Indemnification of each other Clausole campione

Indemnification of each other. Each Evitherm Work Package Leader shall indemnify each of the other Evitherm Work Package Leaders in respect of liability resulting from negligent acts or omissions of itself, its employees or its agents provided always that such indemnity shall not extend to claims for indirect or consequential loss or damages such as but not limited to loss of profit, revenue, contracts or the like.

Related to Indemnification of each other

  • Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

  • ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione.

  • LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.

  • Limitazioni, esclusioni e rivalse Sono esclusi i casi: - autoveicolo non è abilitato alla circolazione sulla base delle vigenti leggi; - partecipazione dell'autoveicolo a gare o competizioni sportive, prove ufficiali, verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara; - autoveicoli adibiti a scuola guida, noleggio o con targa in prova; - danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni ed indicazioni della carta di circolazione; - autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; - autoveicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle Autorità competenti; - uso improprio dell'autoveicolo; - immobilizzo dell'autoveicolo per richiami sistematici della casa, operazioni di manutenzione , controlli, montaggio di accessori, interventi di carrozzeria dovuti ad usura, difetto, rottura, mancato funzionamento; - richieste di rimborso da parte dell'assicurato per prestazioni di assistenza usufruite senza il preventivo consenso , fatta eccezione per i casi di soccorso stradale in autostrada nei paesi dove è imposto l'intervento di un fornitore diverso o per i casi in cui l'assicurato non riesca a mettersi in contatto con la struttura organizzativa locale per cause di forza maggiore; - danni alle merci trasportate a bordo dell'autoveicolo o perdite pecuniarie conseguenti a un evento; - infortuni sofferti in conseguenza di azioni delittuose commesse dall'assicurato; - suicidio o tentato suicidio; - eventi conseguenti a guerre, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo, pirateria, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, intervento di Autorità governative, forza maggiore, trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche; - paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; - danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; - autoveicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria) limitatamente alla copertura di depannage per batteria scarica.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri. Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

  • Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro: l’Allegato “A” (Capitolato tecnico) e suoi allegati, L’Allegato “B” (Offerta tecnica); l’Allegato “C” (Offerta economica), Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:

  • DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

  • STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.