Garanzie occupazionali Clausole campione

Garanzie occupazionali. 1) I lavoratori che risultassero eccedenti a causa di processi di riorganizzazione tecnologico- produttiva saranno riqualificati in seno all’azienda e utilizzati in base ai posti disponibili o per le nuove eventuali attività che l’azienda sarà in grado di realizzare.
Garanzie occupazionali. Con specifico ed esclusivo riferimento all’operazione di cessione oggetto del presente Verbale di Accordo, e a favore del solo Personale in Perimetro troveranno applicazione le seguenti specifiche previsioni:
Garanzie occupazionali. Si è convenuto su di un impianto di garanzie occupazionali così articolato:
Garanzie occupazionali. (rif. art. 48 CCNL)
Garanzie occupazionali. L’ intesa raggiunta ha permesso un sostanziale rafforzamento delle garanzie occupazionali previste dall’articolo 9 dell’Accordo UBIS del 17 febbraio 2012, anche at t raverso una loro significativa estensione temporale;in dettaglio: − Le tutele previste in caso di tensioni occupazionali determinate da perdita del controllo proprietario, vendita o cessione dell’azienda ovvero di rami d’azienda, crisi aziendali, processi di ristrutturazione organizzativa e di ridimensionamento / redistribuzione territoriale dei poli di ES SSC avranno la durata di 5 anni a partire dal 01/ 05/ 2012. − Le tutele previste in caso di tensioni occupazionali causate da recesso unilaterale di Ubis dal contratto di servizio stipulato con ES SSC (che avrà la durata di 15 anni) dovuta alla decisione strategica di Ubis di internalizzare le attività, di esternalizzare le medesime ad altro soggetto fornitore, ovvero di non rinnovare il contratto alla prima scadenza, avranno efficacia per tutta la durata del primo contratto di servizio, pertanto 15 anni a partire dal 01/ 05/ 2012. Al verificarsi di eventuali t ensioni occupazionali le norme di garanzia sopraccitate prevedono: l’assunzione da parte di Ubis od altra Azienda del Gruppo Unicredit, compatibilmente con le esigenze organizzative nell’ambito territoriale della sede di lavoro, dei lavoratori \ lavoratrici non altrimenti ricollocabili nell’ambito del Gruppo HP nell’area contrattuale del credito e successivamente all’applicazione di tutte le norme contrattuali e di legge in materia di riduzione del personale. Tale assunzione avverrà senza soluzione di continuita’ temporale, con il livello di inquadramento, retributivo e di anzianita’ fino ad allora maturato. Eventuali ipotesi di mobilità infragruppo HP saranno gestite attraverso l’ist ituto del distacco, con il consenso del Lavoratore/ x xxxx, ciò garantirà l’applicazione del CCCNL del Credito anche nel caso di mobilità interne al gruppo HP. Di considerevole importanza è l’impegno espresso da Unicredit nella lettera firmata dall’A.D. del Gruppo, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, e dal Responsabile HR, Xxxxx Xxxxxxxx, che si dichiarano disponibili ad incontrare le Segreterie Generali / Nazionali delle scriventi XX.XX. alla scadenza del primo quinquennio di vita di ES SSC al fine di valutare l’andamento della stessa ed eventuali problematiche occupazionali che dovessero emergere nel suo ambito. UniCredit, inoltre, si impegnerà a valutare, compatibilmente con le esigenze organizzative delle Aziende del...
Garanzie occupazionali. In caso di crisi che dovessero determinare tensioni occupazionali, l’obiettivo prioritario sarà quello di minimizzare le ricadute sociali che potrebbero determinarsi. Per cui: - le Parti convengono che laddove, entro 3 anni dal perfezionamento del presente verbale di accordo, dovessero verificarsi delle tensioni occupazionali presso CF Holding Company S.p.A. o una o più società di cui all’articolo 2:
Garanzie occupazionali. Sostanziale rafforzamento delle garanzie occupazionali previste dall’articolo 9 dell’Accordo UBIS del 17.2.2012, anche attraverso una significativa estensione temporale: – le tutele previste in caso di tensioni occupazionali determinate da perdita del controllo del proprietario, vendita o cessione dell’azienda ovvero di rami d’azienda, crisi aziendali, processi di ristrutturazione organizzativa e di ridimensionamento/ redistribuzione territoriale dei poli di ABAS avranno la durata di 5 anni a partire dal 01/04/2013. – le tutele previste in caso di tensioni occupazionali causate da recesso unilaterale di Ubis dal contratto di servizio stipulato con ABAS (che avrà la durata di 15 anni) dovuta alla decisione strategica di Ubis di internalizzare le attività, di esternalizzare le medesime ad altro soggetto fornitore, ovvero di non rinnovare il contratto alla prima scadenza, avranno efficacia per tutta la durata del primo contratto di servizio, pertanto 15 anni a partire dal 01/04/2013. Al verificarsi di eventuali tensioni occupazionali le norme di garanzia sopraccitate prevedono: l’assunzione da parte di Ubis o altra Azienda del Gruppo Unicredit, compatibilmente con le esigenze organizzative nell’ambito territoriale della sede di lavoro, delle lavoratrici/lavoratori successivamente all’applicazione di tutte le norme contrattuali e di legge in materia di riduzione del personale. Tale assunzione avverrà senza soluzione di continuità temporale, con il livello di inquadramento, retributivo e di anzianità fino ad allora maturato.
Garanzie occupazionali. Partiamo dal tema “Garanzie Occupazionali”, per il quale la FABI ha caratterizzato la sua linea politica sin dall’inizio del confronto negoziale, e che riteniamo sia la componente più caratterizzante di questo accordo di spessore e lungimiranza. Tali garanzie servono per presidiare e governare scenari peraltro non coincidenti e conciliabili con l’attuale Piano Industriale di Gruppo.
Garanzie occupazionali. Il trasferimento dei rami d’azienda di cui alla presente Ipotesi di accordo non determina, di per sé, tensioni occupazionali. Con specifico ed esclusivo riferimento all’operazione di cessione di cui alla presente Ipotesi di accordo, nei confronti del personale in servizio alla data del 1° luglio 2020 verranno adottate le seguenti garanzie:
Garanzie occupazionali. Agli operai a tempo determinato, nell'ottica del percorso di stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro, viene garantito un numero di giornate lavorative non inferiore a quello dell'anno precedente e, comunque, almeno per 156 giornate lavorative da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Per la riassunzione degli operai a tempo determinato storici, si fa espresso richiamo all'art. 6, comma 5, della L.R. n. 1/2016.