Common use of Garanzie assicurative Clause in Contracts

Garanzie assicurative. Il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante ai sensi di legge nell’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato. A tale scopo il concessionario si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di danno a terzi riconducibili all’attività di gestione, nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Pieve di Cadore è considerato “terzo” a tutti gli effetti. La polizza dovrà avere per oggetto la gestione di un impianto sportivo, nonché tutte le attività secondarie, accessorie e complementari, e dovrà essere stipulata esclusivamente per i servizi in concessione, non potendo ritenersi valida una polizza già attiva per altre attività, anche analoghe, esercitate dal concessionario. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 per la RCT e pari ad € 3.000.000,00/1.000.000,00 per la RCO. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose di proprietà comunale che il concessionario abbia in uso. Il Comune di Pieve di Cadore è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni, malattie professionali o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria, durante l’esecuzione del servizio. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. A GARANZIA DEL PERFETTO MANTENIMENTO DEL MANTO ERBOSO, LA CONCESSIONARIA DOVRA’ PRESENTARE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA DELL’IMPORTO DI EURO 20.000,00. Copia delle polizze, debitamente quietanzate dalla Compagnia Assicurativa, dovranno essere consegnate al Comune di Pieve di Cadore entro 20 giorni dall’aggiudicazione della concessione e, comunque, entro la data di stipula del contratto, se antecedente.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

Garanzie assicurative. La gestione dell’immobile si intende esercitata a completo rischio e pericolo del concessionario e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità. Il concessionario si assume ogni risponde, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi a beni di proprietà del Comune, anche se causati da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi attività, manifestazione o esibizione organizzata dal concessionario e/o da terzi. Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza di attività od omissioni svolte nell’esercizio della concessione. Il concessionario con effetto dalla data di decorrenza della convenzione, ha sottoscritto presso una compagnia di primaria importanza, e prodotto prima della sottoscrizione della convenzione, una polizza assicurativa per la responsabilità sia civile verso terzi (R.C.T.) che penale derivante deve essere mantenuta per l'intera durata della concessione, nella quale la compagnia assicuratrice è obbligata a pagare, quale soggetto civilmente responsabile ai sensi di legge nell’espletamento legge, a titolo di quanto richiesto dal presente capitolatorisarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto verificatosi in relazione all’attività svolta. A tale scopo L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al concessionario da fatto doloso di persone delle quali il concessionario debba rispondere: Il massimale unico di garanzia per sinistro deve essere non inferiore a € 5.000.000,00. Il comune concedente non assume mai, in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario. Su tutti i beni destinati direttamente od indirettamente alla gestione, il concessionario ha sottoscritto una polizza All Risks che copra i danni arrecati all’immobile valorizzato al valore di ricostruzione a nuovo calcolato tenendo conto del valore attuale dell’immobile pari ad € 955.240,00 più l’importo dei lavori stabiliti in sede di gara pari ad euro ----------------------. Nella polizza di assicurazione dei beni, è stato stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento sarà liquidato dalla Compagnia Assicuratrice direttamente a favore dell’amministrazione comunale. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo deve intendersi a totale carico del concessionario. Il testo delle polizze è stato sottoposto al preventivo assenso del Comune prima della loro sottoscrizione. Copia di tutte le polizze assicurative è depositata presso l’Ufficio Sport prima della stipula del contratto di concessione. La stipula del contratto d’affidamento del servizio è subordinata alla consegna al Comune di copia delle polizze di cui sopra. Fino alla scadenza del rapporto concessorio, il concessionario si impegna obbliga a stipularefornire copia, al comune concedente, della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi e/o di eventuali appendici contrattuali con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di danno a terzi riconducibili all’attività di gestione, nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Pieve di Cadore è considerato “terzo” a tutti gli effetti. La polizza dovrà avere per oggetto la gestione di un impianto sportivo, nonché tutte le attività secondarie, accessorie e complementari, e dovrà essere stipulata esclusivamente per i servizi in concessione, non potendo ritenersi valida una polizza già attiva per altre attività, anche analoghe, esercitate dal concessionario. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 per la RCT e pari ad € 3.000.000,00/1.000.000,00 per la RCO. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose di proprietà comunale che il concessionario abbia in uso. Il Comune di Pieve di Cadore è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni, malattie professionali o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria, durante l’esecuzione del servizio. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. A GARANZIA DEL PERFETTO MANTENIMENTO DEL MANTO ERBOSO, LA CONCESSIONARIA DOVRA’ PRESENTARE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA DELL’IMPORTO DI EURO 20.000,00. Copia delle polizze, debitamente quietanzate dalla Compagnia Assicurativa, dovranno essere consegnate al Comune di Pieve di Cadore entro 20 giorni dall’aggiudicazione della concessione e, comunque, entro la data di stipula del contratto, se antecedentecadenza annuale.

