Common use of Indennità aggiuntiva Clause in Contracts

Indennità aggiuntiva. A parziale deroga di quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, paragrafo 2.9 , la Compagnia rimborsa le spese, complessivamente sostenute e documentate per: • onorari di xxxxxx, consulenti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti, esclusi professionisti incaricati ai sensi del Paragrafo 2.11 “Procedura per la valutazione del danno” di cui al Capitolo “Come è gestito il Sinistro?”; • oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; • ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); • rimozione e ricollocamento del Contenuto nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazione ai locali; • mancato godimento dei locali. Sono inoltre indennizzati i canoni di locazione che l’Assicurato non può percepire per i locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno, dal verificarsi del Sinistro. Se la ricostruzione o il ripristino del Fabbricato deve rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del Sinistro, l’indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all’adeguamento normativo. Tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi. La presente Garanzia è prestata a condizione che il Sinistro sia indennizzabile ai termini della presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà”, sino al 5% dell’Indennizzo liquidato per “Fabbricato”, “Rischio locativo” e “Contenuto”, con il massimo di 10.000,00 Euro per Annualità di Polizza.

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Indennità aggiuntiva. A parziale deroga di Oltre a quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, paragrafo 2.9 , dall’art. 21 delle Condizioni di Assicurazione la Compagnia rimborsa le spese, complessivamente Società si obbliga a riconoscere all’Assicurato una somma per rimborsarlo delle spese sostenute e documentate perdi seguito indicate: • onorari costi sostenuti per la documentazione del danno; • costi per il rifacimento e la duplicazione di xxxxxxdocumenti sottratti. • costi sostenuti per il rifacimento della serratura dell’abitazione assicurata in caso di sottrazione delle chiavi di casa SEZIONE 3 – RESPONSABILITA’ CIVILE RC famiglia La Società assicura il risarcimento delle somme (capitali, consulentiinteressi e spese) che il Contraente, ingegneriil coniuge e i figli, architettiil convivente more uxorio ed i relativi figli se conviventi, geometri altri familiari o persone con lui conviventi o delle quali debba rispondere a norma di legge, in seguito definiti Assicurati, siano tenuti a pagare a terzi quali civilmente responsabili per danni verificatisi in relazione a fatti della vita privata e di relazione quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo: a) Pratica di sports in genere salvo quando indicato alla lettera d) delle “Esclusioni”; b) Guida di ciclomotori, quadricicli, motoveicoli, auto-vetture o natanti all’insaputa dei genitori da parte di figli minorenni, anche privi dei requisiti previsti dalla legge, compresi i danni subiti dai terzi trasportati e con esclusione dei danni subiti dal veicolo stesso, purchè detti ciclomotori, motoveicoli, auto-vetture o natanti, se di proprietà del Contraente, risultino coperti al momento del sinistro con polizza di assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla loro circolazione; in questo caso la garanzia opererà solo per l’azione c) di regresso svolta dall’assicuratore della responsabilità civile auto, in conformità alle Leggi in vigore o per l’eventuale maggior somma non coperta da detta assicurazione. In deroga a quanto previsto alla lettera c) delle Esclusioni, l’assicurazione copre i danni cagionati al terzo trasportato sul ciclomotore o sul quadriciclo di proprietà delle persone assicurate o guidato da una di esse; c) Proprietà e uso di animali da sella, di cani, gatti e altri professionistianimali domestici, esclusi professionisti incaricati ai sensi del Paragrafo 2.11 “Procedura per la valutazione del danno” anche non di cui al Capitolo “Come è gestito il Sinistro?”proprietà degli Assicurati; • oneri d) Proprietà, detenzione e uso di urbanizzazione dovuti al Comunearmi da fuoco in genere; • ricostruzione e) Proprietà e uso di archivi biciclette; f) Danni causati da incendio, esplosione o scoppio di veicoli o natanti a motore che non siano in circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate. Sono compresi i danni arrecati a locali di proprietà di terzi; g) Pratica di hobbies quali modellismo, bricolage e giardinaggio, compreso l’uso di specifiche attrezzature anche a motore; h) Pratica della pesca subacquea effettuata in conformità alle leggi vigenti; i) Intossicazione e/o documenti, attestati, titoli avvelenamento da cibi o bevande; j) Proprietà e uso di credito (procedura di ammortamento); • rimozione e ricollocamento del Contenuto nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazione ai locali; • mancato godimento dei locali. Sono inoltre indennizzati i canoni di locazione che l’Assicurato non può percepire per i locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati imbarcazioni con motore inferiore a terzi e rimasti danneggiati. Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino 3 CV fiscali e non oltre il limite a motore non soggetti all’assicurazione obbligatoria di un annoR.C.; k) Impiego di collaboratori familiari, dal verificarsi del Sinistro. Se anche se occasionali, nello svolgimento delle proprie mansioni compresa la ricostruzione o il ripristino del Fabbricato deve rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del Sinistro, l’indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all’adeguamento normativo. Tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione responsabilità derivante da fatto doloso degli stessi. La presente Garanzia è prestata Sono compresi i danni fisici da loro subiti incluse le somme che l’Assicurato sia tenuto a condizione che il Sinistro sia indennizzabile ai termini della presente sezione “Incendio pagare in conseguenza dell’eventuale rivalsa esperita da INAIL o INPS; l) Incendio, scoppio ed esplosione di cose degli Assicurati o da loro detenute, avvenuti fuori dalle abitazioni indicate nella SCHEDA DI ADESIONE e Danni alla proprietà”delle relative pertinenze, sino al 5% dell’Indennizzo liquidato per “Fabbricato”, “Rischio locativo” compresi i danni subiti dai locali occupati occasionalmente o temporaneamente e “Contenuto”, con il massimo di 10.000,00 Euro per Annualità di Polizzadal relativo arredamento.

