Parti accessorie intercambiabili Clausole campione

Parti accessorie intercambiabili. Dispositivo che, dopo la messa in servizio di un bene strumentale, è assemblato allo stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, quali a titolo esemplificativo, forme, matrici, stampi.
Parti accessorie intercambiabili. Per la garanzia All Risks, a parziale deroga del comma 3 dell’art.23 le parti accessorie intercambiabili si intendono comprese in garanzia nei seguenti termini: - qualora siano installate sul relativo macchinario od impianto per il quale sono predisposte, saranno considerate come una componente fissa del macchinario od impianto stesso e pertanto saranno operanti le garanzie previste per l’intero bene; - qualora si trovino separate o comunque smontate dal macchinario od impianto per il quale sono predisposte, sono attive unicamente le garanzie incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore, eventi sociopolitici. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la loro buona conservazione e la custodia del luogo di deposito delle stesse. Per la garanzia light, a parziale deroga del comma 3 dell’art.23 le parti accessorie intercambiabili rientrano tra le garanzie prestate con la presente polizza i danni da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, eventi naturali e di forza maggiore, eventi sociopolitici, qualora le parti stesse siano disinstallate dal bene principale o se, pur installate, il sinistro non colpisca anche il bene principale dove sono montate. Laddove il sinistro colpisca la parte accessoria intercambiabile ed il bene sul quale sono installate, sono comprese le garanzie di cui all’art. 22. Le garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del luogo di deposito delle stesse.
Parti accessorie intercambiabili. A parziale deroga del comma 3 dell’art.20 le parti accessorie intercambiabili si intendono comprese in garanzia nei seguenti termini: - qualora siano installate sul relativo macchinario od impianto per il quale sono predisposte, saranno considerate come una componente fissa del macchinario od impianto stesso e pertanto saranno operanti le garanzie previste per l’intero bene; - qualora si trovino separate o comunque smontate dal macchinario od impianto per il quale sono predisposte, sono attive unicamente le garanzie incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore, eventi sociopolitici. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la loro buona conservazione e la custodia del luogo di deposito delle stesse.
Parti accessorie intercambiabili. A parziale deroga del comma 3 dell’art.19, per le parti accessorie intercambiabili rientrano tra le garanzie prestate con la presente polizza i danni da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, eventi naturali di forza maggiore, eventi sociopolitici, qualora le parti stesse siano disinstallate dal bene principale o se, pur installate, il sinistro non colpisca anche il bene principale dove sono montate. Laddove il sinistro colpisca la parte accessoria intercambiabile ed il bene sul quale sono installate, sono comprese le garanzie di cui all’art. 18. Le garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del luogo di deposito delle stesse.
Parti accessorie intercambiabili. A parziale deroga del comma 3 dell’art.20 per le parti accessorie intercambiabili rientrano tra le garanzie prestate con la presente polizza i danni da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore ed eventi sociopolitici Le parti accessorie intercambiabili si intendono comprese in garanzia nei seguenti termini: - qualora siano installate sul relativo macchinario od impianto per il quale sono predisposte, saranno considerate come una componente fissa del macchinario od impianto stesso e pertanto saranno operanti le garanzie previste per l’intero bene; - qualora si trovino separate o comunque smontate dal macchinario od impianto per il quale sono predisposte, sono attive unicamente le garanzie incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore, eventi sociopolitici. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la loro buona conservazione e la custodia del luogo di deposito delle stesse.
Parti accessorie intercambiabili. A parziale deroga del comma 3 dell’Art. 21 “Esclusioni” le parti accessorie intercambiabili rientrano tra le garanzie prestate con la presente polizza sia quando le parti stesse sono disinstallate dal bene principale o se, pur installate, il sinistro non colpisca anche il bene principale dove sono montate sia quando il sinistro colpisce la parte accessoria intercambiabile ed il bene sul quale sono installate. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione dei beni assicurati e la custodia del luogo di deposito degli stessi ed è soggetta agli scoperti e franchigie previsti all’Art. 20 “Opzioni assicurative, Scoperti e Franchigie” a seconda delle garanzie prestate ed alla tipologia di beni cui si riferiscono (beni nuovo, beni usati, beni vetusti).
Parti accessorie intercambiabili. Per la garanzia All Risk, a parziale deroga del punto 4 comma 3, le parti accessorie intercambiabili si intendono comprese in garanzia nei seguenti termini: - qualora siano installate sul relativo macchinario od impianto per il quale sono predisposte, saranno considerate come una componente fissa del macchinario od impianto stesso e pertanto saranno operanti le garanzie previste per l’intero bene; - qualora si trovino separate o comunque smontate dal macchinario od impianto per il quale sono predisposte, sono attive unicamente le garanzie incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore, eventi sociopolitici. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la loro buona conservazione e la custodia del luogo di deposito delle stesse.

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