Collegio dei Revisori Clausole campione

Collegio dei Revisori. 1. Il Collegio dei revisori contabili è composto da 4 revisori effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea, per metà in rappresentanza delle imprese e per metà in rappresentanza dei lavoratori associati al Fondo. Per la nomina dei revisori di ciascuna componente vengono presentate liste di tre candidati sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti della relativa componente.
Collegio dei Revisori. Organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Ente, nominato in base alle norme vigenti di legge e pertanto qualsiasi di queste persone che sia stata, che si trova o sarà collegata all’ assicurato in forza di uno specifico contratto.
Collegio dei Revisori. 1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea dei Soci ed è composto da tre membri effettivi cosi designati: uno scelto dalla parte delle Associazioni Nazionali degli Enti formativi, uno dalla parte delle Organizzazioni nazionali sindacali dei Lavoratori e uno scelto tra gli iscritti all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti che svolgerà la funzione di Presidente del Collegio stesso.
Collegio dei Revisori. 1. E’ costituito un Collegio dei Revisori, composto da 6 componenti effettivi e 4 supplenti, nominati dall'Assemblea, tutti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, in conformità all’articolo 14 del decreto del Ministro del Lavoro 14 gennaio 1997, n.211.
Collegio dei Revisori. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e uno designato dalle organizzazioni sindacai dei lavoratori. Il terzo deve essere iscritto all’Albo dei revisori contabili ed è concordato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del C.C. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. Il collegio riferisce annualmente ai soci con relazione scritta.
Collegio dei Revisori. 1. Il Collegio dei Revisori nominato dall'assemblea, in sede di costituzione o successivamente, sarà composto da tre membri effettivi così designati: 1 scelto tra i delegati di parte datoriale, 1 dal socio di parte sindacale, 1 scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti che svolgerà funzioni di Presidente del Collegio stesso e tre membri supplenti nominati con gli stessi criteri.
Collegio dei Revisori. Il Collegio dei revisori sarà composto da 6 componenti effettivi, metà dei quali in rappresentanza delle imprese ed altrettanti in rappresentanza dei lavoratori aderenti. Il Presidente del Collegio dei revisori eletto nell'ambito dei componenti il Collegio dovrà, di volta in volta, appartenere alla rappresentanza che non avrà espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione del Fondo.
Collegio dei Revisori. 1. Se obbligatorio ai sensi di legge, la contabilità della gestione consortile sarà controllata da un collegio dei Revisori dei Conti, composto da un Presidente che dovrà essere iscritto all’Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti, da due revisori, più due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea dei Consorziati anche fra estranei al Consorzio.
Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da due componenti effettivi e due supplenti, i quali sono nominati dall’Assemblea. • Di essi, due componenti effettivi ed un supplente sono nominati in rappresentanza della Federmanager ed un componente effettivo ed un supplente in rappresentanza del Sindacato Romano Dirigenti Aziende Industriali. • Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente nella persona indicata dall’As- semblea ai sensi del precedente Art.6, VII, lettera b). • Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall’Art.2403 e seguenti del Codice Civile. Spetta in particolare al Collegio vigilare sulla coerenza e compatibilità del- l’attività dell’Assidai con il suo scopo istituzionale. • I componenti del Collegio dei Revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti, con il limite di un solo mandato consecutivo. Il Revisore che cessi dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito dal supplente nominato in rappresentanza delle rispettive Or- ganizzazioni di appartenenza. • La carica di componente del Collegio dei Revisori è incompatibile con la posizione di dipendente dell’Associazione. • Il Collegio dei Revisori delibera a maggioranza. • I componenti effettivi del Collegio dei Revisori hanno il diritto di assistere alle riu- nioni dell’Assemblea ed il Presidente, o altro Revisore da Lui delegato, anche alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
Collegio dei Revisori. Qualora la legge lo preveda o l'Assemblea lo ritenga opportu- no, la gestione ed amministrazione del Consorzio sarà sotto- posta al controllo e vigilanza di un Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti secondo le disposizioni di legge dettate per le società di capitali in materia di Collegio Sindacale. In tal caso, il Presidente del Collegio sarà nominato da Con- findustria Bergamo.