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Samples: Assicurazione Dei Rischi Incendio Ed Altri Danni Ai Beni E Responsabilità Civile Verso Terzi

Indennità aggiuntiva. A parziale deroga All’Assicurato viene inoltre riconosciuta una somma forfet- taria sino al 10% dell’Indennizzo liquidato per le partite “Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto” con il massimo di 20.000 euro per annualità assicurativa, fermo quanto previsto al capitolo alla voce Che cosa non è assicurato?”Limite massimo di Indennizzo” del capi- tolo “In Caso di Sinistro” Incendio/Furto, paragrafo 2.9 , la Compagnia rimborsa per le spese, complessivamente seguenti spese in quanto sostenute e documentate perdocumentate: - mancato godimento dei locali o perdita della pigione; - onorari di xxxxxxa Periti, consulentiXxxxxxxxxx, ingegneriIngegneri, architetti, geometri e altri professionisti, esclusi professionisti incaricati ai sensi del Paragrafo 2.11 “Procedura per la valutazione del danno” di cui al Capitolo “Come è gestito il Sinistro?”Architetti; - oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; - ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); - rimozione e ricollocamento del Contenuto nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazione ai localiContenuto; • mancato godimento dei locali. Sono inoltre indennizzati i canoni di locazione che l’Assicurato non può percepire per i locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno, dal verificarsi del Sinistro- altri obblighi contrattualmente incombenti all’Assicurato. Se la ricostruzione o il ripristino del Fabbricato fabbricato deve rispettare rispetta- re le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti vi- genti al momento del Sinistro, si conviene che l’indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali tali maggiori costi dovuti all’adeguamento normativo. Tale restando comunque convenuto che tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni co- struzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione realizza- zione degli stessi. La presente Garanzia è prestata a condizione che il Sinistro sia indennizzabile ai termini della presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà”, sino al 5% dell’Indennizzo liquidato per “Fabbricato”, “Rischio locativo” e “Contenuto”, con il massimo di 10.000,00 Euro per Annualità di Polizza.

