Common use of INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE Clause in Contracts

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:

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Samples: Disciplinare Di Gara 3, Disciplinare Di Gara 3, Disciplinare Di Gara 2

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti È possibile presentare offerta in forma singola o associata secondo quanto indicato dall’art. 48 45 del D.LgsD.lgs. n. 50/2016 e dagli articoli 92ss.mm.ii. (MODD. 1, 93 2a e 94 del D.P.R. 207/20102b). Nei raggruppamenti temporaneiCiascun soggetto potrà comparire singolarmente ovvero in forma associata in una sola candidatura, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire l’esclusione di tutte le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singolacandidature coinvolte. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I requisiti generali di cui al paragrafo 5.1 devono essere posseduti da ciascuna delle imprese partecipanti. Il requisito professionale di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato cui al paragrafo 5.2 deve essere posseduto da:

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Samples: Bando Di Selezione, Bando Di Selezione, Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato cui al punto 7.1 lettere a) e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato b) deve essere posseduto da:: Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto: - in caso di un unico servizio/fornitura “di punta”, per intero dalla mandataria o da una delle mandanti; - in caso di pluralità di servizi/forniture: dalla mandataria e da una o più delle mandanti, atteso cheil singolo servizio/fornitura non è frazionabile. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il servizio di punta richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il servizio di punta eventualmente richiesto anche per prestazioni secondarie potrà essere dimostrato in toto dalla mandataria oppure dalle mandanti esecutrici delle prestazioni in relazione alle quali esso è richiesto.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoriaai sensi dell’art. 48, nella misura indicata per l’impresa singolacomma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara S207 2

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, il Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industriaCommercio Industria, artigianato Artigianato e agricoltura Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato l’artigianato, deve essere posseduto da:: – ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; – ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica Il requisito relativo al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA deve essere posseduto dal soggetto che effettuerà le prestazioni. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e g) (GEIE) del Codice di TIPO ORIZZONTALE i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione di Acer che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di domanda di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Acer che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno. In applicazione dell’art. 92, comma 2, D.P.R. 207/2010 si precisa che la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, senza possibilità di sanare tale carenza tramite soccorso istruttorio, anche se lo scostamento risulti minimo e anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all'esecuzione dell'intera quota dei lavori. Si applica l’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010.

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Samples: Accordo Quadro Inerente Gli Interventi Di Efficientamento Energetico E Miglioramento Sismico, Ai Sensi Del d.l. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) Degli Alloggi Del Patrimonio Edilizio Di Proprieta’ O in Gestione Ad Acer Bologna, Accordo Quadro Inerente Gli Interventi Di Efficientamento Energetico E Miglioramento Sismico, Ai Sensi Del d.l. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) Degli Alloggi Del Patrimonio Edilizio Di Proprieta’ O in Gestione Ad Acer Bologna

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui all’Art. 7.1 deve essere posseduto da:: - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale di cui all’Art. 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all’Art. 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo. Il requisito relativo all’esecuzione dei servizi analoghi di cui all’Art.7.3 lett. a): • nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti (e, comunque, in misura maggioritaria dalla mandataria); • nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. Il requisito di cui al precedente punto Art. 7.3 lett. b) ovvero CERTIFICAZIONE ISO è posseduto dalla mandataria.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui all’Art.7.1 a) e b) deve essere posseduto da:: - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale di cui all’Art. 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui all’Art. 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo. Il requisito relativo all’esecuzione dei servizi analoghi di cui all’Art. 7.3 lett. a): • nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti (e, comunque, in misura maggioritaria dalla mandataria); • nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. Il requisito di cui al precedente Art. 7.3 lett. b) ovvero CERTIFICAZIONE ISO è posseduto dalla mandataria.

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Samples: www.fondazionesistematoscana.it

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 Codice per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi della Sentenza emessa dalla Corte Europea di Giustizia in data 28 Aprile 2022 (C-642/20) che ha modificato la portata dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:

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Samples: Disciplinare Di Gara 2

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, come previsto dall’art. 212 del D.Lgs.152/2006 e xx.xx. e ii, di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:: • da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; • da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo. Il requisito relativo alla copertura assicurativa a garanzia di tutti i tipi di rischio connessi all’espletamento dell’appalto di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente punto 7.3 lett. a) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria. I requisiti relativi alle attrezzature tecniche di cui al precedente punto 7.3 lett. d) sono posseduti dalle mandanti esecutrici unitamente alla mandataria.

