Il contratto illecito Clausole campione

Il contratto illecito. Chiarito il sostrato normativo, è ora possibile concentrarsi più da vicino sul rapporto intercorrente tra la transazione, la novazione ed il contratto illecito[20]. In particolare, stante l’interconnessione dei citati istituti, la stessa giurisprudenza afferma infatti che: “La distinzione tra transazione "novativa" e "conservativa" assume rilievo dirimente ai fini dell'applicazione dell'art. 1972 c.c.: la transazione novativa che interviene su un titolo nullo è sanzionata con la nullità (comma 1) soltanto se relativa a un contratto illecito (per illiceità della causa o del motivo comune a entrambe le parti) ed è invece annullabile negli altri casi, ma il vizio del negozio può essere fatto valere soltanto dalla parte che ha ignorato la causa di invalidità (comma 2); la transazione conservativa, riguardante l'esecuzione o gli effetti di un negozio nullo, è sempre affetta da nullità, ancorché le parti ne abbiano trattato, perché essa regola il rapporto congiuntamente al titolo contrattuale invalido e non in sostituzione di questo”[21]. I giudici di legittimità hanno infatti inteso chiarire quanto già affermato dallo stesso legislatore in tema di transazione e novazione ed il loro rapporto con un titolo nullo. Innanzitutto l’art. 1972 c.c. deve essere interpretato tenendo presente la distinzione tra transazione novativa e conservativa di cui si è parlato precedentemente. Ciò posto, si afferma infatti come – alla luce della specifica e peculiare natura della novazione – la transazione c.d. novativa è nulla nel caso in cui il titolo oggetto del negozio è illecito. In questo caso dunque la nullità del titolo si concretizza esclusivamente con la sua illiceità.
Il contratto illecito. Il contratto è illecito quando è illecita la causa, l’oggetto, i motivi nell’ipotesi indicata nell’art. 1345 c.c. , la condizione (art.1418 c.c.) o il risultato comunque realizzato dalle parti (1344 c.c.). Vediamo da vicino queste ipotesi. La causa esprime un giudizio in ordine alla finalità conseguita in concreto e al risultato raggiunto. L'oggetto riguarderà il contenuto del contratto e il programma negoziale. Nella giurisprudenza più recente si considerano ipotesi di oggetto illecito: • Una delibera condominiale con oggetto contrario all’ordine pubblico, alla morale o al buon costume ( Cass. 7 marzo 2005, n.4806). • Il contratto con cui si effettuano favori economici in cambio di “disponibilità” nell’esercizio delle funzioni pubbliche (Cass. 2 ottobre 2006, ). • L’appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia in quanto il suo oggetto è illecito per violazione della norma imperativa in materia urbanistica Cass. 21 febbraio 2007 n. 4015) Si considera tale una regola concretamente posta dal legislatore che non può essere derogata dalle parti e che pone un comando o un divieto. In particolare il divieto di conseguire con il contratto un risultato contrario agli interessi tutelati dalla norma. La quale peraltro può prevedere una conseguenza diversa dalla nullità (x.xxx. 1418 1° comma) . Come vedremo subito la violazione di una norma penale, amministrativa o valutaria, può dar luogo non alla nullità del contratto ma una diversa sanzione penale, amministrativa o civile.
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