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Indennità aggiuntiva. A parziale deroga di quanto previsto al capitolo paragrafo Che cosa non è assicurato?Esclusioni” punto 14), a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione “Incendio e danni alla proprietà, paragrafo 2.9 , la Compagnia rimborsa le speseindennizza, in quanto complessivamente sostenute e documentate perdocumentate, le spese: • di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall’Assicurato per sé e per i suoi Familiari, con il limite massimo di 360 giorni, a condizione che i locali siano adibiti ad Abitazione abituale dell’Assicurato e siano inagibili; • per onorari di per consulenti, xxxxxx, consulenti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti, esclusi professionisti incaricati ai sensi del Paragrafo 2.11 dell’art. “Procedura per la valutazione del danno” di cui al Capitolo “Come è gestito il Sinistro?”; • per oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; • per la ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, diplomi e per l’esecuzione della procedura di ammortamento per i titoli di credito (procedura di ammortamento)credito; • rimozione di trasloco, di deposito presso terzi e di ricollocamento del Contenuto dei beni contenuti nei locali assicurati quando questi siano necessari questo sia necessario per eseguire riparazione riparazioni ai locali; • mancato godimento dei locali, in seguito a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Sono Limitatamente alle abitazioni destinate alla locazione sono inoltre indennizzati indennizzabili i canoni di locazione che l’Assicurato proventi delle pigioni non può percepire percepibili per i locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi affittati e rimasti danneggiatiinagibili. Ciò per Nel caso in cui il periodo sinistro abbia interessato un’Abitazione saltuaria, in nessun caso la Compagnia corrisponderà indennizzo superiore ai proventi di tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite 90 giorni di un anno, dal verificarsi del Sinistropigione. Se la ricostruzione o il ripristino del Fabbricato deve rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del Sinistro, l’indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all’adeguamento normativoP.0269.CGA - ED. Tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi01.2019 - PAG. La presente Garanzia è prestata a condizione che il Sinistro sia indennizzabile ai termini della presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà”, sino al 5% dell’Indennizzo liquidato per “Fabbricato”, “Rischio locativo” e “Contenuto”, con il massimo di 10.000,00 Euro per Annualità di Polizza.17

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Indennità aggiuntiva. A parziale deroga di quanto previsto al capitolo “Che cosa non è assicurato?”, paragrafo 2.9 , la Compagnia rimborsa le spese, complessivamente sostenute e documentate per: • onorari di xxxxxx, consulenti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti, esclusi professionisti incaricati ai sensi del Paragrafo 2.11 “Procedura per la valutazione del danno” di cui al Capitolo “Come è gestito il Sinistro?”; • oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; • ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); • rimozione e ricollocamento del Contenuto nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazione ai locali; • mancato godimento dei locali. Sono inoltre indennizzati i canoni di locazione che l’Assicurato non può percepire per i locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno, dal verificarsi del Sinistro. Se la ricostruzione o il ripristino del Fabbricato deve rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del Sinistro, l’indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all’adeguamento normativo. Tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti L’indennizzo relativo alle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi. La presente Garanzia è prestata a condizione che il Sinistro sia indennizzabile ai termini della presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà”, sino al 5% dell’Indennizzo liquidato per somme assicurate delle voci “Fabbricato”, “Rischio locativo” e “Contenuto”, calcolato per ciascuna voce presa separatamente, sarà maggiorato, a titolo di risarcimento per interruzione o intralcio dell’attività, della percentuale precisata a questo titolo. La Società assicura le spese, comprensive di trasporto e installazione, necessarie per la sostituzione delle lastre di cristallo, mezzocristallo e vetro, gli specchi e le insegne collocate ed installate nei fabbricati assicurati in polizza o all’aperto su appositi sostegni nell’area di pertinenza dell’azienda, rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi, purché alla data di entrata in vigore della polizza siano integre ed esenti da difetti. Sono compresi i danni avvenuti in occasione di furti o tentativi di furti. Le rigature, segnature, screpolature, scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili. La Società indennizza i danni derivanti dalla perdita di canoni di locazione che l’assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati da un sinistro indennizzabile come previsto da questa sezione, durante il periodo necessario al loro ripristino, con il massimo di 10.000,00 Euro un anno. La Società si obbliga a rimborsare all’assicurato la perdita economica effettiva e documentata che gli sia derivata, durante la validità della polizza, dalla forzata interruzione o riduzione dell’attività causata da: – difficoltà di accesso per Annualità incendio, esplosione o scoppio di Polizza.beni di terzi vicini; – intossicazione dei clienti che provochi la chiusura temporanea dell’attività per ordine dell’autorità; – isolamento della località per valanghe o frane o eccesso di neve. La garanzia comprende le spese che l’assicurato ha avuto a carico per i propri clienti forzatamente ospitati in altri esercizi, in base alla differenza risultante dalla Tabella prezzi. Art.2.2.20 - Piazzali A integrazione della definizione di “Fabbricato” si intendono compresi i piazzali di proprietà o in uso dal contraente e/o assicurato che pertanto si intendono assicurati alla partita “Fabbricato”. COSA NON È ASSICURATO‌

