Common use of IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Clause in Contracts

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. L’amministrazione dell’Ente, ivi compresa quella della Sezione Speciale di cui all’art. 12, è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati dall’ABI e da ulteriori tre membri effettivi e tre sup- plenti designati dalle Organizzazioni sindacali. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente secondo il criterio di seguito indicato. Per il primo triennio seguente alla modifica statutaria dell’Ente, il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone designate, in seno al Collegio, dalla componen- te che ha espresso il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per il triennio successivo il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone desi- gnate, in seno al collegio, dall’altra componente. Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare e alternata. In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età. In caso di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, la sostitu- zione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione – come previsto dagli artt. 7 e 8 – e sarà invitato con le stesse modalità previste per i componenti i suddetti orga- ni. I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 7. In caso di mancata partecipazione, non giustificata, di un Sindaco effettivo ad un numero di riunioni del Collegio superiore a tre, lo stesso si considera dimissionario ed il Presidente del Collegio dei Revisori è autorizzato a proporne la sostituzione, inviando la relativa comunicazione ai Soci.

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IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. L’amministrazione dell’Ente, ivi compresa quella della Sezione Speciale di cui all’art. 12, è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati dall’ABI e da ulteriori tre membri effettivi e tre sup- plenti supplenti designati dalle Organizzazioni sindacali. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente secondo il criterio di seguito indicato. Per il primo triennio seguente alla modifica statutaria dell’Ente, il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone designate, in seno al Collegio, dalla componen- te componente che ha espresso il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per il triennio successivo il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone desi- gnatedesignate, in seno al collegio, dall’altra componente. Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare e alternata. In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età. In caso di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, la sostitu- zione sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione - come previsto dagli artt. 7 e 8 - e sarà invitato con le stesse modalità previste per i componenti i suddetti orga- niorgani. I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 7. In caso di mancata partecipazione, non giustificata, di un Sindaco effettivo ad un numero di riunioni del Collegio superiore a tre, lo stesso si considera dimissionario ed il Presidente del Collegio dei Revisori è autorizzato a proporne la sostituzione, inviando la relativa comunicazione ai Soci.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. L’amministrazione dell’Ente, ivi compresa quella della Sezione Speciale di cui all’art. 12, è controllata dal Il Collegio dei Revisori dei Conti, Conti è composto da tre 3 (tre) membri effettivi e tre 2 (due) membri supplenti designati dall’ABI di comune accordo dai Soci e da ulteriori tre membri effettivi e tre sup- plenti designati dalle Organizzazioni sindacalinominati dall’Assemblea. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili: - uno con la funzione di Presidente su designazione della parte/i che non esprime/ono il Presidente del Consiglio Direttivo, - due, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati da UGL-Terziario; - due, di cui uno effettivo ed uno supplente, designati congiuntamente da CONFTERZIARIO, ASSOCED e possono essere riconfermatiLAIT. Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente secondo il criterio di seguito indicato. Per il primo triennio seguente alla modifica statutaria dei Revisori controlla l’amministrazione dell’Ente, il Presidente viene eletto nell’ambito accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle persone designatescritture contabili. Il Collegio dei Revisori redige la relazione sul bilancio consuntivo dell’esercizio finanziario, in seno al Collegio, dalla componen- te che ha espresso il Vice Presidente depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione del suddetto bilancio consuntivo. I Revisori dei Conti partecipano alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio di AmministrazioneDirettivo. Per il triennio successivo il Presidente viene eletto nell’ambito delle persone desi- gnate, in seno al collegio, dall’altra componente. Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare e alternata. In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età. In caso di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, la sostitu- zione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente. Il Presidente Le sedute del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle si tengono di regola presso la sede legale dell’Ente. Il Collegio può altresì riunirsi in qualunque altro luogo, utilizzando anche la possibilità di tenere le riunioni del Consiglio in videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di Amministrazione e del Comitato di Gestione – come previsto dagli artt. 7 e 8 – e sarà invitato con le stesse modalità previste per i componenti i suddetti orga- ni. I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dall’art. 7. In caso di mancata partecipazione, non giustificataseguire la discussione, di un Sindaco effettivo ad un numero di riunioni del Collegio superiore a trepoter ricevere, lo stesso si considera dimissionario trasmettere, visionare documenti ed intervenire oralmente in tempo reale. Verificandosi tali circostanze, il Presidente del Collegio dei Revisori è autorizzato a proporne la sostituzione, inviando la relativa comunicazione ai Socisi considera tenuto nel luogo dove si trova il Presidente della riunione.

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