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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di qualificazione partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui all’artla mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 84 Relativamente ai lavori NO SOA, ciascun componente dovrà aver eseguito lavori analoghi a quelli appartenenti alle categorie individuate al par. VII, purché, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 9250/2016, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni il componente indicato quale mandatario si qualifichi in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83alle mandanti e comunque, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nel rispetto delle percentuali di quanto richiesto all’intero raggruppamentoqualificazioni sopra indicate il Raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i limiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. L’Impresa Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso dovrà possedere assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura maggioritariapercentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Per Relativamente al lotto 2 “lavori SOA I e II classifica” e al lotto 3 “lavori SOA III e IV classifica”, ciascun componente dovrà possedere l’attestazione SOA relativa a tutte le categorie individuate al par. V, purché, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in virtù di quanto previsto dall’art. 216 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, il componente indicato quale mandatario si qualifichi in misura maggioritaria rispetto alle mandanti e comunque, nella misura minima del 40%, il componente designato quale mandante nella misura minima del 10% e complessivamente il raggruppamento o il consorzio sia qualificato per la totalità dei lavori (100%). Nel rispetto delle percentuali di qualificazioni sopra indicate il Raggruppamento potrà liberamente indicare le quote di esecuzione dei lavori di ciascun componente entro i raggruppamenti temporaneilimiti di partecipazione consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, le aggregazioni la mandataria in ogni caso dovrà assumere, in sede di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticaleofferta, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella in misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro percentuale superiore rispetto a ciascuna delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:mandanti.

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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di idoneità professionale di cui alla lett. a) relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:: • da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; • da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete nonché dall’Organo comune nel caso in cui questo abbia soggettività giuridica. Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui alla lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla lett. c), trattandosi di requisito di punta, deve essere posseduto per intero dalla mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui alla lett. d) deve essere posseduto dalla società che ha nel proprio organico la figura richiesta secondo la normativa vigente.

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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) ), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari, la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, il requisito i consorzi di idoneità professionale relativo all’iscrizione cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice ed i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera g), del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione, richiesti nel registro tenuto disciplinare per l’impresa singola, devono essere posseduti dalla Camera mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento di commercio industriaquanto richiesto all’intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, artigianato indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:48 del Codice e, in ragione dell’art. 216, comma 14 del Codice, all’art. 92 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.

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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato l’artigianato, nonché il requisito relativo all’iscrizione negli appositi Albi Regionali delle Cooperative Sociali di cui alla L. 381/91 “Disciplina delle cooperative sociali”, di cui al punto 7.1 lett. a devono essere posseduti da: - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto da:in misura non inferiore al 60% dalla mandataria del raggruppamento e nella misura di almeno il 10% dalle mandanti. Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. c.1) (servizi analoghi per un importo non inferiore a Il requisito di capacità tecnica-professionale di cui al precedente punto 7.3 lett. c.2) (servizi analoghi per non meno di 20.000 ore per ciascun anno), fatta salva la non frazionabilità delle 20.000 ore in ciascuna annualità, deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso; la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria rispetto a ciascuna delle mandanti, ai sensi dell’art. 83, c. 8, D.lgs. 50/16.

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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:: ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo.

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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, esegue la prestazione principale, anche in termini economici, le mandanti le prestazioni indicate come secondarie. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da::  ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo all’iscrizione in corso di validità all’Albo delle Agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 276/2003 deve essere posseduto da:  ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;  ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso e in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso e in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporaneiLa mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, dovrà eseguire le prestazioni principali, in termini economici, le mandanti quelle secondarie. Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di tipo orizzontaleattività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia un consorzio stabile o una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Per quanto attiene i progettisti indicati in sede di offerta, ove si tratti di RTP, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara del d.m. 263/2016 devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziateciascun operatore economico associato, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritariabase alla propria tipologia. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni è condizione di imprese partecipazione la presenza, quale progettista, di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singolaalmeno un giovane professionista ai sensi dell’art. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto4 del d.m. Per i soggetti di cui all’art263/2016. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, il Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:

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Samples: Bando Di Gara

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati, ferme restando le modalità indicate agli articoli 48 e 83, comma 8, del Codice degli appalti. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. ● Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni nelle Commissioni provinciali per l’artigianato di cui al paragrafo 7.1, lett.a) deve essere posseduto da:: - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. ● Il requisito relativo al possesso della licenza prefettizia ai sensi all’art. 134 del T.U.L.P., di cui al paragrafo 7.1, lett.b) deve essere posseduto da: - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE che svolgeranno il servizio di vigilanza armata; - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici del servizio di vigilanza armata e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. ● I requisiti relativi ai fatturati specifici di cui al paragrafo 7.2, lett.a) e b), devono essere soddisfatti: - nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, dal RTI nel suo complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria; - nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico per la prestazione secondaria di portierato/reception dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria; - nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo. ● I requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale (svolgimento di due contratti di vigilanza ed uno di portierato/reception) di cui al paragrafo 7.3, lett. a) e b) devono essere soddisfatti: - nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, dal RTI nel suo complesso e in misura maggioritaria dalla mandataria (a titolo esemplificativo e non esaustivo due contratti di vigilanza da parte della mandataria ed un contratto di portierato da parte della mandante). I suddetti requisiti non sono frazionabili; - nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, da ciascun componente il RTI in relazione alle prestazioni che intende eseguire. ● Il requisito relativo alla certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di cui al paragrafo 7.3, lett.c) e b) per la vigilanza e per il servizio di portierato/reception deve essere posseduto: - da tutte le imprese partecipanti, ciascuna per il settore relativo all’attività che andrà ad espletare, in caso di imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, il requisito ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di idoneità professionale relativo imprese, in quanto compatibile. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I requisiti relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industriaCommercio Industria, artigianato Artigianato e agricoltura oppure Agricoltura e all’ abilitazione all’ esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel registro ramo relativo alla copertura assicurativa relativa al lotto per cui il concorrente intende concorrere, di cui all’art. 6 lett. a) e b) devono essere posseduti da: -ciascuna delle commissioni provinciali per l’artigianato imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE o in coassicurazione; -ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al rating finanziario di cui al precedente art.6 punto b) deve essere posseduto da:da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete o coassicurazione. Il requisito relativo alla raccolta premi di cui al precedente art. 6 punto a) deve essere posseduto dalla Capogruppo (mandataria o delegataria) per un valore non inferiore al 60%. Il requisito di capacità tecnica-professionale dovrà essere posseduto dalla Capogruppo/ Mandataria/ Delegataria (il requisito non è frazionabile).

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 Codice per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa L’impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:

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Samples: Disciplinare Di Gara L761

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I Nel caso di operatori riuniti i requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 al precedente punto 7.2.1 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito 7.2.2 dovranno essere apportati complessivamente ai sensi dell’art. 83, comma 8 dell’articolo 48 del Codice. Per i raggruppamenti temporaneiNel caso specifico, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. La mandataria dovrà comunque apportare in ogni caso i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83 co. 8 del Codice. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. • ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; • ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. • ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; • ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera nell’Albo delle società cooperative di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato cui al D.m. 23/06/2004 deve essere posseduto da:da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie o Contratto di Rete. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. Nel caso specifico, la mandataria dovrà eseguire la prestazione principale di gestione del servizio di ristorazione scolastica e apportare interamente i requisiti 7.2.1 e 7.2.2.

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Samples: Disciplinare Servizi/Concessione Da Bando Tipo

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:cui al precedente punto 7.3 lett.

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Samples: Patto Di Integrita’

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del CodiceD.lgs. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni 50/2016 e s.m.i.. La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari ai sensi dell’art. 48, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categorias.m.i., nella misura indicata per l’impresa singolaesegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceD.lgs. 50/2016 e s.m.i. devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini indicati nel presente documento. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:: ● ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; ● ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.

