Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, co. 2, della L. 241/1990, e dell’art. 32, co. 4, del D.Lgs. 50/2016, il termine del procedimento è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.