Garanzie assicurative. L’appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’azienda ulss n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell’appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere le seguenti caratteristiche: − garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all’azienda ulss n. 4, connessi all’esecuzione del servizio; − garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; − garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. − garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione. Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite, per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone ed a € 1.000.000,00 per danni a cose L’appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all’azienda ulss n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).
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Sources: Servizio Di Trasporto, Servizio Di Trasporto
Garanzie assicurative. L’appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’azienda ulss n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell’appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO RCT e RCARCO) dovranno avere le seguenti caratteristiche: − – garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all’azienda ulss n. 4, connessi all’esecuzione del servizio; − – garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; − – garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. − garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione. lavoro Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite, per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone ed a € 1.000.000,00 per danni a cose . L’appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all’azienda ulss n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).
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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto
Garanzie assicurative. L’appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’azienda ulss n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell’appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere le seguenti caratteristiche: − garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all’azienda ulss n. 4, connessi all’esecuzione del servizio; − garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; − garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. − garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione. Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite, per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone ed a € 1.000.000,00 per danni a cose L’appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all’azienda ulss n. 4 n.4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).
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Sources: Capitolato Speciale Per L’erogazione Di Un Servizio Di Help Desk
Garanzie assicurative. L’appaltatore 1. La ditta aggiudicataria è l’unica responsabile, verso la Stazione Appaltante del buon andamento di tutti i servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti, di qualsiasi danno causato a persone, animali o cose, conseguente all’esecuzione delle operazioni affidate.
2. La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità, civile e penale, contrattuale ed extracontrattuale comunque connessa, anche indirettamente, alla gestione del servizio, sollevando la Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità civile o penale e da ogni pretesa di terzi. Deve dunque, rispondere direttamente dei danni provocati nell’esecuzione del servizio, alle persone e alle cose di proprietà della Stazione Appaltante o di terzi.
3. A tale proposito la ditta aggiudicataria deve stipulare un’adeguata polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi con l’esecuzione del servizio, ovvero: Ð polizza assicurativa RCT per i rischi inerenti la gestione delle piste di sci nordico nella quale sia esplicitamente indicata la Stazione Appaltante quale “soggetto terzo” a tutti gli effetti di legge, con un massimale unico non inferiore ad € 1.000.000,00; Ð polizza assicurativa per il personale dipendente R.C.O. con massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00=. La durata delle polizze di cui sopra deve decorrere dalla data di inizio del servizio, e quindi indicativamente dal 01 novembre con scadenza al 30 aprile di ogni stagione invernale.
4. Fatti salvi gli interventi in favore della ditta aggiudicataria da parte di società assicuratrici, la stessa risponderà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose persone e/o persone) alle cose comunque provocati nell’esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’azienda ulss n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione del contratto. Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell’appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere le seguenti caratteristiche: − garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all’azienda ulss n. 4, connessi all’esecuzione del servizio; − garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; − garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. − garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione. Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite, per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone ed a € 1.000.000,00 per danni a cose L’appaltatore, prima di iniziare il servizio, dovrà produrre copia restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all’azienda ulss n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti di assicurazione per tutta la durata del servizio. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo rivalsa o di mancato pagamento dei premi, tale compensi da pregiudicare l’efficacia parte della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile)Stazione Appaltante.