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Samples: Accordo Quadro

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma co. 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato al punto 7.1 lett. a) ovvero lett. b) deve essere posseduto da:: • ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; • ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto, nel caso si tratti di cooperative, da: • ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; • ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. I requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale 7.1 lett. d) ed e) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; I requisiti di ordine economici e finanziari, tecnici e professionali (attestazione SOA) di cui al punto 7.2 lett. b) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto: - per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione del Committente che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il requisito ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub‐ associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I requisiti di ordine generale e idoneità professionale relativo all’iscrizione punti a1) e a2) devono essere posseduti da ciascuna impresa componente il RTI/aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e, in caso di Consorzio ordinario dal Consorzio stesso, oltre che da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara. I requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere così posseduti: - punto b1) fatturato specifico, dal RTI / aggregazione di imprese / consorzio ordinario / GEIE nel registro tenuto suo complesso e, in ogni caso, in misura pari almeno al 60% per la mandataria e non meno del 20% per ciascuna associata. I requisiti di capacità tecniche e professionali devono essere così posseduti: - punto c1) elenco dei principali servizi, da ciascuna impresa componente il RTI / aggregazione di imprese / consorzio ordinario / GEIE; - punto c2) servizio di punta, non frazionabile, per intero dalla Camera mandataria o dalla capofila. Si precisa che la dichiarazione relativa ai requisiti c1) e c2) dovrà riportare l’ente presso cui è stato svolto il servizio, nome, cognome, tel., fax., e-mail del Responsabile del Servizio/R.U.P./D.E.C. - punto c3) UNI EN ISO 9001, da ciascuna impresa componente il RTI / aggregazione di commercio industriaimprese / consorzio ordinario / GEIE; - punto c4) UNI EN ISO 14001, artigianato da ciascuna impresa componente il RTI / aggregazione di imprese / consorzio ordinario / GEIE; - punto c5) XX XXXXX 00000, da ciascuna impresa componente il RTI / aggregazione di imprese / consorzio ordinario / GEIE; - punto c6) XX 0000, da ciascuna impresa componente il RTI / aggregazione di imprese / consorzio ordinario / GEIE; - punto c7) requisiti art. 26 D.LGS. 81/2008, da ciascuna impresa componente il RTI / aggregazione di imprese / consorzio ordinario / GEIE; - punto c8) dipendenti abilitati “ascensoristi”, dal RTI / aggregazione di imprese / consorzio ordinario / GEIE nel suo complesso e, in ogni caso, in misura pari almeno al 60% per la mandataria e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali non meno del 20% per l’artigianato deve essere posseduto da:ciascuna associata. - punto d1) SOA, complessivamente dal RTI / aggregazione di imprese / consorzio ordinario / GEIE, secondo le disposizioni indicate nell’art. 92 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii..

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali (Portierato/Reception), le mandanti quelle indicate come secondarie (Pulizia e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singolaMaschere). I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’esecuzione di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera servizi analoghi di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato cui al punto 6.3 lett. b) deve essere posseduto da:dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto, per quanto riguarda l’importo, in misura non inferiore al 60% dall’impresa mandataria e, sempre con riferimento all’importo, in misura non inferiore al 20% da ciascuna impresa mandante, comunque complessivamente non inferiore al 100% dell’importo. Entrambe mandante e mandataria/mandatarie devono avere svolto ciascuna almeno un servizio di pulizia, di maschere di sala, di portierato e reception, nel periodo indicato al precedente punto 6.3 lett. b) per le quali concorre il raggruppamento. Il requisito delle certificazioni di cui al punto 6.3 lett. c) deve essere posseduto da ciascun componente il raggruppamento.

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Samples: Disciplinare Di Gara Per Appalto Di Servizi

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un Rti costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato l’artigianato, di cui al punto 7.1, deve essere posseduto da:: - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo, lo stesso deve presentare dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato dalla mandataria. Il fatturato specifico relativo alla prestazione secondaria dovrà essere dimostrato dalle imprese mandanti in ragione della propria quota. Il requisito relativo all’esecuzione nell’ultimo triennio dei servizi di cui al punto 7.3 lett. a), deve essere posseduto da ciascuna impresa in ragione della propria quota di partecipazione o in caso di raggruppamento verticale per la prestazione resa. Il requisito relativo al possesso delle certificazioni di qualità, di cui al punto 7.3, lett. b), deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppande o raggruppate in caso di RTI (sia costituito che costituendo). Nel caso in cui un’impresa singola non fosse in possesso di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi oggetto di gara (compresa la “distribuzione automatica”), il concorrente singolo potrà: - subappaltare la prestazione a un soggetto idoneo in possesso dei requisiti di cui al punto 7.1. e delle certificazioni previsti per la distribuzione automatica di cui al paragrafo 7.3. b); - associarsi con altra società (es. RTI di tipo verticale) al fine di garantire tutti i servizi in questione (compresa la “distribuzione automatica”). In quest’ultimo caso ciascuna società raggruppata o raggruppanda, in relazione alla quota di servizio che svolge all’interno del RTI, deve essere in possesso dei requisiti di cui al punto 7.1. e delle certificazioni di qualità previste al paragrafo 7.3. b).

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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. In particolare, si rammenta che: ▪ ai sensi dell’art. 83, comma 8, del Codice, nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; ▪ ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice, la mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il requisito ruolo di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato capofila che deve essere posseduto assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I requisiti di cui al punto 8.1, lett. a), b) o c), devono essere posseduti da:

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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:: – ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; – ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto

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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera al Registro della CCIAA di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato cui al punto 7.1 lett. a deve essere posseduto da:: • da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; • da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. b deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Le idonee dichiarazioni bancarie di cui al punto 7.2 lett. d devono essere prodotte da: ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. e – c.d. servizio di punta – deve essere posseduto per intero dalla mandataria. Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. g – organico medio annuo – deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.