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Indennità aggiuntiva. A parziale deroga di quanto previsto al capitolo paragrafo Che cosa non è assicurato?Esclusioni” punto 14), a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione “Incendio e danni alla proprietà, paragrafo 2.9 , la Compagnia rimborsa le speseindennizza, in quanto complessivamente sostenute e documentate perdocumentate, le spese: • di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall’Assicurato per sé e per i suoi Familiari, con il limite massimo di 360 giorni, a condizione che i locali siano adibiti ad Abitazione abituale dell’Assicurato e siano inagibili; • per onorari di per consulenti, xxxxxx, consulenti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti, esclusi professionisti incaricati ai sensi del Paragrafo 2.11 dell’art. “Procedura per la valutazione del danno” di cui al Capitolo “Come è gestito il Sinistro?”; • per oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; • per la ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, diplomi e per l’esecuzione della procedura di ammortamento per i titoli di credito (procedura di ammortamento)credito; • rimozione di trasloco, di deposito presso terzi e di ricollocamento del Contenuto dei beni contenuti nei locali assicurati quando questi siano necessari questo sia necessario per eseguire riparazione riparazioni ai locali; • mancato godimento dei locali, in seguito a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Sono Limitatamente alle abitazioni destinate alla locazione sono inoltre indennizzati indennizzabili i canoni di locazione che l’Assicurato proventi delle pigioni non può percepire percepibili per i locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi affittati e rimasti danneggiatiinagibili. Ciò per Nel caso in cui il periodo sinistro abbia interessato un’Abitazione saltuaria, in nessun caso la Compagnia corrisponderà indennizzo superiore ai proventi di tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite 90 giorni di un anno, dal verificarsi del Sinistro. Se la ricostruzione o il ripristino del Fabbricato deve rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del Sinistro, l’indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all’adeguamento normativo. Tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi. La presente Garanzia è prestata a condizione che il Sinistro sia indennizzabile ai termini della presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà”, sino al 5% dell’Indennizzo liquidato per “Fabbricato”, “Rischio locativo” e “Contenuto”, con il massimo di 10.000,00 Euro per Annualità di Polizzapigione.

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Indennità aggiuntiva. A parziale deroga di quanto previsto al capitolo paragrafo Che cosa non è assicurato?Esclusioni” punto 8), a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà, paragrafo 2.9 , la Compagnia rimborsa le speseindennizza, in quanto complessivamente sostenute e documentate perle spese: P.0133.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 17 di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall’Assicurato per sé e per i Familiari, con il limite massimo di 360 giorni, a condizione che i locali siano adibiti ad Abitazione abituale dell’Assicurato e siano inagibili; • per onorari di per consulenti, xxxxxx, consulenti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti, esclusi professionisti incaricati ai sensi del Paragrafo 2.11 dell’Articolo “Procedura per la valutazione del danno” di cui al Capitolo “Come è gestito il Sinistro?”; • per oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; • per la ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, diplomi e per l’esecuzione della procedura di ammortamento per i titoli di credito (procedura di ammortamento)credito; • rimozione di trasloco, di deposito presso terzi e di ricollocamento del Contenuto dei beni contenuti nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazione riparazioni ai locali; • mancato godimento dei locali, in seguito a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Sono Limitatamente alle abitazioni destinate alla locazione, sono inoltre indennizzati indennizzabili i canoni di locazione che l’Assicurato proventi delle pigioni non può percepire percepibili per i locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi affittati e rimasti danneggiatiinagibili. Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno, dal verificarsi del Sinistro. Se la ricostruzione o il ripristino del Fabbricato deve rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni Nel caso in zone sismiche” vigenti al momento del Sinistro, l’indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all’adeguamento normativo. Tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi. La presente Garanzia è prestata a condizione che cui il Sinistro sia indennizzabile ai termini della presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà”abbia interessato un’Abitazione saltuaria, sino al 5% dell’Indennizzo liquidato per “Fabbricato”, “Rischio locativo” e “Contenuto”, con il massimo in nessun caso la Compagnia corrisponderà Indennizzo superiore all’ammontare di 10.000,00 Euro per Annualità 90 giorni di Polizzapigione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia a Copertura Dei Rischi

Indennità aggiuntiva. A parziale deroga di quanto previsto al capitolo Capitolo “Che cosa non è assicurato?”, paragrafo Paragrafo 2.9 , la Compagnia rimborsa le spese, complessivamente sostenute e documentate per: • onorari di xxxxxx, consulenti, ingegneri, architettiarchitetti , geometri e altri professionisti, esclusi professionisti incaricati ai sensi del Paragrafo 2.11 capitolo “Procedura per la valutazione del danno” di cui al Capitolo “Come è gestito il Sinistro?”; • oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; • ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); • rimozione e ricollocamento del Contenuto nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazione ai locali; • mancato godimento dei locali. Sono inoltre indennizzati i canoni di locazione che l’Assicurato non può percepire per i locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi e rimasti danneggiati. Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno, dal verificarsi del Sinistro. Se la ricostruzione o il ripristino del Fabbricato deve rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del Sinistro, l’indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all’adeguamento normativo. Tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi. La presente Garanzia è prestata a condizione che il Sinistro sia indennizzabile ai termini della presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà”, sino al 5% dell’Indennizzo liquidato per “Fabbricato”, “Rischio locativo” e “Contenuto”, con il massimo di 10.000,00 Euro per Annualità di Polizza.

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Samples: www.zurich.it

Indennità aggiuntiva. A parziale deroga di quanto previsto al capitolo paragrafo Che cosa non è assicurato?Esclusioni” punto 8), a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà, paragrafo 2.9 , la Compagnia rimborsa le speseindennizza, in quanto complessivamente sostenute e documentate perle spese: • di trasferimento e/o soggiorno in albergo sostenute dall’Assicurato per sé e per i Familiari, con il limite massimo di 360 giorni, a condizione che i locali siano adibiti ad Abitazione abituale dell’Assicurato e siano inagibili; • per onorari di per consulenti, xxxxxx, consulenti, ingegneri, architetti, geometri e altri professionisti, esclusi professionisti incaricati ai sensi del Paragrafo 2.11 dell’Articolo “Procedura per la valutazione del danno” di cui al Capitolo “Come è gestito il Sinistro?”; • per oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; • per la ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, diplomi e per l’esecuzione della procedura di ammortamento per i titoli di credito (procedura di ammortamento)credito; • rimozione di trasloco, di deposito presso terzi e di ricollocamento del Contenuto dei beni contenuti nei locali assicurati quando questi siano necessari per eseguire riparazione riparazioni ai locali; • mancato godimento dei locali, in seguito a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Sono Limitatamente alle abitazioni destinate alla locazione, sono inoltre indennizzati indennizzabili i canoni di locazione che l’Assicurato proventi delle pigioni non può percepire percepibili per i locali del Fabbricato assicurato, regolarmente locati a terzi affittati e rimasti danneggiatiinagibili. Ciò per il periodo di tempo necessario al loro ripristino e non oltre il limite di un anno, dal verificarsi del Sinistro. Se la ricostruzione o il ripristino del Fabbricato deve rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni Nel caso in zone sismiche” vigenti al momento del Sinistro, l’indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all’adeguamento normativo. Tale condizione non si applica per i Fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi. La presente Garanzia è prestata a condizione che cui il Sinistro sia indennizzabile ai termini della presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà”abbia interessato un’Abitazione saltuaria, sino al 5% dell’Indennizzo liquidato per “Fabbricato”, “Rischio locativo” e “Contenuto”, con il massimo in nessun caso la Compagnia corrisponderà Indennizzo superiore all’ammontare di 10.000,00 Euro per Annualità 90 giorni di Polizzapigione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Protezione Della Casa E Della Famiglia a Copertura Dei Rischi