Common use of Imposta di bollo Clause in Contracts

Imposta di bollo. L’art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (“Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela”), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro). Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali i Titoli – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l’attività sul territorio italiano. La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto. Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti “banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario; società che controllano l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo”.

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Imposta di bollo. L’art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (“Imposta Le somme corrisposte da Reale Mutua in dipendenza di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela”), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un contratti assicurativi sono soggette ad imposta di bollo sul sulla parte di valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni riscatto o rimborso della polizza riferibile alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012componente di Xxxx XXX (investita in fondi interni Unit Linked). La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è Tale imposta, calcolata attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in del 2 per mille all’anno, per ogni caso solo anno di vigenza del contratto, con un limite di euro 14.000 annui per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro). Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali i Titoli – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l’attività sul territorio italiano. La base imponibile rilevante è determinata al termine fisiche, deve essere prelevata all’atto del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto. Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione rimborso o del riscatto della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia 20 giugno 2012polizza. In applicazione caso di apertura o di estinzione del rapporto in corso d’anno, l’imposta di tale Provvedimentoannualità è rapportata al periodo di vigenza dello stesso (art. 13, c. 2-ter, Allegato A – Tariffa - Parte I, D.p.r. 642/1972).” A partire dal 1° luglio 2014, la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Reale Mutua identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense, e invii una comunicazione periodica tramite l’Agenzia delle Entrate ha concluso italiana all’autorità erariale statunitense (Internal Revenue Service). L’identificazione avviene in fase di assunzione della polizza, ma anche durante tutta la vita del contratto, principalmente mediante la compilazione e sottoscrizione del modulo di autocertificazione da parte del Contraente persona fisica/persona giuridica. Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati forniti, Reale Mutua si riserverà di richiedere ulteriori informazioni all’interessato. La Società si riserva altresì la facoltà di richiedere una nuova autocertificazione ogni qual volta intervengano, nel corso del contratto, elementi nuovi rispetto a quelli dichiarati in precedenza (nuovi indizi di americanità o variazione di residenza). La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla normativa CRS (Common Reporting Standard), sancendo l’obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti, a decorrere dal 1° gennaio 2016. In corso di contratto, il Contraente e il Beneficiario si obbligano a comunicare per iscritto alla Compagnia l’eventuale trasferimento di residenza in un altro Paese dell’Unione Europea e/o l’acquisizione di cittadinanza negli USA o negli Stati che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti “banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.ahanno aderito al CRS.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario; società che controllano l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo”.

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Samples: Contratto Di Assicurazione a Vita Intera a Premio Unico Con Prestazioni Collegate in Parte a Gestione Separata E in Parte a Fondi Interni Unit Linked

Imposta di bollo. L’artAi sensi dell’art. 13 32, comma 2-ter14 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 19.1 del Regolamento Aziendale approvato con Deliberazione del D.G. n. 476 del 23/05/2017 il contratto di cui alla presente procedura di gara verrà formalizzato in modalità elettronica mediante scrittura privata, della secondo le modalità previste dalle Linee Guida sulle “modalità di gestione dei contratti elettronici”, sancite dall’Accordo tra Governo, Regioni e Comuni del 05/12/2013 relativamente alla sottoscrizione a distanza del contratto medesimo. In tal caso, il pagamento dell’imposta di bollo sarà pari a n. 1 contrassegno telematico da €. 16,00 ogni 100 righe del contratto, in base alla Tariffa, Parte I della Tariffa prima, allegata al D.P.R. DPR n. 642 642/1972. Relativamente all’assolvimento dell’imposta di bollo ex DPR n. 642/1972, dato che in base alle Linee Guida della Conferenza Unificata Stato­Regioni del 26 ottobre 1972 5/12/2013 “il contraente dovrà presentare prima della firma del contratto i contrassegni telematici sostitutivi della marca da bollo di cui all’art. 3, lett. a) del DPR n 642/1972”, la Ditta si dovrà munire di dette marche da bollo prima di firmare digitalmente il contratto, (poiché la data della marca deve essere antecedente o corrispondente alla data di sottoscrizione) e consegnarle alla S.A. affinché questa li possa poi apporre sulla copia analogica (cartacea) del contratto che verrà conservata agli atti dell’Azienda. In alternativa alla consegna della marca da bollo (contrassegno telematico) la Ditta, ai sensi del DM (MEF) del 17/06/2014 (art. 6) e della Risoluzione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx X. 00/X del 28/04/2015, potrà corrispondere l’imposta di bollo Imposta mediante versamento con modalità esclusivamente telematica, ovvero mediante Modello di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela”)pagamento F24 per l’importo di €. ………, come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un con il codice tributo 2501 (denominato imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari ­art. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro6 del DM 17/06/2014). Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali i Titoli – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l’attività sul territorio italiano. La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto. Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela. L’Agenzia delle Entrate, istituito con la circolare n. 48Risoluzione N. 106/E del 21 dicembre 201202/12/2014. Ai fini fiscali, ha precisato si dichiara che non sono soggetti alla Imposta la prestazione di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti cui al contratto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, per cui il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante. ­ Eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione Coordinamento (se predisposto dall’Azienda) ­ Un Piano Operativo di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del Governatore della Banca d’Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti “banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento cantiere e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.anell’esecuzione dei lavori.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario; società che controllano l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo”.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Imposta di bollo. L’art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (“Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela”), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un imposta un’imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro). Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali i Titoli le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l’attività sul territorio italiano. La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto. Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti “banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario; società che controllano l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo”.

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Samples: Documento Di Ammissione

Imposta di bollo. L’art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (“Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela”), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro). Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali i Titoli le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l’attività sul territorio italiano. La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto. Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia 20 giugno 201215 luglio 2015. In applicazione di tale Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che Tale Provvedimento chiarisce non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti “le banche, le società finanziarie; , gli istituti di moneta elettronica (IMEL); elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione; , le imprese di investimento; , gli organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); risparmio, le società di gestione del risparmio (SGR); risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; , i fondi pensione; , Poste Italiane s.p.aS.p.; A., la Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società controllanti, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario; società che controllano l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono o sottoposte a comune controllocontrollo dei soggetti sopra indicati.. Ai sensi dei Moduli di Adesione firmati in prossimità della Data di Emissione, i Sottoscrittori si sono impegnati a sottoscrivere le relative Obbligazioni ed a corrispondere, al verificarsi di determinate condizioni sospensive ivi previste, il relativo prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni stesse. Ai sensi dei Moduli di Adesione, l’Emittente ed i Sottoscrittori hanno dichiarato che:

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Samples: www.fecs.it

Imposta di bollo. L’art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (“Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela”), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro). Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali i Titoli – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l’attività sul territorio italiano. La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto. Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti “banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario; società che controllano l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo”.società

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Samples: www.borsaitaliana.it

Imposta di bollo. L’art. L’articolo 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (“Imposta l’“Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla ClientelaBollo”), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,20,15% annuo nel 2013 e in ciascuno degli anni successivi (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euroEuro 4.500). Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali i Titoli le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l’attività sul territorio italianosituato in Italia. La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto. Il Le modalità di attuazione dell’imposta di bollo sono contenute nel Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1 giugno 2012, n. 127, Serie Generale). Il 3 giugno 2003 il Consiglio Europeo dei Ministri dell'Economia e delle Finanze ha dettato adottato la Direttiva 2003/48/CE riguardante l’imposizione sui redditi da risparmio in base alla quale gli Stati membri dell'Unione Europea, al verificarsi di determinate condizioni e a partire dall’1 luglio 2005, dovranno fornire alle autorità fiscali degli altri Stati membri le disposizioni informazioni relative al pagamento di attuazione interessi (o redditi di natura similare) corrisposti da soggetti stabiliti all'interno delle rispettive giurisdizioni, definiti quali “agenti pagatori” ai fini della relativa disciplina sulla Imposta Direttiva, ad investitori persone fisiche residenti in un altro Stato membro. Fanno eccezione Lussemburgo ed Austria, i quali, per un periodo transitorio, effettueranno una ritenuta d'imposta su tali interessi. (La fine di Bollo sulle Comunicazioni tale periodo di transizione sarà legata alla Clientelastipulazione di ulteriori accordi sullo scambio di informazioni con gli altri Stati). L’Agenzia delle EntrateL’Italia ha attuato la Direttiva Europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, con la circolare il Decreto Legislativo n. 48/E 84 del 21 dicembre 201218 aprile 2005 (il “D. Lgs. n. 84/05”). Ai sensi del D. Lgs. n. 84/2005, ha precisato a condizione che non sono soggetti alla Imposta siano rispettate una serie di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti importanti condizioni, nel caso di interessi pagati dal 1 luglio 2005 a persone fisiche che siano beneficiari effettivi degli interessi e le comunicazioni che siano residenti ai fini fiscali in un altro Stato membro dell’Unione Europea, gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l’Agenzia agenti pagatori italiani qualificati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione le informazioni relative agli interessi pagati e i dati personali relativi ai beneficiari effettivi del pagamento effettuato. Queste informazioni sono trasmesse dall’Agenzia delle Entrate alla competente autorità fiscale del Paese estero di cliente i seguenti soggetti “banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo residenza del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione beneficiario effettivo del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.apagamento stesso.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario; società che controllano l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo”.

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Samples: lcabpvi.it

Imposta di bollo. L’art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (“Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela”), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L’imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro). Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali i Titoli le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l’attività sul territorio italiano. La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto. Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia 20 giugno 2012. In applicazione di tale Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti “banche, società finanziarie; istituti di moneta elettronica (IMEL); imprese di assicurazione; imprese di investimento; organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi comuni di investimento e SICAV); società di gestione del risparmio (SGR); società di gestione accentrata di strumenti finanziari; fondi pensione; Poste Italiane s.p.aS.p.a.; Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario; società che controllano l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo”.

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Samples: privatecapital.anthilia.it