Incompatibilità e decadenza Clausole campione

Incompatibilità e decadenza. La Borsa è incompatibile con rapporti di lavoro di dipendente pubblico, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il Borsista venga collocato in aspettativa senza compenso, per tutta la durata della stessa. La Borsa non è cumulabile con un reddito annuo lordo superiore a euro 15.000,00. Alla determinazione di tale reddito concorrono emolumenti percepiti per attività svolte durante il periodo di fruizione della Borsa, per lo svolgimento delle quali il Borsista deve comunque ottenere autorizzazione scritta dal Responsabile Scientifico del Programma. La Borsa non è cumulabile con assegni di ricerca o con altra borsa a qualsiasi titolo conferita, a eccezione di quelle utili a integrare, con soggiorni all’estero, la specifica attività prevista dal Programma di Ricerca e svolta dal Borsista. Se l’incompatibilità sussiste al momento dell’assegnazione, la Borsa non può essere attribuita. Qualora, invece, l’incompatibilità si verifichi successivamente, ne determina la decadenza. A tal fine, il Borsista si impegna a comunicare, non appena accertata, qualsiasi variazione successivamente intervenuta rispetto a quanto precedentemente dichiarato. La decadenza si verifica, altresì, qualora il vincitore della Borsa non ottemperi a quanto previsto nel precedente art.6. In tal caso, la Borsa sarà assegnata ad altro candidato seguendo l’ordine della graduatoria di merito. Sono fatti salvi i casi in cui la mancata accettazione è dovuta a motivi di salute o a cause di forza maggiore debitamente comprovati, purché non siano incompatibili con i previsti tempi della ricerca. Nello specifico, ferma restando la durata della Borsa, relativamente al pagamento della rata farà fede la data di effettivo inizio delle attività. La decadenza della fruizione della Borsa si verifica, inoltre, in caso di ingiustificata interruzione dell’attività di ricerca o di sua non corretta esecuzione; qualora il Borsista abbia prodotto qualsiasi dichiarazione mendace, ovvero per aver violato l’obbligo della riservatezza. Il Provvedimento di decadenza è adottato dal Direttore del Dipartimento interessato, su proposta motivata del Responsabile Scientifico. L’Università della Calabria si riserva il diritto di richiedere al Borsista che ha interrotto in modo ingiustificato l’attività di ricerca il rimborso delle quote percepite della Borsa. La Borsa è incompatibile con qualsiasi incarico di docenza a titolo gratuito nell’ambito dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo...
Incompatibilità e decadenza. In conformità con le delibere dagli Organi Accademici (Consiglio di Amministrazione del 26/7/2016, Senato Accademico del 19/7/2016, Consiglio degli Studenti del 15/7/2016) in tema di incompatibilità nell’ambito dei diversi progetti di mobilità internazionale: - non è possibile beneficiare, in relazione allo stesso periodo di mobilità, di più contributi (divieto del doppio finanziamento). Decadono dal diritto di ricevere la borsa coloro che forniscono false dichiarazioni oppure omettono le informazioni richieste dal presente bando ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.
Incompatibilità e decadenza. Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono automaticamente dall’incarico, come Gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall’Organismo medesimo. Non possono essere nominati né come Gestori né come componenti degli altri organi dell’Organismo previsti dal presente Regolamento, e se nominati decadono automaticamente, coloro che:
Incompatibilità e decadenza. La borsa di studio non è cumulabile con analoghe forme di aiuto economico erogate da Humanitas University o da altri enti pubblici o privati, con le borse erogate dall’Università ai sensi dell’art. 12 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, con le borse di studio per stranieri erogate dal Ministero degli Affari Esteri, con posti gratuiti in collegi, residenze o convitti; in tali casi lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell’una o dell’altra provvidenza. Il diritto alla borsa di studio decade qualora: • lo studente incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta, per infrazioni compiute nei confronti di Humanitas University; • lo studente non presenti a Humanitas University, nei tempi che saranno indicati a mezzo raccomandata A.R., l’eventuale documentazione originale richiesta per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte; • Humanitas University accerti la non veridicità dei dati dichiarati dallo studente in autocertificazione; • lo studente presenti domanda di rinuncia agli studi o si trasferisca ad altro Ateneo durante l’a.a. 2022/2023.
Incompatibilità e decadenza. 1. Non possono essere nominati Arbitri e, se nominati, decadono dall’incarico, coloro i quali siano dichiarati interdetti, inabilitati, falliti, interdetti dai pubblici uffici o da una professione o un’arte o condannati con sentenza irrevocabile per delitto non colposo.
Incompatibilità e decadenza. 1) Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del presente Statuto o che si trovino in una delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità previste per gli Enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi del dls 39/2013
Incompatibilità e decadenza. 1) Non possono far parte del Collegio dei Revisori coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del presente Statuto e i coniugi, i parenti o gli affini entro il quarto grado dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Direttore nonché i Consiglieri Comunali, gli Assessori, il Sindaco, il Segretario Generale, il Direttore Generale, i Dirigenti, i dipendenti del Comune di Novara, i revisori del conto del Comune di Novara .

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: