Common use of Il Servizio di Collocamento Clause in Contracts

Il Servizio di Collocamento. È il servizio nel quale la Banca, generalmente nell’ambito di offerte al pubblico di strumenti finanziari, li distribuisce al pubblico. Questo significa che una società (emittente) che vuole emettere strumenti finanziari li offre agli investitori (pubblico) tramite uno o più intermediari, i quali attraverso le proprie reti di distribuzione (consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, sportelli bancari etc.) provvedono al collocamento di detti strumenti. La prestazione del servizio di collocamento è preceduta da un accordo tra l’emittente e l’intermediario collocatore, finalizzato appunto all’offerta al pubblico da parte di quest’ultimo degli strumenti finanziari a condizioni di prezzo e, talune volte, anche di tempo definite. A differenza di quanto accade nei servizi di negoziazione e di esecuzioni di ordini, nel collocamento l’offerta di strumenti finanziari avviene a condizioni standardizzate, nell’ambito dello svolgimento di un’operazione di massa. Si parla di sottoscrizione quando gli strumenti finanziari sono di nuova emissione, mentre si tratta di vendita quando il servizio è riferito a strumenti finanziari già emessi che vengono successivamente venduti. Il servizio di collocamento può avvenire: - con assunzione a fermo, quando la Banca li sottoscrive essa stessa e poi li vende al pubblico; oppure - sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente quando la Banca garantisce a chi offre gli strumenti finanziari il collocamento degli stessi. Nel caso in cui gli strumenti finanziari alla fine del cosiddetto “periodo di collocamento” rimangano invenduti, la Banca collocatrice resta proprietaria degli strumenti finanziari, se li aveva precedentemente acquistati, oppure è costretta ad acquistarli, se aveva concordato con l’emittente una forma di garanzia; - senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, quando la Banca si limita a collocare presso il pubblico gli strumenti finanziari. Il rischio della riuscita dell’operazione rimane in capo al solo emittente.

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Samples: Contratto Prestazione Servizi Di Investimento N. 0000000000000000 E Servizi Aggiuntivi, Contratto Prestazione Servizi Di Investimento N. 0000000000000000 E Servizi Aggiuntivi, Contratto Prestazione Servizi Di Investimento N. 0000000000000000 E Servizi Aggiuntivi

Il Servizio di Collocamento. È il servizio nel quale la Banca, generalmente nell’ambito di offerte al pubblico di pubblico, commercializza strumenti finanziari, li distribuisce al pubblico. Questo significa che una società (emittente) che vuole emettere strumenti finanziari li offre agli investitori (pubblico) tramite uno o più intermediari, i quali attraverso le proprie reti di distribuzione (consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, sportelli bancari etc.) provvedono al collocamento di detti strumenti. La prestazione del servizio di collocamento è preceduta da un accordo tra l’emittente e l’intermediario collocatore, finalizzato appunto all’offerta al pubblico da parte di quest’ultimo degli strumenti finanziari a condizioni di prezzo e, talune volte, anche di tempo definite. A differenza di quanto accade nei servizi di negoziazione e di esecuzioni di ordini, nel collocamento l’offerta di strumenti finanziari avviene a condizioni standardizzate, nell’ambito dello svolgimento di un’operazione di massa. Si parla di sottoscrizione quando gli strumenti finanziari sono di nuova emissione, mentre . Mentre si tratta di vendita vendita, quando il servizio è riferito a strumenti finanziari già emessi che vengono successivamente venduti. Il servizio di collocamento può avvenire: - con assunzione a fermo, quando la Banca li sottoscrive essa stessa e poi li vende al pubblico; oppure - sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente irrevocabile, quando la Banca garantisce a chi offre gli strumenti finanziari il collocamento degli stessi. Nel caso in cui gli strumenti finanziari alla fine del cosiddetto “periodo di collocamento” rimangano invenduti, la Banca collocatrice resta proprietaria degli strumenti finanziari, se li aveva precedentemente acquistati, oppure è costretta é costretto ad acquistarli, se aveva concordato con l’emittente una forma di garanzia; - senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, quando la Banca si limita a collocare presso il pubblico gli strumenti finanziari. Il finanziari e il rischio della riuscita dell’operazione rimane in capo al solo emittente.

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Samples: www.fideuramdirect.it, www.fideuram.it

Il Servizio di Collocamento. È il servizio nel quale la Banca, generalmente nell’ambito di offerte al pubblico di pubblico, commercializza strumenti finanziari, li distribuisce al pubblico. Questo significa che una società (emittente) che vuole emettere strumenti finanziari li offre agli investitori (pubblico) tramite uno o più intermediari, i quali attraverso le proprie reti di distribuzione (consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, sportelli bancari etc.) provvedono al collocamento di detti strumenti. La prestazione del servizio di collocamento è preceduta da un accordo tra l’emittente e l’intermediario collocatore, finalizzato appunto all’offerta al pubblico da parte di quest’ultimo degli strumenti finanziari a condizioni di prezzo e, talune volte, anche di tempo definite. A differenza di quanto accade nei servizi di negoziazione e di esecuzioni di ordini, nel collocamento l’offerta di strumenti finanziari avviene a condizioni standardizzate, nell’ambito dello svolgimento di un’operazione di massa. Si parla di sottoscrizione quando gli strumenti finanziari sono di nuova emissione, mentre . Mentre si tratta di vendita vendita, quando il servizio è riferito a strumenti finanziari già emessi che vengono successivamente venduti. Il servizio di collocamento può avvenire: - con assunzione a fermo, quando la Banca li sottoscrive essa stessa e poi li vende al pubblico; oppure - sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente irrevocabile, quando la Banca garantisce a chi offre gli strumenti finanziari il collocamento degli stessi. Nel caso in cui gli strumenti finanziari alla fine del cosiddetto “periodo di collocamento” rimangano invenduti, la Banca collocatrice resta proprietaria degli strumenti finanziari, se li aveva precedentemente acquistati, oppure è costretta é costretto ad acquistarli, se aveva concordato con l’emittente una forma di garanzia; - senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, quando la Banca si limita a collocare presso il pubblico gli strumenti finanziari. Il finanziari e il rischio della riuscita dell’operazione rimane in capo al solo emittente.

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Samples: www.iwprivateinvestments.it, www.iwprivateinvestments.it

Il Servizio di Collocamento. È il servizio nel quale la Banca, generalmente nell’ambito di offerte al pubblico di strumenti finanziari, li distribuisce al pubblico. Questo significa che una società (emittente) che vuole emettere strumenti finanziari li offre agli investitori (pubblico) tramite uno o più intermediari, i quali attraverso le proprie reti di distribuzione (consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, sportelli bancari etc.) provvedono al collocamento di detti strumenti. La prestazione del servizio di collocamento è preceduta da un accordo tra l’emittente e l’intermediario collocatore, finalizzato appunto all’offerta al pubblico da parte di quest’ultimo degli strumenti finanziari a condizioni di prezzo e, talune volte, anche di tempo definite. A differenza di quanto accade nei servizi di negoziazione e di esecuzioni di ordini, nel collocamento l’offerta di strumenti finanziari avviene a condizioni standardizzate, nell’ambito dello svolgimento di un’operazione di massa. Si parla di sottoscrizione quando gli strumenti finanziari sono di nuova emissione, mentre si tratta di vendita quando il servizio è riferito a strumenti finanziari già emessi che vengono successivamente venduti. Il servizio di collocamento può avvenire: - con assunzione a fermo, quando la Banca li sottoscrive essa stessa e poi li vende al pubblico; oppure - sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente quando la Banca garantisce a chi offre gli strumenti finanziari il collocamento degli stessi. Nel caso in cui gli strumenti finanziari alla fine del cosiddetto “periodo di collocamento” rimangano invenduti, la Banca collocatrice resta proprietaria degli strumenti finanziari, se li aveva precedentemente acquistati, oppure è costretta ad acquistarli, se aveva concordato con l’emittente una forma di garanzia; . - senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, quando la Banca si limita a collocare presso il pubblico gli strumenti finanziari. Il rischio della riuscita dell’operazione rimane in capo al solo emittente. La distribuzione riguarda i prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi dalla Banca, i prodotti di investimento assicurativi e Servizi di Investimento di terzi.

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Samples: Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi

Il Servizio di Collocamento. È il servizio nel quale la Banca, generalmente nell’ambito di offerte al pubblico di strumenti finanziari, li distribuisce al pubblico. Questo significa che una società (emittente) che vuole emettere strumenti finanziari li offre agli investitori (pubblico) tramite uno o più intermediari, i quali attraverso le proprie reti di distribuzione (consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, sportelli bancari etc...) provvedono al collocamento di detti strumenti. La prestazione del servizio di collocamento è preceduta da un accordo tra l’emittente e l’intermediario collocatore, finalizzato appunto all’offerta al pubblico da parte di quest’ultimo degli strumenti finanziari a condizioni di prezzo e, talune volte, anche di tempo definite. A differenza di quanto accade nei servizi di negoziazione e di esecuzioni di ordini, nel collocamento l’offerta di strumenti finanziari avviene a condizioni standardizzate, nell’ambito dello svolgimento di un’operazione di massa. Si parla di sottoscrizione quando gli strumenti finanziari sono di nuova emissione, mentre si tratta di vendita quando il servizio è riferito a strumenti finanziari già emessi che vengono successivamente venduti. Il servizio di collocamento può avvenire: - con assunzione a fermo, quando la Banca li sottoscrive essa stessa e poi li vende al pubblico; oppure - sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente dell’emittente, quando la Banca garantisce a chi offre gli strumenti finanziari il collocamento degli stessi. Nel caso in cui gli strumenti finanziari alla fine del cosiddetto “periodo di collocamento” rimangano invenduti, la Banca collocatrice resta proprietaria degli strumenti finanziari, se li aveva precedentemente acquistati, oppure è é costretta ad acquistarli, se aveva concordato con l’emittente una forma di garanzia; . - senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, quando la Banca si limita a collocare presso il pubblico gli strumenti finanziari. Il rischio della riuscita dell’operazione rimane in capo al solo emittente. La distribuzione riguarda i prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi dalla Banca, i prodotti di investimento assicurativi e Servizi di Investimento di terzi.

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Samples: Contratto Prestazione Servizi Di Investimento E Servizi Aggiuntivi