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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle Coassicurate, alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub- associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, ,artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui alla lettera a), nonché il possesso della specifica autorizzazione alla prestazione dei servizi assicurativi rilasciata dalle autorità competenti, riferita ai rischi oggetto dell’affidamento di cui al precedente di cui alla lettera a.1) del par. 7.1, devono essere posseduti, con riferimento al rispettivo ambito di operatività, da: ciascuna delle imprese coassicurate, raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; ciascun componente delle aggregazioni nonché dall’organo comune nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo alla raccolta premi complessiva media annua di cui al precedente par. 7.2 lettere a) e b), dovrà essere posseduto dalle coassicurate, dal raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di imprese direte/GEIE nel suo complesso; Il requisito relativo alla raccolta premi specifica media annua di cui al precedente par. 7.2 lettere c) e d) dovrà essere posseduto dalle imprese coassicurate, dal raggruppamento orizzontale/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete/GEIE nel suo complesso, Il requisito relativo all’esecuzione di tre contratti per servizi analoghi riferiti a ciascun lotto di cui al precedente par. 7.3, lett. e) e lett. f) deve essere posseduto da:dal raggruppamento/consorzio ordinario/aggregazione di imprese di rete/GEIE nel complesso.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari edai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I requisiti generali di cui al par.7devono essere posseduti:  requisito 7.1. lett. a) – iscrizione CCIAA:  requisito 7.3. lett. a1) – servizi analoghi  requisito 7.3. lett. a2) – servizio di punta non frazionabile - per intero dalla mandataria o dalla singola consorziata che esegue in misura maggioritaria. Il possesso del presente requisito da parte della mandataria o consorziata vale anche ai fini del computo del possesso del requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera cui al punto 7.3 lett. a1.  requisiti 7.3. lett. b/c/d) – certificazioni:  requisito 7.1. lett. b) – iscrizione CCIAA:  requisito 7.1. lett. c) - iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali:  requisito 7.2. lett. a) – fatturato medio annuo  requisiti 7.3. lett. e/f/g – certificazioni: I soggetti di commercio industriacui all’art. art. 45 comma 2, artigianato lett. b) e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati: In particolare, si precisa  requisito 7.1. lett. a) – iscrizione CCIAA:dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità tecnica di cui al par. 7.3.devono essere posseduto posseduti da(ferma restando la non frazionabilità del requisito di cui al punto 7.3 lett. a2):  requisito 7.1. lett. b) – iscrizione CCIAA:  requisito 7.1. lett. c) - iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali in caso di esecuzione dal consorzio I requisiti di capacità economica finanziaria di cui al par. 7.2. e i requisiti di capacità tecnica di cui al par. 7.3.devono essere posseduti da:

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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito dell’Abilitazione MePA di idoneità professionale cui al punto 6.1.lett. 0), deve essere posseduto almeno dalla mandataria. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato competente Ordine Professionale di cui al punto 6.1. lett. a), deve essere posseduto da:: □ ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; □ ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti In caso di qualificazione i partecipazione nelle forme di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83all’articolo 45, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei3, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. lettere d), e), f) e g) del Codice, i partecipanti con identità plurisoggettiva devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Si precisa che, in ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’articolo 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, nelle ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la mandataria deve eseguire le prestazioni indicate come principali anche in termini economici mentre le mandanti quelle indicate come secondarie. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I requisiti di ordine generale di cui ai punti 1., 2., 3. e i requisiti di cui ai punti 5. e 6. del paragrafo 7.2 devono essere posseduti da: - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, oppure - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito di idoneità capacità tecnico-professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato cui al punto 4 del paragrafo 7.2 deve essere posseduto da:cumulativamente da tutti i componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o dalle imprese aderenti al Contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso.

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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure (C.C.I.A.A.) di cui al punto 23.1 lett. a) deve essere posseduto: - da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; - da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel registro delle commissioni provinciali caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attività assegnata di cui al punto 23.3 lett. a) deve ricorrere per l’artigianato ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati. l requisito relativo al fatturato di cui al punto 23.2 lett. a) e quello relativo ai servizi specifici di cui al punto 23.3 lett. b) devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detti requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria. Il requisito relativo alla capacità tecnica professionale di cui al punto 23.3 lett. c) deve essere posseduto da:dal raggruppamento nel suo complesso, mentre il requisito di cui al punto 23.3 lett. d) deve essere posseduto dalla ditta mandataria.