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Garanzie assicurative. Il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile (valide per tutto il personale in trasferta, anche operante all’interno del comune sede di lavoro) : ✓ Nell’ipotesi di viaggio autorizzato con mezzo proprio (autoveicoli; motoveicoli solo per gli spostamenti nell’ambito del comune sede di lavoro) saranno fornite gratuitamente le garanzie” incendio, ricorso vicini e kasko”. ✓ Sono altresì indennizzabili al dipendente in trasferta, che penale derivante ai sensi usi debitamente autorizzato la propria autovettura, i danni materiali e diretti verificatisi in occasione di legge nell’espletamento furto totale o parziale degli effetti personali/bagaglio presenti nell’auto o in caso di rapina (anche se quest’ultima verificatasi in occasione di utilizzo di altro mezzo di trasporto), sino ad un importo massimo di € 1.100 e dietro esibizione di copia vidimata di denuncia resa alla Pubblica Autorità con indicazione specifica degli oggetti sottratti. ✓ Sia per il personale interno che per quello con funzioni esterne è prevista in caso di infortunio occorso durante la trasferta la specifica garanzia “Infortuni Professionali”, comportante la corresponsione di una somma pari a 5 volte la retribuzione lorda annua per morte e 6 volte la retribuzione lorda annua per invalidità permanente. A parziale deroga di quanto richiesto dal presente capitolatoprevisto dalla regolamentazione in materia di degrado, nel caso di sinistri occorsi al personale in trasferta, come sopra debitamente autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio, non si provvederà per le suddette garanzie incendio, ricorso vicini e kasko all’applicazione del degrado d’uso nell’indennizzo dei danni parziali per quattro anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo. A tale scopo Il rimborso a piè di lista, verrà effettuato soltanto a fronte della documentazione giustificativa. Durante la trasferta il concessionario si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia tempo di Assicurazione, una polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di danno a terzi riconducibili all’attività di gestione, nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Pieve di Cadore viaggio non è considerato “terzo” a tutti gli effetti. La polizza dovrà avere per oggetto la gestione di un impianto sportivo, nonché tutte le attività secondarie, accessorie e complementari, e dovrà essere stipulata esclusivamente per i servizi in concessione, non potendo ritenersi valida una polizza già attiva per altre attività, anche analoghe, esercitate dal concessionario. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 per la RCT e pari ad € 3.000.000,00/1.000.000,00 per la RCO. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose di proprietà comunale che il concessionario abbia in uso. Il Comune di Pieve di Cadore è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni, malattie professionali o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria, durante l’esecuzione né ai fini dello straordinario né ai fini del servizio. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. A GARANZIA DEL PERFETTO MANTENIMENTO DEL MANTO ERBOSO, LA CONCESSIONARIA DOVRA’ PRESENTARE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA DELL’IMPORTO DI EURO 20.000,00. Copia delle polizze, debitamente quietanzate dalla Compagnia Assicurativa, dovranno essere consegnate al Comune di Pieve di Cadore entro 20 giorni dall’aggiudicazione della concessione e, comunque, entro la data di stipula del contratto, se antecedenterecupero.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale 12 Giugno 2014

Garanzie assicurative. 1) RCA. Il concessionario Cliente si assume obbliga a trasmettere, entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento, a Rent Max S.p.A. ogni e qualsiasi documento ricevuto, sottoscritto o notificato in relazione a qualsiasi tipo di sinistro e si obbliga, altresì, ad adeguarsi alla linea di difesa di Rent Max S.p.A. in caso di controversia giudiziaria con xxxxx, fornendo la collaborazione richiesta da Rent Xxx S.p.A. stessa e prendendo atto che è riservata alla compagnia di assicurazione la gestione stragiudiziale e giudiziale dei sinistri alla quale quindi il Cliente rimarrà comunque estraneo. In difetto di quanto sopra, si applicherà la penale di cui al punto successivo. 2) Il Cliente è sempre tenuto, entro i termini e secondo le modalità previste all’art. 3, lett. i) delle presenti condizioni generali, a comunicare al Locatore qualsiasi sinistro (con o senza terzi danneggiati). Il Locatore addebiterà al Cliente una penale di importo pari ad Euro 400,00 oltre iva per ritardi o mancate denunce/comunicazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte di Rent Max S.p.A. di eventuali denunce relative a sinistri RCA e furto segnalati, secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente contratto. In ogni caso, al termine della locazione il Cliente, nell’ipotesi in cui non si sia verificato alcun sinistro, al fine di consentire alla Rent Max S.p.A. di tutelare i propri diritti contro xxxxx e/o richieste infondate dovrà dichiarare espressamente e per iscritto, all’atto della riconsegna del veicolo, di non aver subito e/o causato alcun sinistro. 3) In caso di sinistro passivo o concorsuale, Rent Max S.p.A. applicherà al Cliente l’importo massimo addebitabile pari ad Euro 516,00 oltre iva (salvo acquisto abbattimento franchigia) oltre ad Euro 30,00 esclusa iva per spesa apertura pratica, quest’ultima dovuta anche in caso di sinistro attivo. 9.2. Servizi Accessori: Furto, Incendio e Danni al veicolo Furto ed incendio e Danni Il Cliente riconosce che i veicoli locati sono garantiti da polizza assicurativa contro il rischio di furto e di incendio. 1) In caso di furto, la responsabilità del Cliente è quindi esclusa solo qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: A) salvo quanto previsto alla lettera H) dell’articolo 3 delle presenti Condizioni Generali, che il furto sia civile comprovato da regolare denuncia alle autorità competenti, da effettuarsi entro 24 ore dall’evento e a comunicarlo entro le successive 72 ore alla Rent Max S.p.A. con raccomandata A.R.; B) che penale derivante la denuncia di furto in originale sia accompagnata dalla restituzione a Rent Max S.p.A. di tutte le chiavi del veicolo, comprese quelle dell’antifurto, originali e copia; in difetto Rent Max S.p.A. si riserva il diritto di addebitare al Cliente, a titolo di penale, una somma pari al valore commerciale del veicolo stesso, così come risultante dalla pubblicazione Eurotax Blu del mese in cui è avvenuto il furto, ovvero, in caso di presenza di franchigia furto, di addebitare al cliente il doppio della predetta franchigia; C) in caso di smarrimento o furto della chiave di accensione e/o della chiave antifurto supplementare del veicolo noleggiato, il cliente è tenuto al pagamento del corrispettivo indicato nell’apposito listino disponibile presso gli Uffici di noleggio del Locatore, previa denuncia agli organi competenti, consegnando l’originale della nuncia al Locatore entro 72 ore dall’evento pena l’addebito di tutti gli importi che risulteranno dovuti per i danni procurati. 2) Salvo quanto previsto alla lettera H) dell’articolo 3 delle presenti Condizioni Generali, in caso di incendio imputabile a colpa o dolo del Cliente ed in caso di danni al veicolo, il Cliente sarà tenuto a comunicare a Rent Xxx S.p.A. l’evento entro 24 ore dallo stesso con raccomandata A.R. o a mezzo fax; il cliente, in caso di incendio, è tenuto ad inviare alla Rent Xxx copia della relativa denuncia e/o del verbale di intervento dell’autorità preposta entro 24 ore dalla denuncia o dal rilascio della copia del verbale; il cliente, in caso di incendio imputabile a propria colpa o dolo è tenuto a pagare a Rent Max S.p.A., a titolo di penale, una quota parte pari al 100% dei costi di riparazione sostenuti da Rent Max S.p.A. (fatta salva la facoltà di Rent Max, in specifiche fattispecie, di prevedere nel contratto di noleggio l’addebito al cliente di una franchigia per i danni al veicolo, il cui ammontare e le cui condizioni saranno indicate nel medesimo contratto) ovvero una quota pari al valore commerciale del mezzo valutato al momento dell’evento (Eurotax blu), qualora il veicolo non sia riparabile, come specificatamente indicato nel contratto di noleggio del veicolo, salvo il caso che il danno risulti risarcibile da terzi in base alla valutazione di responsabilità che Rent Max S.p.A. farà sulla base del modello C.I.D. trasmesso dal Cliente. Sono esclusi dalla predetta limitazione di responsabilità, i danni occorsi al tetto, ai cristalli ed agli pneumatici, ivi inclusi i danni che ne siano conseguenza e che riguardino, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il fondo del veicolo, centinatura, parabrezza, telone, portelli laterali nonché i danni causati dalla condotta negligente i quali, pertanto andranno integralmente risarciti poiché non coperti da qualsivoglia assicurazione. 3) In caso di accertamento dell’irreparabilità del veicolo locato, ai sensi del precedente art. 8.3. lett. b) Xxxxx Xxxxx, il Cliente è tenuto a pagare a Rent Max S.p.A. a titolo di legge nell’espletamento penale l’importo pari al valore commerciale del veicolo valutato al momento dell’evento. 4) La limitazione della responsabilità non opererà nei casi di quanto richiesto dolo o colpa grave del Cliente e nei casi di furto successivo alla cessazione, per qualsiasi causa verificatasi, del contratto di locazione e per perdita del possesso del veicolo dovuta a causa diversa dal presente capitolatofurto e/o rapina ancorché regolarmente denunciata. In tutte queste ipotesi il Cliente è tenuto a corrispondere l’integrale danno e/o comunque tenere indenne la Rent Max S.p.A. dal danno subito e, pertanto, il Cliente si obbliga a corrispondere l’importo pari al valore commerciale del veicolo stesso, così come risultante dalla pubblicazione Eurotax Blu del mese in cui è avvenuto il furto, oltre al risarcimento del maggior danno. 5) In ogni caso Rent Max S.p.A. non sarà responsabile del furto, danni ed incendio subiti dal Cliente alla merce trasportata, bagaglio, oggetti e accessori vari contenuti nel veicolo, anche quando tali eventi siano avvenuti in una struttura convenzionata con Rent Max S.p.A. A tale scopo tal proposito, il concessionario si impegna a stipulareCliente espressamente, con una primaria Compagnia di Assicurazionela sottoscrizione delle presenti condizioni, una polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di danno a terzi riconducibili all’attività di gestione, nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Pieve di Cadore è considerato “terzo” a tutti gli effetti. La polizza dovrà avere per oggetto la gestione di un impianto sportivo, nonché tutte le attività secondarie, accessorie e complementari, e dovrà essere stipulata esclusivamente per i servizi in concessione, non potendo ritenersi valida una polizza già attiva per altre attività, anche analoghe, esercitate dal concessionario. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 per la RCT e pari ad € 3.000.000,00/1.000.000,00 per la RCO. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose di proprietà comunale che il concessionario abbia in uso. Il Comune di Pieve di Cadore è esonerato esonera Rent Max S.p.A. da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni, malattie professionali o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria, durante l’esecuzione del servizio. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. A GARANZIA DEL PERFETTO MANTENIMENTO DEL MANTO ERBOSO, LA CONCESSIONARIA DOVRA’ PRESENTARE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA DELL’IMPORTO DI EURO 20.000,00. Copia delle polizze, debitamente quietanzate dalla Compagnia Assicurativa, dovranno essere consegnate al Comune di Pieve di Cadore entro 20 giorni dall’aggiudicazione della concessione e, comunque, entro la data di stipula del contratto, se antecedentealla stessa non imputabile.

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Samples: www.rentmax.it

Garanzie assicurative. Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs 50/2016, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale corrispondente all'importo del contratto. Detta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari a Euro 1.000.000,00.- ART. 14) - Termini per il certificato di collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione Le modalità tecniche di svolgimento del collaudo sono disciplinate dal decreto ministeriale di cui all'art. 102, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'emanazione di detto decreto si applicano le disposizioni di cui alla Parte II Titolo X del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 con i seguenti termini: Il concessionario certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data di emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall’ultimazione dei lavori. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. Il predetto certificato assume ogni responsabilità sia civile carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’Amministrazione; il silenzio di quest’ultima protrattosi per 2 (due) mesi oltre il predetto termine di 2 (due) anni equivale ad approvazione. Ai sensi dell'art. 102, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l‘appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che penale derivante ai sensi il certificato di legge nell’espletamento collaudo assuma carattere definitivo. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianto oggetto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo: resta nella facoltà dell’amministrazione richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto dal presente capitolato. A tale scopo il concessionario si impegna a stipularenegli elaborati progettuali, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di danno a terzi riconducibili all’attività di gestione, nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Pieve di Cadore è considerato “terzo” a tutti gli effetti. La polizza dovrà avere per oggetto la gestione di un impianto sportivo, nonché tutte le attività secondarie, accessorie e complementari, e dovrà essere stipulata esclusivamente per i servizi in concessione, non potendo ritenersi valida una polizza già attiva per altre attività, anche analoghe, esercitate dal concessionario. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 per la RCT e pari ad € 3.000.000,00/1.000.000,00 per la RCO. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose di proprietà comunale che il concessionario abbia in uso. Il Comune di Pieve di Cadore è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni, malattie professionali nel capitolato speciale d’appalto o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria, durante l’esecuzione del servizio. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. A GARANZIA DEL PERFETTO MANTENIMENTO DEL MANTO ERBOSO, LA CONCESSIONARIA DOVRA’ PRESENTARE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA DELL’IMPORTO DI EURO 20.000,00. Copia delle polizze, debitamente quietanzate dalla Compagnia Assicurativa, dovranno essere consegnate al Comune di Pieve di Cadore entro 20 giorni dall’aggiudicazione della concessione e, comunque, entro la data di stipula del nel contratto, se antecedente.

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Samples: Contratto D’appalto

Garanzie assicurative. Il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile (valide per tutto il personale in trasferta, anche operante all’interno del comune sede di lavoro) :  Xxxx’ipotesi di viaggio autorizzato con mezzo proprio (autoveicoli; motoveicoli solo per gli spostamenti nell’ambito del comune sede di lavoro) saranno fornite gratuitamente le garanzie” incendio, ricorso vicini e kasko”.  Sono altresì indennizzabili al dipendente in trasferta, che penale derivante ai sensi usi debitamente autorizzato la propria autovettura, i danni materiali e diretti verificatisi in occasione di legge nell’espletamento furto totale o parziale degli effetti personali/bagaglio presenti nell’auto o in caso di rapina (anche se quest’ultima verificatasi in occasione di utilizzo di altro mezzo di trasporto), sino ad un importo massimo di € 1.100 e dietro esibizione di copia vidimata di denuncia resa alla Pubblica Autorità con indicazione specifica degli oggetti sottratti.  