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Sources: Capitolato Speciale D’appalto
Garanzie assicurative. L’appaltatore risponderà L’operatore economico affidatario sarà direttamente dei danni provocati alle persone, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborareresponsabile dell’inosservanza delle clausole contrattuali. L’azienda ulss n. 4 sarà L’Amministrazione contraente è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni (comprese le malattie professionali) o altro dovesse che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione dell’operatore economico affidatario nella esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso. Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie che saranno a carico, esclusivamente, dell’appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere le seguenti caratteristiche: − garanzia per il risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti cagionati all’azienda ulss n. 4, connessi all’esecuzione del servizio; − garanzia per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’appaltatore e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; − garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. − garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione. Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite, per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 L’operatore economico affidatario risponde pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa o ai suoi dipendenti e dei quali sia chiamata a € 1.000.000,00 rispondere l’Amministrazione contraente, che fin d’ora si intende sollevata e indenne a ogni pretesa o molestia. L’operatore economico affidatario si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni e ad esonerare l’Amministrazione contraente da ogni responsabilità al riguardo. L’operatore economico affidatario dovrà stipulare le seguenti polizze: Polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O) a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini:
1) Polizza di responsabilità civile verso terzi e dipendenti (RCT/O) a garanzia degli eventuali danni cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: ⮚ Massimale Sezione RCT: euro 2.500.000 per sinistro con il limite di: ▪ euro 2.500.000 per danni a persone ▪ euro 500.000 per danni a cose L’appaltatore⮚ Massimale Sezione RCO (comprese malattie professionali): euro 1.500.000 per sinistro con il limite di euro 500.000 per dipendente infortunato ⮚ Durata: pari a quella dell’appalto con frazionamento del premio annuale/semestrale La polizza dovrà prevedere, tra le altre, le seguenti clausole: ⮚ Novero di terzi: è considerata nel novero dei terzi l’Amministrazione contraente, verso la quale l’operatore economico affidatario, in caso di sinistro, non potrà eccepire riserve o eccezioni con riguardo agli artt. 1892 e 1893 del c.c., fatti salvi i conseguenti diritti di rivalsa. ⮚ Trasmissione di denuncia di sinistro: qualora l‘Amministrazione contraente fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all’assicurato è data alla stessa la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.
2) Polizza di responsabilità civile professionale volta a garantire l’operatore economico affidatario di quanto sia tenuta a pagare quale civilmente responsabile per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, incluso il committente dell’attività, in conseguenza di un atto illecito professionale commesso nell’esercizio dell’attività indicata nella descrizione del rischio assicurato. La polizza dovrà prevedere i seguenti specifici termini: ⮚ Massimale: euro 500.000 per sinistro e per anno ⮚ Durata: pari a quella dell’appalto con frazionamento del premio annuale/semestrale Le coperture assicurative sopra richieste potranno essere previste quali sezioni di un unico contratto o con la stipula di due contratti separati. In ogni caso, beneficiarie delle polizze summenzionate dovranno essere entrambe le Amministrazioni contraenti. I massimali in polizza dovranno essere aggiornati a cura dell’operatore economico aggiudicatario, qualora intervenissero fattori che possano modificare i relativi valori assicurati. Copia della/e suddetta/e polizza/e dovrà essere depositata presso l’Amministrazione contraente, prima della stipula del contratto. Con riguardo alle coperture assicurative di iniziare cui sopra l’operatore economico affidatario si impegna:
1. a dare immediato avviso scritto all’Amministrazione contraente, con raccomandata AR, di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto al/ai contratto/i presentato/i in sede di aggiudicazione, nonché comunicazione della naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza;
2. consegnare il serviziodocumento comprovante l’avvenuto pagamento dei premi di rinnovo secondo le scadenze previste dalla polizza stessa, dovrà produrre copia di dette polizze di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze di pagamento del premio, che dovranno essere presentate all’azienda ulss n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti del contratto di assicurazione per tutta la durata del servizio. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto in caso di mancata stipulazione delle polizze, di non conformità delle stesse rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o di mancato pagamento dei premi, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile).