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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:: ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato medio globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito relativo al fatturato medio specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da:: Il requisito relativo al fatturato specifico medio annuo di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.3 “fornitura di punta”, deve essere posseduto per intero dalla mandataria.

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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, il Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett.a deve essere posseduto: • da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; • da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso; detto requisito deve essere posseduto da:in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato nella misura del 60% dall’impresa capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dal mandante o dalle mandanti ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20% del requisito richiesto a condizione che le imprese raggruppate o raggruppande raggiungano complessivamente il 100% del requisito. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (prevalente e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest’ultimo. Il requisito relativo alla copertura assicurativa RC/RCO di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dalla società capogruppo/mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE o di raggruppamento verticale il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto per intero dalla mandataria o da una delle mandanti; Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il servizio richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria. I requisiti di cui al precedenti ai punti 7.3 lett.e) f) g) ed h) dovrà essere posseduto dall’impresa capogruppo e qualora non coincida con la capogruppo, dall’impresa che svolgerà la parte di servizio relativa alla preparazione e somministrazione dei pasti agli alunni.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoriaai sensi dell’art. 48, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) 2 del Codice, il esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. Il requisito relativo al fatturato specifico (prestazioni analoghe) di idoneità professionale relativo all’iscrizione cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato suo complesso e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:in misura maggioritaria dall’impresa mandataria; Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di xxxxxxxx che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. all’articolo 45 comma 2, lett. lettera d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui alla lettera a) deve essere posseduto: da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 6.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato cui al precedente punto a) lett. d) deve essere posseduto da:sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione di cui ai suindicati punti 9.1, 9.2 e 9.3 nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il requisito ruolo di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato capofila che deve essere posseduto assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE di cui al precedente articolo 9.1 devono essere posseduti da:: - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoriaai sensi dell’art. 48, nella misura indicata per l’impresa singolacomma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del CodiceCodice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:

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Samples: www.comune.terni.it

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 Codice per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 Codice e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:

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Samples: Disciplinare Di Gara 3

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di qualificazione partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione devein quanto compatibile. Sono ammessi esclusivamente raggruppamenti: - di tipo orizzontale, in ogni casocui tutti gli opreatori in forma associata realizzano i lavori della stessa categoria (OG1 - OG11 o OG2 a seconda dei lotti prescelti) e ciascuna delle imprese riunite è responsabile solidalmente nei confronti della stazione appaltante. Alle aggregazioni di retisti, possedere ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub- associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti ed eseguire di partecipazione sono soddisfatti secondo le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codicemedesime modalità indicate per i raggruppamenti. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 48 del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara non devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa un’impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziatein maniera maggioritaria, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamentocome precedentemente previsto dall’art. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei83, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) 8 del Codice, il cui disposto si intende disapplicato dall'ordinamento in forza della Sentenza della Corte di Giustizia dell'U.E. 28 aprile 2022, causa C/642-20. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio devono essere indicate in sede di offerta e possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nel caso di raggruppamento temporaneo (di tipo orizzontale), il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato la attestazione SOA deve essere posseduto daposseduto:

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Samples: Disciplinare Di Gara

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti In caso di qualificazione i partecipazione nelle forme di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83all’articolo 45, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei3, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. lettere d), e), f) e g) ), del Codice, i partecipanti con identità plurisoggettiva devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Si precisa che, in ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, ai sensi dell’articolo 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Inoltre, nelle ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la mandataria deve eseguire le prestazioni indicate come principali anche in termini economici mentre le mandanti quelle indicate come secondarie. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il requisito ruolo di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato capofila che deve essere posseduto assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. I requisiti di ordine generale e i requisiti speciali devono essere posseduti da:: - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. I requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere posseduti cumulativamente da tutti i componenti del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o dalle imprese aderenti al Contratto di Rete parte dell’aggregazione interessata all’appalto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso. Tali requisiti devono essere posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

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INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE. I requisiti di qualificazione i cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 per le imprese riunite sono quelli previsti dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 207/2010. Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria pena la non ammissione deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto ad ogni altro singolo membro dell’operatore riunito ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria. Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara/disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nella categoria scorporata la mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria, nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto. Per i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. In particolare si rammenta che: - ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice, nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria; - ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, la mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di idoneità professionale relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 deve essere posseduto da:

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