Xxx per il personale interno che per quello con funzioni esterne è prevista in caso di infortunio occorso durante la trasferta la specifica garanzia “Infortuni Professionali”, comportante la corresponsione di una somma pari a 5 volte la retribuzione lorda annua per morte e 6 volte la retribuzione lorda annua per invalidità permanente. A parziale deroga di quanto richiesto dal presente capitolatoprevisto dalla regolamentazione in materia di degrado, nel caso di sinistri occorsi al personale in trasferta, come sopra debitamente autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio, non si provvederà per le suddette garanzie incendio, ricorso vicini e kasko all’applicazione del degrado d’uso nell’indennizzo dei danni parziali per quattro anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo. A tale scopo Il rimborso a piè di lista, verrà effettuato soltanto a fronte della documentazione giustificativa. Durante la trasferta il concessionario si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia tempo di Assicurazione, una polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di danno a terzi riconducibili all’attività di gestione, nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Pieve di Cadore viaggio non è considerato “terzo” a tutti gli effetti. La polizza dovrà avere per oggetto la gestione di un impianto sportivo, nonché tutte le attività secondarie, accessorie e complementari, e dovrà essere stipulata esclusivamente per i servizi in concessione, non potendo ritenersi valida una polizza già attiva per altre attività, anche analoghe, esercitate dal concessionario. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 per la RCT e pari ad € 3.000.000,00/1.000.000,00 per la RCO. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose di proprietà comunale che il concessionario abbia in uso. Il Comune di Pieve di Cadore è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni, malattie professionali o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria, durante l’esecuzione né ai fini dello straordinario né ai fini del servizio. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. A GARANZIA DEL PERFETTO MANTENIMENTO DEL MANTO ERBOSO, LA CONCESSIONARIA DOVRA’ PRESENTARE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA DELL’IMPORTO DI EURO 20.000,00. Copia delle polizze, debitamente quietanzate dalla Compagnia Assicurativa, dovranno essere consegnate al Comune di Pieve di Cadore entro 20 giorni dall’aggiudicazione della concessione e, comunque, entro la data di stipula del contratto, se antecedenterecupero.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Garanzie assicurative. Il concessionario si assume ogni responsabilità sia civile (valide per tutto il personale in trasferta, anche operante all’interno del comune sede di lavoro) :  Xxxx’ipotesi di viaggio autorizzato con mezzo proprio (autoveicoli; motoveicoli solo per gli spostamenti nell’ambito del comune sede di lavoro) saranno fornite gratuitamente le garanzie” incendio, ricorso vicini e kasko”.  Sono altresì indennizzabili al dipendente in trasferta, che penale derivante ai sensi usi debitamente autorizzato la propria autovettura, i danni materiali e diretti verificatisi in occasione di legge nell’espletamento furto totale o parziale degli effetti personali/bagaglio presenti nell’auto o in caso di rapina (anche se quest’ultima verificatasi in occasione di utilizzo di altro mezzo di trasporto), sino ad un importo massimo di € 1.100 e dietro esibizione di copia vidimata di denuncia resa alla Pubblica Autorità con indicazione specifica degli oggetti sottratti.  Sia per il personale interno che per quello con funzioni esterne è prevista in caso di infortunio occorso durante la trasferta la specifica garanzia “Infortuni Professionali”, comportante la corresponsione di una somma pari a 5 volte la retribuzione lorda annua per morte e 6 volte la retribuzione lorda annua per invalidità permanente. A parziale deroga di quanto richiesto dal presente capitolatoprevisto dalla regolamentazione in materia di degrado, nel caso di sinistri occorsi al personale in trasferta, come sopra debitamente autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio, non si provvederà per le suddette garanzie incendio, ricorso vicini e kasko all’applicazione del degrado d’uso nell’indennizzo dei danni parziali per quattro anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo. A tale scopo Il rimborso a piè di lista, verrà effettuato soltanto a fronte della documentazione giustificativa. Durante la trasferta il concessionario si impegna a stipulare, con una primaria Compagnia tempo di Assicurazione, una polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di danno a terzi riconducibili all’attività di gestione, nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Pieve di Cadore viaggio non è considerato “terzo” a tutti gli effetti. La polizza dovrà avere per oggetto la gestione di un impianto sportivo, nonché tutte le attività secondarie, accessorie e complementari, e dovrà essere stipulata esclusivamente per i servizi in concessione, non potendo ritenersi valida una polizza già attiva per altre attività, anche analoghe, esercitate dal concessionario. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 per la RCT e pari ad € 3.000.000,00/1.000.000,00 per la RCO. Dovranno essere altresì compresi in garanzia i danni alle cose di proprietà comunale che il concessionario abbia in uso. Il Comune di Pieve di Cadore è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni, malattie professionali o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria, durante l’esecuzione né ai fini dello straordinario né ai fini del servizio. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. A GARANZIA DEL PERFETTO MANTENIMENTO DEL MANTO ERBOSO, LA CONCESSIONARIA DOVRA’ PRESENTARE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA DELL’IMPORTO DI EURO 20.000,00. Copia delle polizze, debitamente quietanzate dalla Compagnia Assicurativa, dovranno essere consegnate al Comune di Pieve di Cadore entro 20 giorni dall’aggiudicazione della concessione e, comunque, entro la data di stipula del contratto, se antecedenterecupero.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale 12 Giugno 2014

Garanzie assicurative. Il concessionario si assume Concessionario assumerà ogni responsabilità sia civile per casi di infortunio o di danni arrecati a persone, cose od animali in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all’esecuzione degli adempimenti assunti. Il Comune declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che penale derivante ai sensi nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di legge nell’espletamento terzi in ordine all’esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di quanto richiesto fatti posti in essere dal presente capitolatopersonale del Concessionario. A tale scopo il concessionario si impegna a stipulareIl Concessionario, con prima della stipula del contratto, dovrà dare dimostrazione di essere provvisto di un’adeguata copertura assicurativa che, per R.C.T. (Responsabilità Civile verso terzi), significa una primaria Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO a copertura dei rischi di danno a terzi riconducibili all’attività di gestione, nella quale venga esplicitamente indicato che il Comune di Pieve di Cadore è considerato “terzo” a tutti gli effetti. La polizza dovrà avere per oggetto la gestione di un impianto sportivo, nonché tutte le attività secondarie, accessorie e complementari, e dovrà essere stipulata esclusivamente per i servizi in concessione, non potendo ritenersi valida una polizza già attiva per altre attività, anche analoghe, esercitate dal concessionario. L’Assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimale unico non inferiore ad € 3.000.000,00 €.4.000.000,00# per la RCT sinistro, €.2.000.000,00# per persona ed €. 1.000.000,00# per cose, mentre per R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) significa un massimale di garanzia non inferiore ad €.4.000.000,00# per sinistro ed €.2.000.000,00# per persona, per l’intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività: - contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori della Piscina e pari ad € 3.000.000,00/1.000.000,00 gli operatori e dai quali consegua decesso o invalidità temporanea o permanente; - per la RCOresponsabilità civile verso terzi, incluso il Comune, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell’attività. Dovranno essere altresì - per l’assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi e da qualsiasi altro evento compresi in garanzia i danni alle cose gli eventi e le cause di proprietà comunale che il concessionario abbia in uso. Il Comune di Pieve di Cadore è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni, malattie professionali o altro che dovesse accadere al personale dipendente della ditta aggiudicataria, durante l’esecuzione cui agli articoli 1900 e 1906 del servizio. Tutti i massimali vanno rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell’eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale. A GARANZIA DEL PERFETTO MANTENIMENTO DEL MANTO ERBOSO, LA CONCESSIONARIA DOVRA’ PRESENTARE AL COMUNE DI PIEVE DI CADORE UNA POLIZZA FIDEJUSSORIA DELL’IMPORTO DI EURO 20.000,00codice civile. Copia delle polizze, debitamente quietanzate dalla Compagnia Assicurativa, dovranno polizze assicurative dovrà essere consegnate trasmessa al Comune di Pieve di Cadore entro 20 almeno dieci giorni dall’aggiudicazione della concessione e, comunque, entro prima la data di stipula del contratto, se antecedentecontratto per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata presentazione delle polizze comporterà la revoca dell’affidamento.

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Samples: www.comune.ap.it