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Sources: Service Agreement
Garanzie assicurative. L’appaltatore risponderà direttamente dei danni provocati alle personeAi sensi della DL 163/2006, alle cose, alle strutture interessate, ed a terzi (cose e/o persone) comunque provocati nell’esecuzione del presente appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare. L’azienda ulss n. 4 sarà esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale di cui si avvarrà l’appaltatore nell’esecuzione è obbligato contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Nelle polizze assicurative dovranno essere specificati eventuali scoperti/franchigie , a produrre una polizza assicurativa che saranno a carico, esclusivamente, dell’appaltatore e non potranno essere in alcun modo opponibili alla stazione appaltante. Le polizze assicurative (RCT, RCO e RCA) dovranno avere le seguenti caratteristiche: − garanzia per il risarcimento di tenga indenne l’amministrazione appaltante da tutti i dannirischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, diretti ed indiretti cagionati all’azienda ulss n. 4salvo quelli derivanti da errori di progettazione, connessi all’esecuzione del servizio; − azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità dell’appaltatore nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Tale assicurazione deve essere stipulata per una massimale di € 2.500.000,00 per le persone e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga; − garanzia di responsabilità verso il personale dell’appaltatore relativa, in particolare, agli infortuni sul lavoro, ivi comprese la garanzia per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto del proprio personale, malattie professionali ecc. − garanzia RCA per ciascuno dei mezzi impiegati per i servizi in questione. Per ciascuna delle garanzie sopra indicate la copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00, con esclusione della copertura RCA che dovrà prevedere, per ciascun mezzo, un massimale non inferiore a € 6.000.000,00 per sinistro, con il limite, per sinistro, non inferiore ad € 5.000.000,00 per danni a persone le cose deve specificatamente prevedere l’indicazione che tra “le persone” si intendono compresi i rappresentanti della Committente autorizzati all’accesso al cantiere, della direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Con la stessa polizza devono essere coperti i rischi dell’incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell’azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature ed a € 1.000.000,00 per danni a cose L’appaltatore, opere provvisionali di cantiere. Detta polizza può essere anche quella generale dell’impresa stipulata precedentemente alla data dell’offerta. Nel seguente caso l’impresa dovrà sette giorni prima del contratto inviare alla Committente quanto segue:
1. Inviare nota della compagnia assicuratrice di iniziare il servizio, dovrà produrre copia aver preso visione del presente capitolato ed dello schema di dette polizze contratto d’appalto e che la polizza accessa dall’impresa è conforme ai due documenti;
2. Inviare nota della compagnia assicuratrice che confermi l’inserimento del cantiere in oggetto nell’elenco di durata corrispondente al vincolo contrattuale, unitamente alle quietanze quelli assicurati con la predetta polizza;
3. La compagnia assicuratrice invii dichiarazione di avvenuto pagamento del premio, che dovranno essere presentate all’azienda ulss n. 4 con la periodicità prevista dalle polizze stesse onde verificare il permanere della validità dei contratti premio annuale; La polizza deve coprire l’intero periodo dell’appalto fino al termine previsto per l’approvazione del certificato di assicurazione per tutta la durata del serviziocollaudo provvisorio. La stazione appaltante potrà risolvere il contratto copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo; le stesse polizze devono essere efficaci senza riserve anche in caso di mancata stipulazione omesso o ritardato pagamento delle polizzesomme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Dato che le attività di bonifica riguardano materiali contenenti amianto e si svolgono, in alcuni casi, in aree già presumibilmente contaminate dalla presenza di non conformità delle stesse rispetto a fibre sparse, tutte la imprese affidatarie di uno o più degli appalti in oggetto dovranno obbligatoriamente essere iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - categorie 10A Classe “D” e 10B Classe “C”- e le singole attività dovranno essere eseguite da personale informato, formato ed addestrato allo scopo, nonché sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alle lavorazioni, secondo quanto stabilito nel presente articolo previsto dal D.L.vo 81/2008. Tali requisiti costituiscono elemento obbligatorio e la mancanza di uno o più di mancato pagamento dei premiessi potranno essere fonte di esclusione dall'appalto. La verifica di tali requisiti sarà svolta in fase preventiva dalla stazione appaltante e, tale da pregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, art. 1456 del codice civile)in fase realizzativa dal CSE che avrà la facoltà di sospendere le attività e allontanare il personale privo di tali requisiti essenziali.
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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto