Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.
Limitazioni, esclusioni e rivalse Sono esclusi i casi: - autoveicolo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi; - partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; - autoveicoli adibiti a scuola guida, noleggio o con targa in prova; - danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni ed indicazioni della carta di circolazione; - autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - autoveicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti; - uso improprio dell'autoveicolo; - immobilizzo dell'autoveicolo per richiami sistematici della casa, operazioni di manutenzione , controlli, montaggio di accessori, interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento; - richieste di rimborso da parte dell'assicurato per prestazioni di assistenza usufruite senza il preventivo consenso , fatta eccezione per i casi di soccorso stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'assicurato non riesca a mettersi in contatto con la struttura organizzativa locale per cause di forza maggiore; - danni alle merci trasportate a bordo dell'autoveicolo o perdite pecuniarie conseguenti a un evento; - infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'assicurato; - suicidio o tentato suicidio; - eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; - paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; - danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; - autoveicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria) limitatamente alla copertura di depannage per batteria scarica.
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri. Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.
Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato tecnico) e suoi allegati, L’Allegato “B” (Offerta tecnica); l’Allegato “C” (Offerta economica), Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.
CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.